Art. 40.
Ai sensi dell' articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 , concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e II della legge stessa resta fissato, per l'anno finanziario 1977, in lire 2.500 miliardi.
Le quote non impegnate nell'anno possono essere utilizzate in quello successivo.
Ai sensi dell' articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 , concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e II della legge stessa resta fissato, per l'anno finanziario 1977, in lire 2.500 miliardi.
Le quote non impegnate nell'anno possono essere utilizzate in quello successivo.