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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 13/11/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 754/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa AR Carimati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa
Da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GABARDINI CP_1 C.F._1
NICOLETTA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Varese (VA), Via Cavour n. 44, come da procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Nei confronti di:
(P. I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore con il patrocinio degli avv.ti DETOMASI LARA e DETOMASI Controparte_3
EMANUELE, elettivamente domiciliata presso i difensori in Varese (VA), Via Dandolo n. 25, come da procura in atti;
PARTE APPELLATA
AVVERSO: la sentenza del Giudice di Pace di Varese n. 637/2024 pubblicata il 21/10/2024 e non notificata, resa a definizione del procedimento avanti al Giudice di Pace di Varese n.
842/2023 RG;
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte appellante: (foglio di p.c. depositato telematicamente in data 7.10.2025)
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, in funzione di Giudice d'Appello, così giudicare
pagina 1 di 5 - accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in atti e, per l'effetto,
- riformare la sentenza n. 637/2024 pubblicata dal Giudice di Pace di Varese in data 21.10.2024 nella causa R.G. 842/2023, depositata in Cancelleria in data 20.10.2024, non notificata, e per
l'effetto,
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della ditta in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, corrente in Busto Arsizio, Corso Sempione 243, ai sensi degli artt.1228, 2043 e 2049 c.c., nella causazione del danno per cui è giudizio e, per l'effetto,
- condannare la ditta in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
corrente in Busto Arsizio, Corso Sempione 243, al risarcimento del danno sofferto dal Sig.
[...]
in occasione ed a causa dell'evento di che trattasi, nella misura di €.3.304,86, ovvero CP_1 nella diversa maggiore o minor misura che dovesse risultare dall'istruttoria processuale, oltre ad interessi ex art.1284 quarto comma c.c.
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio con riferimento all'esito finale dello stesso”.
Per parte appellata: (foglio di p.c. depositato telematicamente in data 8.10.2025)
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Varese, respingere, per tutte le ragioni esposte in atti, l'appello proposto dal signor e, per CP_1
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 637/2024 del Giudice di Pace di Varese.
- spese di lite rifuse anche per il presente grado di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito il Tribunale proponendo CP_1
appello avverso la sentenza n. 637/2024 pubblicata dal Giudice di Pace di Varese in data
21.10.2024, all'esito del procedimento R.G. 842/2023, chiedendo di riformare la citata sentenza, di accertare e dichiarare la responsabilità della ditta nella causazione del Controparte_2
danno dallo stesso subito, nonché di condannare la convenuta al risarcimento del danno nella misura di euro 3.304,86, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.
pagina 2 di 5 Ha dedotto che: in data 8.11.2022, alle ore 10.00, il proprio veicolo, Mercedes B 180 tg.
FE390BC, mentre si trovava posteggiato in Carnago, negli appositi stalli ubicati lungo la via della Repubblica, veniva danneggiato a causa della negligenza degli operai della ditta
[...]
incaricata dal Comune di Carnago di tagliare l'erba e le aiuole in tale area, che, CP_2
facendo uso del decespugliatore, lanciavano sassi e detriti contro il veicolo stesso;
a causa di tale episodio, il veicolo subiva un danno preventivato in euro 3.304,86; nel giudizio instaurato avanti al Giudice di Pace di Varese quest'ultimo, escussi i testi ammessi, pronunciava la citata sentenza, con la quale rigettava le domande articolate dal sig. condannandolo alla rifusione delle CP_1
spese di lite.
Ha censurato la sentenza del giudice di prime cure con tre distinti motivi deducendo l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, la carenza di motivazione e l'errata valutazione del complessivo compendio probatorio risultante agli atti del giudizio.
Integrato il contradditorio, si è costituita la società contestando quanto ex Controparte_2
adverso dedotto, chiedendo di respingere l'appello proposto da controparte e, per l'effetto, di confermare la sentenza n. 637/2024 del Giudice di Pace di Varese.
All'udienza dell'1.7.2025 il giudice, preliminarmente verificata la regolare instaurazione del contraddittorio nonché disposta l'acquisizione del fascicolo del giudice di prime cure avanti al
Giudice di Pace di Varese (n. 842/2023), fissava udienza per la discussione orale della causa.
All'udienza del 15.10.2025 i difensori si riportavano ai fogli di precisazione delle conclusioni come depositati in atti e il giudice riservava la decisione.
Considerato in diritto
L'appello non è fondato e non può essere accolto, difettando la compiuta prova del danno di cui l'odierno appellante chiede il ristoro.
Ed infatti non solo risulta incerto l'effettivo verificarsi dell'evento di danno all'autovettura, ma altresì l'odierna appallante, gravata dal relativo onere della prova, non ha fornito la piena prova del pregiudizio patrimoniale concretamente subito e di cui chiede il ristoro.
Come correttamente osservato dal giudice di prime cure, e come per il vero dedotto anche nell'atto di appello, dalla documentazione fotografica e video in atti non è possibile evidenziare pagina 3 di 5 con chiarezza la presenza di danni all'autovettura, bensì unicamente la presenza di residui delle lavorazioni, ovvero dei fili d'erba sulla carrozzeria.
Alla luce dell'istruttoria orale svolta nel giudizio di primo grado permane una assoluta incertezza in ordine alla effettiva verificazione di un concreto danno all'autovettura e della sua entità, posto che, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, le testimonianze rese all'udienza del 4.3.2024 dai testi escussi e si appalesano oggettivamente Tes_1 Tes_2 contraddittorie, laddove il primo ha dichiarato che “i danni erano costituiti in piccole abrasioni”
e il secondo che “dopo il taglio ho pulito col soffiatore l'autovettura della parte ricorrente, ma non ho ravvisato la presenza di danni”.
Peraltro, ciò che invero è dirimente, la parte appellante non ha fornito la piena prova del pregiudizio patrimoniale concretamente subito e sul quale ha fondato la domanda risarcitoria.
Il preventivo di spesa prodotto dall'odierno appellante sub doc. 3 del fascicolo di primo grado, redatto da una carrozzeria di cui il sig. è cliente abituale, non ha infatti alcuna valenza CP_1
probatoria, oltre al fatto che, come confermato dal teste , legale rappresentante Testimone_3 della carrozzeria, “le opere indicate non sono state esguite” (Cfr. deposizione teste all'udienza del 22.7.2024).
In tal contesto, si deve ritenere che dall'esame complessivo del compendio probatorio acquisito agli atti del giudizio di prime cure, per le ragioni sopra esposte, non possa dirsi raggiunta la prova del danno patrimoniale effettivamente subito dal sig. in relazione ai fatti per cui è causa. CP_1
Quanto precede impone il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia, secondo i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/14 e s.m.i. per le fasi di trattazione e decisionale, in assenza di istruttoria e di memorie conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti, così dispone:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Varese n. 637/2024 pubblicata il 21/10/2024, resa a definizione del procedimento avanti al pagina 4 di 5 Giudice di Pace di Varese n. 842/2023 RG;
2. Condanna l'appellante alla refusione in favore della parte appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 1.700 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre a Iva e Cpa come per legge.
Varese, 13.11.2026.
Il Giudice
Dott.ssa AR Carimati
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa AR Carimati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa
Da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GABARDINI CP_1 C.F._1
NICOLETTA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Varese (VA), Via Cavour n. 44, come da procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Nei confronti di:
(P. I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore con il patrocinio degli avv.ti DETOMASI LARA e DETOMASI Controparte_3
EMANUELE, elettivamente domiciliata presso i difensori in Varese (VA), Via Dandolo n. 25, come da procura in atti;
PARTE APPELLATA
AVVERSO: la sentenza del Giudice di Pace di Varese n. 637/2024 pubblicata il 21/10/2024 e non notificata, resa a definizione del procedimento avanti al Giudice di Pace di Varese n.
842/2023 RG;
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte appellante: (foglio di p.c. depositato telematicamente in data 7.10.2025)
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, in funzione di Giudice d'Appello, così giudicare
pagina 1 di 5 - accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in atti e, per l'effetto,
- riformare la sentenza n. 637/2024 pubblicata dal Giudice di Pace di Varese in data 21.10.2024 nella causa R.G. 842/2023, depositata in Cancelleria in data 20.10.2024, non notificata, e per
l'effetto,
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della ditta in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, corrente in Busto Arsizio, Corso Sempione 243, ai sensi degli artt.1228, 2043 e 2049 c.c., nella causazione del danno per cui è giudizio e, per l'effetto,
- condannare la ditta in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
corrente in Busto Arsizio, Corso Sempione 243, al risarcimento del danno sofferto dal Sig.
[...]
in occasione ed a causa dell'evento di che trattasi, nella misura di €.3.304,86, ovvero CP_1 nella diversa maggiore o minor misura che dovesse risultare dall'istruttoria processuale, oltre ad interessi ex art.1284 quarto comma c.c.
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio con riferimento all'esito finale dello stesso”.
Per parte appellata: (foglio di p.c. depositato telematicamente in data 8.10.2025)
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Varese, respingere, per tutte le ragioni esposte in atti, l'appello proposto dal signor e, per CP_1
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 637/2024 del Giudice di Pace di Varese.
- spese di lite rifuse anche per il presente grado di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito il Tribunale proponendo CP_1
appello avverso la sentenza n. 637/2024 pubblicata dal Giudice di Pace di Varese in data
21.10.2024, all'esito del procedimento R.G. 842/2023, chiedendo di riformare la citata sentenza, di accertare e dichiarare la responsabilità della ditta nella causazione del Controparte_2
danno dallo stesso subito, nonché di condannare la convenuta al risarcimento del danno nella misura di euro 3.304,86, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.
pagina 2 di 5 Ha dedotto che: in data 8.11.2022, alle ore 10.00, il proprio veicolo, Mercedes B 180 tg.
FE390BC, mentre si trovava posteggiato in Carnago, negli appositi stalli ubicati lungo la via della Repubblica, veniva danneggiato a causa della negligenza degli operai della ditta
[...]
incaricata dal Comune di Carnago di tagliare l'erba e le aiuole in tale area, che, CP_2
facendo uso del decespugliatore, lanciavano sassi e detriti contro il veicolo stesso;
a causa di tale episodio, il veicolo subiva un danno preventivato in euro 3.304,86; nel giudizio instaurato avanti al Giudice di Pace di Varese quest'ultimo, escussi i testi ammessi, pronunciava la citata sentenza, con la quale rigettava le domande articolate dal sig. condannandolo alla rifusione delle CP_1
spese di lite.
Ha censurato la sentenza del giudice di prime cure con tre distinti motivi deducendo l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, la carenza di motivazione e l'errata valutazione del complessivo compendio probatorio risultante agli atti del giudizio.
Integrato il contradditorio, si è costituita la società contestando quanto ex Controparte_2
adverso dedotto, chiedendo di respingere l'appello proposto da controparte e, per l'effetto, di confermare la sentenza n. 637/2024 del Giudice di Pace di Varese.
All'udienza dell'1.7.2025 il giudice, preliminarmente verificata la regolare instaurazione del contraddittorio nonché disposta l'acquisizione del fascicolo del giudice di prime cure avanti al
Giudice di Pace di Varese (n. 842/2023), fissava udienza per la discussione orale della causa.
All'udienza del 15.10.2025 i difensori si riportavano ai fogli di precisazione delle conclusioni come depositati in atti e il giudice riservava la decisione.
Considerato in diritto
L'appello non è fondato e non può essere accolto, difettando la compiuta prova del danno di cui l'odierno appellante chiede il ristoro.
Ed infatti non solo risulta incerto l'effettivo verificarsi dell'evento di danno all'autovettura, ma altresì l'odierna appallante, gravata dal relativo onere della prova, non ha fornito la piena prova del pregiudizio patrimoniale concretamente subito e di cui chiede il ristoro.
Come correttamente osservato dal giudice di prime cure, e come per il vero dedotto anche nell'atto di appello, dalla documentazione fotografica e video in atti non è possibile evidenziare pagina 3 di 5 con chiarezza la presenza di danni all'autovettura, bensì unicamente la presenza di residui delle lavorazioni, ovvero dei fili d'erba sulla carrozzeria.
Alla luce dell'istruttoria orale svolta nel giudizio di primo grado permane una assoluta incertezza in ordine alla effettiva verificazione di un concreto danno all'autovettura e della sua entità, posto che, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, le testimonianze rese all'udienza del 4.3.2024 dai testi escussi e si appalesano oggettivamente Tes_1 Tes_2 contraddittorie, laddove il primo ha dichiarato che “i danni erano costituiti in piccole abrasioni”
e il secondo che “dopo il taglio ho pulito col soffiatore l'autovettura della parte ricorrente, ma non ho ravvisato la presenza di danni”.
Peraltro, ciò che invero è dirimente, la parte appellante non ha fornito la piena prova del pregiudizio patrimoniale concretamente subito e sul quale ha fondato la domanda risarcitoria.
Il preventivo di spesa prodotto dall'odierno appellante sub doc. 3 del fascicolo di primo grado, redatto da una carrozzeria di cui il sig. è cliente abituale, non ha infatti alcuna valenza CP_1
probatoria, oltre al fatto che, come confermato dal teste , legale rappresentante Testimone_3 della carrozzeria, “le opere indicate non sono state esguite” (Cfr. deposizione teste all'udienza del 22.7.2024).
In tal contesto, si deve ritenere che dall'esame complessivo del compendio probatorio acquisito agli atti del giudizio di prime cure, per le ragioni sopra esposte, non possa dirsi raggiunta la prova del danno patrimoniale effettivamente subito dal sig. in relazione ai fatti per cui è causa. CP_1
Quanto precede impone il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia, secondo i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/14 e s.m.i. per le fasi di trattazione e decisionale, in assenza di istruttoria e di memorie conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti, così dispone:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Varese n. 637/2024 pubblicata il 21/10/2024, resa a definizione del procedimento avanti al pagina 4 di 5 Giudice di Pace di Varese n. 842/2023 RG;
2. Condanna l'appellante alla refusione in favore della parte appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 1.700 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre a Iva e Cpa come per legge.
Varese, 13.11.2026.
Il Giudice
Dott.ssa AR Carimati
pagina 5 di 5