Articolo 4 della Legge 23 marzo 1998, n. 93
Articolo 3Articolo 5
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15 aprile 1998
Art. 4. 1. Restano ferme le disposizioni previste dalle leggi 31 dicembre 1996, n. 675, e n. 676 , per quanto riguarda la protezione dei dati trattati in attuazione della convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge.
2. Il Garante per la protezione dei dati personali svolge le funzioni di controllo previste dall'articolo 23 della convenzione medesima.
Entrata in vigore il 15 aprile 1998