Art. 4. 1. Restano ferme le disposizioni previste dalle leggi 31 dicembre 1996, n. 675, e n. 676 , per quanto riguarda la protezione dei dati trattati in attuazione della convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge.
2. Il Garante per la protezione dei dati personali svolge le funzioni di controllo previste dall'articolo 23 della convenzione medesima.
2. Il Garante per la protezione dei dati personali svolge le funzioni di controllo previste dall'articolo 23 della convenzione medesima.