Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 18/12/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01448/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00052/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 52 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Azzone e Leonardo De Giosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'ottemperanza:
al decreto ingiuntivo n. 1621/2023 emesso in data 20 dicembre 2023 dal Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, dichiarato esecutivo in data 23 febbraio 2024, notificato in copia attestata conforme all'originale al Ministero della Salute, in data 29 marzo 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 il dott. AR GI e uditi per le parti i difensori l'avv. Leonardo De Giosa, per la ricorrente, e l'avv. dello Stato Roberto Iacoviello, per la difesa erariale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con decreto ingiuntivo n. 1621 del 20 dicembre 2023, dichiarato esecutivo in data 23 febbraio 2024, il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro ha condannato il Ministero della Salute a pagare al ricorrente la somma di € 27.941,14, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del credito e dovuti fino al soddisfo, a titolo di indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992.
Il decreto non è stato opposto nel termine di sessanta giorni e quindi dichiarato esecutivo in via definitiva, è stato notificato via PEC in data 29 marzo 2024 al Ministero della Salute.
Il Ministero non ha ancora dato esecuzione al decreto ingiuntivo nonostante sia decorso il termine di 120 giorni, di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 30/1997, dalla notifica della stessa.
2.- Di qui l’odierno ricorso, notificato il 10 gennaio 2025 e depositato il successivo 16, col quale il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al menzionato decreto ingiuntivo con conseguente condanna del Ministero della Salute al pagamento di quanto dovuto.
La causa, inserita nel ruolo della camera di consiglio del 21 ottobre 2025, è stata trattenuta per essere decisa.
3.- Il ricorso va accolto nei termini di seguito indicati.
3.1.- Il decreto ingiuntivo n. 1621/2023 è passato in giudicato, come da decreto di esecutorietà n. 9982 del 23 febbraio 2024, di cui copia è depositata agli atti della causa.
È decorso infruttuosamente il termine, pari a 120 giorni, previsto dal menzionato art. 14 D.L. n. 669/1996, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 30/1997, senza che risulti l’adempimento al giudicato da parte dell’Amministrazione intimata.
Di conseguenza sussiste la condizione di procedibilità prevista dalla normativa di legge.
Va dunque ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione al menzionato decreto ingiuntivo e, quindi, di pagare le somme ivi indicate in favore del ricorrente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
3.2.- Per il caso di ulteriore inadempimento del Ministero della Salute, il Collegio nomina sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale della Direzione generale della vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (Uff. 4 - Indennizzi ex legge n. 210/1992) del Ministero della Salute, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere all’integrale esecuzione della menzionata sentenza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione a cura di parte dell’inutile decorso di quello assegnato dalla presente decisione al Ministero debitore.
Ove manchi un apposito stanziamento, il commissario ad acta dovrà provvedere all'allocazione della somma in bilancio nonché all'espletamento delle fasi d’impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa d’impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile ed effettivo il pagamento.
Il compenso del commissario ad acta rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies (Modalità di pagamento) della legge n. 89/2001, come inserito dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015.
4.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono determinate nella misura e con le modalità indicate in dispositivo, avuto anche riguardo al carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e con le modalità di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Salute al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori come per legge, e rimborso del contributo unificato, il tutto da corrispondersi al procuratore di parte per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, del D.lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone, salvo le amministrazioni pubbliche, comunque ivi citate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR GI, Presidente, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
Danilo Cortellessa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.