Sentenza 7 novembre 2002
Massime • 1
In tema di calunnia, va esclusa la ricorrenza dell'elemento materiale del reato quando venga denunciato un fatto accaduto realmente ma non riconducibile ad alcuna previsione criminosa, nonostante l'eventuale qualificazione propostane dal denunciante con riguardo ad una fattispecie di reato, posto che manca in tali casi un'alterazione della realtà suscettibile di determinare l'indebita incolpazione dell'accusato. (Fattispecie nella quale era stata denunciata, con corredo di documentazione fotografica, la commercializzazione di prodotti con segni mendaci; in motivazione la Corte ha posto in luce la produzione da parte dello stesso denunciante degli elementi di fatto utilizzabili dal giudice per escludere nel procedimento a carico del preteso calunniato la effettiva somiglianza dei marchi quale presupposto della frode sulla provenienza del prodotto).
Commentario • 1
- 1. Nessun risarcimento per chi è stato assolto da una denuncia (Cass. Civ., 6554/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante anche in caso di proscioglimento o di assoluzione, se non quando essa possa considerarsi calunniosa, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato; infatti, nell'ambito di uno Stato di diritto liberaldemocratico, in cui si attribuisce valore civico e sociale all'iniziativa del privato nell'attivare la riposta giudiziaria dinanzi alla violazione della legge penale, è …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2002, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE GI - Presidente - del 07/11/2002
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. S. ANGRÒ Antonio - Consigliere - N. 1298
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 18149/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VO PE, n. 09.04.1936;
SA GI, n. 25.11.1955;
la sentenza emessa il giorno 22.01.2002 dalla Corte d'appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario Favalli, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio nei confronti del VO per non aver commesso il fatto e per l'annullamento con rinvio nei confronti del SA;
Udito il difensore di parte civile, avv. Tuccillo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori del VO, avv.ti Krogh e Cristiani, che hanno concluso per raccoglimento del ricorso.
FATTO
Nella causa penale a carico di VO PE e SA GI, imputati a) del delitto ex artt. 110 e 368 c.p., per avere, con denuncia materialmente presentata dal secondo, investigatore privato per conto del primo, Vicepresidente della "PI Veicoli Europei S.p.A.", falsamente accusato US DO, amministratore unico della S.I.A.M. S.r.l., di avere commercializzato dei veicoli tipo Scooter con il marchio falsificato, o comunque illecitamente riprodotto, dello Scooter "Vespa", prodotto dalla PI, e b) del delitto ex art. 323 c.p.v. c.p., per avere il SA, previa intesa col VO, durante la partecipazione, in qualità di pubblico ufficiale in quanto ausiliario di P.G. nominato ex art. 348, comma 4, c.p.p., alle operazioni di perquisizione e sequestro effettuate in data 19.07.1995 nei locali di pertinenza della S.I.A.M. S.r.l., abusato del suo ufficio, richiedendo in visione al personale presente, e fraudolentemente acquisendo in copia, documentazione contabile, commerciale e amministrativa non attinente alle indagini ma riguardante, fra l'altro, il volume complessivo di affari e rapporti commerciali tra la S.I.A.M. e i concessionari, al fine di arrecare ingiusto danno al US e ingiusto vantaggio patrimoniale al VO (che in tal modo poteva acquisire indebitamente notizie sull'attività commerciale della concorrente S.I.A.M.), il Tribunale di Napoli, con sentenza del 15.11.2000, affermava la responsabilità del solo SA per il delitto sub b), premettendo che:
- la PI aveva presentato alla Procura della Repubblica di Napoli un esposto a firma del legale Salvatore RB con il quale lamentava un arbitrario uso del marchio "PI" e "Vespa" da parte di un'azienda indiana, la JA, che nella commercializzazione di uno Scooter denominato Chetak garantiva le stesse caratteristiche della "Vespa" della PI e attribuiva arbitrariamente un ruolo alla PI nel rifornimento dei pezzi di ricambio: il tutto ingenerando nel consumatore la falsa convinzione di acquistare un prodotto della PI;
- le emergenze di cui innanzi erano state acclarate dalle indagini svolte dall'investigatore privato della PI SA GI;
- per tale fatto si era instaurato a carico dei vari rivenditori e dell'importatore US DO un procedimento penale per violazione dell'art. 517 c.p.;
- durante le operazioni esecutive del disposto sequestro preventivo dello Scooter in questione i Carabinieri si avvalevano della collaborazione del SA, il quale, travalicando i suoi compiti, procedeva anche al sequestro di documentazione per la quale non risultava conferita alcuna delega;
- nel contesto, quanto dedotto dall'esposto RB corrispondeva a verità in quanto effettivamente la JA aveva prodotto un veicolo del tutto identico alla Vespa della PI, utilizzando sulla carrozzeria uno scudetto esagonale che, per forma e dimensioni, avrebbe potuto ingenerare la falsa convinzione che si trattasse del marchio della PI, ed effettivamente i concessionari si comportavano nella commercializzazione come se si fosse trattato di un mezzo della PI;
- tale situazione giustificava le preoccupazioni della PI circa una violazione nell'uso dei marchi protetti.
Tanto premesso, il Tribunale concludeva col ritenere che l'esposto RB, attesa la veridicità di tutte le circostanze denunziate, non poteva considerarsi calunnioso, non assumendo alcun rilievo il fatto che il procedimento penale per violazione dell'art. 517 c.p. fosse stato archiviato.
In ordine al delitto sub b), il Tribunale affermava la responsabilità del solo SA, ritenendo che lo stesso avesse, nella qualità e nelle circostanze contestate, travalicato i limiti della delega conferita, in violazione delle norme disciplinari e del disposto del comma 3 dell'art. 348 c.p.p., procurando ingiusto danno al US e, specularmente, ingiusto vantaggio patrimoniale al VO.
Quanto a quest'ultimo, lo stesso veniva assolto anche dal delitto sub b), difettando le prove di un suo concorso nel reato, in quanto:
- egli aveva firmato solo una lettera di incarico al SA, che non poteva essere interpretata come un mandato a delinquere;
- tale incarico aveva una natura prettamente privata;
- non era prevedibile che il SA venisse nominato ausiliario di P.G. e travalicasse il mandato ricevuto.
Avverso la sentenza proponevano appello il P.M., la parte civile e il SA.
Con sentenza del 22.01.2002 la Corte d'appello di Napoli rilevava, in ordine alla calunnia, che i fatti denunziati con l'esposto RB riguardavano l'uso abusivo del marchio esagonale della PI e una campagna pubblicitaria di vendita effettuata con modalità tali da destare nel consumatore la falsa convinzione che trattavasi di commercializzazione della Vespa PI. Ora, il marchio esagonale, che aveva costituito l'elemento fondante dell'accusa ex art. 517 c.p. e reati satelliti, rivelava prima facie l'assoluta diversità nei due fregi, la diversità della dimensione, il diverso contenuto e il diverso colore.
Quanto al sistema di commercializzazione dei motomezzi, era emerso che i rivenditori non celavano affatto quello che emergeva dalla constatazione obiettiva del mezzo, e cioè che esso risultava prodotto da una casa indiana, la JA, ma cercavano solamente di accostarlo al fortunato e antico mezzo della PI, per vantarne i pregi, e tale circostanza, da una parte, doveva farsi rientrare nell'ambito di quel dolus bonus/malus che anima il mercato, e, dall'altra, doveva essere attribuito esclusivamente ai rivenditori e non già, in un coacervo maliziosamente indistinto, anche alla condotta dell'importatore US DO.
Circa il dolo, esso, secondo la Corte di merito, traspariva proprio dall'intento di accreditare in capo al US la condotta di commercializzazione di prodotti con segni mendaci. Evidente appariva poi alla Corte il concorso fra i due imputati. Quanto al VO, se ne richiamavano la competenza tecnica, la posizione apicale nell'impresa e le ragioni di interessa commerciale sottese alla delega per la presentazione della denuncia. Quanto al SA, si sottolineava che era stato proprio lui a fornire gli elementi posti a fondamento della denunzia, raccogliendoli nel corso delle investigazioni e stravolgendoli e strumentalizzandoli sotto l'aspetto della risonanza penale.
La Corte napoletana respingeva poi l'appello proposto dal SA in merito al reato di abuso d'ufficio e ravvisava in esso anche il concorso del VO, non giustificandosi altrimenti un'autonoma iniziativa del SA.
Propongono ricorso entrambi gli imputati.
Il VO lamenta in primo luogo il vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello trascurato risultanze o aspetti critici di rilevanza decisiva, come la deposizione UC, omesso di confutare gli argomenti più rilevanti posti dal primo giudice a fondamento del suo convincimento, affermato apoditticamente, e in palese contrasto con quanto a suo tempo ritenuto dall'Ufficio del P.M., che il marchio esagonale del nuovo veicolo non determinava alcuna possibilità di equivoco, ritenuto, del tutto implausibilmente, che il comportamento commerciale della S.I.A.M. rientrasse nell'ambito di quel dolus bonu/malus che anima il mercato.
In definitiva il giudice d'appello avrebbe ignorato completamente la decisione del Tribunale, rifugiandosi in una motivazione elusiva e, quindi, apparente.
Più gravi sarebbero poi i vizi in relazione all'elemento soggettivo del reato, desunto sommariamente e paradossalmente, per la calunnia, da un lato, dalla posizione apicale del VO, che invece, com'è ovvio, esonera il delegante da ogni responsabilità sui concreti svolgimenti della delega, e, dall'altro, dalla sua presunta competenza tecnica, laddove è dato di comune conoscenza che gli amministratori delegati sovrintendono alla politica aziendale e non all'operatività tecnica, a cui sono deputati organi settoriali. Col secondo motivo il ricorrente deduce poi che la Corte di merito erra in diritto laddove non si avvede che non può ravvisarsi calunnia nella condotta di chi accusa qualcuno di aver commesso un fatto, che sa, e si riscontra, essere effettivamente avvenuto, sol perché ritenga, ancorché erroneamente, che quel fatto abbia una determinata e specifica rilevanza penale.
Col terzo motivo si denuncia, quanto al reato ex art. 323 c.p., che il ritenuto concorso del VO si basa su un inammissibile criterio di responsabilità oggettiva.
Con motivi nuovi la difesa del prevenuto ha ulteriormente sviluppato le sue argomentazioni, insistendo in particolare sull'assoluta inconfigurabilità del coinvolgimento del VO nei fatti ascritti.
Il SA deduce in primo luogo che la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare la nullità del rapporto processuale instauratosi nel giudizio di primo grado, in quanto l'intero procedimento risulta inficiato da una nullità di carattere assoluto, posto che la notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare recava, in luogo della completa indicazione della data di udienza, la sola indicazione del giorno e del mese di celebrazione dell'udienza, e il GUP, ritenendo idoneo quel decreto e non rilevando la mancanza di termini per l'avvenuta notifica, rinviava non motivando in alcun modo sulle eccezioni relative alla nullità sollevate dalla difesa. Nel merito il ricorrente rileva, quanto alla calunnia, che la Corte d'appello, da un lato, fa confusione tra marchio ornamentale (che ha una durata di 15 anni) e marchio tridimensionale e, dall'altro, non si avvede che la mera denuncia di un fatto realmente accaduto, a prescindere dalla qualificazione giuridica data dal denunciarne, non può costituire calunnia, ove non vi sia stata dolosa alterazione della verità.
La Corte di merito non avrebbe poi tenuto in alcun conto la condotta contestata al SA, consistita solo nella materiale consegna della denunzia.
Quanto al reato di abuso di ufficio, si osserva che l'acquisizione, da parte del ricorrente, dell'elenco clienti all'atto del sequestro debitamente delegato dal P.M. ed eseguito dalla P.G., pur costituendo un vantaggio per il ricorrente e un ingiusto danno per il US, rientrava a pieno titolo nell'atto di delega del P.M., essendo funzionale al rinvenimento degli Scooter da sequestrare in tutto il territorio nazionale.
DIRITTO
I ricorsi sono fondati nei sensi di cui appresso.
Va premesso in diritto che il reato di calunnia consiste nell'incolpare taluno di un fatto, oggettivamente non accaduto o soggettivamente a lui non attribuibile, la cui descrizione corrisponda a una ben determinabile ipotesi di illecito penale (v., fra le altre, Cass. 27.10.1987, Piscopo). Ne consegue che, quando il fatto descritto è realmente accaduto e ragionevolmente attribuibile all'incolpato, non sussiste calunnia, indipendentemente dall'esito che abbia il procedimento penale che ne sia derivato e dalle erronee qualificazioni che al fatto stesso abbia ritenuto di dare il denunciante.
Ciò chiarito, si osserva, con riferimento al caso di specie, che, come emerge dalla dettagliata ricostruzione operata dal giudice di primo grado, la denuncia presentata dalla PI nei confronti dei rivenditori e dell'importatore dello Scooter "Chetak", prodotto dalla azienda indiana JA, esponeva circostanze di fatto, ricavate da articoli pubblicati, colloqui registrati e documentazione fotografica, che l'espletata istruttoria ha riscontrato rispondenti al vero, e dalle quali il soggetto denunciante traeva la conclusione di un'attività rientrante nella previsione di cui all'art. 517 c.p. Nè, ovviamente, la falsità delle circostanze riferite può farsi derivare, come ha fatto la Corte d'appello, da una valutazione diversa del grado di somiglianza del marchio esagonale apposto sullo Scooter "Chetak" con quello della Vespa PI, posto che, da un lato, gli elementi di verifica erano nella denuncia offerti alla cognizione dell'Autorità destinataria e, dall'altro, il riferimento alla detta somiglianza era inserito in un contesto di attività leggibili come convergenti alla determinazione di una confusione fra i due prodotti.
Che poi il sistema di commercializzazione del nuovo veicolo fosse ampiamente equivoco emerge in modo indiscutibile dalle specifiche risultanze illustrate nella sentenza del Tribunale, e tale dato concreto, che convalida, ai fini che qui interessano, la veridicità fattuale della denuncia PI, non può certo essere vanificato dal rilievo della Corte d'appello, assolutamente sommario e significativamente perplesso, secondo il quale gli accostamenti che i rivenditori operavano fra il nuovo veicolo e l'antica Vespa PI potevano farsi rientrare in una non illegittima magnificazione dei pregi del nuovo prodotto.
Circa infine il coinvolgimento del US, quale titolare della S.I.A.M., nell'attività fatta oggetto di denuncia, esso era ragionevolmente tratto - come ben puntualizzato, anche qui, dalla sentenza del Tribunale - dai costanti riferimenti alla S.I.A.M. quale importatrice dello Scooter "Chetak" e da una intervista dallo stesso rilasciata al quotidiano "La Nazione, ed era, d'altronde, intrinsecamente consequenziale, nell'ottica del soggetto denunciante, al complesso delle circostanze esposte in denuncia. Da quanto sopra discende che l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, nei confronti di entrambi i prevenuti, in ordine al delitto di calunnia, perché il fatto non sussiste. Per quanto concerne l'imputazione di abuso patrimoniale d'ufficio, alla stessa deve certamente considerarsi estraneo il VO, non essendo emerse prove a sostegno del suo concorso, come ben evidenziato nella sentenza di prime cure, di contro alla quale nessun valore possono avere i riferimenti fatti dalla Corte d'appello alla posizione e all'interesse del VO nella vicenda. L'impugnata sentenza deve, quindi, essere annullata senza rinvio, nei confronti del VO, in ordine al delitto sub b), per non aver commesso il fatto.
Circa la residua posizione del SA, viene invece in rilievo l'eccezione processuale da lui sollevata (inidonea invece in sè a inibire la pronuncia di pieno proscioglimento in ordine al delitto di calunnia: Cass. 27.04.2000, Ceracchi). L'eccezione è fondata.
Dal verbale dell'udienza dibattimentale di primo grado del 19.11.1998, invero, risulta che l'avviso per l'udienza preliminare del 16.05.1997, fatto all'imputato il precedente 13.05., non conteneva l'indicazione dell'anno e non rispettava il prescritto termine a comparire di dieci giorni.
Ora, se correttamente il Tribunale ritenne irrilevante l'omessa indicazione dell'anno, che poteva comunque ricavarsi dall'indicazione del termine a comparire per il successivo 16.05.1997, non può invece condividersi l'assunto, espresso dal Tribunale e confermato dalla Corte d'appello, in ordine alla sanatoria del vizio inerente all'omesso rispetto del termine minimo a comparire, che si sarebbe realizzata attraverso il rinvio dell'udienza disposto dal GIP, posto che di tale rinvio non fu data comunicazione all'imputato non presente.
Integrando il vizio de quo una nullità attinente all'intervento dell'imputato e, quindi, a regime intermedio ex artt. 178 e 180 c.p.p. (Cass. 1^ sent. 427 c.c. 06.12.2001), che è stata ritualmente eccepita alle scadenze prescritte e non risulta sanata, la stessa non può che propagarsi, ex art. 185 c.p.p. a tutto il procedimento fino alla sentenza impugnata. La quale, pertanto, unitamente a quella di prime cure, deve essere annullata senza rinvio, con ordine di trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso, a ripartire dal momento (udienza innanzi al GUP) in cui il vizio si verificò.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di VO PE e SA GI relativamente al reato di cui al capo A) perché il fatto non sussiste e, nei confanti del VO, anche relativamente al reato di cui al capo B) per non aver commesso il fatto;
annulla senza rinvio la stessa sentenza e quella del Tribunale di Napoli del 15.11.2000 nei confronti del SA relativamente al reato di cui al capo B) e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2003