Art. 4.
Sono obbligatoriamente iscritti all'assistenza sanitaria, ad eccezione di coloro che sono assicurati contro le malattie presso altri enti assicurativi di diritto pubblico, tutti gli iscritti alla cassa e gli avvocati e procuratori che fruiscono di pensione forense.
Per i superstiti aventi diritto a pensione di riversibilita' o indiretta, tale iscrizione e' facoltativa.
Sono obbligatoriamente iscritti all'assistenza sanitaria, ad eccezione di coloro che sono assicurati contro le malattie presso altri enti assicurativi di diritto pubblico, tutti gli iscritti alla cassa e gli avvocati e procuratori che fruiscono di pensione forense.
Per i superstiti aventi diritto a pensione di riversibilita' o indiretta, tale iscrizione e' facoltativa.