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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 12357/2024 RG fissata all'udienza del 10/06/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. ORLANDO Parte_1
FRANCO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dalla Controparte_1 dott.ssa TANZARELLA ROSA
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
1. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013.
2. Per l'effetto, condannare gli uffici resistenti ad effettuare una nuova ricostruzione della carriera, con il riconoscimento giuridico anche di tale anno.
3. Condannare gli uffici resistenti a rimuovere il blocco economico per gli incrementi retributivi non espressamente indicati dalla norma.
1 4. Condannare gli uffici resistenti al pagamento delle differenze stipendiali derivanti dalla ricostruzione della carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, da accertare in separato giudizio, oltre interessi legali.
5. Condannare gli uffici resistenti alla regolarizzazione contributiva.
In punto di fatto ha rappresentato che:
2. Precedentemente all'assunzione in ruolo, parte ricorrente aveva prestato servizio a tempo determinato alle dipendenze della medesima amministrazione con plurimi contratti stipulati dall'anno scolastico 2000/2001 all'anno scolastico 2010/2011; è stata immessa in ruolo con le decorrenze su precisate;
ha successivamente superato l'anno di prova e chiesto la ricostruzione della carriera.
3. Il Ministero resistente – , Scuola Secondaria di I° grado Controparte_2
“via Manzoni” di Maglie – LEMM128008 - con decreto n. 175 del 23/04/2013 ha provveduto alla ricostruzione della carriera della dipendente.
4. L'Amministrazione convenuta non considera utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali previste dalla contrattazione collettiva il servizio prestato nell'anno 2013 ex art. 1, comma 1, lettera b del DPR 122/2013, erroneamente interpretato.
5. Pertanto, agli effetti e con le decorrenze della su indicata normativa, (si ribadisce, erroneamente applicata), la maturazione degli incrementi contrattuali – prevista al raggiungimento del 3°, 9°,
15°, 21° 28° e 35° - risulta illegittimamente posticipata di un anno sia riguardo a quelli già maturati alla data odierna, sia riguardo a quelli maturandi. Ne consegue che all'odierno ricorrente viene riconosciuta l'anzianità retributiva con decorrenza dall'anno successivo rispetto a quella contrattualmente pattuita.
Il , nel costituirsi, ha eccepito prescrizione dei crediti e infondatezza del ricorso. CP_1
Con le note in vista della presente udienza cartolare parte ricorrente ha fatto presente:
La Corte di Cassazione – Sez. Lavoro, con Sent. n. 13618/2025, RG 10215/2024, Parte pronunciatasi sul ricorso proposto dal avverso la Sentenza n. 66/2024 della Corte di Appello di
Firenze n.66/2024, decidendo nel merito, ha riconosciuto il diritto della originaria ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici.
Spiega la S.C. che gli effetti della “sterilizzazione” in parola restano limitati a quelli meramente economici e “non si estendono a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti, fra i
2 quali la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, all'individuazioni delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico”
Atteso quanto innanzi, permane in capo all'odierno ricorrente l'interesse alla validità dell'anno 2013 per le finalità indicate dalla Suprema Corte. Pertanto, conformandosi al su citato orientamento nomofilattico e nel rispetto del principio dell'emendatio libelli, parte ricorrente limita la propria domanda all'accertamento e condanna di parte avversa al riconoscimento ai fini giuridici dell'anno 2013, con esclusione delle domande volte alla rimozione degli effetti economici.
Va premesso come il abbia in via preliminare eccepito la cessazione dal servizio CP_1 della ricorrente nel 2020 per sopraggiunti limiti di età.
Sul punto, deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere per i punti 3,4,5 delle conclusioni.
Per il resto, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Infatti, l'anzianità giuridica, una volta cessati dal servizio perde rilievo e nessuna utilità pratica potrebbe ottenere la ricorrente (che nulla ha detto rispetto alla deduzione del circa la cessazione dal CP_1 servizio) dal riconoscimento di tale anzianità.
Il ricorso è pertanto inammissibile per questa parte.
Le spese si compensano stante la sopravvenienza giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 12357/2024, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere per i punti 3,4,5 delle conclusioni;
dichiara inammissibile per carenza di interesse per il resto;
spese compensate.
Lecce, 11/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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