Sentenza 8 aprile 2025
Ordinanza collegiale 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 08/04/2025, n. 7003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7003 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07003/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02524/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2524 del 2023, proposto da
RE LÒ, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 7561/2020, emessa all’esito del procedimento R.G. n. 6887/2019 dal Tar Lazio, sede di Roma, Sez. III bis , pubblicata in data 2 luglio 2020;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 la dott.ssa Maria Rosaria Oliva e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato e depositato in data 14 febbraio 2023, parte ricorrente ha chiesto darsi esecuzione alla sentenza del Tar Lazio n. 7561/2020, meglio specificata in epigrafe, con cui è stato accolto il ricorso n. R.G. 6887/2019, avente ad oggetto l’annullamento della nota M.I.U.R. n. 5636 del 2 aprile 2019 e del successivo provvedimento con cui l’intimata Amministrazione ha rigettato l’istanza tesa ad ottenere il riconoscimento in Italia dei titoli “Programmului de Studii psichopedagogice, Nivel I e Nivel II” abilitanti all’insegnamento e dallo stesso conseguiti in Romania.
In sintesi, la sentenza del Tar Lazio n. 7561/2020 statuiva che, una volta acquisito il titolo abilitante all’insegnamento in un Paese dell’Unione Europea (Romania), non può considerarsi automaticamente ostativo al riconoscimento dell’operatività dello stesso in Italia (altro Paese Ue) per effetto di un’erronea prospettazione che ha condotto la Romania a non ritenere riconoscibili le qualifiche professionali conseguite dall’interessato che non si fosse laureato presso le università rumene. Tanto più quando, come nel caso di specie, “il titolo di studio reputato insufficiente dalle Autorità di altro Stato membro è la laurea conseguita presso una università italiana. Piuttosto, le Autorità nazionali sono chiamate a valutare la congruità delle formazioni conseguite all’estero, nei termini chiariti dalla giurisprudenza europea e sopra richiamati”. Nella sentenza de qua il Tar Lazio, pertanto, concludeva che “a fronte della sussistenza in capo a parte appellante sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex sé rilevante, senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all’insegnamento, conseguita presso un paese europeo, non sussistono i presupposti per il contestato diniego. A quest’ultimo proposito, lungi dal poter valorizzare l’erronea interpretazione delle autorità rumene, il Ministero è chiamato unicamente alla valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”” .
1.2. Afferma il ricorrente che il Ministero intimato non ha ottemperato, in quanto ancora non ha emesso un nuovo provvedimento finale sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitativo estero che tenga conto dei principi di diritto indicati nella sentenza di cui si chiede l’ottemperanza.
2. Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
4.1. In limine litis si deve dare atto che nel corso della camera di consiglio, come comunicato ai difensori delle parti, si è disposta la conversione del rito, trattandosi di giudizio di ottemperanza, da svolgersi comunque in camera di consiglio (benché con cognizione di questo giudice estesa al merito).
Occorre ancora preliminarmente precisare che la sentenza del Tar Lazio di cui si chiede l’esecuzione con il presente giudizio, non risulta sospesa, ma anzi confermata dal Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. 5340/2023 - resa dalla Sezione Settima a seguito della sospensione del giudizio per la rimessione della questione all’Adunanza Plenaria - ha precisato: “Alla luce di quanto affermato dall’Adunanza Plenaria il competente Ministero italiano deve, dunque, valutare in concreto la corrispondenza del corso di studi effettuato dall’appellato e dell’eventuale tirocinio, con quello italiano, valutando l'equivalenza del diploma straniero da effettuarsi esclusivamente in considerazione del livello delle conoscenze e delle qualifiche che quest'ultimo diploma, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione pratica, di cui attesta il compimento, consente di presumere in possesso del titolare. All’esito dell’istruttoria il Ministero potrà disporre il riconoscimento alle condizioni di cui all’art. 21 del d.lgs. 206 del 2007 o le misure compensative di cui al successivo art. 22 del d.lgs. n. 206 del 2007” .
4.2. Venendo al merito del ricorso, va dunque rilevata la sussistenza dei presupposti richiesti per l’ actio iudicati , ex artt. 112 e ss. c.p.a.
Sulla base delle depositate evidenze documentali e stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’Amministrazione intimata, le statuizioni contenute nella sentenza indicata in epigrafe non risultano, allo stato, aver ricevuto esecuzione.
Deve, pertanto, ordinarsi al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
5. Come richiesto da parte ricorrente, l’accoglimento della domanda comporta, altresì, la condanna del Ministero intimato al pagamento delle spese accessorie funzionali all’instaurazione del presente giudizio di ottemperanza, purché debitamente documentate (cfr. Cons. Stato n. 1498/2017; TAR Campania-Napoli, n. 5446/2018 e n. 4477/19), che sono liquidate come da dispositivo e confluiscono nelle spese e nelle competenze di causa di cui al successivo punto 7.
6. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, come richiesto dal ricorrente, si nomina sin d'ora Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente giudizio, il quale, con facoltà di delega, provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni, compiendo tutti gli atti all’uopo necessari.
Nessun compenso dovrà essere liquidato per tale attività, rientrando il relativo onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
7. La soccombenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito ne comporta la condanna al pagamento delle spese di lite, il cui importo viene liquidato in euro 500,00 (cinquecento/00), comprensivi delle somme richieste dalla parte ricorrente a titolo di spese sostenute per l’instaurazione del presente giudizio, di cui al precedente punto 5, da distrarsi in favore dei difensori antistatarii.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2524 del 2023, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda di esecuzione e, per l’effetto:
- Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad eseguire la sentenza del Tar Lazio n. 7561/2020, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica del presente provvedimento;
- Per l’ipotesi di persistente inottemperanza del Ministero intimato, nomina sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente giudizio, il quale, con facoltà di delega, provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni, compiendo tutti gli atti all’uopo necessari;
- Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore degli avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, dichiaratisi antistatari, delle spese e competenze del presente giudizio nella somma complessiva di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Rosaria Oliva | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO