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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/11/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
RG 1945/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
PA CH e VI DD, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in
Sassari, Viale Umberto n. 42;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione ad ATPO
FATTO E DIRITTO
1. Parte ricorrente, con ricorso del 27 novembre 2024, ha introdotto il presente giudizio ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. a seguito della contestazione delle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nell'accertamento tecnico preventivo.
2. Tale causa era stata introdotta dal sig. per il riconoscimento dell'indennità di Pt_1 accompagnamento, negata dalla Commissione Medica presso l' a fronte della CP_1 domanda amministrativa presenta il 24.5.2022.
3. Parte ricorrente riferiva di essere stato sottoposto a trapianto di fegato, e che pertanto con riferimento al periodo pre e post-operatorio (24.5.2022 - 30.8.2023) era in condizione di non autosufficienza, tenendo conto degli esiti del trapianto e della terapia immunosoppressiva cui era sottoposto.
4. Il CTU nella precedente fase della controversia concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari per accedere al beneficio domandato;
tale giudizio è stato sottoposto a critica da parte dell'odierno ricorrente, contestando che l'ausiliare aveva erroneamente ritenuto che l'indennità di accompagnamento non spettasse nelle ipotesi di compromissione della salute di natura transitoria quale quella del sig. in contrasto con quanto Pt_1 ritenuto dalla giurisprudenza costante.
5. Quanto al caso di specie, secondo l'opponente la somministrazione della terapia immunosoppressiva, assimilabile a un trattamento chemioterapico, comportava la necessità di assistenza continua per il periodo post operatorio. Inoltre, come ritenuto dal
CTP, anche con riferimento al periodo antecedente al trapianto di fegato, la situazione di salute del ricorrente era estremamente penosa.
6. Parte ricorrente ha pertanto chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2) Accertarsi che il ricorrente, sin dal momento della domanda amministrativa e sino ad agosto 2023 , era totalmente inabile e non è autosufficiente;
3) con vittoria di spese e compensi professionali, anche per la fase cautelare ex art. 445 bis cpc da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori che dichiarano di aver anticipato le spese e di non aver riscosso compensi professionali”.
7. Si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' , chiedendo l'integrale rigetto del CP_1 ricorso e la conferma delle conclusioni raggiunte dal CTU nella precedente fase.
8. Istruita la controversia mediante richiesta di chiarimenti al consulente tecnico d'ufficio, la decisione viene assunta all'esito della scadenza del termine concesso alle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
9. Il ricorso è infondato e va respinto.
10. Il dott. , dopo aver scrupolosamente analizzato tutta la documentazione sanitaria Per_1 presente in atti, con riferimento al trapianto di fegato cui si è dovuto sottoporre il ricorrente e alla relativa terapia immunosoppressiva, e sottoposto a visita parte ricorrente, ha ritenuto che il sig. non si trovava nell'impossibilità di deambulare senza Pt_1
l'aiuto permanente di un accompagnatore, né nella condizione di non essere più in grado
2 di compiere da solo gli atti ordinari della vita e tale da necessitare un'assistenza continua.
Ciò in particolare tenendo conto dei risultati dell'indice di Barthel al 5.8.2024, esitando un risultato di 95/100 e quindi una condizione di totale indipendenza.
11. A seguito delle osservazioni del CTP, volte a segnalare che la valutazione condotta dovesse attenersi non all'attualità, ma al periodo compreso tra il 24.5.2022 e il 30.8.2023, il CTU ha replicato che “nella documentazione presente in atti non è presente una sola valutazione sia iniziale che di follow-up che diano evidenza, con le note scale valutative, delle condizioni di non autosufficienza, della loro durata e in particolare, del loro grado.
Infatti, pur potendo essere presenti delle limitazioni nelle attività della vita quotidiana, queste devono raggiungere, un livello di gravità quale richiesto dalla attuale normativa e dalla dottrina corrente per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Si potrebbe far riferimento, per il periodo prima del trapianto, alla scala MELD (Model of End-Stage Liver Disease) originale, che è un sistema di punteggio della gravità della malattia epatica cronica sviluppato e validato in modo prospettico che utilizza i valori di laboratorio del paziente di bilirubina sierica, creatinina sierica e il rapporto internazionale normalizzato (INR) per il tempo di protrombina per prevedere la sopravvivenza a tre mesi. Un punteggio MELD più elevato è associato ad una crescente gravità delle alterazioni epatiche e ad un aumento del rischio di mortalità a tre mesi.
Nel caso di specie il valore del MELD era di 20 in una scala che ha come valore massimo
40. Quindi non certo in una posizione estrema della scala. D'altra parte non avrebbe potuto essere diversamente, visto che il paziente deve essere comunque in condizioni tali poter far fronte ad un intervento quale quello di un trapianto d'organo.
Inoltre, relativamente al periodo post-intervento, è utile precisare che il trattamento immunosoppressivo, per prassi medico-legale, non è assimilabile al trattamento chemioterapico somministrato ai pazienti oncologici, gravato da effetti collaterali rilevanti sullo stato generale.
Ultima considerazione. Si fa presente che la legge pone al centro la condizione del paziente che: “....... non essendo più in grado di compiere da solo gli atti ordinari della vita...” escludendo quindi una condizione transitoria.”.
3 12. Sebbene tale ultima considerazione svolta da parte del CTU non sia condivisibile, nondimeno ciò non è sufficiente per destituire di fondamento quanto ritenuto dall'ausiliare rispetto al quesito affidato.
13. Si osserva che ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento viene in rilievo l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, che differisce dalla mera difficoltà
e non si ravvisa soltanto nell'assoluta inidoneità allo svolgimento di ogni attività, ma pure nella soggettiva incapacità - per età o condizioni o qualità personali - d'intendere il significato, la portata, la necessità e l'importanza degli atti quotidiani, vieppiù ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica, in relazione ai diversi e imprevedibili frangenti della vita di ogni giorno;
pertanto, per il riconoscimento dell'indennità ex art. 1 della l. n. 18 del 1980, assume rilevanza anche l'impossibilità di compiere un solo atto, se avente una cadenza quotidiana, i caratteri dell'inerenza costante alla persona e una funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute in rapporto agli altri atti della vita giornaliera che esso rende possibili (Cass. civ., n. 7032 del 09/03/2023).
14. Quanto al caso di specie, rispetto al periodo pre-operatorio, il CTU ha fatto riferimento al valore oggettivo della scala MELD (20 punti su 40), per cui la condizione del periziando non era così scaduta come sostenuto dal ricorrente, tantoché è stato giudicato idoneo al trapianto epatico cui è stato sottoposto. Per cui l'ausiliare ha giustificato quanto ritenuto a livello diagnostico sulla base di tale valutazione concreta e obiettiva.
15. Quanto al periodo successivo al trapianto, il giudicante ha richiesto dei chiarimenti al
CTU per specificare se la terapia immunosoppressiva cui era sottoposto il sig.
nonché in generale le condizioni salute del ricorrente, erano tali da integrare Pt_1 le condizioni per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, tenuto conto della suddetta interpretazione normativa dell'art. 1 della l. n. 18 del 1980.
16. Ebbene il dott. ha precisato che “oltre ai dati anamnestici raccolti, circa le “..... le Per_1 ragioni per cui il trattamento immunosoppressivo...” ho già spiegato nella risposta alle osservazioni formulate precedentemente: “......... il trattamento immunosoppressivo, per prassi medicolegale, non è assimilabile al trattamento chemioterapico.....” e comunque dall'analisi della documentazione non troviamo evidenze di una specificità che supporti un differente orientamento”; inoltre, tenuto conto di quanto emerge dalle certificazioni delle visite svolte presso il Centro Trapianti Ospedale Brotzu nel periodo successivo al
4 trapianto, il CTU ha rilevato il discreto stato di benessere del sig. che Pt_1 unitamente alle valutazioni espresse relativamente alla convalescenza del periziando, all'esame obiettivo e all'indice di Barthel, ha portato il CTU a escludere la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'indennità di accompagnamento.
17. Le conclusioni raggiunte dal CTU, come successivamente precisate e integrate, vanno condivise dal giudicante, in quanto analiticamente basate su tutte le certificazioni sanitarie presenti in atti, tenuto conto della prassi medico-legale e degli esami cui è stato sottoposto il paziente, non emergendo invece circostanze di senso contrario che possano incrinare la fondata opinione diagnostica espressa dal CTU.
18. Invero, i profili di censura sollevati in ricorso costituiscono mero dissenso diagnostico rispetto a quanto osservato e concluso dal CTU sulla base di puntuale e analitica argomentazione, posto che non sono stati contestati i riferimenti del CTU alla scala
MELD e all'indice di Barthel, né quanto affermato rispetto alla valutazione della terapia immunosoppressiva, ritenuta non assimilabile a un trattamento chemioterapico.
19. Il ricorso, oltre alla parte in cui si imputa al CTU un errore di diritto per non aver considerato la possibilità di riconoscere l'indennità di accompagnamento per stati di salute transitori, comunque non si confronta specificamente col ragionamento medico-legale del
CTU e con gli elementi posti alla base della valutazione, non facendo ad esempio riferimento alle note scale di valutazione da cui poter desumere una condizione di non autosufficienza del ricorrente.
20. Le deduzioni in ricorso vanno dunque ritenute generiche nella parte in cui si sostiene che il ricorrente non sarebbe stato autonomo nel compimento degli atti della vita quotidiana, non avendo identificato quali atti il sig. non avrebbe potuto compiere senza Pt_1 assistenza continua, ed espressione di un'opinione diagnostica contraria rispetto a quella rassegnata dal CTU, senza tuttavia incrinare i validi motivi spesi dall'ausiliare a fondamento di quanto concluso.
21. Sicché, va dichiarato che parte ricorrente non si trova nelle condizioni sanitarie per accedere al beneficio dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80.
22. La causa va dunque decisa come da dispositivo, con dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite, stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
5 Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso e, per l'effetto;
- dichiara che non si trova nelle condizioni sanitarie per accedere al Parte_1 beneficio dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Sassari, 21/11/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
6
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
PA CH e VI DD, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in
Sassari, Viale Umberto n. 42;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione ad ATPO
FATTO E DIRITTO
1. Parte ricorrente, con ricorso del 27 novembre 2024, ha introdotto il presente giudizio ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. a seguito della contestazione delle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nell'accertamento tecnico preventivo.
2. Tale causa era stata introdotta dal sig. per il riconoscimento dell'indennità di Pt_1 accompagnamento, negata dalla Commissione Medica presso l' a fronte della CP_1 domanda amministrativa presenta il 24.5.2022.
3. Parte ricorrente riferiva di essere stato sottoposto a trapianto di fegato, e che pertanto con riferimento al periodo pre e post-operatorio (24.5.2022 - 30.8.2023) era in condizione di non autosufficienza, tenendo conto degli esiti del trapianto e della terapia immunosoppressiva cui era sottoposto.
4. Il CTU nella precedente fase della controversia concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari per accedere al beneficio domandato;
tale giudizio è stato sottoposto a critica da parte dell'odierno ricorrente, contestando che l'ausiliare aveva erroneamente ritenuto che l'indennità di accompagnamento non spettasse nelle ipotesi di compromissione della salute di natura transitoria quale quella del sig. in contrasto con quanto Pt_1 ritenuto dalla giurisprudenza costante.
5. Quanto al caso di specie, secondo l'opponente la somministrazione della terapia immunosoppressiva, assimilabile a un trattamento chemioterapico, comportava la necessità di assistenza continua per il periodo post operatorio. Inoltre, come ritenuto dal
CTP, anche con riferimento al periodo antecedente al trapianto di fegato, la situazione di salute del ricorrente era estremamente penosa.
6. Parte ricorrente ha pertanto chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2) Accertarsi che il ricorrente, sin dal momento della domanda amministrativa e sino ad agosto 2023 , era totalmente inabile e non è autosufficiente;
3) con vittoria di spese e compensi professionali, anche per la fase cautelare ex art. 445 bis cpc da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori che dichiarano di aver anticipato le spese e di non aver riscosso compensi professionali”.
7. Si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' , chiedendo l'integrale rigetto del CP_1 ricorso e la conferma delle conclusioni raggiunte dal CTU nella precedente fase.
8. Istruita la controversia mediante richiesta di chiarimenti al consulente tecnico d'ufficio, la decisione viene assunta all'esito della scadenza del termine concesso alle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
9. Il ricorso è infondato e va respinto.
10. Il dott. , dopo aver scrupolosamente analizzato tutta la documentazione sanitaria Per_1 presente in atti, con riferimento al trapianto di fegato cui si è dovuto sottoporre il ricorrente e alla relativa terapia immunosoppressiva, e sottoposto a visita parte ricorrente, ha ritenuto che il sig. non si trovava nell'impossibilità di deambulare senza Pt_1
l'aiuto permanente di un accompagnatore, né nella condizione di non essere più in grado
2 di compiere da solo gli atti ordinari della vita e tale da necessitare un'assistenza continua.
Ciò in particolare tenendo conto dei risultati dell'indice di Barthel al 5.8.2024, esitando un risultato di 95/100 e quindi una condizione di totale indipendenza.
11. A seguito delle osservazioni del CTP, volte a segnalare che la valutazione condotta dovesse attenersi non all'attualità, ma al periodo compreso tra il 24.5.2022 e il 30.8.2023, il CTU ha replicato che “nella documentazione presente in atti non è presente una sola valutazione sia iniziale che di follow-up che diano evidenza, con le note scale valutative, delle condizioni di non autosufficienza, della loro durata e in particolare, del loro grado.
Infatti, pur potendo essere presenti delle limitazioni nelle attività della vita quotidiana, queste devono raggiungere, un livello di gravità quale richiesto dalla attuale normativa e dalla dottrina corrente per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Si potrebbe far riferimento, per il periodo prima del trapianto, alla scala MELD (Model of End-Stage Liver Disease) originale, che è un sistema di punteggio della gravità della malattia epatica cronica sviluppato e validato in modo prospettico che utilizza i valori di laboratorio del paziente di bilirubina sierica, creatinina sierica e il rapporto internazionale normalizzato (INR) per il tempo di protrombina per prevedere la sopravvivenza a tre mesi. Un punteggio MELD più elevato è associato ad una crescente gravità delle alterazioni epatiche e ad un aumento del rischio di mortalità a tre mesi.
Nel caso di specie il valore del MELD era di 20 in una scala che ha come valore massimo
40. Quindi non certo in una posizione estrema della scala. D'altra parte non avrebbe potuto essere diversamente, visto che il paziente deve essere comunque in condizioni tali poter far fronte ad un intervento quale quello di un trapianto d'organo.
Inoltre, relativamente al periodo post-intervento, è utile precisare che il trattamento immunosoppressivo, per prassi medico-legale, non è assimilabile al trattamento chemioterapico somministrato ai pazienti oncologici, gravato da effetti collaterali rilevanti sullo stato generale.
Ultima considerazione. Si fa presente che la legge pone al centro la condizione del paziente che: “....... non essendo più in grado di compiere da solo gli atti ordinari della vita...” escludendo quindi una condizione transitoria.”.
3 12. Sebbene tale ultima considerazione svolta da parte del CTU non sia condivisibile, nondimeno ciò non è sufficiente per destituire di fondamento quanto ritenuto dall'ausiliare rispetto al quesito affidato.
13. Si osserva che ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento viene in rilievo l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, che differisce dalla mera difficoltà
e non si ravvisa soltanto nell'assoluta inidoneità allo svolgimento di ogni attività, ma pure nella soggettiva incapacità - per età o condizioni o qualità personali - d'intendere il significato, la portata, la necessità e l'importanza degli atti quotidiani, vieppiù ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica, in relazione ai diversi e imprevedibili frangenti della vita di ogni giorno;
pertanto, per il riconoscimento dell'indennità ex art. 1 della l. n. 18 del 1980, assume rilevanza anche l'impossibilità di compiere un solo atto, se avente una cadenza quotidiana, i caratteri dell'inerenza costante alla persona e una funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute in rapporto agli altri atti della vita giornaliera che esso rende possibili (Cass. civ., n. 7032 del 09/03/2023).
14. Quanto al caso di specie, rispetto al periodo pre-operatorio, il CTU ha fatto riferimento al valore oggettivo della scala MELD (20 punti su 40), per cui la condizione del periziando non era così scaduta come sostenuto dal ricorrente, tantoché è stato giudicato idoneo al trapianto epatico cui è stato sottoposto. Per cui l'ausiliare ha giustificato quanto ritenuto a livello diagnostico sulla base di tale valutazione concreta e obiettiva.
15. Quanto al periodo successivo al trapianto, il giudicante ha richiesto dei chiarimenti al
CTU per specificare se la terapia immunosoppressiva cui era sottoposto il sig.
nonché in generale le condizioni salute del ricorrente, erano tali da integrare Pt_1 le condizioni per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, tenuto conto della suddetta interpretazione normativa dell'art. 1 della l. n. 18 del 1980.
16. Ebbene il dott. ha precisato che “oltre ai dati anamnestici raccolti, circa le “..... le Per_1 ragioni per cui il trattamento immunosoppressivo...” ho già spiegato nella risposta alle osservazioni formulate precedentemente: “......... il trattamento immunosoppressivo, per prassi medicolegale, non è assimilabile al trattamento chemioterapico.....” e comunque dall'analisi della documentazione non troviamo evidenze di una specificità che supporti un differente orientamento”; inoltre, tenuto conto di quanto emerge dalle certificazioni delle visite svolte presso il Centro Trapianti Ospedale Brotzu nel periodo successivo al
4 trapianto, il CTU ha rilevato il discreto stato di benessere del sig. che Pt_1 unitamente alle valutazioni espresse relativamente alla convalescenza del periziando, all'esame obiettivo e all'indice di Barthel, ha portato il CTU a escludere la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'indennità di accompagnamento.
17. Le conclusioni raggiunte dal CTU, come successivamente precisate e integrate, vanno condivise dal giudicante, in quanto analiticamente basate su tutte le certificazioni sanitarie presenti in atti, tenuto conto della prassi medico-legale e degli esami cui è stato sottoposto il paziente, non emergendo invece circostanze di senso contrario che possano incrinare la fondata opinione diagnostica espressa dal CTU.
18. Invero, i profili di censura sollevati in ricorso costituiscono mero dissenso diagnostico rispetto a quanto osservato e concluso dal CTU sulla base di puntuale e analitica argomentazione, posto che non sono stati contestati i riferimenti del CTU alla scala
MELD e all'indice di Barthel, né quanto affermato rispetto alla valutazione della terapia immunosoppressiva, ritenuta non assimilabile a un trattamento chemioterapico.
19. Il ricorso, oltre alla parte in cui si imputa al CTU un errore di diritto per non aver considerato la possibilità di riconoscere l'indennità di accompagnamento per stati di salute transitori, comunque non si confronta specificamente col ragionamento medico-legale del
CTU e con gli elementi posti alla base della valutazione, non facendo ad esempio riferimento alle note scale di valutazione da cui poter desumere una condizione di non autosufficienza del ricorrente.
20. Le deduzioni in ricorso vanno dunque ritenute generiche nella parte in cui si sostiene che il ricorrente non sarebbe stato autonomo nel compimento degli atti della vita quotidiana, non avendo identificato quali atti il sig. non avrebbe potuto compiere senza Pt_1 assistenza continua, ed espressione di un'opinione diagnostica contraria rispetto a quella rassegnata dal CTU, senza tuttavia incrinare i validi motivi spesi dall'ausiliare a fondamento di quanto concluso.
21. Sicché, va dichiarato che parte ricorrente non si trova nelle condizioni sanitarie per accedere al beneficio dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80.
22. La causa va dunque decisa come da dispositivo, con dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite, stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
5 Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso e, per l'effetto;
- dichiara che non si trova nelle condizioni sanitarie per accedere al Parte_1 beneficio dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Sassari, 21/11/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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