Sentenza 10 maggio 2012
Massime • 1
È illegittima la motivazione di diniego della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena fondata esclusivamente sulla condizione di clandestino.
Commentario • 1
- 1. La sospensione condizionale della penahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020
La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/05/2012, n. 22045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22045 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco Presidente del 10/05/2012
Dott. FOTI Giacomo Consigliere SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto Consigliere N. 762
Dott. PICCIALLI Patrizia rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VITELLI CASELLA Luca Consigliere N. 1432/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BA ON N. IL 25/02/1987;
avverso la sentenza n. 2827/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 26/11/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
udito il P.G. in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
BA IO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado,lo ha riconosciuto colpevole, in concorso con altro non ricorrente, dei reati di furto aggravato e porto di coltello, confermando il trattamento sanzionatorio applicato in primo grado (anni uno, mesi quattro di reclusione ed Euro 300,00 di multa) e rigettando la richiesta di sospensione condizionale della pena tenuto conto della condizione di clandestino e della mancanza di qualsiasi punto di riferimento).
Con unico motivo di censura il ricorrente contesta la decisione ritenendo immotivato e illegittimo il diniego della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Come è noto, ai sensi dell'art. 164 c.p., comma 1, la sospensione condizionale della pena è ammessa solo se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133 c.p., il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Tuttavia, ai fini della formulazione del giudizio prognostico richiesto dalla norma, il giudice non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi indicati nel citato art. 133, ma può limitarsi a far menzione di quelli ritenuti prevalenti, sia per negare che per concedere il beneficio (Sezione 6, 8 aprile 2008, Lamouchi). La motivazione in proposito deve però essere logica e satisfattiva. Ciò che deve escludersi nel caso di specie laddove il riferimento alla clandestinità è stato unico argomento utilizzato per il diniego del beneficio. In proposito, questa Corte già si è pronunciata, in casi analoghi, con argomenti pertinenti, chiarendo che è viziata, in quanto del tutto apodittica ed apparente, la motivazione con la quale il giudice neghi i doppi benefici ad un imputato condannato per il reato di furto, trascurandone la condizione di incensuratezza e basando il giudizio negativo semplicemente sulle "precarie condizioni di vita" e sull'apparente mancanza di fonti di sostentamento, tali da dover indurre a ritenere che si trattasse di persona "dedita al crimine per vivere" (Sezione V, 4 ottobre 2007, Pop). Ancora più pertinentemente, si è escluso che la condizione di clandestinità e, quindi, l'assenza in Italia di fissa dimora e di stabile occupazione lavorativa potesse fondare con assorbenza valutazione il giudizio prognostico negativo richiesto per negare il beneficio di che trattasi, sul rilievo che sarebbe del tutto arbitrario ricollegare la pericolosità sociale a detta condizione personale, in assenza di ogni altro elemento concreto (Sezione 6, 10 maggio 2006, Proc. gen. App. Bologna in proc. Milic). La sentenza va quindi annullata in parte qua per rinnovata e più compiuta valutazione e motivazione sul beneficio della sospensione condizionale della pena.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 maggio 2011. Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2012