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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 14922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14922 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 53545/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano
Agozzino, decorso il termine perentorio dell'8 ottobre 2025, assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 53545/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nata in [...], il [...]; Parte_1 Controparte_1
, nato in [...], il [...]; , nata in
[...] Controparte_2
Brasile, il 13/12/2001; , nato in [...], il [...]; Controparte_3 [...]
, nato in [...], il [...]; Controparte_4 Controparte_5
nata in [...], il [...]; ,
[...] Parte_2 nata in [...], il [...]; , nata in [...], il [...], Parte_3 per sé e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori
[...]
, nata in [...], il [...], e , nata in Persona_1 Persona_2
Brasile il 06/07/2014, tutti elettivamente domiciliati in Vicenza, viale Trieste n. 88, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Cosaro, dal quale sono rappresentati e difesi;
- ricorrenti -
nei confronti di
(C.F. ), in persona del in carica pro Controparte_6 P.IVA_1 CP_7 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…voglia il Tribunale adito, in accoglimento del presente atto e con ogni pronunzia connessa, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare che i ricorrenti
[...]
, , Parte_4 Parte_2
, , Parte_3 Persona_1 Persona_2
, , ,
[...] Controparte_5 Controparte_2
, Controparte_1 Parte_5 Controparte_3
, per i motivi tutti sopra esposti in fatto ed in diritto, sono cittadini italiani per effetto
[...] della valida trasmissione della cittadinanza da parte dell'avo italiano emigrato e per l'effetto riconoscere in capo ai ricorrenti lo status di cittadino italiano, con ogni conseguente provvedimento di legge;
- ordinarsi al e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_6
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza degli odierni ricorrenti, o provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari;
- spese di causa ed onorari completamente rifusi';
Per parte resistente:
'…[si] chiede che l'Ill.mo Tribunale adito 1) dichiari l'inammissibilità\infondatezza della domanda 2) nel merito, in caso di riconoscimento della cittadinanza ricorrendone i presupposti, voglia compensare le spese di lite';
fatto e diritto
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da cittadina Persona_3 italiana nata il [...] a [...], successivamente emigrata in Brasile ed ivi deceduta senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Resiste in giudizio il chiedendo, in via preliminare, che sia dichiarata Controparte_6
l'inammissibilità/infondatezza della domanda e, nel merito, che, nel caso di accoglimento del ricorso, le spese di lite siano compensate. ***
Deve anzi tutto affermarsi l'interesse ad agire dei ricorrenti nella presente sede giurisdizionale.
L'esame dei documenti prodotti evidenzia invero che nel caso di specie l'avo italiano è una donna e, dunque, la linea di discendenza contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale, circostanza che, sulla base della legge al tempo vigente, costituiva un fatto interruttivo della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis.
In forza della legge 13 giugno 1912 n. 555, infatti, la cittadinanza si trasmetteva unicamente,
e salvo casi marginali, per via paterna e veniva persa dalla donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte Costituzionale, con sentenze 9 aprile 1975 n. 87 e 9 febbraio 1983 n. 30, ha tuttavia dichiarato incostituzionali gli artt. 1 comma 1 n. 1 e 10 della predetta legge, in tal modo rendendo possibile l'acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
E' infine intervenuta la giurisprudenza di legittimità, con pronuncia a Sezioni Unite del 25 febbraio 2009 n. 4466, per chiarire che dalla data di entrata in vigore della nuova
Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve essere riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente all'1 gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti, in tal modo superando l'iniziale orientamento secondo il quale l'incostituzionalità sopravvenuta delle predette norme non poteva retroagire oltre la data di entrata in vigore della Costituzione e non poteva operare per i rapporti esauriti, tra i quali era ritenuta ricompresa la perdita della cittadinanza italiana per la donna coniugata ante Costituzione con un cittadino straniero.
Considerato che il principio da ultimo espresso è venuto a delinearsi esclusivamente per effetto di interventi giurisprudenziali e non è mai stato recepito da specifiche previsioni normative, resta esclusa la possibilità di agire in sede amministrativa per il riconoscimento dello status di cittadino italiano, il che giustifica di per sé l'interesse al ricorso giurisdizionale.
Ciò posto e venendo al merito, la domanda degli istanti è fondata e deve pertanto trovare accoglimento. Deve anzi tutto premettersi, in punto di diritto, per quello che qui interessa, che ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, '...è cittadino per nascita [...] il figlio di padre o di madre cittadini'.
Come agevolmente desumibile dalla lettura della norma in esame, lo status di cittadino italiano per discendenza è dunque determinato dalla ricorrenza di due fatti costitutivi, ovvero la titolarità della cittadinanza in capo all'avo ed il rapporto di discendenza in linea retta da quest'ultimo. Trattandosi di fatti costitutivi del diritto, il relativo onere probatorio, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 cod. civ., grava interamente sulla parte che chiede l'accertamento del suo status di cittadino italiano.
In ossequio ai principi espressi dalla disposizione richiamata, compete per contro al convenuto l'onere di dimostrare la sussistenza di atti modificativi e/o estintivi (in CP_6 tal senso, Cassazione Civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile,
Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317).
Ciò detto, osserva il Tribunale, che, diversamente da quanto eccepito dai onvenuti, CP_8 tutta la documentazione probatoria utile ai fini della decisione risulta tempestivamente prodotta dai ricorrenti unitamente all'atto introduttivo del giudizio e che la linea di discendenza riportata nel ricorso trova esatto riscontro in tale documentazione, debitamente tradotta ed apostillata. Non appaiono per contro dimostrate al riguardo vicende estintive dello status civitatis nel corso del tempo. Non risulta, in particolare, che l'ava italiana, o i suoi discendenti, fino a giungere ai predetti ricorrenti, abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana, né che sia occorsa la perdita di quest'ultima per effetto di naturalizzazione (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. 18 fascicolo di parte ricorrente).
Alla luce di tutto quanto detto deve dunque dichiararsi la cittadinanza delle odierne parti istanti ed ordinata al l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Controparte_6
In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara che gli istanti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_6 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 27 ottobre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano
Agozzino, decorso il termine perentorio dell'8 ottobre 2025, assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 53545/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nata in [...], il [...]; Parte_1 Controparte_1
, nato in [...], il [...]; , nata in
[...] Controparte_2
Brasile, il 13/12/2001; , nato in [...], il [...]; Controparte_3 [...]
, nato in [...], il [...]; Controparte_4 Controparte_5
nata in [...], il [...]; ,
[...] Parte_2 nata in [...], il [...]; , nata in [...], il [...], Parte_3 per sé e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori
[...]
, nata in [...], il [...], e , nata in Persona_1 Persona_2
Brasile il 06/07/2014, tutti elettivamente domiciliati in Vicenza, viale Trieste n. 88, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Cosaro, dal quale sono rappresentati e difesi;
- ricorrenti -
nei confronti di
(C.F. ), in persona del in carica pro Controparte_6 P.IVA_1 CP_7 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…voglia il Tribunale adito, in accoglimento del presente atto e con ogni pronunzia connessa, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare che i ricorrenti
[...]
, , Parte_4 Parte_2
, , Parte_3 Persona_1 Persona_2
, , ,
[...] Controparte_5 Controparte_2
, Controparte_1 Parte_5 Controparte_3
, per i motivi tutti sopra esposti in fatto ed in diritto, sono cittadini italiani per effetto
[...] della valida trasmissione della cittadinanza da parte dell'avo italiano emigrato e per l'effetto riconoscere in capo ai ricorrenti lo status di cittadino italiano, con ogni conseguente provvedimento di legge;
- ordinarsi al e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_6
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza degli odierni ricorrenti, o provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari;
- spese di causa ed onorari completamente rifusi';
Per parte resistente:
'…[si] chiede che l'Ill.mo Tribunale adito 1) dichiari l'inammissibilità\infondatezza della domanda 2) nel merito, in caso di riconoscimento della cittadinanza ricorrendone i presupposti, voglia compensare le spese di lite';
fatto e diritto
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da cittadina Persona_3 italiana nata il [...] a [...], successivamente emigrata in Brasile ed ivi deceduta senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Resiste in giudizio il chiedendo, in via preliminare, che sia dichiarata Controparte_6
l'inammissibilità/infondatezza della domanda e, nel merito, che, nel caso di accoglimento del ricorso, le spese di lite siano compensate. ***
Deve anzi tutto affermarsi l'interesse ad agire dei ricorrenti nella presente sede giurisdizionale.
L'esame dei documenti prodotti evidenzia invero che nel caso di specie l'avo italiano è una donna e, dunque, la linea di discendenza contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale, circostanza che, sulla base della legge al tempo vigente, costituiva un fatto interruttivo della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis.
In forza della legge 13 giugno 1912 n. 555, infatti, la cittadinanza si trasmetteva unicamente,
e salvo casi marginali, per via paterna e veniva persa dalla donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte Costituzionale, con sentenze 9 aprile 1975 n. 87 e 9 febbraio 1983 n. 30, ha tuttavia dichiarato incostituzionali gli artt. 1 comma 1 n. 1 e 10 della predetta legge, in tal modo rendendo possibile l'acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
E' infine intervenuta la giurisprudenza di legittimità, con pronuncia a Sezioni Unite del 25 febbraio 2009 n. 4466, per chiarire che dalla data di entrata in vigore della nuova
Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve essere riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente all'1 gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti, in tal modo superando l'iniziale orientamento secondo il quale l'incostituzionalità sopravvenuta delle predette norme non poteva retroagire oltre la data di entrata in vigore della Costituzione e non poteva operare per i rapporti esauriti, tra i quali era ritenuta ricompresa la perdita della cittadinanza italiana per la donna coniugata ante Costituzione con un cittadino straniero.
Considerato che il principio da ultimo espresso è venuto a delinearsi esclusivamente per effetto di interventi giurisprudenziali e non è mai stato recepito da specifiche previsioni normative, resta esclusa la possibilità di agire in sede amministrativa per il riconoscimento dello status di cittadino italiano, il che giustifica di per sé l'interesse al ricorso giurisdizionale.
Ciò posto e venendo al merito, la domanda degli istanti è fondata e deve pertanto trovare accoglimento. Deve anzi tutto premettersi, in punto di diritto, per quello che qui interessa, che ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, '...è cittadino per nascita [...] il figlio di padre o di madre cittadini'.
Come agevolmente desumibile dalla lettura della norma in esame, lo status di cittadino italiano per discendenza è dunque determinato dalla ricorrenza di due fatti costitutivi, ovvero la titolarità della cittadinanza in capo all'avo ed il rapporto di discendenza in linea retta da quest'ultimo. Trattandosi di fatti costitutivi del diritto, il relativo onere probatorio, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 cod. civ., grava interamente sulla parte che chiede l'accertamento del suo status di cittadino italiano.
In ossequio ai principi espressi dalla disposizione richiamata, compete per contro al convenuto l'onere di dimostrare la sussistenza di atti modificativi e/o estintivi (in CP_6 tal senso, Cassazione Civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile,
Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317).
Ciò detto, osserva il Tribunale, che, diversamente da quanto eccepito dai onvenuti, CP_8 tutta la documentazione probatoria utile ai fini della decisione risulta tempestivamente prodotta dai ricorrenti unitamente all'atto introduttivo del giudizio e che la linea di discendenza riportata nel ricorso trova esatto riscontro in tale documentazione, debitamente tradotta ed apostillata. Non appaiono per contro dimostrate al riguardo vicende estintive dello status civitatis nel corso del tempo. Non risulta, in particolare, che l'ava italiana, o i suoi discendenti, fino a giungere ai predetti ricorrenti, abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana, né che sia occorsa la perdita di quest'ultima per effetto di naturalizzazione (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. 18 fascicolo di parte ricorrente).
Alla luce di tutto quanto detto deve dunque dichiararsi la cittadinanza delle odierne parti istanti ed ordinata al l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Controparte_6
In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara che gli istanti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_6 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 27 ottobre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino