Articolo 7 della Legge 4 marzo 1987, n. 88
Articolo 6Articolo 8
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2 aprile 1987
Art. 7. 1. L'assegno natalizio di cui alla legge 14 novembre 1963, n. 1540 , e successive modifiche, e' corrisposto nel mese di dicembre nella misura pari a trenta giorni del trattamento economico previdenziale piu' favorevole erogato all'avente diritto nel corso di tale mese.
Nota all' art. 7, comma 1:
La legge n. 1540/1963 reca: "Aumento delle prestazioni economiche ai tubercolotici assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi".
Entrata in vigore il 2 aprile 1987
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