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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 08/05/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2540/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2540/2019 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENZONI Parte_1 C.F._1
GUALTIERO
PARTE ATTRICE contro
P.VA ), con il patrocinio dell'avv. PORQUEDDU VANESSA CP_1 P.VA_1
PARTE CONVENUTA nonché contro
(P.VA , con il patrocinio Controparte_2 P.VA_2 dell'avv. URRU ANTONIO
TERZA CHIAMATA nonché contro
P.VA ) con il patrocinio dell'avv. SECHI GIOVANNI ALDO CP_3 P.VA_3
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI: v. verbale di udienza del 30.01.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che il presente giudizio è pervenuto a questo Giudice per l'udienza di precisazione delle conclusioni e che l'istruttoria è stata compiuta da Giudici precedentemente assegnatari della causa;
si premette, inoltre, che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del pagina 1 di 8 processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che , in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), risultando esse semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
*
Con atto di citazione del 23.07.2019, la sig.ra ha convenuto in giudizio ex art. Parte_1
2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c., la società al fine di ottenere il ristoro dei CP_1
danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti per una caduta avvenuta presso il Centro Commerciale
TANIT di Sassari, rispetto al quale la convenuta è proprietaria della struttura.
In particolare, parte attrice ha rappresentato di essere caduta, in data 28.05.2017, alle ore 20.45 circa, presso il Centro Commerciale suddetto, mentre camminava all'interno della Galleria in prossimità del bar e di aver riportato una frattura pertrocanterica del femore della gamba destra;
ha dedotto che la rovinosa caduta sarebbe stata causata dalla presenza di una porzione di gelato di colore chiaro che si confondeva con il colore del pavimento.
In data 22.11.2019 si è costituita regolarmente la convenuta, società eccependo: CP_1
l'inammissibilità della domanda per assoluta genericità e sommarietà; nel merito, (1) la totale infondatezza della domanda risarcitoria ex art. 2051 cc per assenza di responsabilità in capo alla convenuta, contestando in particolare che “non vi è alcuna prova della caduta e che la stessa sia stata cagionata dal gelato e non piuttosto da una distrazione di parte attrice o dalla tipologia di scarpa indossata dalla medesima” e evidenziando che il sinistro è stato frutto di una mera fatalità (la consistenza cremosa del gelato a terra indurrebbe a ritenere che lo stesso era caduto (ad una terza persona) pochi istanti prima del passaggio della sig.ra – rappresentando tale circostanza un Pt_1
“caso fortuito”), (2) la totale infondatezza della domanda risarcitoria ex art. 2043 cc per assenza di condotta né dolo o colpa in capo alla convenuta.
Inoltre, la società ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la società CP_1
Assicuratrice in forza della polizza per responsabilità civile verso terzi n. 50549865 CP_3 stipulata dal Gruppo Banca Popolare dell'Emilia Romagna per sé e per le società del gruppo (compresa e l' , quale soggetto terzo CP_1 Controparte_2
pagina 2 di 8 responsabile del sinistro, poiché quest'ultima, in forza del contratto sottoscritto il 22.12.2015, era tenuta a svolgere il proprio servizio in appalto con un presidio di pulizia fisso giornaliero dalle ore
10.00 alle ore 21.00 [chiamata del terzo autorizzata con provvedimento del 26.11.2019].
In data 19.02.2020 si è costituita in giudizio la terza chiamata la quale ha contestato CP_3
l'an ed il quantum debeatur, sostanzialmente aderendo alle difese formulate dall'assicurata CP_1
[...]
In data 19.02.2020 si è costituita in giudizio anche la terza chiamata Controparte_2
eccependo l'inammissibilità della chiamata in causa perché il titolo
[...] dell'azione proposta dall'attrice aveva natura extracontrattuale (diversamente dalla chiamata in causa, di natura contrattuale); nel merito, ha domandato il rigetto delle domanda eccependo che la responsabilità della caduta della sig.ra sarebbe da ascrivere alla condotta di terzi o della Pt_1
danneggiata stessa;
infine, ha respinto ogni addebito di responsabilità evidenziando che non sarebbe esigibile pretendere che una singola unità di pulizia possa garantire in ogni istante la perfetta pulizia di tutto il Centro commerciale grande 45.000 mq su tre livelli.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti (referti e documentazione medica),
l'escussione di testimoni (v. verbale udienza del 23.03.2023), l'espletamento di CTU medico legale (v. relazione del 5.10.2023) e – una volta assegnata a questo Giudice con provvedimento di variazione tabellare del 19.09.2024 - è stata trattenuta in decisione all'udienza del 30.01.2025 previa concessione degli ordinari termini di deposito delle comparse conclusionali e repliche.
*
La domanda dell'attrice è fondata e merita di essere accolta nei limiti che seguono.
Al fine di procedere all'esatto inquadramento della fattispecie concreta dedotta in giudizio deve rilevarsi come la parte attrice abbia correttamente sussunto i fatti accaduti nella disposizione di cui all'art. 2051 c.c.
Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “Il custode è presunto responsabile dei danni provocati dalla cosa custodita - da intendersi nella sua unitarietà, se costituita da una pluralità di beni, sì che l'obbligo di vigilanza e controllo riguarda "l'universitas rerum", composta da ciascun bene che vi appartiene - pur se essa non è intrinsecamente pericolosa, ma diviene nociva in conseguenza di un processo dannoso provocato da elementi esterni, a meno che il custode dimostri che il danno è derivato da caso fortuito, ivi compresi il fatto del terzo e la colpa del danneggiato” (Corte di
Cassazione, Sez. III, sen. n. 3041 del 08.04.1997).
pagina 3 di 8 Secondo l'indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità ormai consolidatosi, tale responsabilità, di natura oggettiva, si fonda sul mero rapporto di custodia, vale a dire sulla relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa;
in altri termini, il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito (cfr. al riguardo, ex multiis Cass. civ., n. 17625 del 5 settembre 2016, est.
Rossetti e Cass. civ. 9355 del 10.01.2017, est. Rossetti).
Il predetto inquadramento normativo riflette peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: il titolo di responsabilità invocato presuppone, infatti, la prova – a carico dell'attore secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2697 c.c. – delle modalità di accadimento del fatto storico e del nesso causale tra l'evento lesivo lamentato e la cosa posta nella custodia del soggetto convenuto;
compete, successivamente, al convenuto la prova liberatoria del caso fortuito, al quale è pacificamente assimilabile oltre che il fatto del terzo anche il fatto colposo dello stesso danneggiato
(cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 22 ottobre 2013, n. 23919, 20 gennaio 2014, n. 999, e 13 gennaio
2015, n. 287).
Applicando i principi sono indicati al caso di specie, si rileva che:
- è da ritenersi provato che la signora l giorno 28.05.2017 alle ore 20.45 circa, mentre si Pt_1
trovava presso il Centro Commerciale, all'interno della galleria Tanit in prossimità del Bar (“eravamo tra il bar e il negozio Zucchi” – “tra il negozio di abbigliamento e il bar”), mentre era intenta a camminare in compagnia di due amiche (sig.ra e , è caduta Parte_2 Per_1
scivolando sul pavimento sporco di gelato (la sig.ra sulla cui attendibilità e Parte_2 credibilità non vi è motivo di dubitare ha dichiarato: “ci siamo accorte che fosse caduta sul gelato perché la gonna della si era macchiata di gelato al limone, ricordo proprio che l'odore del Pt_1 gelato era di limone”; la sig.ra sulla cui attendibilità e credibilità non vi è motivo di Per_1
dubitare ha dichiarato: “la mia amica è scivolata per terra e allora ci siamo accorte che il pavimento era bagnato;
poi ho visto la gonna della mia amica e ho visto che era macchiata di qualcosa di colore chiaro che abbiamo identificato come gelato al limone anche per l'odore”);
- nella prospettazione di parte attrice, la pericolosità del pavimento è stata determinata dalla circostanza della presenza di materiale pericoloso (nella specie: gelato) sul camminamento che non era visibile dato il suo colore chiaro su pavimentazione chiara (circostanza di fatto confermata da entrambe le testimoni), che non è stato segnalato né prontamente rimosso dal custode del bene (l'impresa di pulizie
è intervenuta subito dopo il sinistro).
pagina 4 di 8 A fronte della prova della dinamica del sinistro offerta dalla parte attrice nei termini sopra indicati, la convenuta non ha fornito un'adeguata prova estintiva del nesso eziologico o prova CP_1
liberatoria dalla responsabilità per caso fortuito: non è stato dimostrato (da parte della convenuta, come era suo onere), che il mutamento dello stato normale della cosa (i.e. nel caso concreto: pavimento reso scivoloso dal gelato liquefatto a terra) sia stato determinato in modo così improvviso e repentino da non avere permesso al custode di intervenire con tempestività per ovviarvi;
in altri termini, non risulta provata la circostanza per cui la particolare condizione in cui versava il pavimento fosse stata causata da un fatto del terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, tale da integrare il caso fortuito;
peraltro, va considerato che le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.
Occorre precisare che è un dato sconosciuto nel processo da quanto tempo il gelato si trovasse sciolto per terra in quel punto ove l'attrice è scivolata: da una parte, è presumibile che lo stesso non fosse caduto appena prima del passaggio dell'attrice, considerato che lo stesso (secondo le dichiarazioni dei testimoni) era “liquido” e “non cremoso”; dall'altra, è presumibile che non si trovasse lì da molto tempo, considerato che 1. la sua consistenza era ancora scivolosa e non “appiccicaticcia” come da sarebbe stata se avesse subìto un ripetuto calpestamento, 2. la sua presenza a terra non era stata segnalata alla vigilanza da qualche passante, 3. nessun altro utente risulta essere scivolato su tale liquame insidioso prima dell'attrice.
Ebbene, siccome la liberazione da responsabilità richiede non la prova dell'assenza di colpa, bensì la prova positiva del caso fortuito, ossia dell'evento interruttivo del rapporto causale, non v'è esonero ove la causa del danno sia rimasta ignota: infatti se è certamente vero che la prova del caso fortuito implica assenza di colpa, non è vero il contrario, giacché la prova che la colpa non vi fu, non è ancora la prova positiva dell'esistenza del caso fortuito: il soggetto custode del bene risponde, al di là della propria diligenza, anche per le cause ignote.
Provata dunque la responsabilità in capo alla convenuta in qualità di custode, va CP_1
comunque valorizzata in tale contesto anche la condotta della stessa attrice, sulla quale appare ravvisabile un profilo di corresponsabilità, in termini di mancanza di prudenza e diligenza, idonei a concorrere eziologicamente nella produzione del danno.
Infatti, la presenza di residui di cibo e/o liquidi sul pavimento di un centro commerciale -ove notoriamente gli utenti, anche bambini, consumano cibi, gelati, bevande, etc, camminando- deve considerarsi un evento prevedibile, tanto dal gestore del punto vendita che dal cliente;
si valuta quindi pagina 5 di 8 che la sig.ra secondo i canoni di ordinaria diligenza- non ha prestato la dovuta accortezza Pt_1
ai propri movimenti, così incrementando la potenzialità lesiva del bene in custodia alla convenuta: ciò assume rilievo ai sensi dell'art. 1227 c.c., determinando una riduzione del danno che appare congruo fissare nella misura standard del 50%.
Così accertata la corresponsabilità nella causazione del danno, deve procedersi alla liquidazione dei danni avendo anzitutto riguardo alla CTU espletata in corso di causa;
quest'ultima, fatta propria dal
Giudicante, in quanto condotta con un criterio d'indagine serio, razionale ed osservante i quesiti proposti (e discussa in contraddittorio con la CTP della convenuta), ha ravvisato:
- sussiste compatibilità tra l'entità delle lesioni e la dinamica riferita dell'incidente
- natura ed entità delle lesioni riportate: “Frattura pertrocanterica femore destro”
- durata della Inabilità Temporanea Totale: 20 giorni;
- durata dell'Inabilità Temporanea Parziale al 75%: 30 giorni;
al 50%: 30 giorni;
al 25%: 30 giorni
- postumi invalidanti di natura permanente: 9% - 54 anni al momento del sinistro
- entità delle spese sostenute e consistenti in € 4.656,56 come da fatture prodotte appaiono congrue.
Sulla base di ciò, deve farsi applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate (punto base
ITT di € 115), in quanto per la loro diffusione sul territorio nazionale e per la loro intrinseca logicità, le tabelle citate si prestano efficacemente alle esigenze di ragionevolezza ed equità sottese alla liquidazione ai sensi dell'art. 1226 c.c.; in parziale accoglimento della quantificazione del danno non patrimoniale offerta dall'attrice, il danno non patrimoniale risarcibile viene quantificato in € 27.636,00
(somma già comprensiva della sofferenza psicologica).
Tale somma andrà diminuita del 50% in considerazione del concorso di colpa riconosciuto in capo all'attrice come sopra valutata e pertanto la somma dovuta all'attrice dalla convenuta ammonta a €
13.818,00.
Sull'importo indicato, trattandosi di debito di valore, dovranno essere computati gli interessi compensativi, al tasso legale, calcolati secondo il criterio indicato nella nota sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, dalla data di emersione del danno (giorno del sinistro) a quella della pubblicazione della presente sentenza;
operata con la liquidazione giudiziale del danno la conversione del debito di valore in debito di valuta, da ultimo, spettano alla danneggiata gli ulteriori interessi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c. dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
A ciò si aggiunga il risarcimento del danno patrimoniale, pari ad € 4.656,56 per cure mediche (tale somma andrà diminuita del 50% in considerazione del concorso di colpa riconosciuto in capo all'attrice pagina 6 di 8 come sopra valutata e pertanto la somma dovuta all'attrice dalla convenuta ammonta a € 2.328,28), oltre interessi legali decorrenti dalla data di ogni pagamento al saldo effettivo.
Non viene riconosciuto l'ulteriore voce di risarcimento del danno richiesta, ulteriore rispetto al periodo di assenza dal lavoro per malattia (già risarcita dall' – già corrisposto da seppur senza CP_4 CP_1
alcun riconoscimento di responsabilità) (la parte attrice ha affermato che “per evitare di essere licenziata, è stata costretta a fare domanda di aspettativa non retribuita, che le veniva concessa dal 15
Novembre 2017 fino al 13 Gennaio 2018”) per mancanza di prova del nesso di causalità tra il dedotto evento di danno e il sinistro.
In forza dell'incontestato rapporto assicurativo citato, polizza n. 50549865 (sulla cui validità non si registrano contestazioni), la convenuta (assicurata) ha diritto ad essere sollevata dalla sua Assicuratrice dei danni subìti dall'attrice nella fruizione del Centro commerciale, come sopra liquidati.
Non viene accolta la domanda della convenuta di addossamento della responsabilità in capo all'Impresa di pulizie, in quanto è incontestato che la ditta abbia effettuato le pulizie nel giorno e sul luogo del sinistro, essendo quindi adempiente rispetto ai propri obblighi contrattuali e non sussistendo, nel caso di specie, un obbligo esigibile di mantenere una vigilanza costante sulla perfetta pulizia di tutta la superficie del Centro commerciale;
in altre parole, la circostanza che il pavimento fosse sporco di gelato sciolto nel punto in cui è scivolata la sig.ra rileva ai fini della responsabilità Pt_1
(oggettiva) ex art. 2051 cc del custode ( ma non rileva ai fini della responsabilità CP_1
(contrattuale) della terza chiamata.
Le spese relative alle operazioni peritali (anticipate dall'attrice) devono essere definitivamente poste a carico della convenuta, e quindi dell'Assicurazione, in considerazione del fatto che il risultato della
CTU ha confermato le allegazioni della parte attrice e considerato che l'Assicurazione, non accettando la proposta transattiva formulata dal Giudice, ha determinato la prosecuzione del processo, che avrebbe potuto chiudersi prima di tale adempimento istruttorio.
Le spese processuali dell'attrice sono poste a carico dell'Assicurazione e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto dell'esito della causa, del grado di difficoltà della medesima, delle questioni giuridiche trattate nonché dell'effettiva attività svolta dai difensori;
le spese processuali dell'Impresa di pulizie devono essere poste a carico di e sono liquidate come da dispositivo tenuto CP_1 conto dell'esito della causa, del grado di difficoltà della medesima, delle questioni giuridiche trattate nonché dell'effettiva attività svolta dai difensori in tale rapporto processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 8 - accerta e dichiara la responsabilità ex art. 2051 cc della società nei termini indicati in CP_1
parte motiva per il sinistro occorso all'attrice in data 28.05.2017 presso il Centro Commerciale Tanit e, in virtù della polizza n. 50549865 condanna l'Assicurazione al pagamento, in favore CP_3
della danneggiata sig.ra della somma di euro 13.818,00 oltre rivalutazione e Parte_1
interessi secondo i criteri precisati in parte motiva a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e della somma di euro 2.328,28 oltre interessi come indicato in parte motiva a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
- condanna al rimborso delle spese di lite in favore di sig.ra CP_3 Parte_1
liquidate in complessivi euro 4.500,00 oltre spese generali i.v.a. e c.p.a;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di con conseguente rimborso di CP_3
quanto anticipato dalla parte attrice;
- condanna al rimborso delle spese di lite in favore di CP_1 Controparte_2
liquidate in complessivi euro 3.500,00 oltre spese generali i.v.a. e c.p.a;
[...]
Sassari, l'8 maggio 2025
Il Giudice
Marta Guadalupi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2540/2019 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENZONI Parte_1 C.F._1
GUALTIERO
PARTE ATTRICE contro
P.VA ), con il patrocinio dell'avv. PORQUEDDU VANESSA CP_1 P.VA_1
PARTE CONVENUTA nonché contro
(P.VA , con il patrocinio Controparte_2 P.VA_2 dell'avv. URRU ANTONIO
TERZA CHIAMATA nonché contro
P.VA ) con il patrocinio dell'avv. SECHI GIOVANNI ALDO CP_3 P.VA_3
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI: v. verbale di udienza del 30.01.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che il presente giudizio è pervenuto a questo Giudice per l'udienza di precisazione delle conclusioni e che l'istruttoria è stata compiuta da Giudici precedentemente assegnatari della causa;
si premette, inoltre, che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del pagina 1 di 8 processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che , in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), risultando esse semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
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Con atto di citazione del 23.07.2019, la sig.ra ha convenuto in giudizio ex art. Parte_1
2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c., la società al fine di ottenere il ristoro dei CP_1
danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti per una caduta avvenuta presso il Centro Commerciale
TANIT di Sassari, rispetto al quale la convenuta è proprietaria della struttura.
In particolare, parte attrice ha rappresentato di essere caduta, in data 28.05.2017, alle ore 20.45 circa, presso il Centro Commerciale suddetto, mentre camminava all'interno della Galleria in prossimità del bar e di aver riportato una frattura pertrocanterica del femore della gamba destra;
ha dedotto che la rovinosa caduta sarebbe stata causata dalla presenza di una porzione di gelato di colore chiaro che si confondeva con il colore del pavimento.
In data 22.11.2019 si è costituita regolarmente la convenuta, società eccependo: CP_1
l'inammissibilità della domanda per assoluta genericità e sommarietà; nel merito, (1) la totale infondatezza della domanda risarcitoria ex art. 2051 cc per assenza di responsabilità in capo alla convenuta, contestando in particolare che “non vi è alcuna prova della caduta e che la stessa sia stata cagionata dal gelato e non piuttosto da una distrazione di parte attrice o dalla tipologia di scarpa indossata dalla medesima” e evidenziando che il sinistro è stato frutto di una mera fatalità (la consistenza cremosa del gelato a terra indurrebbe a ritenere che lo stesso era caduto (ad una terza persona) pochi istanti prima del passaggio della sig.ra – rappresentando tale circostanza un Pt_1
“caso fortuito”), (2) la totale infondatezza della domanda risarcitoria ex art. 2043 cc per assenza di condotta né dolo o colpa in capo alla convenuta.
Inoltre, la società ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la società CP_1
Assicuratrice in forza della polizza per responsabilità civile verso terzi n. 50549865 CP_3 stipulata dal Gruppo Banca Popolare dell'Emilia Romagna per sé e per le società del gruppo (compresa e l' , quale soggetto terzo CP_1 Controparte_2
pagina 2 di 8 responsabile del sinistro, poiché quest'ultima, in forza del contratto sottoscritto il 22.12.2015, era tenuta a svolgere il proprio servizio in appalto con un presidio di pulizia fisso giornaliero dalle ore
10.00 alle ore 21.00 [chiamata del terzo autorizzata con provvedimento del 26.11.2019].
In data 19.02.2020 si è costituita in giudizio la terza chiamata la quale ha contestato CP_3
l'an ed il quantum debeatur, sostanzialmente aderendo alle difese formulate dall'assicurata CP_1
[...]
In data 19.02.2020 si è costituita in giudizio anche la terza chiamata Controparte_2
eccependo l'inammissibilità della chiamata in causa perché il titolo
[...] dell'azione proposta dall'attrice aveva natura extracontrattuale (diversamente dalla chiamata in causa, di natura contrattuale); nel merito, ha domandato il rigetto delle domanda eccependo che la responsabilità della caduta della sig.ra sarebbe da ascrivere alla condotta di terzi o della Pt_1
danneggiata stessa;
infine, ha respinto ogni addebito di responsabilità evidenziando che non sarebbe esigibile pretendere che una singola unità di pulizia possa garantire in ogni istante la perfetta pulizia di tutto il Centro commerciale grande 45.000 mq su tre livelli.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti (referti e documentazione medica),
l'escussione di testimoni (v. verbale udienza del 23.03.2023), l'espletamento di CTU medico legale (v. relazione del 5.10.2023) e – una volta assegnata a questo Giudice con provvedimento di variazione tabellare del 19.09.2024 - è stata trattenuta in decisione all'udienza del 30.01.2025 previa concessione degli ordinari termini di deposito delle comparse conclusionali e repliche.
*
La domanda dell'attrice è fondata e merita di essere accolta nei limiti che seguono.
Al fine di procedere all'esatto inquadramento della fattispecie concreta dedotta in giudizio deve rilevarsi come la parte attrice abbia correttamente sussunto i fatti accaduti nella disposizione di cui all'art. 2051 c.c.
Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “Il custode è presunto responsabile dei danni provocati dalla cosa custodita - da intendersi nella sua unitarietà, se costituita da una pluralità di beni, sì che l'obbligo di vigilanza e controllo riguarda "l'universitas rerum", composta da ciascun bene che vi appartiene - pur se essa non è intrinsecamente pericolosa, ma diviene nociva in conseguenza di un processo dannoso provocato da elementi esterni, a meno che il custode dimostri che il danno è derivato da caso fortuito, ivi compresi il fatto del terzo e la colpa del danneggiato” (Corte di
Cassazione, Sez. III, sen. n. 3041 del 08.04.1997).
pagina 3 di 8 Secondo l'indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità ormai consolidatosi, tale responsabilità, di natura oggettiva, si fonda sul mero rapporto di custodia, vale a dire sulla relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa;
in altri termini, il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito (cfr. al riguardo, ex multiis Cass. civ., n. 17625 del 5 settembre 2016, est.
Rossetti e Cass. civ. 9355 del 10.01.2017, est. Rossetti).
Il predetto inquadramento normativo riflette peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: il titolo di responsabilità invocato presuppone, infatti, la prova – a carico dell'attore secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2697 c.c. – delle modalità di accadimento del fatto storico e del nesso causale tra l'evento lesivo lamentato e la cosa posta nella custodia del soggetto convenuto;
compete, successivamente, al convenuto la prova liberatoria del caso fortuito, al quale è pacificamente assimilabile oltre che il fatto del terzo anche il fatto colposo dello stesso danneggiato
(cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 22 ottobre 2013, n. 23919, 20 gennaio 2014, n. 999, e 13 gennaio
2015, n. 287).
Applicando i principi sono indicati al caso di specie, si rileva che:
- è da ritenersi provato che la signora l giorno 28.05.2017 alle ore 20.45 circa, mentre si Pt_1
trovava presso il Centro Commerciale, all'interno della galleria Tanit in prossimità del Bar (“eravamo tra il bar e il negozio Zucchi” – “tra il negozio di abbigliamento e il bar”), mentre era intenta a camminare in compagnia di due amiche (sig.ra e , è caduta Parte_2 Per_1
scivolando sul pavimento sporco di gelato (la sig.ra sulla cui attendibilità e Parte_2 credibilità non vi è motivo di dubitare ha dichiarato: “ci siamo accorte che fosse caduta sul gelato perché la gonna della si era macchiata di gelato al limone, ricordo proprio che l'odore del Pt_1 gelato era di limone”; la sig.ra sulla cui attendibilità e credibilità non vi è motivo di Per_1
dubitare ha dichiarato: “la mia amica è scivolata per terra e allora ci siamo accorte che il pavimento era bagnato;
poi ho visto la gonna della mia amica e ho visto che era macchiata di qualcosa di colore chiaro che abbiamo identificato come gelato al limone anche per l'odore”);
- nella prospettazione di parte attrice, la pericolosità del pavimento è stata determinata dalla circostanza della presenza di materiale pericoloso (nella specie: gelato) sul camminamento che non era visibile dato il suo colore chiaro su pavimentazione chiara (circostanza di fatto confermata da entrambe le testimoni), che non è stato segnalato né prontamente rimosso dal custode del bene (l'impresa di pulizie
è intervenuta subito dopo il sinistro).
pagina 4 di 8 A fronte della prova della dinamica del sinistro offerta dalla parte attrice nei termini sopra indicati, la convenuta non ha fornito un'adeguata prova estintiva del nesso eziologico o prova CP_1
liberatoria dalla responsabilità per caso fortuito: non è stato dimostrato (da parte della convenuta, come era suo onere), che il mutamento dello stato normale della cosa (i.e. nel caso concreto: pavimento reso scivoloso dal gelato liquefatto a terra) sia stato determinato in modo così improvviso e repentino da non avere permesso al custode di intervenire con tempestività per ovviarvi;
in altri termini, non risulta provata la circostanza per cui la particolare condizione in cui versava il pavimento fosse stata causata da un fatto del terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, tale da integrare il caso fortuito;
peraltro, va considerato che le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.
Occorre precisare che è un dato sconosciuto nel processo da quanto tempo il gelato si trovasse sciolto per terra in quel punto ove l'attrice è scivolata: da una parte, è presumibile che lo stesso non fosse caduto appena prima del passaggio dell'attrice, considerato che lo stesso (secondo le dichiarazioni dei testimoni) era “liquido” e “non cremoso”; dall'altra, è presumibile che non si trovasse lì da molto tempo, considerato che 1. la sua consistenza era ancora scivolosa e non “appiccicaticcia” come da sarebbe stata se avesse subìto un ripetuto calpestamento, 2. la sua presenza a terra non era stata segnalata alla vigilanza da qualche passante, 3. nessun altro utente risulta essere scivolato su tale liquame insidioso prima dell'attrice.
Ebbene, siccome la liberazione da responsabilità richiede non la prova dell'assenza di colpa, bensì la prova positiva del caso fortuito, ossia dell'evento interruttivo del rapporto causale, non v'è esonero ove la causa del danno sia rimasta ignota: infatti se è certamente vero che la prova del caso fortuito implica assenza di colpa, non è vero il contrario, giacché la prova che la colpa non vi fu, non è ancora la prova positiva dell'esistenza del caso fortuito: il soggetto custode del bene risponde, al di là della propria diligenza, anche per le cause ignote.
Provata dunque la responsabilità in capo alla convenuta in qualità di custode, va CP_1
comunque valorizzata in tale contesto anche la condotta della stessa attrice, sulla quale appare ravvisabile un profilo di corresponsabilità, in termini di mancanza di prudenza e diligenza, idonei a concorrere eziologicamente nella produzione del danno.
Infatti, la presenza di residui di cibo e/o liquidi sul pavimento di un centro commerciale -ove notoriamente gli utenti, anche bambini, consumano cibi, gelati, bevande, etc, camminando- deve considerarsi un evento prevedibile, tanto dal gestore del punto vendita che dal cliente;
si valuta quindi pagina 5 di 8 che la sig.ra secondo i canoni di ordinaria diligenza- non ha prestato la dovuta accortezza Pt_1
ai propri movimenti, così incrementando la potenzialità lesiva del bene in custodia alla convenuta: ciò assume rilievo ai sensi dell'art. 1227 c.c., determinando una riduzione del danno che appare congruo fissare nella misura standard del 50%.
Così accertata la corresponsabilità nella causazione del danno, deve procedersi alla liquidazione dei danni avendo anzitutto riguardo alla CTU espletata in corso di causa;
quest'ultima, fatta propria dal
Giudicante, in quanto condotta con un criterio d'indagine serio, razionale ed osservante i quesiti proposti (e discussa in contraddittorio con la CTP della convenuta), ha ravvisato:
- sussiste compatibilità tra l'entità delle lesioni e la dinamica riferita dell'incidente
- natura ed entità delle lesioni riportate: “Frattura pertrocanterica femore destro”
- durata della Inabilità Temporanea Totale: 20 giorni;
- durata dell'Inabilità Temporanea Parziale al 75%: 30 giorni;
al 50%: 30 giorni;
al 25%: 30 giorni
- postumi invalidanti di natura permanente: 9% - 54 anni al momento del sinistro
- entità delle spese sostenute e consistenti in € 4.656,56 come da fatture prodotte appaiono congrue.
Sulla base di ciò, deve farsi applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate (punto base
ITT di € 115), in quanto per la loro diffusione sul territorio nazionale e per la loro intrinseca logicità, le tabelle citate si prestano efficacemente alle esigenze di ragionevolezza ed equità sottese alla liquidazione ai sensi dell'art. 1226 c.c.; in parziale accoglimento della quantificazione del danno non patrimoniale offerta dall'attrice, il danno non patrimoniale risarcibile viene quantificato in € 27.636,00
(somma già comprensiva della sofferenza psicologica).
Tale somma andrà diminuita del 50% in considerazione del concorso di colpa riconosciuto in capo all'attrice come sopra valutata e pertanto la somma dovuta all'attrice dalla convenuta ammonta a €
13.818,00.
Sull'importo indicato, trattandosi di debito di valore, dovranno essere computati gli interessi compensativi, al tasso legale, calcolati secondo il criterio indicato nella nota sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, dalla data di emersione del danno (giorno del sinistro) a quella della pubblicazione della presente sentenza;
operata con la liquidazione giudiziale del danno la conversione del debito di valore in debito di valuta, da ultimo, spettano alla danneggiata gli ulteriori interessi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c. dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
A ciò si aggiunga il risarcimento del danno patrimoniale, pari ad € 4.656,56 per cure mediche (tale somma andrà diminuita del 50% in considerazione del concorso di colpa riconosciuto in capo all'attrice pagina 6 di 8 come sopra valutata e pertanto la somma dovuta all'attrice dalla convenuta ammonta a € 2.328,28), oltre interessi legali decorrenti dalla data di ogni pagamento al saldo effettivo.
Non viene riconosciuto l'ulteriore voce di risarcimento del danno richiesta, ulteriore rispetto al periodo di assenza dal lavoro per malattia (già risarcita dall' – già corrisposto da seppur senza CP_4 CP_1
alcun riconoscimento di responsabilità) (la parte attrice ha affermato che “per evitare di essere licenziata, è stata costretta a fare domanda di aspettativa non retribuita, che le veniva concessa dal 15
Novembre 2017 fino al 13 Gennaio 2018”) per mancanza di prova del nesso di causalità tra il dedotto evento di danno e il sinistro.
In forza dell'incontestato rapporto assicurativo citato, polizza n. 50549865 (sulla cui validità non si registrano contestazioni), la convenuta (assicurata) ha diritto ad essere sollevata dalla sua Assicuratrice dei danni subìti dall'attrice nella fruizione del Centro commerciale, come sopra liquidati.
Non viene accolta la domanda della convenuta di addossamento della responsabilità in capo all'Impresa di pulizie, in quanto è incontestato che la ditta abbia effettuato le pulizie nel giorno e sul luogo del sinistro, essendo quindi adempiente rispetto ai propri obblighi contrattuali e non sussistendo, nel caso di specie, un obbligo esigibile di mantenere una vigilanza costante sulla perfetta pulizia di tutta la superficie del Centro commerciale;
in altre parole, la circostanza che il pavimento fosse sporco di gelato sciolto nel punto in cui è scivolata la sig.ra rileva ai fini della responsabilità Pt_1
(oggettiva) ex art. 2051 cc del custode ( ma non rileva ai fini della responsabilità CP_1
(contrattuale) della terza chiamata.
Le spese relative alle operazioni peritali (anticipate dall'attrice) devono essere definitivamente poste a carico della convenuta, e quindi dell'Assicurazione, in considerazione del fatto che il risultato della
CTU ha confermato le allegazioni della parte attrice e considerato che l'Assicurazione, non accettando la proposta transattiva formulata dal Giudice, ha determinato la prosecuzione del processo, che avrebbe potuto chiudersi prima di tale adempimento istruttorio.
Le spese processuali dell'attrice sono poste a carico dell'Assicurazione e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto dell'esito della causa, del grado di difficoltà della medesima, delle questioni giuridiche trattate nonché dell'effettiva attività svolta dai difensori;
le spese processuali dell'Impresa di pulizie devono essere poste a carico di e sono liquidate come da dispositivo tenuto CP_1 conto dell'esito della causa, del grado di difficoltà della medesima, delle questioni giuridiche trattate nonché dell'effettiva attività svolta dai difensori in tale rapporto processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 8 - accerta e dichiara la responsabilità ex art. 2051 cc della società nei termini indicati in CP_1
parte motiva per il sinistro occorso all'attrice in data 28.05.2017 presso il Centro Commerciale Tanit e, in virtù della polizza n. 50549865 condanna l'Assicurazione al pagamento, in favore CP_3
della danneggiata sig.ra della somma di euro 13.818,00 oltre rivalutazione e Parte_1
interessi secondo i criteri precisati in parte motiva a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e della somma di euro 2.328,28 oltre interessi come indicato in parte motiva a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
- condanna al rimborso delle spese di lite in favore di sig.ra CP_3 Parte_1
liquidate in complessivi euro 4.500,00 oltre spese generali i.v.a. e c.p.a;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di con conseguente rimborso di CP_3
quanto anticipato dalla parte attrice;
- condanna al rimborso delle spese di lite in favore di CP_1 Controparte_2
liquidate in complessivi euro 3.500,00 oltre spese generali i.v.a. e c.p.a;
[...]
Sassari, l'8 maggio 2025
Il Giudice
Marta Guadalupi
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