Articolo 4 della Legge 12 marzo 1968, n. 237
Articolo 3Articolo 5
Versione
12 aprile 1968
Art. 4.
Sono obbligatoriamente iscritti all'assistenza sanitaria, ad eccezione di coloro che sono assicurati contro le malattie presso altri enti assicurativi di diritto pubblico, tutti gli iscritti alla cassa e gli avvocati e procuratori che fruiscono di pensione forense.
Per i superstiti aventi diritto a pensione di riversibilita' o indiretta, tale iscrizione e' facoltativa.
Entrata in vigore il 12 aprile 1968
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente