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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/03/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA Sezione Lavoro Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 5.3.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9711/2022 R.G.L. vertente T R A
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nazario Penna e Costantino Squeo Parte_1 lle liti in atti;
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Amodio CP_1 ella e Paolo Sedda come da procura generale alle liti in atti;
RESISTENTE avente ad oggetto: riconoscimento Ds. Agr. Anno 2020 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.12.2022, premetteva di aver prestato attività di Parte_1 bracciante agricolo per l'anno 2020, per un totale di 152 giornate lavorative;
di essere stato regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli del Comune di Sannicandro Garganico (FG) per l'anno 2020 per 152 giornate lavorative;
di aver prestato attività di bracciante agricolo anche negli anni precedenti, in particolare nel 2019 per 157 giornate e di essere iscritto nei relativi elenchi del Comune di Sannicandro Garganico (FG); di aver presentato domanda all' diretta a percepire l'indennità di Ds. CP_1
Agr. per l'anno 2020; di non aver ricevuto la prestazione ri e di essersi visto rigettare il ricorso amministrativo dall' con la seguente motivazione: “pratica bloccata. Allegare certificato di espiata pena n. di CP_2 protocollo informatico 00.16/09/2021.0393147 deve essere considerata nulla a tutti gli effetti”. CP_1
Ritenendo di essere in possesso dei requisiti per poter beneficiare dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020, adiva l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione della Ds. Agr. CP_ per l'anno 2020, e per l'effetto condannare l' al pagamento in favore dal ricorrente di dette prestazione, nella misura prevista dalla legge, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
…”. Vinte le spese di lite. CP_ Costituitosi in giudizio, l' esponeva di aver provveduto a liquidare in favore del ricorrente la somma di
€ 2.526,20 a titolo di R 2020. Specificava che l'importo lordo liquidato, pari ad € 3.940,17, comprendeva € 3.775,05 per indennità di disoccupazione agricola 2020 ed € 165,66 per interessi legali, da tali somme venivano detratti € 250,00 per trattenuta sindacale, € 335,25 per contributo di solidarietà ed € 829,26 per trattenuta IRPEF. Chiedeva, quindi, di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Acquisiti gli atti e i documenti delle parti e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del 5.3.2025, tenutasi secondo le modalità in epigrafe indicata, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, nei limiti di seguito esposti.
pagina 1 di 2 Ed invero, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775). Ciò posto, è pacifico – oltre che documentalmente provato (si veda il provvedimento datato 08.09.2023, CP_ versato in atti dall' – che l' abbia provveduto, a seguito di riesame della domanda n. CP_2
202188053841, a p n pagame somma di € 2.526,20 a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020, facendo venir meno ogni ragione di contrasto tra le parti.
3. In ordine alla regolamentazione delle spese (D.M. n. 147/2022, cause di previdenza, valori minimi, scaglione “infra” € 5.200,00) deve farsi applicazione del criterio residuale della soccombenza virtuale, con CP_ condanna dell' atteso che quest'ultimo, in data 8.9.2023, solo dopo la notifica del ricorso introduttivo, avvenuto in data 16.1.2023, ha provveduto all'adempimento della prestazione azionata.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 9711/2022, proposto da nei Parte_1 confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: CP_1
a) dichiara ces materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidate in € 1.312,00 CP_1 nonché IVA, spese generali, con distrazione in favore degli Avv.ti Costantino Squeo e Nazario Penna, dichiaratisi antistatari. Foggia, all'esito dell'udienza del 5.3.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO (Lilia Maria Ricucci)
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