Sentenza 11 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 11/04/2022, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/04/2022
N. 00582/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00874/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 874 del 2018, proposto da
AN IO, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Finocchito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Otranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Micolani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Paladini 50;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 45 del 19.4.2018, con la quale il Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Otranto ha ordinato la demolizione di un fabbricato ad uso centrale idrica e n. 5 camere presso l’Azienda Agrituristica Sant’Emiliano, con riserva, in difetto, di loro acquisizione gratuita al patrimonio del Comune;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Otranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. M. Finocchito per la parte ricorrente e avv. A. Micolani per il Comune di Otranto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente – proprietario dell’Agriturismo Sant’Emiliano, con sede in Otranto, la SP 87 Otranto-Porto Badisco – ha impugnato l’ordinanza n. 45/18, con la quale il Comune di Otranto gli ha ordinato la demolizione di un fabbricato ad uso centrale idrica e n. 5 camere presso la suddetta azienda agrituristica.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) eccesso di potere per erroneità dei presupposti e carenza istruttoria, motivazione carente o perplessa e contraddittoria; violazione degli artt. 3, 7 e 10 bis l. n. 241/90; 2) violazione dell’art. 34 co. 2d.P.R. n. 380/01 (TUE); 3) violazione dell’art. 31 commi 2 e 3 TUE.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Otranto ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in ragione dell’addotta impossibilità per il sig. IO di “ conseguire alcuna utilità dal suo eventuale accoglimento ” (attesa l’insanabilità – ai sensi di legge - di opere di “ dimensioni consistenti ”, quali quelle in trattazione, “ realizzate sine titulo in area sottoposta a vincolo paesaggistico ”, nonché rilevata l’inapplicabilità, nel caso di specie, della c.d. procedura di “ fiscalizzazione dell’abuso di cui all’art. 34 comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ” sempre a causa dell’insistenza delle opere in zona sottoposta a vincolo paesaggistico) e, ancora, della mancata impugnazione del provvedimento di rigetto dell’ “ istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 (nota prot. n. 8854 del 26 marzo 2018) ”. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 5.4.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1.2. Premette anzitutto il Collegio che, in accoglimento della relativa eccezione di parte ricorrente, non si terrà conto, ai fini del giudizio, della documentazione depositata dall’Amministrazione resistente in data 15 marzo 2022 (e, dunque, tardivamente), nei limiti – ovviamente – di quella che risulti innovativa rispetto a quanto già depositato in data 22 febbraio 2022.
2. Tanto premesso, si ritiene di poter prescindere dalle eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso dedotte dall’Amministrazione resistente, atteso che il ricorso, nel merito, è infondato e, pertanto, va respinto.
3. Con il primo motivo di gravame, il ricorrente denuncia, tra l’altro, l’illegittimità dell’ordinanza impugnata in ragione della mancata previa definizione del procedimento dal predetto attivato con l’istanza di rilascio di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001.
Tale censura non è meritevole di positivo riscontro, atteso che il procedimento de quo è da ritenersi “concluso” in virtù dell’adozione ad opera dell’Amministrazione del provvedimento prot. n. 8854/18, avente - appunto - ad oggetto “ Progetto per la sanatoria di un fabbricato ad uso centrale idrica, deposito e n. 5 camere agrituristiche presso l’azienda agrituristica Sant’Emiliano alla strada prov.le Le n. 87 Otranto – Badisco. Chiusura con esito negativo del procedimento come da istanza acquisita al prot. n. 1376 del 07.02.2013 e contestuale avvio del procedimento per la demolizione dei manufatti privi di titolo edilizio ”.
4. In relazione agli ulteriori vizi denunciati con il motivo in trattazione, il Collegio – preliminarmente ricordato che, per pacifica giurisprudenza amministrativa: “ Nel caso di acclarata abusività del manufatto, l'ordine di demolizione, previsto dall’art. 31, d.P.R. n. 380/2001, è un atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione aggiuntiva rispetto all'indicazione dei presupposti di fatto e all'individuazione e qualificazione degli abusi ” (C.d.S, VI, 4.10.2021, n. 6613) – ravvisa validi motivi per affermare che tanto la nota di diniego di sanatoria, quanto l’ordinanza di demolizione, sono motivate mediante indicazione degli immobili abusivi (centrale idrica e n. 5 camere aggiuntive presso l’azienda agrituristica di proprietà del ricorrente), nonché mediante indicazione sia della non conformità del manufatto alle previsioni del locale strumento urbanistico (perché ricadenti in zona Gariga), e sia dell’insistenza delle opere abusive in zona paesaggisticamente vincolata (cfr. nota n. 3147/2013, di comunicazione dei motivi ostativi, ex art. 10- bis l. n. 241/90), la qual cosa impedisce la realizzazione di qualsiasi intervento di tipo edilizio.
Tenuto conto dei rilievi formulati dal ricorrente, il Collegio osserva - in particolare – che, in questa sede, non vale indagare se gli abusi in esame siano stati o meno realizzati in area non edificabile in base al locale strumento urbanistico (perché ricadenti in zona Gariga), atteso che, come detto poc’anzi, la motivazione di rigetto si fonda su tutti gli atti del procedimento, tra cui la comunicazione dei motivi ostativi (cfr. nota prot. n. 3147 del 2.4.2013 cit.), in cui si afferma testualmente che: “ inoltre, anche sotto l’aspetto paesaggistico, la proposta in questione si pone in contrasto con quanto previsto dall’art. 146 del d. lgs. n. 42/2004, che non consente il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria per opere che abbiano comportato la realizzazione di nuove superfici utili e volumetrie ”.
Pertanto, il diniego di sanatoria è motivato non soltanto sulla base del contrasto dell’intervento con il locale strumento urbanistico (aspetto rispetto al quale il ricorrente lamenta l’errore dell’Amministrazione), ma anche sulla base dell’edificazione dei manufatti in area paesaggisticamente vincolata ex art. 146 ss. d. lgs. n. 42/04. Aspetto, quest’ultimo, sul quale il ricorrente non ha articolato alcun tipo di censura concreta, salve generiche contestazioni di principio.
Per tali ragioni, diviene, peraltro, ininfluente discorrere della legittimità o meno del diniego motivato in base al contrasto dell’opera con il locale strumento urbanistico, posto che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, “ allorché sia controversa la legittimità di un provvedimento fondato su una pluralità di ragioni di diritto tra loro indipendenti, l'accertamento dell'inattaccabilità anche di una sola di esse vale a sorreggere il provvedimento stesso, sì che diventano, in sede processuale, inammissibili per carenza di interesse le doglianze fatte valere avverso le restanti ragioni, con salvezza degli atti impugnati ” (C.d.S, IV, 17.9.2012, n. 4924. In termini confermativi, cfr. altresì, ex multis , C.d.S, III, 12.9.2012, n. 4850; C.d.S, IV, 30.5.2005, n. 2767; TAR Puglia, Lecce, I, 3.4.2008, n. 981).
Alla luce di tali considerazioni, reputa il Collegio che gli atti impugnati sono stati emessi sulla base di una corretta istruttoria, e recano compiuta motivazione delle ragioni del diniego di sanatoria e della demolizione dei manufatti, sottraendosi, per questa via, alle lamentate censure.
5. Per quel che attiene poi al dedotto deficit di partecipazione procedimentale, in disparte il rilievo che interlocuzione procedimentale vi è stata nel caso di specie (cfr. contenuto dell’atto impugnato), è comunque decisivo rilevare che, per pacifica giurisprudenza amministrativa: “ i provvedimenti di repressione degli abusi edilizi, tra i quali rientra l'ordinanza di demolizione, costituiscono atti dovuti, in dipendenza dell'accertamento dell'illecito compiuto e della sua riconducibilità ad una delle fattispecie previste dalla legge. Ciò significa che l'ordinanza di demolizione non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento, tanto più che, in relazione ad una simile tipologia di provvedimento, può trovare applicazione l'art. 21-octies, l. n. 241/1990 , secondo cui non è annullabile l'atto dovuto in violazione delle norme sul procedimento, qualora, per la sua natura vincolata, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente assunto ” (TAR Napoli, VIII, 3.12.2021, n. 7779).
6. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 34 co. 2 TUE, per non avere l’Amministrazione provveduto all’irrogazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione, non potendo quest’ultima avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità.
Il motivo è infondato.
6.1. Per pacifica giurisprudenza amministrativa: “ In materia di abusi edilizi, le disposizioni dell'art. 34, d.P.R. n. 380/2001 devono essere interpretate nel senso che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria, posta da tale normativa, debba essere valutata dall'Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione; fase esecutiva, nella quale le parti possono dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato, presupposto per l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, con la conseguenza che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità del provvedimento di demolizione. La norma di che trattasi ha, infatti, valore eccezionale e derogatorio e non compete all'Amministrazione procedente di dover valutare, prima dell'emissione dell'ordine di demolizione se essa possa essere applicata, piuttosto incombendo sul privato interessato la dimostrazione, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, dell'obiettiva impossibilità di ottemperare all'ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme ” (TAR Napoli, III, 2.8.2021, n. 3666, nonché la giurisprudenza ivi citata).
6.2. Alla luce di tale pacifico orientamento giurisprudenziale, è del tutto inconferente discorrere in questa sede della c.d. “fiscalizzazione dell’abuso”, trattandosi di questione rilevante unicamente nella fase esecutiva del procedimento di demolizione; la qual cosa non inficia la legittimità del diniego di sanatoria e del successivo ordine di demolizione, i quali sono stati legittimamente emessi in ragione dell’acclarata sussistenza di abusi edilizi e della loro non assentibilità in chiave postuma, per difetto del requisito della doppia conformità, trattandosi di interventi eseguiti in area vincolata.
6.3. Per tali ragioni, il secondo motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.
7. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 31 TUE, per non avere l’Amministrazione indicato la parte di immobile da acquisirsi al patrimonio comunale in caso di inottemperanza dell’ordine di demolizione.
Il motivo è infondato.
7.1. Premette il Collegio che, per pacifica e condivisa giurisprudenza amministrativa: “ La mancata esatta individuazione dell'area di sedime da acquisire di diritto gratuitamente al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell'art. 31, comma 3, T.U. edilizia, non costituisce ragione di illegittimità dell'ingiunzione a demolire. Ciò in quanto l'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione è normativamente configurato alla stregua di un atto ad efficacia meramente dichiarativa, che si limita a formalizzare l'effetto (acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale) già verificatosi alla scadenza del termine assegnato con l'ingiunzione stessa. L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate è, infatti, una misura di carattere sanzionatorio che consegue automaticamente all'inottemperanza dell'ordine di demolizione; ne consegue che, data la natura dichiarativa dell'accertamento dell'inottemperanza, la mancata indicazione dell'area nel provvedimento di demolizione può comunque essere colmata con l'indicazione della stessa nel successivo procedimento di acquisizione ” (TAR Brescia, I, 4.8.2021, n. 724, nonché la giurisprudenza ivi citata).
7.2. Alla luce di tale pacifico orientamento giurisprudenziale, nessun rilievo assume la mancata individuazione dell’area di sedime, potendo tale lacuna essere colmata nel successivo (ed eventuale) provvedimento di acquisizione gratuita del bene abusivo all’Amministrazione comunale.
7.3. Per tali ragioni, il terzo motivo di gravame è infondato, e va dunque rigettato.
8. Conclusivamente, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite sostenute dall’Amministrazione resistente, che si liquidano in € 1.500 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO