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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/01/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2409/2023
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 2409 del R.G.A.C. dell'anno 2023 all'esito della discussione orale nell'udienza del 15/01/2025 vertente t r a
, nata a [...] il [...], residente in [...], rapp.ta e difesa Parte_1 dall'Avv. Angela De Martino, come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Salerno, alla via Mario Fabio n.12;
- ricorrente -
e dott. (C.F.: ), nato in [...] il [...] e ivi dom.to CP_1 C.F._1 alla via Luigi Guercio n. 91, rapp.to e difeso, per procura in atti dall'avv. Maurizio Monina ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Salerno alla via Armando Diaz n. 22;
- Convenuto-
e
(C.f. , P.I. del Gruppo IVA Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
), quale successore della già , P.IVA_2 Controparte_4 rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti dall'avv. Sveva Bernardini ed elett.te dom.ta presso il suo studio sito in Roma, alla Via Cicerone n. 49;
- Terza chiamata -
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
In ricorso ex art 281 decies c.p.c. (erroneamente rubricato dal difensore come ricorso ex art 702 bis cpc che non è più in vigore dopo il D Lgs 149/22 attuativo della riforma Cartabia,a decorrere dal 01.03.23),
, premettendo di aver maturato ingenti debiti erariali a causa dell'inadempimento del Parte_1 CP_1 suo commercialista, ai propri obblighi professionali;
che in particolare veniva a conoscenza dell'esistenza della debitoria con l'Erario a seguito della notifica dell'intimazione del 02.03.2022 per l'importo di €
336.429,94; che il avvisato dalla Polizio, omise di suggerirle anche quei minimi comportamenti di CP_1 buon senso utili a fronteggiare la grave situazione che la ricorrente stava vivendo attivandosi soltanto a seguito delle pressanti insistenze di quest'ultima; di aver stipulato una transazione con la compagnia che assicurava il per i danni causati a terzi nell'esercizio della professione;
che la compagnia non copriva CP_1 anche i danni non patrimoniali e quello morale subito dalla esponente, che subì un vero e proprio shock quando ricevette l'atto di intimazione del 02.03.22; tanto premesso ricorreva all'intestato Tribunale affinchè condannasse il al risarcimento del danno non patrimoniale in suo favore derivante dalla negligente CP_1 condotta professionale del predetto per l'importo di € 250.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si costituiva il chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa, in garanzia, della CP_1 compagnia che lo assicurava per i danni a terzi nell'esercizio della professione e contestando nel merito tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto della domanda.
Il Giudicante autorizzava la chiamata in causa, differiva l'udienza di comparizione concedendo alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art 171 ter cpc.
Si costituiva la eccependo l'inoperatività della polizza che non copre i danni non Controparte_2 patrimoniali.
Instaurato il contraddittorio processuale, con ordinanza del 08.05.24 veniva disposta una CMU, ma il perito incaricato decedeva prima di assumere l'incarico. Con ordinanza del 02.10.24 l'ordinanza ammissiva della CMU veniva revocata, in accoglimento di istanza in tal senso formulata dal difensore di parte convenuta, e si rinviava all'odierna udienza per discussione orale e decisione ex art 281 sexies cpc richiamato dall'art 281 terdecies cpc.
Tanto premesso, la domanda va rigettata perché non provata.
Parte attrice ha allegato al ricorso introduttivo la transazione, quietanzata, raggiunta con la società
(ora incorporata alla ) per l'importo di € 301.061,00 corrisposto dalla compagnia CP_4 Controparte_2 per il risarcimento dei danni patrimoniali patiti dalla a cagione dell'inadempimento professionale del Pt_1
CP_1
Sulla base di tale documento lo scrivente disponeva la CMU per stabilire il danno non patrimoniale patito dall'attrice. Tuttavia, lo scrivente, in re melius perpensa, revocava l'ordinanza ammissiva della pagina 2 di 4 consulenza tecnica, sull'assunto che il contratto di transazione stipulato tra il terzo danneggiato e la compagnia assicurativa non vincola anche il professionista che non abbia aderito all'accordo e che ben potrebbe contestare l'inadempimento professionale che gli viene attribuito, come in effetti ha fatto il nella comparsa di costituzione ove ha preso specifica posizione sugli inadempimenti professionali CP_1 addebitatigli dalla . Pt_1
L'attrice avrebbe dovuto pertanto provare l'inadempimento professionale del per ottenere il CP_1 risarcimento del danno non patrimoniale nei suoi confronti;
ma la prova testimoniale richiesta sul punto è del tutto inammissibile per violazione dell'art 244 cpc che recita “La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata”.
Parte attrice ha violato tale precetto omettendo di indicare il nominativo dei testimoni che intendeva far escutere. Infatti, in ricorso viene dedotto che “…potranno poi testimoniare tutti i collaboratori di studio della signora nonché coloro che hanno effettuato i prestiti in danaro quando era in corso il pignoramento di tutti Pt_1
i conti correnti intestati alla stessa”. Nella memoria istruttoria ex art 171 ter cpc depositata il 03.05.24 l'attrice non ha corretto l'errore chiedendo nuovamente “… prova testimoniale su tutti i capitoli dell'atto introduttivo indicando quali testi i collaboratori dello studio legale ” senza indicarne il nominativo. Con il deposito della Pt_1 memoria istruttoria è maturata la preclusione processuale sulle richieste istruttorie, per cui lo scrivente
Tribunale non ha potuto ammettere una prova testimoniale così formulata.
Da ciò consegue che i fatti narrati in ricorso non sono stati provati;
la documentazione allegata al ricorso è inidonea a dimostrare la responsabilità professionale del ciò vale anche per la Ctp che non CP_1 ha valore di prova, ma di mero argomento difensivo liberamente valutabile dal giudice (in tal senso ex multis
Cass. 1° febbraio 2023, n. 2980).
Pertanto, la domanda va rigettata perché non è stato provato l'inadempimento professionale del convenuto, quale antecedente causale dell'intimazione fiscale del 02.03.2022 per l'importo di € 336.429,94 che avrebbe causato lo shock e lo stato ansioso patiti dall'attrice.
Parte attrice va condannata alle spese di lite secondo soccombenza. Ai fini della liquidazione si applicano i parametri minimi delle tariffe relative allo scaglione di valore indeterminabile, in luogo dello scaglione di valore individuabile dalla domanda giudiziale ex art 10 c.p.c. In tal senso si richiama la sentenza della Cassazione n. 10876 del 25/05/2016 secondo cui “… il criterio del valore della controversia, determinato a norma del c.p.c., ha, quanto all'individuazione dello scaglione di tariffa applicabile, un valore parametrico e di massima, sicché il giudice può discostarsi da quel parametro, scendendo al di sotto di esso, alla luce della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto difeso”.
Per quanto concerne la posizione della in considerazione della diversa qualità delle parti, CP_2 della necessità per il convenuto di chiamare in giudizio la compagnia assicurativa per essere manlevato in pagina 3 di 4 caso di condanna, ed in considerazione della vittoria processuale del convenuto, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le altre parti e la CP_2
ex art 92 co 2 cpc nella versione novellata dalla sentenza della C. Cost 77/18.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento danni avanzata da nei confronti Parte_2 di e con la quale terza chiamata, ogni contraria istanza ed eccezione CP_1 Controparte_2 rigettata e/o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite a favore di parte convenuta, che si liquidano in €
3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva, cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario;
3) Compensa le spese di lite tra parte attrice e convenuta con la compagnia assicurativa terza chiamata;
Così deciso in Salerno
15.01.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 4 di 4
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 2409 del R.G.A.C. dell'anno 2023 all'esito della discussione orale nell'udienza del 15/01/2025 vertente t r a
, nata a [...] il [...], residente in [...], rapp.ta e difesa Parte_1 dall'Avv. Angela De Martino, come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Salerno, alla via Mario Fabio n.12;
- ricorrente -
e dott. (C.F.: ), nato in [...] il [...] e ivi dom.to CP_1 C.F._1 alla via Luigi Guercio n. 91, rapp.to e difeso, per procura in atti dall'avv. Maurizio Monina ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Salerno alla via Armando Diaz n. 22;
- Convenuto-
e
(C.f. , P.I. del Gruppo IVA Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
), quale successore della già , P.IVA_2 Controparte_4 rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti dall'avv. Sveva Bernardini ed elett.te dom.ta presso il suo studio sito in Roma, alla Via Cicerone n. 49;
- Terza chiamata -
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
In ricorso ex art 281 decies c.p.c. (erroneamente rubricato dal difensore come ricorso ex art 702 bis cpc che non è più in vigore dopo il D Lgs 149/22 attuativo della riforma Cartabia,a decorrere dal 01.03.23),
, premettendo di aver maturato ingenti debiti erariali a causa dell'inadempimento del Parte_1 CP_1 suo commercialista, ai propri obblighi professionali;
che in particolare veniva a conoscenza dell'esistenza della debitoria con l'Erario a seguito della notifica dell'intimazione del 02.03.2022 per l'importo di €
336.429,94; che il avvisato dalla Polizio, omise di suggerirle anche quei minimi comportamenti di CP_1 buon senso utili a fronteggiare la grave situazione che la ricorrente stava vivendo attivandosi soltanto a seguito delle pressanti insistenze di quest'ultima; di aver stipulato una transazione con la compagnia che assicurava il per i danni causati a terzi nell'esercizio della professione;
che la compagnia non copriva CP_1 anche i danni non patrimoniali e quello morale subito dalla esponente, che subì un vero e proprio shock quando ricevette l'atto di intimazione del 02.03.22; tanto premesso ricorreva all'intestato Tribunale affinchè condannasse il al risarcimento del danno non patrimoniale in suo favore derivante dalla negligente CP_1 condotta professionale del predetto per l'importo di € 250.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si costituiva il chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa, in garanzia, della CP_1 compagnia che lo assicurava per i danni a terzi nell'esercizio della professione e contestando nel merito tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto della domanda.
Il Giudicante autorizzava la chiamata in causa, differiva l'udienza di comparizione concedendo alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art 171 ter cpc.
Si costituiva la eccependo l'inoperatività della polizza che non copre i danni non Controparte_2 patrimoniali.
Instaurato il contraddittorio processuale, con ordinanza del 08.05.24 veniva disposta una CMU, ma il perito incaricato decedeva prima di assumere l'incarico. Con ordinanza del 02.10.24 l'ordinanza ammissiva della CMU veniva revocata, in accoglimento di istanza in tal senso formulata dal difensore di parte convenuta, e si rinviava all'odierna udienza per discussione orale e decisione ex art 281 sexies cpc richiamato dall'art 281 terdecies cpc.
Tanto premesso, la domanda va rigettata perché non provata.
Parte attrice ha allegato al ricorso introduttivo la transazione, quietanzata, raggiunta con la società
(ora incorporata alla ) per l'importo di € 301.061,00 corrisposto dalla compagnia CP_4 Controparte_2 per il risarcimento dei danni patrimoniali patiti dalla a cagione dell'inadempimento professionale del Pt_1
CP_1
Sulla base di tale documento lo scrivente disponeva la CMU per stabilire il danno non patrimoniale patito dall'attrice. Tuttavia, lo scrivente, in re melius perpensa, revocava l'ordinanza ammissiva della pagina 2 di 4 consulenza tecnica, sull'assunto che il contratto di transazione stipulato tra il terzo danneggiato e la compagnia assicurativa non vincola anche il professionista che non abbia aderito all'accordo e che ben potrebbe contestare l'inadempimento professionale che gli viene attribuito, come in effetti ha fatto il nella comparsa di costituzione ove ha preso specifica posizione sugli inadempimenti professionali CP_1 addebitatigli dalla . Pt_1
L'attrice avrebbe dovuto pertanto provare l'inadempimento professionale del per ottenere il CP_1 risarcimento del danno non patrimoniale nei suoi confronti;
ma la prova testimoniale richiesta sul punto è del tutto inammissibile per violazione dell'art 244 cpc che recita “La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata”.
Parte attrice ha violato tale precetto omettendo di indicare il nominativo dei testimoni che intendeva far escutere. Infatti, in ricorso viene dedotto che “…potranno poi testimoniare tutti i collaboratori di studio della signora nonché coloro che hanno effettuato i prestiti in danaro quando era in corso il pignoramento di tutti Pt_1
i conti correnti intestati alla stessa”. Nella memoria istruttoria ex art 171 ter cpc depositata il 03.05.24 l'attrice non ha corretto l'errore chiedendo nuovamente “… prova testimoniale su tutti i capitoli dell'atto introduttivo indicando quali testi i collaboratori dello studio legale ” senza indicarne il nominativo. Con il deposito della Pt_1 memoria istruttoria è maturata la preclusione processuale sulle richieste istruttorie, per cui lo scrivente
Tribunale non ha potuto ammettere una prova testimoniale così formulata.
Da ciò consegue che i fatti narrati in ricorso non sono stati provati;
la documentazione allegata al ricorso è inidonea a dimostrare la responsabilità professionale del ciò vale anche per la Ctp che non CP_1 ha valore di prova, ma di mero argomento difensivo liberamente valutabile dal giudice (in tal senso ex multis
Cass. 1° febbraio 2023, n. 2980).
Pertanto, la domanda va rigettata perché non è stato provato l'inadempimento professionale del convenuto, quale antecedente causale dell'intimazione fiscale del 02.03.2022 per l'importo di € 336.429,94 che avrebbe causato lo shock e lo stato ansioso patiti dall'attrice.
Parte attrice va condannata alle spese di lite secondo soccombenza. Ai fini della liquidazione si applicano i parametri minimi delle tariffe relative allo scaglione di valore indeterminabile, in luogo dello scaglione di valore individuabile dalla domanda giudiziale ex art 10 c.p.c. In tal senso si richiama la sentenza della Cassazione n. 10876 del 25/05/2016 secondo cui “… il criterio del valore della controversia, determinato a norma del c.p.c., ha, quanto all'individuazione dello scaglione di tariffa applicabile, un valore parametrico e di massima, sicché il giudice può discostarsi da quel parametro, scendendo al di sotto di esso, alla luce della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto difeso”.
Per quanto concerne la posizione della in considerazione della diversa qualità delle parti, CP_2 della necessità per il convenuto di chiamare in giudizio la compagnia assicurativa per essere manlevato in pagina 3 di 4 caso di condanna, ed in considerazione della vittoria processuale del convenuto, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le altre parti e la CP_2
ex art 92 co 2 cpc nella versione novellata dalla sentenza della C. Cost 77/18.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento danni avanzata da nei confronti Parte_2 di e con la quale terza chiamata, ogni contraria istanza ed eccezione CP_1 Controparte_2 rigettata e/o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite a favore di parte convenuta, che si liquidano in €
3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva, cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario;
3) Compensa le spese di lite tra parte attrice e convenuta con la compagnia assicurativa terza chiamata;
Così deciso in Salerno
15.01.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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