Ordinanza collegiale 20 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 3 marzo 2025
Ordinanza cautelare 25 luglio 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 12/12/2025, n. 8065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8065 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08065/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04916/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4916 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della -OMISSIS- S.r.l., Ati -OMISSIS- / -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di Santa Maria Capua Vetere, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Cesarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Clemente Manzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Casapulla, non costituito in giudizio.
nei confronti
-OMISSIS- Soc Coop, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Pellegrino ed Antonella Dell’Aversano Orabona con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determinazione dirigenziale RG N°2015 del 03/09/2024 PER L’AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AA.SS. 2024/2025-2025/2026” DESTINATO AGLI ALUNNI E AL PERSONALE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI AN AR CA ET – CIG -OMISSIS- -CUP F94D24000200003 a favore della -OMISSIS-, comunicata il giorno 12.09.2024 e comunque solo il giorno 17.9.2024, la PA ha trasmesso i documenti amministrativi dei concorrenti;
- del verbale del 31.7.2024 recante approvazione degli esiti della gara;
-dei verbali di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica;
-del Provvedimento di chiarimento del 16.7.2024 del Comune alla impresa aggiudicataria;
-del disciplinare e capitolato e se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente e se ed in quanto ammette la partecipazione con un secondo centro di cottura di cui non si ha la disponibilità;
e per ogni altro provvedimento lesivo degli interessi della ricorrente e che le pregiudicano il diritto di ottenere la aggiudicazione e la declaratoria di inefficacia del contratto, se medio tempore stipulato e per la condanna della stazione appaltante al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione del servizio di gara e stipula del contratto o subentro nel contratto eventualmente stipulato, ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti in conseguenza dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 6/11/2024:
- del provvedimento de. 4.11.2024 recante il rigetto della istanza di accesso presentata il 17.10.2024 e reiterata il 21.10.2024 respinta dal Comune di Casapulla ed avente ad oggetto: “l’attestazione che il centro di cottura è destinato, come da disciplinare di gara, esclusivamente alle esigenze del servizio espletato da -OMISSIS- a favore dell’Ente Comunale nonché copia del contratto di appalto stipulato tra il Comune di Casapulla e -OMISSIS-. Si chiede, invece, parimenti ai sensi dell’art. 22 della legge 241 del 1990 al Comune di Casagiove l’attestazione che il centro di cottura viene utilizzato anche per il servizio espletato le scuole elementari del detto Ente e copia del contratto di appaltato stipulato tra la controinteressata ed il Comune di Casagiove”;
e degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 19/12/2024:
i medesimi atti impugnati
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 10/1/2025:
- della Determinazione dirigenziale RG N°2015 del 03/09/2024 PER L’AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AA.SS. 2024/2025-2025/2026” DESTINATO AGLI ALUNNI E AL PERSONALE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI AN AR CA ET – CIG -OMISSIS- -CUP F94D24000200003 a favore della -OMISSIS-, comunicata il giorno 12.09.2024 e comunque solo il giorno 17.9.2024, la PA ha trasmesso i documenti amministrativi dei concorrenti;
-del verbale del 31.7.2024 recante approvazione degli esiti della gara;
-dei verbali di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica;
- del Provvedimento di chiarimento del 16.7.2024 del Comune alla impresa aggiudicataria;
-del disciplinare e capitolato e se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente e se ed in quanto ammette la partecipazione con un secondo centro di cottura di cui non si ha la disponibilità;
e per ogni altro provvedimento lesivo degli interessi della ricorrente e che le pregiudicano il diritto di ottenere la aggiudicazione e la declaratoria di inefficacia del contratto, se medio tempore stipulato e per la condanna della stazione appaltante al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione del servizio di gara e stipula del contratto o subentro nel contratto eventualmente stipulato, ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti in conseguenza dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 7/7/2025:
- della Determinazione dirigenziale RG N°2015 del 03/09/2024 PER L’AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AA.SS. 2024/2025-2025/2026” DESTINATO AGLI ALUNNI E AL PERSONALE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI AN AR CA ET – CIG -OMISSIS- -CUP F94D24000200003 a favore della -OMISSIS-, comunicata il giorno 12.09.2024 e comunque solo il giorno 17.9.2024, la PA ha trasmesso i documenti amministrativi dei concorrenti;
- dei medesimi atti già impugnati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio de -OMISSIS- Soc Coop e del Comune di Santa Maria Capua Vetere;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2025 il dott. OM De AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Santa Maria Capua Vetere, con determina dirigenziale n. 580 del 7/3/2024 ha indetto una gara per l’affidamento del “Servizio di refezione scolastica AA.SS. 2024/2025-2025/2026” mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 36/2023.
Hanno partecipato alla procedura evidenziale la -OMISSIS- società cooperativa a responsabilità limitata e -OMISSIS- società cooperativa.
La commissione giudicatrice proponeva l’aggiudicazione in favore de -OMISSIS- soc. coop., classificatasi prima per aver conseguito un punteggio finale di 86,895, su 100 punti disponibili contro gli 83,750 della esponente -OMISSIS- s.r.l. seconda graduata.
In data 17 settembre 2024 veniva trasmessa via PEC la documentazione amministrativa e tecnica da cui, espone la società -OMISSIS-, emergeva che la società -OMISSIS- avrebbe offerto una miglioria irrealizzabile ed in generale l’offerta tecnica non rispetterebbe le previsioni di lex specialis .
In particolare, secondo l’odierna esponente, la società -OMISSIS- avrebbe offerto un centro cottura di emergenza di cui non avrebbe la piena disponibilità come invece richiesto dal Disciplinare.
La -OMISSIS- s.r.l. proponeva quindi all’Amministrazione comunale un’istanza di autotutela alla quale però non veniva dato riscontro.
Avverso l’aggiudicazione parte ricorrente ha posto il motivo così di seguito rubricato.
Violazione di legge dell’art. 97 Cost. – violazione e falsa applicazione del dlgs 36 del 2023- eccesso di potere - difetto di motivazione – del presupposto – arbitrarietò-sviamento-iniquita’ – violazione e falsa applicazione della lex specialis – violazione e falsa applicazione dell’art. 1478 c.c.
Parte ricorrente ha poi proposto domanda di risarcimento dei danni.
Si sono costituiti in resistenza il Comune di Santa Maria Capua Vetere e la controinteressata -OMISSIS- soc. coop.
Con un primo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 6 novembre 2024, parte ricorrente ha impugnato il diniego di accesso opposto dal Comune di Casapulla sull’istanza presentata in data 17 ottobre 2024 dalla ricorrente e volta ad ottenere l’attestazione che il centro di cottura fosse destinato esclusivamente alle esigenze del servizio espletato da -OMISSIS- a favore dell’Ente Comunale, nonché copia del contratto di appalto stipulato tra il Comune di Casapulla e -OMISSIS-. La ricorrente ha poi chiesto al Comune di Casagiove “l’attestazione che il centro di cottura viene utilizzato anche per il servizio espletato le scuole elementari del detto Ente e copia del contratto di appaltato stipulato tra la controinteressata ed il Comune di Casagiove”.
Nel ricorso per motivi aggiunti la -OMISSIS- precisa altresì, che con nota del 4 novembre 2024, il Comune di Casapulla aveva indicato alla ricorrente il link per poter accedere al contratto con il quale l’ente aveva dato alla controinteressata la disponibilità del centro cottura, ma non ha fornito l’attestazione relativa all’utilizzo del medesimo centro cottura anche per altri appalti, rilevando un difetto di legittimazione della -OMISSIS- tenuto conto che il Comune di Casapulla era estraneo al presente giudizio.
Con ordinanza del 19 dicembre 2024 n. 7203 questa Sezione ha dichiarato l’impugnazione del diniego di accesso inammissibile per la parte relativa all’istanza proposta nei confronti del Comune di Casagiove, in quanto non evocato in giudizio ed improcedibile, in quanto il Comune di Casapulla ha poi prodotto il contratto richiesto. Con riguardo alla richiesta di attestazione, la medesima ordinanza l’ha ritenuta non accoglibile, in quanto riferita ad un atto che l’Amministrazione avrebbe dovuto formare ex novo e quindi non rientrante nell’ambito dell’accesso.
Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19 dicembre 2024 la -OMISSIS- s.r.l. ha ulteriormente articolato le censure proposte, proponendo i motivi di seguito così rubricati.
1. Violazione dei principi di imparzialità e di trasparenza dell'attività amministrativa (articolo 97 della Costituzione). Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 50 del 2016 – violazione e falsa applicazione del d.lgs. 36 del 2023.
2. Illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti.
Con un terzo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 10 gennaio 2025 parte ricorrente ha dato conto di aver acquisito, a seguito di accesso presso il Comune di Casapulla, una nota datata 22 novembre 2022 con la quale la -OMISSIS- aveva chiesto al predetto Comune di poter utilizzare il centro di cottura situato nel medesimo Comune.
Secondo la ricorrente, dalla nota acquisita emergerebbe che in realtà la disponibilità del centro di cottura non sarebbe affatto piena, dipendendo dall’espletamento dell’appalto presso il Comune di Casapulla e dalla sua durata che non andrebbe oltre il 2025, senza considerare - prosegue parte ricorrente - che non è chiaro se il centro in questione avrebbe raggiunto il livello di saturazione per effetto degli appalti già svolti.
Fatta questa premessa, parte ricorrente propone le seguenti ulteriori censure.
1. Violazione dei principi di imparzialità e di trasparenza dell'attività amministrativa (articolo 97 della Costituzione). Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 50 del 2016 articolo 80 e segg. – violazione e falsa applicazione del d.lgs. 36 del 2023 artt. 94 e segg. – eccesso di potere – sviamento.
2. Illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti.
Con un quarto ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 7 luglio 2025, parte ricorrente ha rappresentato che la controinteressata aveva riconsegnato il centro cottura oggetto della contestata miglioria al Comune di Casapulla, con la conseguenza che essa risulterebbe allo stato priva dell’elemento qualitativo che le ha consentito di conseguire l’affidamento.
1. Violazione dei principi di imparzialità e di trasparenza dell'attività amministrativa (articolo 97 della Costituzione). Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 50 del 2016 – violazione e falsa applicazione del d.lgs. 36 del 2023.
2. Illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti.
Con ordinanza 25 luglio 2025, n. 1737 la Sezione ha accolto l’istanza di sospensione cautelare, rilevando che, nelle more del giudizio, la controinteressata avrebbe effettivamente perso la disponibilità del centro cottura, come da verbale di riconsegna depositato agli atti dalla -OMISSIS- s.r.l.
Con la medesima ordinanza la Sezione aveva anche disposto l’avvio del procedimento di verifica del possesso dei requisiti in capo alla ricorrente.
Con ordinanza 30 agosto 2025 n. 3195 il Consiglio di Stato ha confermato la sospensione degli effetti degli atti impugnati, riformando, invece, l’ordinanza di prime cure nella parte relativa alla verifica sul possesso dei requisiti, “risultando opportuno rinviare ogni determinazione al riguardo all’esito della fase di merito”.
Le parti hanno depositato memorie e documenti e all’udienza pubblica del 9 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Può prescindersi dalle censure di rito perché il ricorso è infondato.
Le censure articolate da parte ricorrente avverso l’aggiudicazione disposta dal Comune di SMCV nei confronti della controinteressata sono tutte incentrate sulla pretesa inidoneità del centro cottura “emergenziale” dichiarato dalla soc.coop. -OMISSIS- presso il Comune di Casapulla il quale, secondo la prospettazione attorea, non sarebbe idoneo in quanto società aggiudicataria non ne avrebbe l’effettiva disponibilità come invece richiesto dalla legge di gara.
Deve premettersi che il disciplinare di gara prevedeva alcuni requisiti di base che doveva possedere l’offerta tecnica, tra cui, per quel che rileva nella presente sede, un centro cottura principale e un centro cottura (oppure una filiera di produzione), da utilizzarsi nel caso di indisponibilità di quello principale (punto 16 del disciplinare).
Ai fini poi dell’assegnazione del punteggio premiale all’offerta tecnica, il medesimo disciplinare attribuiva, tra l’altro, una preferenza alla disponibilità di centri cottura emergenziali (o filiere produttive), potendosi assegnare, con riferimento a tale ultimo caso, fino a 5 punti per i centri emergenziali.
Sulla base delle prescrizioni appena menzionate, parte ricorrente contesta la disponibilità del centro cottura emergenziale di Casapulla, evidenziando che esso era stato oggetto di un contratto collegato ad altro appalto e che, peraltro, l’immobile in questione era stato restituito dopo l’avvio dell’esecuzione.
Ritiene il Collegio che tale circostanza sia sostanzialmente irrilevante, atteso che il requisito in parola non era, come accennato, previsto ai fini della partecipazione alla gara, ma dell’esecuzione dell’appalto.
Con riferimento ai requisiti di esecuzione della prestazione promessa alla stazione appaltante, la disponibilità degli stessi, come correttamente evidenziato dalla controinteressata, è richiesta al concorrente, non al momento di presentazione dell’offerta – ciò che varrebbe a distinguerli dai “requisiti di partecipazione”– ma al momento dell’esecuzione, ovvero della stipulazione del contratto che non sarebbe possibile ove se ne constati la mancanza, per cui potrebbero essere definiti come “condizioni” per la stipulazione del contratto d’appalto (ex multis Cons. Stato, sez. V, 30 settembre 2020, n. 5734; V, 30 settembre 2020, n. 5740; V, 12 febbraio 2020, n. 1071), come avvenuto nel caso di specie.
Ciò considerato, quindi, non è in discussione il possesso da parte della controinteressata di un requisito di partecipazione, ma solo di una condizione a cui era subordinata l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo.
Con riferimento a tale circoscritto profilo, al momento in cui la controinteressata ha partecipato alla gara aveva effettivamente la disponibilità del centro cottura di Casapulla, atteso che aveva un titolo giuridico (il contratto depositato agli atti) che, sia pure collegato ad altro appalto, le consentiva di gestire il centro cottura in questione.
Sul punto, il Consiglio di Stato ha vagliato proprio l’idoneità del titolo vantata sul centro cottura di Casapulla con riguardo ad altro appalto ritenendolo pienamente conforme alla legge di gara che anche in quel caso richiedeva la disponibilità dello stesso centro cottura al momento della partecipazione, con la precisazione che nel caso in cui tale requisito dovesse venire meno, ciò inciderebbe sulla situazione contrattuale, dando luogo all’eventuale esercizio dei rimedi civilistici all’uopo previsti, ma non anche sull’attribuzione del punteggio (cfr. Cons. Stato, n. 7108/2025)
Ma anche a prescindere da tale circostanza la legge di gara richiedeva, ai fini dell’attribuzione del punteggio, che gli operatori economici indicassero in alternativa (ad uno specifico centro cottura di emergenza) una filiera di produzione; sul punto, la controinteressata ha indicato i seguenti ulteriori centri cottura: - Centro cottura sito in RA PA (CE) nella disponibilità dell’aggiudicataria in forza di contratto di locazione continuativa. - centro cottura sito in San Prisco (CE) alla Via Pontesano, con registrazione sanitaria a suo nome; - centro cottura sito in BE (CE).
Ne consegue che la disponibilità del centro cottura emergenziale deve ritenersi confermata per tutta la durata dell’appalto, anche a prescindere dalle specifiche vicende relative al centro cottura di Casapulla.
In definitiva tutte le censure proposte sono infondate.
Le spese del giudizio in considerazione della peculiarità della fattispecie possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA LO, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere
OM De AL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM De AL | PA LO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.