Articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2018, n. 80
Articolo 3
Versione
13 luglio 2018
Art. 4. Disposizioni transitorie 1. Per le finalita' di cui di cui all'articolo 1, sono da considerare utili anche:
a) i titoli post universitari riconosciuti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell' articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2004, n. 295 ;
b) i diplomi di specializzazione rilasciati dalle Scuole di specializzazione ai sensi dell' articolo 13, comma 6, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509 .
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2004, n. 295 .
Note all' art. 4:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2004, n. 295 (Regolamento recante modalita' di riconoscimento dei titoli post-universitari considerati utili ai fini dell'accesso al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, ai sensi dell' art. 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2004, n. 292.
- Il decreto 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.
Entrata in vigore il 13 luglio 2018
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