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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 30/04/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1166/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. , nata il [...] a Parte_1 C.F._1
NA (NA) e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Mencocco (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._2
medesimo in Castel Volturno al Parco delle Rose Int. 1 – Fabb. 9/B
ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale di Bologna, pec
Email_1
Controparte_2
(C.F. ), in persona del Direttore Generale p.t.; P.IVA_2
(C.F. , in Controparte_3 P.IVA_3
persona del Direttore Generale p.t.;
convenuti contumaci OGGETTO: “Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente”.
Conclusioni
Per la ricorrente: “
1. In via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per
l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni
e/o alla carta elettronica, affine alla carta docente non goduta, in favore della ricorrente per l'anno scolastico 2023/2024, della complessiva somma di € 500,00; 2. In subordine, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui della
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni e/o alla carta elettronica, affine alla carta docente non goduta, in favore del ricorrente per gli anni scolastici riconosciuti e accertati in corso del giudizio dal valore di € 500,00 cadauno per ogni anno scolastico riconosciuto;
3. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, c.p.a e rimb. forf. spese gen., con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.11. 2024, Parte_1
chiede l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Pag. 2 di 8 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquist o di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del al pagamento, in favore Controparte_1
della stessa, della somma complessiva pari ad € 500,00.
La ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medes imo , in forza di CP_1
contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2023/2024.
In esecuzione di tale contr atto, la ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il pers onale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a ter mine e lavoratori a tempo indeterminato, nonostante l'atto di diffida inviato e rimasto privo di riscontro.
Stante la ritualità della notifica, il non si costituisce CP_1
ed è dichiarato formalmente contumace all'udienza cartolare del
18.04.2025, all'esito della quale la causa - istruita documentalmente - viene posta in decisione.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Pag. 3 di 8 Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che la ricorrente ha p restato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che ha Parte_1
prestato attività di docenza nell'anno scolastico 2023/2024 con contratto decorrente dal 06.11.2023 al 30.06 .2024 (11 ore settimanali).
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze pr ofessionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al co mma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolas tiche di ogni ordine e gr ado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenz e professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_4
laurea, di laurea magistrale, specialis tica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitar i inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a
Pag. 4 di 8 musei, mos tre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta for mativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Car ta non cos tituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Gius tizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/C E del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpreta ta nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell' importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La C GUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare
Pag. 5 di 8 l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanent e e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determin ato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenz a fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in ta l senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al cas o di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mans ioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza
Pag. 6 di 8 di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. copie dei contratti di lavoro), ris ulta che Pt_1
ha prestato servizio in forza di contratto a tempo
[...]
determinato fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2023/2024 per più di 180 giorni.
Va altresì rilevata la prova della permanenza della ricorrente nel sistema delle docenze scolas tiche al momento de l deposito del ricorso e della pronuncia giudiziale, tramite l'allegazione dele GPS 2024/2026.
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento e il CP_1
va condannato a riconoscere alla ricorrente l'utilizzo della carta docente per l'anno scolastico r ichiesto nelle rassegnate conclus ioni, per l'importo di euro 500,00 annui ovvero per la complessiva somma richiesta, quale valore della controversia, pari ad € 500,00 sulla base della documentazione prodotta.
Sulla somma come s opra determinata, sono altres ì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co.
36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM
147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a
1.100,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€ 105,00),
Pag. 7 di 8 introduttiva (€ 63,00) e decisoria (€ 90,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 1166/2024 R. G.L. :
1) dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le s tesse regole previs te per il personale di ruolo con riferimento:
- all'anno scolastico 2023/2024 per un importo di € 500,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo. Parte_1
2) Condanna il , in Controparte_1
persona del pr o tempore, a rifondere alla r icorrente, CP_5
con distrazione in favore del procuratore antistatario, le spese del giudizio, liquidate in euro 21,50 per esborsi e in euro
258,00 per compensi, oltre spese generali del 15% oltre iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così decis o il 30/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 8 di 8
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1166/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. , nata il [...] a Parte_1 C.F._1
NA (NA) e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Mencocco (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._2
medesimo in Castel Volturno al Parco delle Rose Int. 1 – Fabb. 9/B
ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale di Bologna, pec
Email_1
Controparte_2
(C.F. ), in persona del Direttore Generale p.t.; P.IVA_2
(C.F. , in Controparte_3 P.IVA_3
persona del Direttore Generale p.t.;
convenuti contumaci OGGETTO: “Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente”.
Conclusioni
Per la ricorrente: “
1. In via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per
l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni
e/o alla carta elettronica, affine alla carta docente non goduta, in favore della ricorrente per l'anno scolastico 2023/2024, della complessiva somma di € 500,00; 2. In subordine, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui della
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni e/o alla carta elettronica, affine alla carta docente non goduta, in favore del ricorrente per gli anni scolastici riconosciuti e accertati in corso del giudizio dal valore di € 500,00 cadauno per ogni anno scolastico riconosciuto;
3. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, c.p.a e rimb. forf. spese gen., con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.11. 2024, Parte_1
chiede l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Pag. 2 di 8 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquist o di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del al pagamento, in favore Controparte_1
della stessa, della somma complessiva pari ad € 500,00.
La ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medes imo , in forza di CP_1
contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2023/2024.
In esecuzione di tale contr atto, la ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il pers onale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a ter mine e lavoratori a tempo indeterminato, nonostante l'atto di diffida inviato e rimasto privo di riscontro.
Stante la ritualità della notifica, il non si costituisce CP_1
ed è dichiarato formalmente contumace all'udienza cartolare del
18.04.2025, all'esito della quale la causa - istruita documentalmente - viene posta in decisione.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Pag. 3 di 8 Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che la ricorrente ha p restato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che ha Parte_1
prestato attività di docenza nell'anno scolastico 2023/2024 con contratto decorrente dal 06.11.2023 al 30.06 .2024 (11 ore settimanali).
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze pr ofessionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al co mma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolas tiche di ogni ordine e gr ado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenz e professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_4
laurea, di laurea magistrale, specialis tica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitar i inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a
Pag. 4 di 8 musei, mos tre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta for mativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Car ta non cos tituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Gius tizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/C E del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpreta ta nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell' importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La C GUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare
Pag. 5 di 8 l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanent e e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determin ato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenz a fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in ta l senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al cas o di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mans ioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza
Pag. 6 di 8 di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. copie dei contratti di lavoro), ris ulta che Pt_1
ha prestato servizio in forza di contratto a tempo
[...]
determinato fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2023/2024 per più di 180 giorni.
Va altresì rilevata la prova della permanenza della ricorrente nel sistema delle docenze scolas tiche al momento de l deposito del ricorso e della pronuncia giudiziale, tramite l'allegazione dele GPS 2024/2026.
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento e il CP_1
va condannato a riconoscere alla ricorrente l'utilizzo della carta docente per l'anno scolastico r ichiesto nelle rassegnate conclus ioni, per l'importo di euro 500,00 annui ovvero per la complessiva somma richiesta, quale valore della controversia, pari ad € 500,00 sulla base della documentazione prodotta.
Sulla somma come s opra determinata, sono altres ì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co.
36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM
147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a
1.100,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€ 105,00),
Pag. 7 di 8 introduttiva (€ 63,00) e decisoria (€ 90,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 1166/2024 R. G.L. :
1) dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le s tesse regole previs te per il personale di ruolo con riferimento:
- all'anno scolastico 2023/2024 per un importo di € 500,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo. Parte_1
2) Condanna il , in Controparte_1
persona del pr o tempore, a rifondere alla r icorrente, CP_5
con distrazione in favore del procuratore antistatario, le spese del giudizio, liquidate in euro 21,50 per esborsi e in euro
258,00 per compensi, oltre spese generali del 15% oltre iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così decis o il 30/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
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