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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/02/2025, n. 2400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2400 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41759/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41759/2023 promossa da:
(nata a [...] l'[...] – c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, in virtù di delega apposta su foglio separato depositato contestualmente al presente atto, dall'Avv. Giuliano Leuzzi (c.f. – fax: 06.3217339 – pec: C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Email_1
Via Settembrini n. 30 giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F.: CP_1 [...]
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall' Avv. Giorgio Abbati Bussetti, con C.F._3 studio in Roma, Via Bruxelles 59, C.F.; , il quale dichiara di voler ricevere le CodiceFiscale_4 comunicazioni e gli avvisi di cancelleria afferenti il presente giudizio al seguente numero di fax 06- 23485437 ovvero al seguente indirizzo P.E.C.: , Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. chiedeva al Tribunale di “voler Parte_1 ingiungere al Dott. , nato a [...] il [...] (c.f. ), di restituire alla CP_1 C.F._5
Dott.ssa il complessivo importo di € 32.252,09 oltre interessi ex art. 1284 Parte_1 co. 1 c.c. dalla data del versamento al deposito del presente ricorso nonché interessi ex art. 1284 co. 4
c.c. dalla data del deposito del presente ricorso sino al saldo”.
Assumeva in particolare che il Dott. era stato nominato CTU nell'ambito di un giudizio di CP_1 divisione ereditaria, pendente dinanzi al Tribunale Civile di Roma, nel quale erano coinvolti la Dott.ssa nonché i Sigg. , e Il Tribunale, Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 all'esito delle operazioni peritali emetteva un decreto di liquidazione del compenso del CTU pari ad €
pagina 1 di 3 32.000,00 oltre oneri ed oltre € 300,00 per rimborso spese vive (All. n. 2). I Sigg. , Controparte_2
e proposero rituale e tempestiva opposizione ex D.l.vo n. 150/11 Controparte_3 CP_4
(ognuno per il tramite di un diverso legale), provvedendo anche alla regolare notifica del ricorso nei confronti della Dott.ssa (All. n. 3). Quest'ultima non fu all'epoca informata dal Parte_1 proprio legale della possibilità ed opportunità di contestare il decreto di liquidazione del compenso e pertanto non avanzò anch'essa l'impugnazione. effettuò invece la propria costituzione nel corso CP_5 di quel giudizio (All. n. 4); il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del decreto di liquidazione del compenso al CTU si concludeva nel 2016 con ordinanza con cui veniva accolta l'opposizione proposta dai condebitori dell'odierna ricorrente, con riduzione dell'importo dovuto al CTU da € 32.000,00 ad € 6.575,90, in entrambi i casi oltre iva e cap ed oltre € 300,00 di spese vive (All. n. 5). Il Tribunale
“improcedibile” l'intervento nel giudizio della Dott.ssa poiché quest'ultima Parte_1 avrebbe dovuto anch'essa impugnare nel termine di legge (30 giorni) il decreto di liquidazione del compenso, e, non avendo ciò fatto, esso era passato in giudicato nei suoi confronti ed ella sarebbe quindi decaduta dalla possibilità di utilmente contrastarlo;
il suo successivo intervento in giudizio è stato dunque considerato alla stregua di una opposizione tardiva e per tale ragione dichiarato improcedibile. Il provvedimento del Tribunale veniva impugnato in Corte d'Appello che accoglieva l'appello della ricorrente;
avverso il provvedimento della Corte d'Appello veniva proposto ricorso per Cassazione da parte del dott. con conseguente cassazione della sentenza della Corte d'Appello. CP_1
La parte ricorrente evidenzia altresì di avere subito l'azione esecutiva da parte dell'odierno resistente in ragione del provvedimento del Tribunale del 2016 sopracitato.
Si costituiva contestando la domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
Essendo la causa documentale, veniva disposto il rinvio per conclusioni.
Visto il provvedimento del Tribunale di Roma n. 8543/2016 con cui è stata dichiarata l'improcedibilità del ricorso in opposizione della odierna ricorrente e confermato nei suoi confronti il provvedimento adottato nel procedimento de quo (cioè il decreto di liquidazione del compenso a favore del dott.
); CP_1 visto il provvedimento della Corte di Appello che aveva esteso l'efficacia del provvedimento di rideterminazione degli importi operata dal Tribunale a tutti i litisconsorti, ivi compresa
[...]
, nella misura di € 6.575,90; Parte_1
vista la sentenza della Corte di Cassazione che ha cassato senza rinvio quella della Corte d'Appello, cosicchè l'unico provvedimento da tenere in considerazione è l'ordinanza del Tribunale di Roma n.
8543/2016;
considerato che tale provvedimento è ormai passato in giudicato;
ritenuto che
l'improcedibilità dell'impugnazione del decreto di liquidazione dichiarata dal Tribunale di
Roma nel 2016 nei confronti della odierna ricorrente ha consolidato gli effetti del decreto di liquidazione, e ciò anche a seguito del giudizio di Cassazione avverso la sentenza della Corte
d'Appello; ritenuto altresì che non può accogliersi la doglianza di parte ricorrente laddove assume che “la decisione di cui all'ordinanza emessa dal Tribunale, peraltro in procedimento ove il contraddittorio era pagina 2 di 3 stato pienamente realizzato in quanto il ricorso era stato notificato dai condebitori anche alla Dott.ssa
(cfr. All. 3), fa stato nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e dunque anche Parte_1 nei confronti della Dott.ssa ”, considerato che nel caso di specie ogni doglianza Parte_1 avrebbe dovuto essere svolta attraverso l'impugnazione del provvedimento innanzi la Corte di
Cassazione, come rilevato dalla stessa all'esito dell'impugnazione della sentenza della Corte d'Appello da parte del dott. ; CP_1
alla luce di quanto sopra, il ricorso non può trovare accoglimento.
In ragione delle alterne vicende rappresentate tra le parti, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese.
Roma, 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giovanna Capilli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41759/2023 promossa da:
(nata a [...] l'[...] – c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, in virtù di delega apposta su foglio separato depositato contestualmente al presente atto, dall'Avv. Giuliano Leuzzi (c.f. – fax: 06.3217339 – pec: C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Email_1
Via Settembrini n. 30 giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F.: CP_1 [...]
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall' Avv. Giorgio Abbati Bussetti, con C.F._3 studio in Roma, Via Bruxelles 59, C.F.; , il quale dichiara di voler ricevere le CodiceFiscale_4 comunicazioni e gli avvisi di cancelleria afferenti il presente giudizio al seguente numero di fax 06- 23485437 ovvero al seguente indirizzo P.E.C.: , Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. chiedeva al Tribunale di “voler Parte_1 ingiungere al Dott. , nato a [...] il [...] (c.f. ), di restituire alla CP_1 C.F._5
Dott.ssa il complessivo importo di € 32.252,09 oltre interessi ex art. 1284 Parte_1 co. 1 c.c. dalla data del versamento al deposito del presente ricorso nonché interessi ex art. 1284 co. 4
c.c. dalla data del deposito del presente ricorso sino al saldo”.
Assumeva in particolare che il Dott. era stato nominato CTU nell'ambito di un giudizio di CP_1 divisione ereditaria, pendente dinanzi al Tribunale Civile di Roma, nel quale erano coinvolti la Dott.ssa nonché i Sigg. , e Il Tribunale, Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 all'esito delle operazioni peritali emetteva un decreto di liquidazione del compenso del CTU pari ad €
pagina 1 di 3 32.000,00 oltre oneri ed oltre € 300,00 per rimborso spese vive (All. n. 2). I Sigg. , Controparte_2
e proposero rituale e tempestiva opposizione ex D.l.vo n. 150/11 Controparte_3 CP_4
(ognuno per il tramite di un diverso legale), provvedendo anche alla regolare notifica del ricorso nei confronti della Dott.ssa (All. n. 3). Quest'ultima non fu all'epoca informata dal Parte_1 proprio legale della possibilità ed opportunità di contestare il decreto di liquidazione del compenso e pertanto non avanzò anch'essa l'impugnazione. effettuò invece la propria costituzione nel corso CP_5 di quel giudizio (All. n. 4); il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del decreto di liquidazione del compenso al CTU si concludeva nel 2016 con ordinanza con cui veniva accolta l'opposizione proposta dai condebitori dell'odierna ricorrente, con riduzione dell'importo dovuto al CTU da € 32.000,00 ad € 6.575,90, in entrambi i casi oltre iva e cap ed oltre € 300,00 di spese vive (All. n. 5). Il Tribunale
“improcedibile” l'intervento nel giudizio della Dott.ssa poiché quest'ultima Parte_1 avrebbe dovuto anch'essa impugnare nel termine di legge (30 giorni) il decreto di liquidazione del compenso, e, non avendo ciò fatto, esso era passato in giudicato nei suoi confronti ed ella sarebbe quindi decaduta dalla possibilità di utilmente contrastarlo;
il suo successivo intervento in giudizio è stato dunque considerato alla stregua di una opposizione tardiva e per tale ragione dichiarato improcedibile. Il provvedimento del Tribunale veniva impugnato in Corte d'Appello che accoglieva l'appello della ricorrente;
avverso il provvedimento della Corte d'Appello veniva proposto ricorso per Cassazione da parte del dott. con conseguente cassazione della sentenza della Corte d'Appello. CP_1
La parte ricorrente evidenzia altresì di avere subito l'azione esecutiva da parte dell'odierno resistente in ragione del provvedimento del Tribunale del 2016 sopracitato.
Si costituiva contestando la domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
Essendo la causa documentale, veniva disposto il rinvio per conclusioni.
Visto il provvedimento del Tribunale di Roma n. 8543/2016 con cui è stata dichiarata l'improcedibilità del ricorso in opposizione della odierna ricorrente e confermato nei suoi confronti il provvedimento adottato nel procedimento de quo (cioè il decreto di liquidazione del compenso a favore del dott.
); CP_1 visto il provvedimento della Corte di Appello che aveva esteso l'efficacia del provvedimento di rideterminazione degli importi operata dal Tribunale a tutti i litisconsorti, ivi compresa
[...]
, nella misura di € 6.575,90; Parte_1
vista la sentenza della Corte di Cassazione che ha cassato senza rinvio quella della Corte d'Appello, cosicchè l'unico provvedimento da tenere in considerazione è l'ordinanza del Tribunale di Roma n.
8543/2016;
considerato che tale provvedimento è ormai passato in giudicato;
ritenuto che
l'improcedibilità dell'impugnazione del decreto di liquidazione dichiarata dal Tribunale di
Roma nel 2016 nei confronti della odierna ricorrente ha consolidato gli effetti del decreto di liquidazione, e ciò anche a seguito del giudizio di Cassazione avverso la sentenza della Corte
d'Appello; ritenuto altresì che non può accogliersi la doglianza di parte ricorrente laddove assume che “la decisione di cui all'ordinanza emessa dal Tribunale, peraltro in procedimento ove il contraddittorio era pagina 2 di 3 stato pienamente realizzato in quanto il ricorso era stato notificato dai condebitori anche alla Dott.ssa
(cfr. All. 3), fa stato nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e dunque anche Parte_1 nei confronti della Dott.ssa ”, considerato che nel caso di specie ogni doglianza Parte_1 avrebbe dovuto essere svolta attraverso l'impugnazione del provvedimento innanzi la Corte di
Cassazione, come rilevato dalla stessa all'esito dell'impugnazione della sentenza della Corte d'Appello da parte del dott. ; CP_1
alla luce di quanto sopra, il ricorso non può trovare accoglimento.
In ragione delle alterne vicende rappresentate tra le parti, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese.
Roma, 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giovanna Capilli
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