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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/03/2025, n. 3328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3328 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRI BUNALE DI ROMA
P r i m a s e z i o n e L a v o r o
Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli nella causa n° 17717/2024 RG ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza del 18/3/2025
TRA
(avv. F. Vitale ) Parte_1
Ricorrente
E
(avv. M. Moretti ) CP_1
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' esponendo in fatto : esso ricorrente, OUA – operatore unico aeroportuale CP_1 presso l'aeroporto di Fiumicino, in data 23.03.202 aveva presentato domanda all' per il riconoscimento della malattia professionale “Periartrite spalla destra CP_1
e sinistra”; con provvedimento del 11.06.2023, l' respingeva la domanda
CP_1 sostenendo che “… gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno evidenziato che il rischio lavorativo cui è stato/è esposto non è idoneo a procurare la malattia denunciata …” ; in data 09.10.2023, il ricorrente presentava ricorso amministrativo;
con provvedimento del 29.02.2024, l'
CP_1 definiva il caso negativamente, confermando il giudizio precedentemente espresso;
di poi, in data 24.03.2024, il ricorrente presentava domanda all' per il
CP_1 riconoscimento della malattia professionale “Ernia discale lombo sacrale” ; con provvedimento del 13.07.2023, l' respingeva la domanda sostenendo che “…
CP_1 gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno evidenziato che il rischio lavorativo cui è stato/è esposto non è idoneo a procurare la malattia denunciata” ; in data 09.10.2023, il ricorrente presentava ricorso amministrativo;
con provvedimento del 29.02.2024, l' definiva il caso
CP_1 negativamente, confermando il giudizio precedentemente espresso;
da ultimo, in data 30.03.2023, il ricorrente presentava domanda all' per il riconoscimento
CP_1 della malattia professionale “Rizoartrosi bilaterale”; con provvedimento del 11.06.2023, l' respingeva la domanda sostenendo che “… gli accertamenti
CP_1 effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno evidenziato che il rischio lavorativo cui è stato/è esposto non è idoneo a procurare la malattia denunciata …” ; in data 09.10.2023, il ricorrente presentava ricorso amministrativo;
con provvedimento del 29.02.2024, l' definiva il caso negativamente,
CP_1 confermando il giudizio precedentemente espresso;
contrariamente a quanto sostenuto dall' era affetto da “Discopatia multipla della colonna lombosacrale a CP_1 discreta incidenza funzionale;
Periartrite scapolo omerale della spalla destra e sinistra in destrimane;
Modesta rizoartrosi bilaterale” riconoscibili come malattie professionali tabellate (rispettivamente Voce n. 223-227, Voce n. 213 e Voce n. 259), contratte nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa svolta, indennizzabili – in cumulo - nella misura indicativa del 15% (di cui 8% per la discopatia multipla della colonna lombosacrale a discreta incidenza funzionale, 8% per la periartrite scapolo omerale della spalla destra e sinistra in destrimane e 2% per la modesta rizoartrosi bilaterale), come risulta dalla relazione medica del Dott. allegata al ricorso;
Per_1 aveva svolto , dal 1998 a tutt'oggi, l'attività di operatore unico aeroportuale, alle dipendenze della e della , con le Controparte_2 Controparte_3 mansioni segnatamente indicate in ricorso , espletate per 40 ore settimanali, per cinque giorni la settimana, con riposo a scalare. Deduceva che dal 1998 a tutt'oggi, per circa 27 anni, per circa 7.30 ore al giorno nell'espletamento della sua attività lavorativa di operatore unico aeroportuale, era stato senza dubbio esposto a fattori predisponenti l'insorgere ed il manifestarsi delle patologie denunciate a carico della colonna vertebrale, quali la movimentazione manuale di carichi svolta in modo non occasionale, ed il mantenimento di posture incongrue;
ovvero a fattori tali da determinare detti fenomeni degenerativi, quantomeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante. Concludeva chiedendo che il Tribunale adito volesse :
“accertare e dichiarare la rapportabilità causale all'attività lavorativa espletata, della malattia professionale (Periartrite scapolo omerale della spalla destra e sinistra in destrimane) denunciata in data 23.03.2023; accertare e dichiarare la percentuale di indennizzabilità che ne è derivata, e che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica D'Ufficio, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, e che comunque si indica nella misura del 8%, come da relazione allegata al presente atto,
o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare la rapportabilità causale all'attività lavorativa espletata, della malattia professionale (Discopatia multipla della colonna lombo sacrale a discreta incidenza funzionale) denunciata in data 24.03.2023; accertare e dichiarare la percentuale di indennizzabilità che ne è derivata e che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica D'Ufficio, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, e che comunque si indica nella misura del 8%, come da relazione allegata al presente atto, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare la rapportabilità causale all'attività lavorativa espletata, della malattia professionale (Modesta rizoartrosi bilaterale) denunciata in data 30.03.2023; accertare e dichiarare la percentuale di indennizzabilità che ne è derivata, e che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica D'Ufficio, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, e che comunque si indica nella misura del 2%, come da relazione allegata al presente atto,
o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannare l' , in persona del Presidente pro-tempore, alla corresponsione, in favore del CP_1 ricorrente, dell'indennizzo in capitale del danno biologico, nella misura complessiva che risulterà più esatta a seguito di CTU di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, derivante dal cumulo dei postumi delle tre malattie per cui è causa e che si indica nella misura complessiva del 15%, o nella misura maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di CTU, con la decorrenza di legge, oltre gli interessi e/o la rivalutazione sui ratei arretrati;
o alla costituzione in favore del ricorrente di una rendita vitalizia, con la decorrenza di legge, oltre gli interessi e/o la rivalutazione sui ratei arretrati, qualora venga accertata una invalidità, in cumulo, pari o superiore al 16%; - condannare, altresì, l' al pagamento del periodo CP_1 dell'inabilità temporanea che verrà eventualmente accertato” il tutto con vittoria di spese da distrarsi .
Si costituiva l' contestando il ricorso senza , peraltro formulare specifiche CP_1 contestazioni in ordine alle allegazioni in fatto contenute in ricorso , e chiedendone il rigetto .Espletata Ctu medico legale, all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con sentenza . La domanda è fondata nei termini di cui appresso .Deve osservarsi che a seguito della riforma apportata dall'art. 13 del citato D. Lgs. n. 38 del 2000 risulta più articolata la disciplina delle prestazioni in presenza di menomazione e/o l'affezione morbosa a carattere permanente.Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), ora, per effetto della estensione della tutela anche al danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è
“aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale, quando la menomazione sia di grado inferiore al 16% ed in rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.Quando la menomazione sia pari o superiore al 16%, va ad integrare detta rendita una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali. Fatta tale necessaria premessa , va osservato che il Ctu medico-legale nominato ( Dott.
[...]
) ha accertato che “Nel caso di specie ci troviamo difronte ad un Per_2 soggetto che dal 1998 ha sempre svolto in maniera continuativa lavoro di operaio, presso l'aeroporto di Fiumicino, come addetto carico/scarico bagagli (per entrare nelle stive degli aerei sono obbligati a posizione flessa della colonna mentre sollevano pesi di 20-30 kg). E' evidente, “ictu oculi”, come in tale attività siano impegnati in maniera importantissima le articolazioni scapolo-omerali, la colonna lombare e le mani. Il sollevamento di pesi di 20-30 avviene, peraltro, in posizioni difficoltose per estrarre i bagagli dalla stiva degli aerei. Per quanto precede le patologie in diagnosi sono da mettere in nesso causale e/o quantomeno concausale con il lavoro svolto dal Ricorrete.Tali patologie sono valutate, secondo le voci tabellari del D.M. N. 38/2000, come di seguito indicato: Tendinopatia delle spalle: cod. 227 valutazione: 4%; Discopatia della colonna lombare: cod. 213 valutazione:
6%; Rizoartrosi: cod 260 (per analogia) valutazione: 1% Danno biologico complessivo: 10% (dieci per cento).”Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità avendo il CTU esaurientemente risposto alle osservazioni dell' In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto CP_1 dichiarato il diritto del ricorrente all'indennizzo per danno biologico nella misura del 10 % da erogarsi in capitale nella misura e termini di legge , oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo.Le spese del giudizio, liquidate e distratte come in dispositivo, vanno poste a carico dell' .Le spese di CP_1 Ctu, già liquidate con separato decreto, debbono porsi a definitivo carico dell' CP_1
PQM
- accerta e dichiara la sussistenza di malattia professionale del ricorrente comportante una inabilità permanente in misura del 10 % dalla data della denuncia;
-condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo per danno biologico nella CP_1 misura del 10 % da erogarsi in capitale nella misura e termini di legge , oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente CP_1 Delle spese di lite in misura di € 3100,00 , oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Roma ,18/3/2025 Il Giudice
Dott.E. Capaccioli