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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/12/2025, n. 7590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7590 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4742 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17 novembre 2025 e vertente TRA (P.IVA: ) E (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), con l'avvocato Giuseppe De Simone, C.F._1
PARTI APPELLANTI E (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dei legali rappresentanti pro tempore, con gli avvocati Luca Zitiello e Ludovica D'Ostuni PARTE APPELLATA E (C.F. ), e per essa (C.F. Controparte_2 P.IVA_3 CP_3
), in persona del procuratore pro tempore, con l'avvocato Lucio Ghia P.IVA_4
PARTE APPELLATA
NONCHÉ
(C.F. ), e per essa CP_4 P.IVA_5 Controparte_5
(C.F. ), in persona del Consigliere Delegato pro tempore, con
[...] P.IVA_6
l'avvocato Lucio Ghia INTERVENUTA ex art. 111 c.p.c.
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 24606/2019 emessa dal Tribunale di Roma, sez. XVII (IX), pubblicata in data 24.12.2019, in materia di contratti bancari.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Primo grado:
- con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.07.2016, la
[...]
e rispettivamente mutuataria e terzo datore d'ipoteca, Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio l e la cessionaria del Controparte_1
1 credito per far accertare e dichiarare l'illegittimità delle clausole Controparte_2 inserite all'interno del contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 21.10.2005 per euro 500.000,00, rassegnando le seguenti conclusioni: «1) accertare e dichiarare la violazione dell'art. 117 TUB per i motivi di cui in premessa, con conseguente sostituzione degli interessi nella misura di cui al comma 7 del medesimo articolo e rideterminare, secondo giustizia, i rapporti dare-avere inter partes, con ogni pronuncia conseguente;
2) accertare e dichiarare la nullità degli interessi poiché il contratto non riporta il valore assunto dal parametro di indicizzazione alla stipula, come prescritto dalla Banca d'Italia e rideterminare secondo giustizia, i rapporti dare-avere inter partes, con ogni pronuncia conseguente;
3) accertare e dichiarare che il contratto per cui è causa contiene pattuizioni in violazione della legge 108/96, come sopra illustrate, e, per gli effetti, dichiarare la gratuità dello stesso ex art. 1815 c.c.;
4) ordinare alla Banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce "stato del rapporto" quale “contestato”, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare della Banca d'Italia 11.2.1991 n.139 e successive modifiche ed integrazioni;
5) condannare la Banca convenuta al risarcimento dei danni, anche ex artt. 2043 c.c., 185 c.p., nella misura che verrà all'uopo ritenuta di giustizia, eventualmente anche con liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.; 6) condannare la Banca convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di causa, determinati ex D.M. 55/2014, oltre accessori di legge, con liquidazione in favore del difensore. IN VIA ISTRUTTORIA. In caso di contestazione delle risultanze peritali versate in atti e ove all'uopo opportuno da parte dell'Ill.mo Giudicante, si chiede di disporre CTU contabile al mero ed unico fine di confermare le risultanze medesime. Si chiede, inoltre, di ordinare alla Banca l'esibizione e la produzione del piano di ammortamento aggiornato alla data di notifica della citazione, con evidenza dei pagamenti richiesti e distinti per singole voci.»;
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita la Controparte_1
contestando l'avversa domanda e rassegnando le seguenti
[...] conclusioni: «IN VIA PRELIMINARE
- Dichiarare prescritta ogni richiesta risarcitoria formulata dagli attori;
IN VIA PRINCIPALE:
- Respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA ISTRUTTORIA
- Respingere tutte le istanze istruttorie formulate da e il sig. per Pt_1 Pt_2 le ragioni tutte esposte in atti. Con ogni riserva di merito e istruttoria.
2 Con vittoria di spese, diritti, competenze, onorari, IVA e CPA da liquidarsi anche ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c..».
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita altresì la CP_2
chiedendo il rigetto della domanda e rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
«1) in via preliminare, dichiarare la prescrizione quinquennale di ogni diritto ed azione di risarcimento per asseriti danni maturati in data anteriore al 20/7/2011;
2) in via principale, rigettare le domande tutte proposte dagli attori, siccome inammissibili e/o infondate sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provate;
3) in ogni caso, condannare gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore della delle spese di giudizio;
Controparte_2
4) in via istruttoria, rigettare le richieste di CTU e di esibizione, siccome inammissibili.».
- il Tribunale tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e di replica.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso: «rigetta le domande attoree;
rigetta la domanda ex art.96 c.p.c.; compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 50%; condanna la e in solido, alla rifusione, Parte_1 Parte_2 in favore di ciascuna delle parti convenute, e Controparte_1
delle spese di lite, per il residuo 50%, spese che si liquidano, nella Controparte_2 loro totalità (per ciascuna parte convenuta), nell'importo di euro 6.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.».
A fondamento della decisione, il primo Giudice, per quanto interessa il presente giudizio di appello, ha stabilito che:
- sull'usura Va evidenziato, poi, che per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione gli interessi moratori sono assoggettabili alla disciplina dell'usura che, come previsto dall'art.644 c.p., riguarda gli interessi a qualunque titolo pattuiti. Detta circostanza non comporta, però, che ai fini della verifica dell'eventuale applicazione di interessi usurari debbano cumularsi interessi corrispettivi ed interessi moratori in considerazione della diversa funzione assolta da detti tipi di interessi. Invero, gli interessi corrispettivi costituiscono il corrispettivo previsto contrattualmente tra le parti per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta (cfr. Cass. 22 dicembre 2011, n. 28204), mentre gli interessi moratori rappresentano una liquidazione del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria. Il tasso di mora, infatti, ha un'autonoma funzione risarcitoria per il fatto, solo eventuale e imputabile al mutuatario, del mancato o del ritardato pagamento e la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi (cfr. Trib. Milano, 22 maggio 2014; Trib. Brescia, 16 gennaio 2014).
3 La distinzione delle predette due tipologie di interessi oltre che sul piano funzionale sussiste anche sul piano della disciplina applicabile. Difatti, gli interessi moratori sono dovuti, a differenza di quelli corrispettivi, dal giorno della mora e a prescindere dalla prova del danno subito, ai sensi dell'art. 1224, primo comma, c.c., e vengono introdotti coattivamente ex lege, per il caso dell'inadempimento, anche in un rapporto contrattuale che non li abbia originariamente previsti, attesa la loro natura latamente punitiva. Pertanto, seppur in concreto sia il corrispettivo dovuto per la messa a disposizione di una somma di denaro che la sanzione per la mancata o tardiva restituzione della somma prestata si realizzano tramite il meccanismo dell'applicazione di interessi la diversità della causa posta a base dei predetti tipi di interesse comporta una profonda diversità di caratteristiche e disciplina degli stessi. Anche la recente giurisprudenza della Suprema Corte (sent. n.26286/2019) ha escluso ogni possibilità di cumulo tra interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica dell'usurarietà o meno degli interessi applicati. In ragione di tale diversa natura degli interessi moratori da quelli corrispettivi, non si ritiene, altresì, che il calcolo del tasso moratorio da raffrontare con il tasso soglia debba essere aumentato degli altri costi di natura corrispettiva (c.d. ; infatti l'interesse moratorio è satisfattivo dei danni da CP_6 inadempimento e non costituisce un compenso per l'erogazione della somma oggetto del finanziamento. Inoltre, infondata è anche la determinazione di un “Tasso di Estinzione Anticipata”, in quanto l'indennità di estinzione anticipata del mutuo corrisponde ad una penale a cui non è applicabile la disciplina degli interessi usurari e che, quindi, non può essere utilizzata per individuare un particolare virtuale tasso da valutare in caso di estinzione anticipata del mutuo.
- sull'anatocismo In ordine alla capitalizzazione trimestrale, va, innanzitutto, considerato che la capitalizzazione degli interessi delle rate scadute, tramite l'applicazione di interessi moratori sull'intera rata è ammessa dalla Parte_3 Riguardo, poi, all'utilizzo dell'ammortamento alla francese va considerato che ciascuna rata costante è costituita da una quota-interessi decrescente e da una quota-capitale crescente;
la quota-interessi si ottiene moltiplicando per il tasso di interesse il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale;
la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota-interessi dello stesso periodo;
il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata;
il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto. Ne consegue che anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. D'altro canto, l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell'ammortamento alla francese la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 c.c. il quale stabilisce che il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.
- sulla nullità Riguardo, infine, all'eventuale non corretta corrispondenza tra l'ISC indicato in contratto e quello ritenuto concretamente sussistente (la relativa questione è stata oggetto di richiesta di quesito peritale), va considerato che l'ISC/TAEG non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di
4 accedervi, con la conseguenza che risulta infondata la tesi della nullità quale conseguenza della mancata o erronea indicazione dell e dell'applicabilità, in detti casi, dell'117 TUB. Pt_4 Va osservato, infatti, che: detta norma sanziona con la nullità le "clausole contrattuali ... che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati", mentre nel caso di mancata o non corretta indicazione dell'ISC/TAEG non è messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, bensì l'ISC/TAEG che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa;
pertanto, non sarebbe applicabile il tasso sostitutivo previsto dal medesimo art.177 TUB, in quanto si individua un tasso sostitutivo per la diversa ipotesi in cui difetti riguardino le clausole determinative degli interessi o degli altri oneri contrattuali posti a carico del mutuatario;
l'eventuale difformità tra l' indicato in contratto e quello effettivo comporterebbe Pt_4 esclusivamente una responsabilità pre-contrattuale il cui danno, non provato, consisterebbe nella predita della possibilità di contrarre altro finanziamento a condizioni migliori. Inoltre, per quanto sopra visto, nel contratto di mutuo erano contenute tutte le indicazioni necessarie per determinare il tasso di interessi corrispettivo pattuito;
inoltre non vi è prova che l'istituto di credito abbia partecipato ad accordi di cartello per influenzare e falsare l'indice Euribor. Non si rileva, quindi, un'indeterminatezza delle pattuizioni degli interessi ovvero la nullità della pattuizione degli stessi, né l'illegittima applicazione dell'anatocismo.
§ 3. — Hanno proposto appello e che Parte_1 Parte_2 hanno così concluso: «IN VIA PRELIMINARE ED ISTRUTTORIA: A) ordinare alla parte appellata, ex art. 210 c.p.c., di esibire e depositare il piano aggiornato di ammortamento del mutuo, con evidenza di tutti gli importi addebitati alla parte mutuataria, a titolo di interessi, mora, commissioni e spese;
B) disporre CTU per la determinazione del legittimo saldo del rapporto controverso, comportando la decisione della controversia la valutazione e l'esame di questioni richiedenti specifiche capacità e cognizioni tecniche, specie sotto il profilo della scienza attuariale. NEL MERITO: 1) accertare e dichiarare la nullità della procura speciale del 12.07.2022 a rogito Notaio rep. n. 1818, racc. n. 1058, depositata da Persona_1 [...] quale documento numero 2 allegato alla comparsa di Controparte_5 intervento, in quanto tale procura, in violazione dell'oggetto sociale, conferisce a il potere di compiere tutte le attività di natura Controparte_5
“giudiziale” come nella stessa procura analiticamente descritte;
2) accertare e dichiarare la nullità della procura rilasciata in favore dell'avv. Lucio Ghia, in quanto rilasciata da società che non è titolata ad agire in via giudiziale;
3) per gli effetti, accertare e dichiarare che Controparte_5 non ha legittimazione e titolo per intervenire in causa e per agire giudizialmente nei confronti dell'opponente;
4) in ogni caso, accertare e dichiarare che l'intervenuta non ha provato né l'esistenza della postulata cessione, né l'inclusione in essa del credito derivante dal mutuo controverso e, per gli effetti, accertare e dichiarare che
[...]
[...] non ha legittimazione e titolo per intervenire in causa e per agire Controparte_7 giudizialmente nei confronti dell'opponente;
5) accertare e dichiarare che il contratto oggetto di causa contempla un TEG (costo del credito) in violazione dell'art. 644 c.p. e, per gli effetti, rideterminare il rapporto controverso secondo giustizia;
6) in subordine, accertare e dichiarare che la banca, con riferimento ai ritardati pagamenti del mutuatario, ha previsto ed applicato commissioni, remunerazioni e spese in violazione della Legge 108/1996 e, per gli effetti, adottare i provvedimenti di giustizia conseguenti;
7) in ogni caso, accertare e dichiarare l'indeterminatezza del tasso di interesse previsto in contratto, per violazione degli articoli 1284, 1325, 1344, 1346 e 1418 c.c., 116 e 117 TUB, nonché della delibera CICR 9.2.2000 e, comunque, per avere parte appellata indicato al cliente un costo del credito difforme da quello reale ed effettivo e, conseguentemente, rideterminare il rapporto controverso con applicazione del tasso ex art. 117 TUB, con rata costante in regime di capitalizzazione semplice;
8) in ogni caso, accertare e dichiarare che il rimborso della somma mutuata, secondo il metodo a rate costanti c.d. “alla francese”, in regime di capitalizzazione composta, utilizzato dalla parte appellata, contempla la surrettizia applicazione di interessi su interessi e, per gli effetti, rideterminare il rapporto controverso con applicazione di rata costante in regime di capitalizzazione semplice;
9) condannare parte intervenuta al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore dello scrivente difensore antistatario;
10) condannare parte appellata al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore dello scrivente difensore antistatario.
La ha resistito al gravame ed ha così Controparte_1 concluso: «IN VIA PRELIMINARE
- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ex art. 342 c.p.c. e, in subordine, ex art. 348 bis c.p.c., con ogni consequenziale pronuncia anche in punto di spese;
- Accertare e dichiarare l'intervenuto giudicato sui capi della sentenza di primo grado non impugnati e dichiarare rinunciate le contestazioni e/o le domande non più riproposte in appello;
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutte le contestazioni, tutti i rilievi e tutte le domande nuove ex adverso formulate nell'atto di citazione in appello. NEL MERITO
- Respingere integralmente l'appello avversario per le ragioni meglio esposte in narrativa. IN SUBORDINE
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello adita ritenesse di riformare la sentenza di primo grado, così accertare:
6 - IN VIA PRELIMINARE:
- Accertare la rinuncia della difesa avversaria, in quanto non riproposte, alle domande di risarcimento e di segnalazione alla Centrale dei Rischi, oltre che sulla gratuità del mutuo in contestazione;
- In ogni caso, dichiarare prescritta ogni richiesta risarcitoria formulata dagli attori come richiesto nella prima fase del giudizio;
- IN VIA PRINCIPALE:
- Respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
- IN VIA ISTRUTTORIA:
- Respingere tutte le istanze istruttorie formulate da e dal Sig. per Pt_1 Pt_2 le ragioni tutte esposte in atti. Con vittoria di spese, diritti, competenze, onorari, IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio».
Si è costituita anche la e, per essa, così Controparte_2 CP_3 concludendo: «IN VIA PRELIMINARE
- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ex art. 342 c.p.c. e, in subordine, ex art. 348 bis c.p.c., con ogni consequenziale pronuncia anche in punto di spese;
- Accertare e dichiarare l'intervenuto giudicato sui capi della sentenza di primo grado non impugnati e dichiarare rinunciate le contestazioni e/o le domande non più riproposte in appello;
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutte le contestazioni, tutti i rilievi e tutte le domande nuove ex adverso formulate nell'atto di citazione in appello. NEL MERITO
- Respingere integralmente l'appello avversario per le ragioni meglio esposte in narrativa. IN SUBORDINE
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'ecc.ma corte di appello adita ritenesse di riformare la sentenza di primo grado, così accertare:
- IN VIA PRELIMINARE:
- Accertare la rinuncia della difesa avversaria, in quanto non riproposte, alle domande di risarcimento e di segnalazione alla centrale dei rischi, oltre che sulla gratuità del mutuo in contestazione;
- In ogni caso, dichiarare prescritta ogni richiesta risarcitoria formulata dagli attori come richiesto nella prima fase del giudizio;
- IN VIA PRINCIPALE:
- Respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
- IN VIA ISTRUTTORIA:
- Respingere tutte le istanze istruttorie formulate da e dal sig. per Pt_1 Pt_2 le ragioni tutte esposte in atti.
7 Con vittoria di spese, diritti, competenze, onorari, iva e cpa per entrambi i gradi di giudizio».
È intervenuta, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. e in sostituzione della Controparte_2 la – titolare del credito fatto valere in giudizio, a seguito della stipula di CP_4 un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso tra la e Controparte_2
l'intervenuta medesima in data 4.10.2024 – nonché, per essa, la
[...]
che ha così concluso: Controparte_5
«1) in via principale, rigettare l'appello proposta da Parte_1
e e le domande dalla stessa proposte nei confronti di Parte_2 Controparte_2 siccome inammissibili e/o infondate sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provate;
2) in ogni caso, condannare gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento in favore della parte appellata e della parte intervenuta delle spese anche del presente grado di giudizio;
3) in via istruttoria, rigettare le richieste di CTU e di esibizione, siccome inammissibili.».
L'appello è stato posto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17 novembre 2025, previa concessione dei termini come da decreto di trattazione scritta del 9 settembre 2025.
§ 4. — L'appello è articolato nei seguenti motivi di impugnazione:
- Violazione degli artt. 61, 187, 191, 210 e 263 c.p.c.. Con il primo motivo di appello, gli appellanti lamentano l'omessa pronuncia sulla richiesta di adozione dell'ordine di esibizione e produzione documentale del piano di ammortamento aggiornato alla data di notifica della citazione nonché di ammissione della CTU contabile. Si tratterebbe, a parere degli appellanti, di mezzi istruttori necessari al fine di calcolare e verificare gli importi addebitati dalla mutuante alla mutuataria, i tassi di interesse effettivamente applicati, il TEG del finanziamento controverso e, dunque, la legittimità delle condizioni contrattuali pattuite dalle parti. Inoltre, secondo le stesse parti, la consulenza richiesta nel caso in questione non avrebbe natura “esplorativa”, sicché il cliente avrebbe il diritto di ottenere la produzione, da parte della Banca, di tutti i documenti necessari per la ricostruzione dell'andamento e del saldo del rapporto, non controverso nella sua esistenza. Ad ogni modo, si aggiunge, trattandosi di accertamento di situazioni di fatto che può essere effettuato solo con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, sarebbe comunque possibile derogare al limite del divieto di compiere indagini esplorative.
*** Il motivo appare privo di coerenza logica e giuridica. Invero, il giudice di primo grado ha trattato la questione relativa alla consulenza tecnica d'ufficio dopo aver esaminato le pattuizioni sottoposte a critica, ossia la misura degli interessi corrispettivi e moratori come prevista nel contratto, sotto il profilo della
8 violazione del divieto di usura, della violazione dell'articolo 1283 c.c, e sotto il profilo della determinatezza richiesta dall'articolo 117 TUB, ed all'esito, avendo escluso l'invalidità in relazione ad i menzionati i profili, ha di conseguenza ritenuto superflua la CTU richiesta dalle parti attrici, oggi appellanti, ed implicitamente anche l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., in quanto funzionale all'acquisiszione della documentazione necessaria allo svolgimento della CTU. Risulta pertanto illogico censurare in prima battuta il mancato esperimento della consulenza tecnica d'ufficio, preceduta dall'acquisizione ex articolo 210 c.p.c. della documentazione bancaria afferente lo svolgimento del rapporto di mutuo con relativo piano di ammortamento, senza prima aver dimostrato la sussistenza di una qualsivoglia nullità nelle previsioni contrattuali, sì da rendere necessario il ricalcolo di quanto dovuto dalla parte mutuataria, previa eliminazione delle somme indebitamente corrisposte perché derivanti dall'applicazione di previsioni contrattuali illegittime, non risultando, d'altra parte, in alcun modo contestato che la banca abbia incamerato somme in misura diversa da quella prevista nel contratto di mutuo. In sostanza, solo dopo aver dimostrato che gli interessi pattuiti, siano essi corrispettivi o moratori, erano superiori al tasso soglia, si sarebbe reso necessario il ricalcolo del rimborso del mutuo mediante eliminazione degli interessi risultati usurari. Parimenti, solo dopo aver dimostrato l'indeterminatezza del tasso di interesse corrispettivo previsto nel contratto, sarebbe stato necessario procedere al ricalcolo di quanto dovuto alla banca in applicazione dei criteri sostitutivi di cui all'articolo 117 TUB. Infine, solo dopo aver dimostrato che nel piano di ammortamento “alla francese” sviluppato secondo il calcolo di matematica finanziaria della capitalizzazione composta era insito l'anatocismo vietato ai sensi dell'articolo 1283 c.c., si sarebbe resa necessaria la CTU richiesta dagli attori per determinare quanto dagli stessi dovuto eliminando la capitalizzazione vietata. Non ha pertanto fondatezza logica prima ancora che giuridica lamentare la mancata ammissione della richiesta CTU senza aver dimostrato l'erroneità della motivazione del giudice in relazione alla validità dele clausole contrattuali sotto i menzionati profili. Lo stesso discorso vale per l'omessa motivazione in relazione alla richiesta di esibizione ex articolo 210 c.p.c., atteso che detto incombente istruttorio si sarebbe reso necessario solo nel caso in cui si fosse dovuto procedere al ricalcolo delle somme dovute dalla parte mutuataria, previa eliminazione degli addebiti illegittimi. In conclusione, il motivo dimostra in sé il carattere esplorativo della richiesta CTU, nella misura in cui si pretende, attraverso di essa, di dimostrare attraverso lo svolgimento del rapporto e non già nelle pattuizioni contrattuali, le invalidità contestate. Il motivo va pertanto respinto.
- Violazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1, Legge 7 marzo 1996 n. 108.
9 Con il secondo motivo, gli appellanti criticano la decisione del primo giudice nella parte in cui – valutando singolarmente il tasso di interesse corrispettivo e quello moratorio – esclude la sussistenza di un'ipotesi di usura nell'ambito del mutuo oggetto del presente giudizio. A diverso avviso delle parti appellanti, il giudice di primo grado avrebbe dovuto tener conto – nel calcolo del TEG – del costo complessivo del credito, rappresentato dall'insieme delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo pattuite o anche solo promesse, compresi dunque sia l'interesse di mora – quale remunerazione per la Banca a fronte del ritardo con cui il mutuatario paga la rata dovuta – sia il compenso per l'estinzione anticipata del finanziamento, nonché di tutte le spese collegate alla erogazione del credito, in forza del principio di omnicomprensività nella verifica del negozio usurario. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe dovuto affermare la totale gratuità del contratto stipulato, piuttosto che la mera non debenza della singola componente di costo ritenuta extra soglia, in forza di quanto disposto dall'art. 1815, co 2, c.c..
***
Il motivo appare superato, da un lato, dall'approdo giurisprudenziale costituito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 19597 del 18/09/2020 secondo il quale:
“La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma
1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art.
2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio”.
A tali principi discende l'erroneità logica, prima ancora che giuridica, della sommatoria degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, come affermato dalla S.C nella sentenza n. 9237/2020 (“La nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora, stabiliti in misura superiore al tasso soglia di cui all'art. 2 della l. n. 108 del 1996, non si estende alla
10 pattuizione concernente gli interessi corrispettivi in quanto, pur avendo entrambi l'analoga funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare”).
La penale di estinzione anticipata non costituisce, inoltre, un tasso di interesse o un costo del finanziamento, quanto piuttosto la determinazione della misura di un corrispettivo in caso di estinzione anticipata, che può essere determinato in concreto soltanto al momento di esercizio di tale diritto potestativo riconosciuto al mutuatario e sulla scorta di alcuni elementi dati, quali appunto il tasso di interesse contrattualmente previsto, ma anche di alcuni elementi che possono essere determinati soltanto nel momento stesso di esercizio di tale facoltà.
In altri termini, la penale prevista per il caso di recesso anticipato del cliente dal contratto di mutuo costituisce un onere meramente potenziale, poiché non dovuto per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinato al verificarsi di eventi futuri rimessi nella disponibilità del cliente.
Pertanto, non è possibile procedersi alla sommatoria dell'interesse corrispettivo o moratorio con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (cfr. Cass. n. 7352 del 2022; Cass. n. 23866/2022; Cass. n. 18497/2024; Cass. n. 27139/2024; Cass. n. 7384/2025).
Quanto agli altri costi, quali quello assicurativo, non risulta specificamente contestato il rilievo del primo giudice, secondo il quale il mutuo in questione prevedeva un TAN pari al 3,200% (cfr. c.t.p.); l'ISC espressamente indicato in contratto era del 3,257% a fronte di un tasso soglia previsto per la categoria di riferimento del D.M. vigente all'epoca della stipula del contratto di mutuo, ossia quella dei mutui ipotecari a tasso variabile, era pari a 5,730 (TEG 3,82), con la conseguenza del mantenimento entro il tasso soglia degli interessi pattuiti.
In relazione al menzionato profilo, pertanto, la censura risulta inammissibile, in quanto avulsa dalla motivazione del primo giudice, di talché essa risulta del tutto inidonea ad intaccare il fondamento logico-giuridico del ragionamento sotteso alla decisione impugnata.
- Violazione degli artt. 1284, 1325, 1344, 1346 e 1418 c.c., 116 e 117 TUB nonché della delibera CICR 9.2.2000. Con il terzo motivo di appello, e Parte_1 Parte_2 censurano la sentenza impugnata laddove – nonostante l'erronea indicazione del TAEG
– rigetta la domanda subordinata di accertamento della nullità per indeterminatezza
11 dell'oggetto del contratto, alla luce della funzione meramente informativa del parametro anzidetto. In particolare, gli appellanti evidenziano che né il contratto né l'allegato piano di rimborso indicherebbero il regime finanziario utilizzato dalla Banca per la costruzione dell'ammortamento e la determinazione delle rate, con particolare riguardo all'utilizzo della capitalizzazione composta. Di conseguenza, non essendo specificato il regime di calcolo degli interessi, non sarebbe stato possibile per il cliente percepire il costo effettivo del contratto. Più precisamente, nel caso di specie, la clausola relativa al tasso di interesse sarebbe nulla poiché, oltre ad essere indeterminata e indeterminabile, non sarebbe stata specificamente approvata per iscritto e conterrebbe l'indicazione di un TAEG difforme da quello effettivo, avendo applicato un tasso più sfavorevole per il cliente rispetto a quello dichiarato proprio a causa del regime finanziario utilizzato. In tale contesto, il Tribunale avrebbe errato nella parte in cui – nel rigettare la domanda in questione – non ha rideterminato i rapporti controversi applicando il tasso di interesse legale ovvero il tasso di cui all'art. 117 TUB (in luogo di quello ultralegale), mediante il ricorso al meccanismo sostitutivo delle clausole nulle di cui all'art. 1419, co 2, c.c..
***
Il motivo va disatteso, dovendosi confermare le ragioni poste a fondamento della motivazione impugnata.
In primo luogo va ribadito il principio più volte secondo il quale l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385/1993 (Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 39169 del 09/12/2021; Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023; Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 15084 del 2025). Ne deriva che la contestata difformità tra TAEG indicato e quello effettivo non produce la nullità ai sensi dell'art. 117TUB.
In secondo, luogo per quanto riguarda la contestata indeterminatezza del tasso di interesse pattuito perché mancante dell'indicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi, trattandosi di questione che ha dato luogo ad un rinvio pregiudiziale alle S.U., si richiama espressamente la motivazione della sentenza n. 15130 del 29/05/2024 che ha definitivamente stabilito il principio secondo il quale:
“In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni
12 contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024.
Violazione dell'art. 1283 c.c.. Con l'ultimo motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza impugnata laddove esclude la violazione del divieto di anatocismo, di cui all'art. 1283 c.c., nei casi di ricorso all'ammortamento alla francese. A diverso avviso degli appellanti, la violazione in questione risiederebbe proprio nella costruzione del piano di ammortamento attraverso l'utilizzo del regime finanziario della capitalizzazione composta, tipico del modello c.d. francese. In questo caso, il rimborso del capitale - secondo il metodo a rate costanti - contemplerebbe, per sua stessa natura, la surrettizia applicazione di interessi su interessi, mentre, se fosse stato applicato il regime di capitalizzazione semplice, gli interessi complessivamente dovuti dal soggetto finanziato sarebbero risultati diversi e notevolmente inferiori rispetto a quelli calcolati per effetto del regime applicato nel caso di specie.
*** Il motivo va respinto, dovendosi, anche in questo caso, confermare la motivazione del primo giudice in relazione al profilo censurato. Il piano di ammortamento alla francese - che contempla la restituzione del prestito attraverso il pagamento di una rata, costante nel tempo, caratterizzata da una quota interessi comunque decrescente e una quota capitale crescente - esclude per definizione il verificarsi di fenomeni anatocistici. In detta metodologia di ammortamento, infatti, la formula matematica utilizza il criterio del c.d. sconto composto, ma unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite (criterio che in alcun modo si pone in danno del mutuatario, essendo assicurato e agevolmente verificabile che la somma di tali quote sia pari all'importo mutuato), mentre non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che nel piano di ammortamento alla francese, risponde alle regole dell'interesse semplice. Si deve ritenere, pertanto, che l'ammortamento c.d. “alla francese” non comporti affatto l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi compresi in ciascuna rata periodica sono sempre calcolati sul debito residuo in linea capitale (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 19.3.2025, n. 7382). In altri termini, gli interessi che maturano sul capitale in ogni singola frazione temporale non vanno mai a sommarsi al capitale che produce interessi per la successiva frazione temporale, sicché è escluso che vi sia capitalizzazione degli interessi, vale a dire interessi che producono interessi, e dunque anatocismo (cfr. Cass. civ., Sez. V, ord. 2.10.2023, n. 27823). Si avrebbe infatti anatocismo, rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi “scaduti” e maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungessero al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo successivo. Tale circostanza, però, non ricorre nel caso in esame e, pertanto, non può ravvisarsi alcuna forma di anatocismo.
13 Il metodo di ammortamento del mutuo per cui è causa non comporta, quindi, né un'indeterminatezza del tasso di interesse, né un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa (rispetto al piano di ammortamento c.d.
“all'italiana”) costruzione delle rate tendenzialmente costanti, in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c., per rendere maggiormente “sostenibile” il profilo del rimborso al mutuatario, il quale diversamente si vedrebbe infatti costretto a sostenere rate molto maggiori all'inizio dell'ammortamento e minori verso la fine. In proposito, va richiamato il principio affermato nella recente pronuncia della S.C. sopra richiamata, proprio con riguardo ad un mutuo con piano di ammortamento a tasso variabile, secondo il quale:
“In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”. Sez. 1 - , Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025.
*** Nella comparsa conclusionale gli appellanti hanno eccepito l'inammissibilità dell'atto di intervento ex art. 111 c.p.c. in data 11 dicembre 2024 di CP_5 quale procuratrice di Contestano gli appellanti che:
[...] CP_4
- ha, come oggetto sociale (pag. 4 della Controparte_5 visura), “lo svolgimento dell'attività di prestazioni di servizi nell'ambito del recupero, in via stragiudiziale, di crediti per conto di terzi. Resta interdetto alla società il compimento di attività ed operazioni di natura procedurale giudiziaria”;
-non vi è prova che sia stato concluso con alcun contratto di CP_2 cessione, di cui l'appellante impugna e contesta l'esistenza;
- non vi è prova che, ove mai la contestata cessione fosse esistita, tra i crediti oggetto di cessione siano compresi proprio quelli vantati da nei Controparte_2 confronti della e del suo fideiussore sig. Parte_1 Parte_2
L'eccezione va respinta. Quanto alla prima contestazione, si rileva dalla visura depositato in atti che l'attività e operazioni di natura procedurale giudiziaria restano interdette alla società,
14 essendo riservate alla “competenza esclusiva di avvocati e di patrocinatori legali”, come è ovvio;
dunque ben può rilasciare procura Controparte_5 alle liti nelle controversie riguardanti il recupero dei crediti ceduti. Quanto al secondo e al terzo aspetto, è depositato, in allegato all'atto di intervento, l'estratto della G.U. parte seconda del 17-10.2024 nel quale si comunica che con contratto di cessione concluso in data 4 ottobre 2024 ("Data di CP_4
Cessione") e con efficacia economica al 31 marzo 2024 (escluso) (la "Data di Valutazione") ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del decreto legislativo del 1°settembre 1993, n. 385 (il Testo Unico Bancario) (il "Contratto di Cessione"), ha acquistato pro soluto da i Controparte_2 crediti acquisiti da quest'ultima acquistati in data 29 dicembre 2015 da ALLIANZ BANKFINANCIAL ADVISORS S.P.A. come da GU Parte Seconda n. 6 del14-1- 2016. In proposito, va rilevato che gli appellanti non hanno mai contestato la precedente cessione da a . CP_1 CP_2
In più, è allegata all'atto di intervento una dichiarazione in data 26 Novembre 2024 di riguardante: “Posizione Popp-1 S.r.l./ CP_2 [...]
- ndg 1519” del seguente tenore: “ Parte_1
“Si conferma che in data 04 ottobre 2024 ha concluso con Controparte_2 un contratto di cessione di crediti pecuniari pro-soluto ai sensi e per gli CP_4 effetti degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 TUB che ha incluso, tra gli altri, il credito di seguito elencato vantato nei confronti di
[...]
codice fiscale : Parte_1 P.IVA_1
• Mutuo fondiario a rogito del Notaio Dott. di Roma Persona_2 sottoscritto in data 21/10/2005 Rep. 74.840 racc. 17.576 concesso da Rasbank S.p.a. (poi divenuta alla società Controparte_8 [...]
Parte_1 già precedentemente acquistato da con atto di cessione di Controparte_2 crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, concluso in data 29 dicembre 2015 con Controparte_8
(che aveva precedentemente assorbito la Rasbank S.p.a.) come da
[...] avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 6 del 14 gennaio 2016. Della cessione in favore di è stata data notizia - ai sensi dell'art. 4 CP_4 comma 2 della legge sulla cartolarizzazione dei crediti L.130/1999 - mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda, n. 122 del 17 ottobre 2024”. Non è contestato che l'ndg 1519 fosse compreso nella precedente cessione a
CP_2
La complessiva valutazione dei sopraelencati documenti comprova sia l'avvenuta cessione sia l'inclusione del credito di cui è giudizio nella cessione tra e Controparte_2 CP_4
15 § 5. — Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico degli appellanti. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore e alla complessità della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, (indeterminabile complessità media), nella misura di euro 12.156 oltre a spese generali, Iva e CPA. in favore di
[...]
e di Controparte_1 Controparte_9
[...]
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_1 [...]
e per essa nonché della e per essa la CP_2 CP_3 CP_4 [...]
contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni Controparte_5 altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna gli appellanti al rimborso, in favore
[...]
e di Controparte_1 Controparte_9
delle spese sostenute per questo grado del
[...] giudizio, liquidate in complessivi € 12.156 oltre a spese generali, Iva e CPA per ciascuna.
--Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 17 novembre 2025.
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dr.ssa Maria Teresa Cefalì.
Il Presidente estensore
16
), con l'avvocato Giuseppe De Simone, C.F._1
PARTI APPELLANTI E (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dei legali rappresentanti pro tempore, con gli avvocati Luca Zitiello e Ludovica D'Ostuni PARTE APPELLATA E (C.F. ), e per essa (C.F. Controparte_2 P.IVA_3 CP_3
), in persona del procuratore pro tempore, con l'avvocato Lucio Ghia P.IVA_4
PARTE APPELLATA
NONCHÉ
(C.F. ), e per essa CP_4 P.IVA_5 Controparte_5
(C.F. ), in persona del Consigliere Delegato pro tempore, con
[...] P.IVA_6
l'avvocato Lucio Ghia INTERVENUTA ex art. 111 c.p.c.
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 24606/2019 emessa dal Tribunale di Roma, sez. XVII (IX), pubblicata in data 24.12.2019, in materia di contratti bancari.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Primo grado:
- con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.07.2016, la
[...]
e rispettivamente mutuataria e terzo datore d'ipoteca, Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio l e la cessionaria del Controparte_1
1 credito per far accertare e dichiarare l'illegittimità delle clausole Controparte_2 inserite all'interno del contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 21.10.2005 per euro 500.000,00, rassegnando le seguenti conclusioni: «1) accertare e dichiarare la violazione dell'art. 117 TUB per i motivi di cui in premessa, con conseguente sostituzione degli interessi nella misura di cui al comma 7 del medesimo articolo e rideterminare, secondo giustizia, i rapporti dare-avere inter partes, con ogni pronuncia conseguente;
2) accertare e dichiarare la nullità degli interessi poiché il contratto non riporta il valore assunto dal parametro di indicizzazione alla stipula, come prescritto dalla Banca d'Italia e rideterminare secondo giustizia, i rapporti dare-avere inter partes, con ogni pronuncia conseguente;
3) accertare e dichiarare che il contratto per cui è causa contiene pattuizioni in violazione della legge 108/96, come sopra illustrate, e, per gli effetti, dichiarare la gratuità dello stesso ex art. 1815 c.c.;
4) ordinare alla Banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce "stato del rapporto" quale “contestato”, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare della Banca d'Italia 11.2.1991 n.139 e successive modifiche ed integrazioni;
5) condannare la Banca convenuta al risarcimento dei danni, anche ex artt. 2043 c.c., 185 c.p., nella misura che verrà all'uopo ritenuta di giustizia, eventualmente anche con liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.; 6) condannare la Banca convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di causa, determinati ex D.M. 55/2014, oltre accessori di legge, con liquidazione in favore del difensore. IN VIA ISTRUTTORIA. In caso di contestazione delle risultanze peritali versate in atti e ove all'uopo opportuno da parte dell'Ill.mo Giudicante, si chiede di disporre CTU contabile al mero ed unico fine di confermare le risultanze medesime. Si chiede, inoltre, di ordinare alla Banca l'esibizione e la produzione del piano di ammortamento aggiornato alla data di notifica della citazione, con evidenza dei pagamenti richiesti e distinti per singole voci.»;
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita la Controparte_1
contestando l'avversa domanda e rassegnando le seguenti
[...] conclusioni: «IN VIA PRELIMINARE
- Dichiarare prescritta ogni richiesta risarcitoria formulata dagli attori;
IN VIA PRINCIPALE:
- Respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA ISTRUTTORIA
- Respingere tutte le istanze istruttorie formulate da e il sig. per Pt_1 Pt_2 le ragioni tutte esposte in atti. Con ogni riserva di merito e istruttoria.
2 Con vittoria di spese, diritti, competenze, onorari, IVA e CPA da liquidarsi anche ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c..».
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita altresì la CP_2
chiedendo il rigetto della domanda e rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
«1) in via preliminare, dichiarare la prescrizione quinquennale di ogni diritto ed azione di risarcimento per asseriti danni maturati in data anteriore al 20/7/2011;
2) in via principale, rigettare le domande tutte proposte dagli attori, siccome inammissibili e/o infondate sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provate;
3) in ogni caso, condannare gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore della delle spese di giudizio;
Controparte_2
4) in via istruttoria, rigettare le richieste di CTU e di esibizione, siccome inammissibili.».
- il Tribunale tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e di replica.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso: «rigetta le domande attoree;
rigetta la domanda ex art.96 c.p.c.; compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 50%; condanna la e in solido, alla rifusione, Parte_1 Parte_2 in favore di ciascuna delle parti convenute, e Controparte_1
delle spese di lite, per il residuo 50%, spese che si liquidano, nella Controparte_2 loro totalità (per ciascuna parte convenuta), nell'importo di euro 6.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.».
A fondamento della decisione, il primo Giudice, per quanto interessa il presente giudizio di appello, ha stabilito che:
- sull'usura Va evidenziato, poi, che per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione gli interessi moratori sono assoggettabili alla disciplina dell'usura che, come previsto dall'art.644 c.p., riguarda gli interessi a qualunque titolo pattuiti. Detta circostanza non comporta, però, che ai fini della verifica dell'eventuale applicazione di interessi usurari debbano cumularsi interessi corrispettivi ed interessi moratori in considerazione della diversa funzione assolta da detti tipi di interessi. Invero, gli interessi corrispettivi costituiscono il corrispettivo previsto contrattualmente tra le parti per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta (cfr. Cass. 22 dicembre 2011, n. 28204), mentre gli interessi moratori rappresentano una liquidazione del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria. Il tasso di mora, infatti, ha un'autonoma funzione risarcitoria per il fatto, solo eventuale e imputabile al mutuatario, del mancato o del ritardato pagamento e la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi (cfr. Trib. Milano, 22 maggio 2014; Trib. Brescia, 16 gennaio 2014).
3 La distinzione delle predette due tipologie di interessi oltre che sul piano funzionale sussiste anche sul piano della disciplina applicabile. Difatti, gli interessi moratori sono dovuti, a differenza di quelli corrispettivi, dal giorno della mora e a prescindere dalla prova del danno subito, ai sensi dell'art. 1224, primo comma, c.c., e vengono introdotti coattivamente ex lege, per il caso dell'inadempimento, anche in un rapporto contrattuale che non li abbia originariamente previsti, attesa la loro natura latamente punitiva. Pertanto, seppur in concreto sia il corrispettivo dovuto per la messa a disposizione di una somma di denaro che la sanzione per la mancata o tardiva restituzione della somma prestata si realizzano tramite il meccanismo dell'applicazione di interessi la diversità della causa posta a base dei predetti tipi di interesse comporta una profonda diversità di caratteristiche e disciplina degli stessi. Anche la recente giurisprudenza della Suprema Corte (sent. n.26286/2019) ha escluso ogni possibilità di cumulo tra interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica dell'usurarietà o meno degli interessi applicati. In ragione di tale diversa natura degli interessi moratori da quelli corrispettivi, non si ritiene, altresì, che il calcolo del tasso moratorio da raffrontare con il tasso soglia debba essere aumentato degli altri costi di natura corrispettiva (c.d. ; infatti l'interesse moratorio è satisfattivo dei danni da CP_6 inadempimento e non costituisce un compenso per l'erogazione della somma oggetto del finanziamento. Inoltre, infondata è anche la determinazione di un “Tasso di Estinzione Anticipata”, in quanto l'indennità di estinzione anticipata del mutuo corrisponde ad una penale a cui non è applicabile la disciplina degli interessi usurari e che, quindi, non può essere utilizzata per individuare un particolare virtuale tasso da valutare in caso di estinzione anticipata del mutuo.
- sull'anatocismo In ordine alla capitalizzazione trimestrale, va, innanzitutto, considerato che la capitalizzazione degli interessi delle rate scadute, tramite l'applicazione di interessi moratori sull'intera rata è ammessa dalla Parte_3 Riguardo, poi, all'utilizzo dell'ammortamento alla francese va considerato che ciascuna rata costante è costituita da una quota-interessi decrescente e da una quota-capitale crescente;
la quota-interessi si ottiene moltiplicando per il tasso di interesse il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale;
la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota-interessi dello stesso periodo;
il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata;
il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto. Ne consegue che anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. D'altro canto, l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell'ammortamento alla francese la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 c.c. il quale stabilisce che il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.
- sulla nullità Riguardo, infine, all'eventuale non corretta corrispondenza tra l'ISC indicato in contratto e quello ritenuto concretamente sussistente (la relativa questione è stata oggetto di richiesta di quesito peritale), va considerato che l'ISC/TAEG non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di
4 accedervi, con la conseguenza che risulta infondata la tesi della nullità quale conseguenza della mancata o erronea indicazione dell e dell'applicabilità, in detti casi, dell'117 TUB. Pt_4 Va osservato, infatti, che: detta norma sanziona con la nullità le "clausole contrattuali ... che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati", mentre nel caso di mancata o non corretta indicazione dell'ISC/TAEG non è messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, bensì l'ISC/TAEG che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa;
pertanto, non sarebbe applicabile il tasso sostitutivo previsto dal medesimo art.177 TUB, in quanto si individua un tasso sostitutivo per la diversa ipotesi in cui difetti riguardino le clausole determinative degli interessi o degli altri oneri contrattuali posti a carico del mutuatario;
l'eventuale difformità tra l' indicato in contratto e quello effettivo comporterebbe Pt_4 esclusivamente una responsabilità pre-contrattuale il cui danno, non provato, consisterebbe nella predita della possibilità di contrarre altro finanziamento a condizioni migliori. Inoltre, per quanto sopra visto, nel contratto di mutuo erano contenute tutte le indicazioni necessarie per determinare il tasso di interessi corrispettivo pattuito;
inoltre non vi è prova che l'istituto di credito abbia partecipato ad accordi di cartello per influenzare e falsare l'indice Euribor. Non si rileva, quindi, un'indeterminatezza delle pattuizioni degli interessi ovvero la nullità della pattuizione degli stessi, né l'illegittima applicazione dell'anatocismo.
§ 3. — Hanno proposto appello e che Parte_1 Parte_2 hanno così concluso: «IN VIA PRELIMINARE ED ISTRUTTORIA: A) ordinare alla parte appellata, ex art. 210 c.p.c., di esibire e depositare il piano aggiornato di ammortamento del mutuo, con evidenza di tutti gli importi addebitati alla parte mutuataria, a titolo di interessi, mora, commissioni e spese;
B) disporre CTU per la determinazione del legittimo saldo del rapporto controverso, comportando la decisione della controversia la valutazione e l'esame di questioni richiedenti specifiche capacità e cognizioni tecniche, specie sotto il profilo della scienza attuariale. NEL MERITO: 1) accertare e dichiarare la nullità della procura speciale del 12.07.2022 a rogito Notaio rep. n. 1818, racc. n. 1058, depositata da Persona_1 [...] quale documento numero 2 allegato alla comparsa di Controparte_5 intervento, in quanto tale procura, in violazione dell'oggetto sociale, conferisce a il potere di compiere tutte le attività di natura Controparte_5
“giudiziale” come nella stessa procura analiticamente descritte;
2) accertare e dichiarare la nullità della procura rilasciata in favore dell'avv. Lucio Ghia, in quanto rilasciata da società che non è titolata ad agire in via giudiziale;
3) per gli effetti, accertare e dichiarare che Controparte_5 non ha legittimazione e titolo per intervenire in causa e per agire giudizialmente nei confronti dell'opponente;
4) in ogni caso, accertare e dichiarare che l'intervenuta non ha provato né l'esistenza della postulata cessione, né l'inclusione in essa del credito derivante dal mutuo controverso e, per gli effetti, accertare e dichiarare che
[...]
[...] non ha legittimazione e titolo per intervenire in causa e per agire Controparte_7 giudizialmente nei confronti dell'opponente;
5) accertare e dichiarare che il contratto oggetto di causa contempla un TEG (costo del credito) in violazione dell'art. 644 c.p. e, per gli effetti, rideterminare il rapporto controverso secondo giustizia;
6) in subordine, accertare e dichiarare che la banca, con riferimento ai ritardati pagamenti del mutuatario, ha previsto ed applicato commissioni, remunerazioni e spese in violazione della Legge 108/1996 e, per gli effetti, adottare i provvedimenti di giustizia conseguenti;
7) in ogni caso, accertare e dichiarare l'indeterminatezza del tasso di interesse previsto in contratto, per violazione degli articoli 1284, 1325, 1344, 1346 e 1418 c.c., 116 e 117 TUB, nonché della delibera CICR 9.2.2000 e, comunque, per avere parte appellata indicato al cliente un costo del credito difforme da quello reale ed effettivo e, conseguentemente, rideterminare il rapporto controverso con applicazione del tasso ex art. 117 TUB, con rata costante in regime di capitalizzazione semplice;
8) in ogni caso, accertare e dichiarare che il rimborso della somma mutuata, secondo il metodo a rate costanti c.d. “alla francese”, in regime di capitalizzazione composta, utilizzato dalla parte appellata, contempla la surrettizia applicazione di interessi su interessi e, per gli effetti, rideterminare il rapporto controverso con applicazione di rata costante in regime di capitalizzazione semplice;
9) condannare parte intervenuta al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore dello scrivente difensore antistatario;
10) condannare parte appellata al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore dello scrivente difensore antistatario.
La ha resistito al gravame ed ha così Controparte_1 concluso: «IN VIA PRELIMINARE
- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ex art. 342 c.p.c. e, in subordine, ex art. 348 bis c.p.c., con ogni consequenziale pronuncia anche in punto di spese;
- Accertare e dichiarare l'intervenuto giudicato sui capi della sentenza di primo grado non impugnati e dichiarare rinunciate le contestazioni e/o le domande non più riproposte in appello;
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutte le contestazioni, tutti i rilievi e tutte le domande nuove ex adverso formulate nell'atto di citazione in appello. NEL MERITO
- Respingere integralmente l'appello avversario per le ragioni meglio esposte in narrativa. IN SUBORDINE
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello adita ritenesse di riformare la sentenza di primo grado, così accertare:
6 - IN VIA PRELIMINARE:
- Accertare la rinuncia della difesa avversaria, in quanto non riproposte, alle domande di risarcimento e di segnalazione alla Centrale dei Rischi, oltre che sulla gratuità del mutuo in contestazione;
- In ogni caso, dichiarare prescritta ogni richiesta risarcitoria formulata dagli attori come richiesto nella prima fase del giudizio;
- IN VIA PRINCIPALE:
- Respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
- IN VIA ISTRUTTORIA:
- Respingere tutte le istanze istruttorie formulate da e dal Sig. per Pt_1 Pt_2 le ragioni tutte esposte in atti. Con vittoria di spese, diritti, competenze, onorari, IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio».
Si è costituita anche la e, per essa, così Controparte_2 CP_3 concludendo: «IN VIA PRELIMINARE
- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ex art. 342 c.p.c. e, in subordine, ex art. 348 bis c.p.c., con ogni consequenziale pronuncia anche in punto di spese;
- Accertare e dichiarare l'intervenuto giudicato sui capi della sentenza di primo grado non impugnati e dichiarare rinunciate le contestazioni e/o le domande non più riproposte in appello;
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutte le contestazioni, tutti i rilievi e tutte le domande nuove ex adverso formulate nell'atto di citazione in appello. NEL MERITO
- Respingere integralmente l'appello avversario per le ragioni meglio esposte in narrativa. IN SUBORDINE
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'ecc.ma corte di appello adita ritenesse di riformare la sentenza di primo grado, così accertare:
- IN VIA PRELIMINARE:
- Accertare la rinuncia della difesa avversaria, in quanto non riproposte, alle domande di risarcimento e di segnalazione alla centrale dei rischi, oltre che sulla gratuità del mutuo in contestazione;
- In ogni caso, dichiarare prescritta ogni richiesta risarcitoria formulata dagli attori come richiesto nella prima fase del giudizio;
- IN VIA PRINCIPALE:
- Respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
- IN VIA ISTRUTTORIA:
- Respingere tutte le istanze istruttorie formulate da e dal sig. per Pt_1 Pt_2 le ragioni tutte esposte in atti.
7 Con vittoria di spese, diritti, competenze, onorari, iva e cpa per entrambi i gradi di giudizio».
È intervenuta, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. e in sostituzione della Controparte_2 la – titolare del credito fatto valere in giudizio, a seguito della stipula di CP_4 un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso tra la e Controparte_2
l'intervenuta medesima in data 4.10.2024 – nonché, per essa, la
[...]
che ha così concluso: Controparte_5
«1) in via principale, rigettare l'appello proposta da Parte_1
e e le domande dalla stessa proposte nei confronti di Parte_2 Controparte_2 siccome inammissibili e/o infondate sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provate;
2) in ogni caso, condannare gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento in favore della parte appellata e della parte intervenuta delle spese anche del presente grado di giudizio;
3) in via istruttoria, rigettare le richieste di CTU e di esibizione, siccome inammissibili.».
L'appello è stato posto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17 novembre 2025, previa concessione dei termini come da decreto di trattazione scritta del 9 settembre 2025.
§ 4. — L'appello è articolato nei seguenti motivi di impugnazione:
- Violazione degli artt. 61, 187, 191, 210 e 263 c.p.c.. Con il primo motivo di appello, gli appellanti lamentano l'omessa pronuncia sulla richiesta di adozione dell'ordine di esibizione e produzione documentale del piano di ammortamento aggiornato alla data di notifica della citazione nonché di ammissione della CTU contabile. Si tratterebbe, a parere degli appellanti, di mezzi istruttori necessari al fine di calcolare e verificare gli importi addebitati dalla mutuante alla mutuataria, i tassi di interesse effettivamente applicati, il TEG del finanziamento controverso e, dunque, la legittimità delle condizioni contrattuali pattuite dalle parti. Inoltre, secondo le stesse parti, la consulenza richiesta nel caso in questione non avrebbe natura “esplorativa”, sicché il cliente avrebbe il diritto di ottenere la produzione, da parte della Banca, di tutti i documenti necessari per la ricostruzione dell'andamento e del saldo del rapporto, non controverso nella sua esistenza. Ad ogni modo, si aggiunge, trattandosi di accertamento di situazioni di fatto che può essere effettuato solo con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, sarebbe comunque possibile derogare al limite del divieto di compiere indagini esplorative.
*** Il motivo appare privo di coerenza logica e giuridica. Invero, il giudice di primo grado ha trattato la questione relativa alla consulenza tecnica d'ufficio dopo aver esaminato le pattuizioni sottoposte a critica, ossia la misura degli interessi corrispettivi e moratori come prevista nel contratto, sotto il profilo della
8 violazione del divieto di usura, della violazione dell'articolo 1283 c.c, e sotto il profilo della determinatezza richiesta dall'articolo 117 TUB, ed all'esito, avendo escluso l'invalidità in relazione ad i menzionati i profili, ha di conseguenza ritenuto superflua la CTU richiesta dalle parti attrici, oggi appellanti, ed implicitamente anche l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., in quanto funzionale all'acquisiszione della documentazione necessaria allo svolgimento della CTU. Risulta pertanto illogico censurare in prima battuta il mancato esperimento della consulenza tecnica d'ufficio, preceduta dall'acquisizione ex articolo 210 c.p.c. della documentazione bancaria afferente lo svolgimento del rapporto di mutuo con relativo piano di ammortamento, senza prima aver dimostrato la sussistenza di una qualsivoglia nullità nelle previsioni contrattuali, sì da rendere necessario il ricalcolo di quanto dovuto dalla parte mutuataria, previa eliminazione delle somme indebitamente corrisposte perché derivanti dall'applicazione di previsioni contrattuali illegittime, non risultando, d'altra parte, in alcun modo contestato che la banca abbia incamerato somme in misura diversa da quella prevista nel contratto di mutuo. In sostanza, solo dopo aver dimostrato che gli interessi pattuiti, siano essi corrispettivi o moratori, erano superiori al tasso soglia, si sarebbe reso necessario il ricalcolo del rimborso del mutuo mediante eliminazione degli interessi risultati usurari. Parimenti, solo dopo aver dimostrato l'indeterminatezza del tasso di interesse corrispettivo previsto nel contratto, sarebbe stato necessario procedere al ricalcolo di quanto dovuto alla banca in applicazione dei criteri sostitutivi di cui all'articolo 117 TUB. Infine, solo dopo aver dimostrato che nel piano di ammortamento “alla francese” sviluppato secondo il calcolo di matematica finanziaria della capitalizzazione composta era insito l'anatocismo vietato ai sensi dell'articolo 1283 c.c., si sarebbe resa necessaria la CTU richiesta dagli attori per determinare quanto dagli stessi dovuto eliminando la capitalizzazione vietata. Non ha pertanto fondatezza logica prima ancora che giuridica lamentare la mancata ammissione della richiesta CTU senza aver dimostrato l'erroneità della motivazione del giudice in relazione alla validità dele clausole contrattuali sotto i menzionati profili. Lo stesso discorso vale per l'omessa motivazione in relazione alla richiesta di esibizione ex articolo 210 c.p.c., atteso che detto incombente istruttorio si sarebbe reso necessario solo nel caso in cui si fosse dovuto procedere al ricalcolo delle somme dovute dalla parte mutuataria, previa eliminazione degli addebiti illegittimi. In conclusione, il motivo dimostra in sé il carattere esplorativo della richiesta CTU, nella misura in cui si pretende, attraverso di essa, di dimostrare attraverso lo svolgimento del rapporto e non già nelle pattuizioni contrattuali, le invalidità contestate. Il motivo va pertanto respinto.
- Violazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1, Legge 7 marzo 1996 n. 108.
9 Con il secondo motivo, gli appellanti criticano la decisione del primo giudice nella parte in cui – valutando singolarmente il tasso di interesse corrispettivo e quello moratorio – esclude la sussistenza di un'ipotesi di usura nell'ambito del mutuo oggetto del presente giudizio. A diverso avviso delle parti appellanti, il giudice di primo grado avrebbe dovuto tener conto – nel calcolo del TEG – del costo complessivo del credito, rappresentato dall'insieme delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo pattuite o anche solo promesse, compresi dunque sia l'interesse di mora – quale remunerazione per la Banca a fronte del ritardo con cui il mutuatario paga la rata dovuta – sia il compenso per l'estinzione anticipata del finanziamento, nonché di tutte le spese collegate alla erogazione del credito, in forza del principio di omnicomprensività nella verifica del negozio usurario. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe dovuto affermare la totale gratuità del contratto stipulato, piuttosto che la mera non debenza della singola componente di costo ritenuta extra soglia, in forza di quanto disposto dall'art. 1815, co 2, c.c..
***
Il motivo appare superato, da un lato, dall'approdo giurisprudenziale costituito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 19597 del 18/09/2020 secondo il quale:
“La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma
1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art.
2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio”.
A tali principi discende l'erroneità logica, prima ancora che giuridica, della sommatoria degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, come affermato dalla S.C nella sentenza n. 9237/2020 (“La nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora, stabiliti in misura superiore al tasso soglia di cui all'art. 2 della l. n. 108 del 1996, non si estende alla
10 pattuizione concernente gli interessi corrispettivi in quanto, pur avendo entrambi l'analoga funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare”).
La penale di estinzione anticipata non costituisce, inoltre, un tasso di interesse o un costo del finanziamento, quanto piuttosto la determinazione della misura di un corrispettivo in caso di estinzione anticipata, che può essere determinato in concreto soltanto al momento di esercizio di tale diritto potestativo riconosciuto al mutuatario e sulla scorta di alcuni elementi dati, quali appunto il tasso di interesse contrattualmente previsto, ma anche di alcuni elementi che possono essere determinati soltanto nel momento stesso di esercizio di tale facoltà.
In altri termini, la penale prevista per il caso di recesso anticipato del cliente dal contratto di mutuo costituisce un onere meramente potenziale, poiché non dovuto per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinato al verificarsi di eventi futuri rimessi nella disponibilità del cliente.
Pertanto, non è possibile procedersi alla sommatoria dell'interesse corrispettivo o moratorio con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (cfr. Cass. n. 7352 del 2022; Cass. n. 23866/2022; Cass. n. 18497/2024; Cass. n. 27139/2024; Cass. n. 7384/2025).
Quanto agli altri costi, quali quello assicurativo, non risulta specificamente contestato il rilievo del primo giudice, secondo il quale il mutuo in questione prevedeva un TAN pari al 3,200% (cfr. c.t.p.); l'ISC espressamente indicato in contratto era del 3,257% a fronte di un tasso soglia previsto per la categoria di riferimento del D.M. vigente all'epoca della stipula del contratto di mutuo, ossia quella dei mutui ipotecari a tasso variabile, era pari a 5,730 (TEG 3,82), con la conseguenza del mantenimento entro il tasso soglia degli interessi pattuiti.
In relazione al menzionato profilo, pertanto, la censura risulta inammissibile, in quanto avulsa dalla motivazione del primo giudice, di talché essa risulta del tutto inidonea ad intaccare il fondamento logico-giuridico del ragionamento sotteso alla decisione impugnata.
- Violazione degli artt. 1284, 1325, 1344, 1346 e 1418 c.c., 116 e 117 TUB nonché della delibera CICR 9.2.2000. Con il terzo motivo di appello, e Parte_1 Parte_2 censurano la sentenza impugnata laddove – nonostante l'erronea indicazione del TAEG
– rigetta la domanda subordinata di accertamento della nullità per indeterminatezza
11 dell'oggetto del contratto, alla luce della funzione meramente informativa del parametro anzidetto. In particolare, gli appellanti evidenziano che né il contratto né l'allegato piano di rimborso indicherebbero il regime finanziario utilizzato dalla Banca per la costruzione dell'ammortamento e la determinazione delle rate, con particolare riguardo all'utilizzo della capitalizzazione composta. Di conseguenza, non essendo specificato il regime di calcolo degli interessi, non sarebbe stato possibile per il cliente percepire il costo effettivo del contratto. Più precisamente, nel caso di specie, la clausola relativa al tasso di interesse sarebbe nulla poiché, oltre ad essere indeterminata e indeterminabile, non sarebbe stata specificamente approvata per iscritto e conterrebbe l'indicazione di un TAEG difforme da quello effettivo, avendo applicato un tasso più sfavorevole per il cliente rispetto a quello dichiarato proprio a causa del regime finanziario utilizzato. In tale contesto, il Tribunale avrebbe errato nella parte in cui – nel rigettare la domanda in questione – non ha rideterminato i rapporti controversi applicando il tasso di interesse legale ovvero il tasso di cui all'art. 117 TUB (in luogo di quello ultralegale), mediante il ricorso al meccanismo sostitutivo delle clausole nulle di cui all'art. 1419, co 2, c.c..
***
Il motivo va disatteso, dovendosi confermare le ragioni poste a fondamento della motivazione impugnata.
In primo luogo va ribadito il principio più volte secondo il quale l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385/1993 (Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 39169 del 09/12/2021; Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023; Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 15084 del 2025). Ne deriva che la contestata difformità tra TAEG indicato e quello effettivo non produce la nullità ai sensi dell'art. 117TUB.
In secondo, luogo per quanto riguarda la contestata indeterminatezza del tasso di interesse pattuito perché mancante dell'indicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi, trattandosi di questione che ha dato luogo ad un rinvio pregiudiziale alle S.U., si richiama espressamente la motivazione della sentenza n. 15130 del 29/05/2024 che ha definitivamente stabilito il principio secondo il quale:
“In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni
12 contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024.
Violazione dell'art. 1283 c.c.. Con l'ultimo motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza impugnata laddove esclude la violazione del divieto di anatocismo, di cui all'art. 1283 c.c., nei casi di ricorso all'ammortamento alla francese. A diverso avviso degli appellanti, la violazione in questione risiederebbe proprio nella costruzione del piano di ammortamento attraverso l'utilizzo del regime finanziario della capitalizzazione composta, tipico del modello c.d. francese. In questo caso, il rimborso del capitale - secondo il metodo a rate costanti - contemplerebbe, per sua stessa natura, la surrettizia applicazione di interessi su interessi, mentre, se fosse stato applicato il regime di capitalizzazione semplice, gli interessi complessivamente dovuti dal soggetto finanziato sarebbero risultati diversi e notevolmente inferiori rispetto a quelli calcolati per effetto del regime applicato nel caso di specie.
*** Il motivo va respinto, dovendosi, anche in questo caso, confermare la motivazione del primo giudice in relazione al profilo censurato. Il piano di ammortamento alla francese - che contempla la restituzione del prestito attraverso il pagamento di una rata, costante nel tempo, caratterizzata da una quota interessi comunque decrescente e una quota capitale crescente - esclude per definizione il verificarsi di fenomeni anatocistici. In detta metodologia di ammortamento, infatti, la formula matematica utilizza il criterio del c.d. sconto composto, ma unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite (criterio che in alcun modo si pone in danno del mutuatario, essendo assicurato e agevolmente verificabile che la somma di tali quote sia pari all'importo mutuato), mentre non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che nel piano di ammortamento alla francese, risponde alle regole dell'interesse semplice. Si deve ritenere, pertanto, che l'ammortamento c.d. “alla francese” non comporti affatto l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi compresi in ciascuna rata periodica sono sempre calcolati sul debito residuo in linea capitale (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 19.3.2025, n. 7382). In altri termini, gli interessi che maturano sul capitale in ogni singola frazione temporale non vanno mai a sommarsi al capitale che produce interessi per la successiva frazione temporale, sicché è escluso che vi sia capitalizzazione degli interessi, vale a dire interessi che producono interessi, e dunque anatocismo (cfr. Cass. civ., Sez. V, ord. 2.10.2023, n. 27823). Si avrebbe infatti anatocismo, rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi “scaduti” e maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungessero al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo successivo. Tale circostanza, però, non ricorre nel caso in esame e, pertanto, non può ravvisarsi alcuna forma di anatocismo.
13 Il metodo di ammortamento del mutuo per cui è causa non comporta, quindi, né un'indeterminatezza del tasso di interesse, né un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa (rispetto al piano di ammortamento c.d.
“all'italiana”) costruzione delle rate tendenzialmente costanti, in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c., per rendere maggiormente “sostenibile” il profilo del rimborso al mutuatario, il quale diversamente si vedrebbe infatti costretto a sostenere rate molto maggiori all'inizio dell'ammortamento e minori verso la fine. In proposito, va richiamato il principio affermato nella recente pronuncia della S.C. sopra richiamata, proprio con riguardo ad un mutuo con piano di ammortamento a tasso variabile, secondo il quale:
“In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”. Sez. 1 - , Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025.
*** Nella comparsa conclusionale gli appellanti hanno eccepito l'inammissibilità dell'atto di intervento ex art. 111 c.p.c. in data 11 dicembre 2024 di CP_5 quale procuratrice di Contestano gli appellanti che:
[...] CP_4
- ha, come oggetto sociale (pag. 4 della Controparte_5 visura), “lo svolgimento dell'attività di prestazioni di servizi nell'ambito del recupero, in via stragiudiziale, di crediti per conto di terzi. Resta interdetto alla società il compimento di attività ed operazioni di natura procedurale giudiziaria”;
-non vi è prova che sia stato concluso con alcun contratto di CP_2 cessione, di cui l'appellante impugna e contesta l'esistenza;
- non vi è prova che, ove mai la contestata cessione fosse esistita, tra i crediti oggetto di cessione siano compresi proprio quelli vantati da nei Controparte_2 confronti della e del suo fideiussore sig. Parte_1 Parte_2
L'eccezione va respinta. Quanto alla prima contestazione, si rileva dalla visura depositato in atti che l'attività e operazioni di natura procedurale giudiziaria restano interdette alla società,
14 essendo riservate alla “competenza esclusiva di avvocati e di patrocinatori legali”, come è ovvio;
dunque ben può rilasciare procura Controparte_5 alle liti nelle controversie riguardanti il recupero dei crediti ceduti. Quanto al secondo e al terzo aspetto, è depositato, in allegato all'atto di intervento, l'estratto della G.U. parte seconda del 17-10.2024 nel quale si comunica che con contratto di cessione concluso in data 4 ottobre 2024 ("Data di CP_4
Cessione") e con efficacia economica al 31 marzo 2024 (escluso) (la "Data di Valutazione") ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del decreto legislativo del 1°settembre 1993, n. 385 (il Testo Unico Bancario) (il "Contratto di Cessione"), ha acquistato pro soluto da i Controparte_2 crediti acquisiti da quest'ultima acquistati in data 29 dicembre 2015 da ALLIANZ BANKFINANCIAL ADVISORS S.P.A. come da GU Parte Seconda n. 6 del14-1- 2016. In proposito, va rilevato che gli appellanti non hanno mai contestato la precedente cessione da a . CP_1 CP_2
In più, è allegata all'atto di intervento una dichiarazione in data 26 Novembre 2024 di riguardante: “Posizione Popp-1 S.r.l./ CP_2 [...]
- ndg 1519” del seguente tenore: “ Parte_1
“Si conferma che in data 04 ottobre 2024 ha concluso con Controparte_2 un contratto di cessione di crediti pecuniari pro-soluto ai sensi e per gli CP_4 effetti degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 TUB che ha incluso, tra gli altri, il credito di seguito elencato vantato nei confronti di
[...]
codice fiscale : Parte_1 P.IVA_1
• Mutuo fondiario a rogito del Notaio Dott. di Roma Persona_2 sottoscritto in data 21/10/2005 Rep. 74.840 racc. 17.576 concesso da Rasbank S.p.a. (poi divenuta alla società Controparte_8 [...]
Parte_1 già precedentemente acquistato da con atto di cessione di Controparte_2 crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, concluso in data 29 dicembre 2015 con Controparte_8
(che aveva precedentemente assorbito la Rasbank S.p.a.) come da
[...] avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 6 del 14 gennaio 2016. Della cessione in favore di è stata data notizia - ai sensi dell'art. 4 CP_4 comma 2 della legge sulla cartolarizzazione dei crediti L.130/1999 - mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda, n. 122 del 17 ottobre 2024”. Non è contestato che l'ndg 1519 fosse compreso nella precedente cessione a
CP_2
La complessiva valutazione dei sopraelencati documenti comprova sia l'avvenuta cessione sia l'inclusione del credito di cui è giudizio nella cessione tra e Controparte_2 CP_4
15 § 5. — Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico degli appellanti. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore e alla complessità della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, (indeterminabile complessità media), nella misura di euro 12.156 oltre a spese generali, Iva e CPA. in favore di
[...]
e di Controparte_1 Controparte_9
[...]
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_1 [...]
e per essa nonché della e per essa la CP_2 CP_3 CP_4 [...]
contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni Controparte_5 altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna gli appellanti al rimborso, in favore
[...]
e di Controparte_1 Controparte_9
delle spese sostenute per questo grado del
[...] giudizio, liquidate in complessivi € 12.156 oltre a spese generali, Iva e CPA per ciascuna.
--Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 17 novembre 2025.
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dr.ssa Maria Teresa Cefalì.
Il Presidente estensore
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