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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/07/2025, n. 3526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3526 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6996/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE SPECIALIZZATA MATERIA DI IMPRESA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio composto dai magistrati
Dott. Mariano Sciacca Presidente est.
Dott. Vera Marletta Giudice
Dott. Milena Auceluzzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al N. 6996/2021 R.G. promossa da:
P.I. , in persona del Curatore p.t., Avv. Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Romeo (C.F. ), Controparte_2 C.F._1 presso il cui studio in Catania, Via Alberto Mario n. 74, è elettivamente domiciliato;
Attore contro
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_3 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Franchina (C.F. ), presso il cui studio C.F._3 in Catania, Via Umberto n. 143, è elettivamente domiciliato.
Convenuto
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da verbale d'udienza del 03.03.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il ammesso al Controparte_1 patrocinio a spese dello Stato, conveniva in giudizio quale Controparte_3
pagina 1 di 9 amministratore unico della società poi fallita dal 23.05.1996 al 4.01.2018, proponendo contro di lui un'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 146 della Legge Fallimentare, avendo già avanzato ricorso per sequestro conservativo ante causam sui beni dello stesso conclusosi però con CP_3 un'ordinanza di cessazione della materia del contendere.
L'attore, invero, nell'atto introduttivo allegava di aver agito in giudizio nei confronti di detto amministratore per essere venuto meno ai propri obblighi, lamentando l'avvenuto occultamento a bilancio delle perdite riportate dalla società per avere in seno al bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, riportato tra le attività crediti per un valore nominale di € 942.628,00, omettendo, in aperta violazione dell'art. 2426 n. 8 c.c., di operare le svalutazioni del caso in ragione del presumibile ridotto valore di realizzo degli stessi.
Pertanto, eccepiva la conseguente illecita prosecuzione dell'attività d'impresa in evidente violazione degli artt. 2482 ter e 2484 c.c., determinando un pregiudizio per l'integrità del patrimonio sociale individuabile nel margine di contribuzione negativo conseguito all'esercizio dell'attività.
In particolare, deduceva l'esistenza di un danno pari a € 31.125,00, da intendersi quale
“differenza tra i costi sostenuti durante gli esercizi successivi alla data in cui si è accertata la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale (detratti i costi fissi che si sarebbero dovuti in ogni caso sostenere nella gestione ordinaria) ed i ricavi conseguiti nello stesso periodo”.
Affermava, inoltre, la responsabilità dell'organo gestorio per l'attività distrattiva posta in essere mediante operazioni non conformi all'oggetto sociale, atteso che la società fallita aveva a suo tempo prestato una fideiussione -attività aliena al proprio oggetto sociale- in favore di una società che versava in stato di illiquidità ed era interamente partecipata dallo stesso CP_3
Ragion per cui chiedeva che il convenuto fosse chiamato a risarcire il relativo danno in misura pari alla somma di € 95.000,00, per aver agito in violazione dei doveri sullo stesso gravanti in virtù della carica al fine di trarre un indebito profitto in danno della società fallita.
Per tali motivi chiedeva “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge, dire il convenuto, per le causali e titoli esposte in parte motiva, responsabile degli illeciti gestionali allo stesso attribuiti e per l'effetto condannarlo al risarcimento del danno in favore della procedura fallimentare in misura pari ad € 126.125,00 o in quell'altra somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa anche mediante esperenda CTU che fin d'ora si chiede ammettere.” Con vittoria di spese e compensi di causa. “.
Il convenuto si costituiva con comparsa del 23.09.2021, lamentando previamente il venir meno di qualsiasi interesse della Curatela ad agire per avere lo avviato -tramite altra società- CP_3 un'attività di acquisizione senza diritto di rivalsa dei crediti insinuati al passivo del attore, CP_1 volta al pagamento dell'intera situazione debitoria della al fine di pervenire alla Controparte_1 chiusura anticipata del fallimento medesimo, ai sensi dell'art. 118, co.1, n. 2 l.f., per estinzione dei crediti ammessi, in quanto -allo stato- tutti i crediti per cui era stata presentata domanda di insinuazione al passivo o erano stati estinti da parte di soggetto terzo ovvero solo nel caso dell'Agenzia delle Entrate erano sub iudice con primo e secondo grado favorevole.
Ad ogni modo deduceva l'inesistenza delle pretese avverse posto che tutte le singole perdite sui crediti erano state appostate e il patrimonio netto della non si era mai azzerato fino al CP_1 bilancio chiuso al 31 dicembre 2017.
pagina 2 di 9 Contestava, quindi, l'esistenza dei lamentati danni e chiedeva la condanna ex art. 96 c.p.c. dell'attore per la pretestuosità e temerarietà dell'iniziativa giudiziaria adottata.
Sicché, concludeva chiedendo di:“ rigettare tutte le domande formulate dalla Curatela Attrice, alla luce dell'infondatezza in fatto ed in diritto, per i motivi tutti analizzati in parte motiva;
accertati e dichiarati i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., condannare il al risarcimento del danno in CP_1 favore dell'esponente, nella misura che sarà accertata in corso di causa ovvero da liquidarsi dal Giudice anche in via equitativa, oltre interessi, rivalutazione monetaria e quant'altro dovuto sino al saldo. Con vittoria di spese e compensi.”
Assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c. VI comma e debitamente compiegate le relative memorie, la causa veniva istruita a mezzo di CTU, con il consulente nominato dott. Persona_1
.
[...]
Dopo il deposito dell'elaborato peritale, il giudizio era rinviato per p.c. al 03.03.2025, allorquando, precisate le conclusioni come da relativo verbale, andava a sentenza assegnandosi i termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
***********************
Orbene, ritiene il Collegio che l'azione esercitata dal sia fondata e che le domande CP_1 attoree meritino, quindi, di essere accolte.
In punto di diritto va ricordato che l'azione di responsabilità ex art. 146 L.F., proponibile nei confronti degli amministratori e dei liquidatori della società fallita, presenta natura inscindibile ed unitaria, in quanto riunisce le due possibili forme di tutela previste per la società e per i creditori le quali si trasferiscono, con l'apertura del fallimento, in capo al curatore. Essa non rappresenta, dunque, un tertium genus, potendo fondarsi su presupposti sia dell'una che dell'altra azione, fermo il rispetto delle regole e degli oneri probatori inerenti a ciascuna (Cfr. Cass. n. 10488/1998; Cass. n. 15955/2012).
In particolare, si ritiene che l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi del citato art. 146, cumuli in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 e 2394 cod. civ., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare istanze risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori;
ma, una volta effettuata la scelta nell'ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche l'onere della prova e l'ammontare dei danni risarcibili (Cfr. Cass. a S.U. n. 1641/2017; Cass. n. 15955/2012, Cass. n. 10378/2012).
Or, l'azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori, che ha natura contrattuale, presuppone la sussistenza di condotte poste in essere in violazione dei doveri di derivazione pattizia o legale connessi all'assunzione dell'incarico da parte dell'amministratore; la stessa richiede inoltre il verificarsi di un danno al patrimonio sociale e la sussistenza di un nesso di causalità tra la violazione degli obblighi e il verificarsi del danno e incombe sull'attore l'onere della relativa prova mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei doveri previsti dal disposto dell'art. 2392 c.c. (Cfr. Cass. n. 22911/2010; Cass. n. 25977/2008).
pagina 3 di 9 Invece, l'azione di responsabilità promossa dai creditori sociali si fonda su una responsabilità da fatto illecito e quindi ha natura extracontrattuale, con la conseguenza che il curatore dovrà dare prova di tutti i fatti costitutivi dell'illecito aquiliano ivi compreso il nesso causale tra le condotte illegittime dell'amministratore e il pregiudizio.
Nel valutare l'operato dell'amministratore -che deve essere improntato al rispetto del generale dovere di professionalità e diligenza richiesto dalla natura dell'incarico e dalle proprie competenze- si dovrà, pertanto, tener presente quello che è il compito di gestione assunto, consistente nell'attività di esecuzione del contratto sociale quanto al primo tipo di azione mentre per il secondo tipo si dovrà valutare se vi sia stata inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e presuppone una diminuzione del patrimonio sociale tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.).
Nel caso di specie la curatela ha proposto azione di responsabilità nei confronti di
[...]
, amministratore unico della società fallita dal 23.05.1996 al 04.01.2018, lamentando Controparte_3 la sussistenza di molteplici illeciti gestionali che avevano arrecato grave pregiudizio all'integrità del patrimonio sociale.
Ebbene, la -costituita con atto del 17.04.1980 e iscritta nel Registro delle Controparte_1 Imprese di Catania al n. CT- 124841- aveva quale oggetto sociale l'attività di “A. …spedizioni nazionali ed internazionali di merci per via aerea, marittima e terrestre;
…” (v. doc. 4 fasc. attoreo).
Il capitale sociale, pari a € 50.000,00, alla data del 21.06.2018 era ripartito in pari misura tra i due soci e mentre l'amministrazione della società era stata Controparte_3 Controparte_4 affidata dal 23.05.1996 al 04.01.2018 allo stesso socio a cui era subentrato CP_3 Per_2
(v. doc. 4 fasc. attoreo).
[...]
Di poi, il Tribunale di Catania con la Sentenza n. 138/2018 del 21.09.2018 ne ha dichiarato il fallimento nominando quale curatore l'avv. (v. doc. 3 fasc. attoreo). Controparte_2
Nella fattispecie, secondo quanto allegato dal alla luce dell'esame delle Parte_1 scritture contabili della società fallita condotto dal consulente contabile della procedura dott.
[...] ciò che viene lamentato è l'esposizione nei bilanci di “dati non veritieri, occultando di Persona_3 fatto l'avvenuta sostanziale erosione del capitale sociale ben al di sotto dei limiti di legge e proseguendo illecitamente l'attività d'impresa. Veniva, altresì, accertato che l'amministratore infedele, nel periodo in cui ricopriva la carica, aveva prestato fideiussione per conto della fallita in favore di altra società di capitali di cui deteneva per intero il capitale sociale”.
Per tali ragioni è stato chiesto a titolo di risarcimento l'importo
- di euro 31.125,00 per danni da prosecuzione illecita dell'attività dopo la perdita integrale del patrimonio netto al 31.12.2016
- e di euro 95.000,00 per aver compiuto atti estranei all'oggetto sociale e in conflitto di interessi, prestando quale legale rappresentante della fallita, fideiussione in controgaranzia a favore della società (società interamente partecipata dallo stesso , da cui era Controparte_5 CP_3 derivato il chiesto danno in seguito all'escussione della garanzia da parte del creditore CP_6 e al successivo mancato incasso del credito di regresso, di pari importo, nei confronti
[...] della società garantita.
pagina 4 di 9 Per completezza si ricorda che l'attore per le medesime causali, aveva già chiesto in sede cautelare il sequestro conservativo dei beni dello (n. R.G. 6122/2020), fino alla concorrenza CP_3 della somma di € 170.000,00, il cui giudizio tuttavia -a seguito della fideiussione, a prima richiesta, rilasciata dalla fino alla concorrenza di € 170.000,00 (v. doc. 11 Controparte_7 fascicolo attoreo) a garanzia del presunto credito vantato dal fallimento- si è concluso con una declaratoria di cessazione della materia del contendere a seguito del venir meno delle esigenze cautelari (v. doc. 12 fasc. attoreo)
Or, tornando all'attualità, l'analisi della documentazione contabile e fiscale oltre che dei dati di bilancio della Società fallita ha restituito effettivamente un quadro della gestione societaria caratterizzata da irregolarità, inadempimenti e condotte illecite imputabili all'amministratore nel periodo esaminato, in violazione dei doveri impostigli dalla legge e dallo statuto nonché degli obblighi relativi alla conservazione dell'integrità del patrimonio.
In merito, dirimente si è rilevata la CTU esperita in corso di causa, alle cui compiute conclusioni il Collegio aderisce, risultando scevre da vizi logico giuridici.
Il perito ha, difatti, in modo puntuale acclarato l'esistenza delle asserite condotte di mala gestio lamentate dall'attore.
INFEDELTA' DATI DI BILANCIO
In particolare, circa doglianza della curatela secondo la quale il patrimonio netto della
[...] aveva già assunto un valore negativo a decorrere dal 31.12.2016, il CTU ha ritenuto CP_1 inattendibile, in una valutazione ex ante e non ex post, la rappresentazione veritiera e corretta delle poste attive e passive iscritte nei bilanci depositati per gli anni 2024, 2015 e 2016. Questi ha, invero, accertato che sin dal bilancio depositato per l'anno 2014 vi è stata
- la sovrastima dell'attivo per la sistematica omessa svalutazione di crediti inesigibili;
- la sottostima del passivo
- per la mancata iscrizione di un Fondo accantonamento rischi ed oneri,
- per passività legate a costi derivante da contenziosi all'epoca pendenti (sia per tributi accertati che per crediti/debiti relativi a rapporti contrattuali e commerciali)
- per l'omessa registrazione di debiti relativi a fatture commerciali ricevute (Sac Società Aeroporto di Catania S.p.a.) e non contabilizzate (v. CTU pag. 4 e 9).
Il consulente ha, quindi, nel dettaglio ritenuto che “…..
- Per i crediti dell'attivo patrimoniale, la cui maggior parte in sofferenza sin dagli anni precedenti il 2015, andava effettuata la svalutazione mediante stralcio integrale o l'appostazione del valore nominale al Fondo rischi su crediti del passivo patrimoniale, applicando i postulati chiave del bilancio ex art. 2423 bis c.c. e segg. (chiarezza, prudenza e veridicità) ed i corretti principi contabili (OIC).
- Per le passività potenziali legate ai contenziosi pendenti andava prudenzialmente appostato al passivo alla voce B) Fondo rischi ed oneri, un importo adeguato al rischio di soccombenza in giudizio, sia per il credito da cauzione di euro 581.667 versata dalla fallita nel giudizio internazionale (Corte di Giustizia Francese), con controparte la sia Controparte_8
pagina 5 di 9 per i debiti per il contenzioso tributario in merito alle contestazioni, inerenti gli anni d'imposta 2009, 2010, 2011, elevate dalla Polizia Tributaria con l'accesso del 28.03.2013 ed ai conseguenti avvisi di accertamento di maggiori imposte, sanzioni ed interessi emessi da Agenzia delle Entrate ed ed impugnati dalla fallita in Commissione Controparte_9 Tributaria.” (v. CTU pag. 4).
Di contro, “esaminando l'attivo patrimoniale del bilancio 2014 a fronte di crediti iscritti per euro 1.040.465, non risulta appostato alcun Fondo rischi ed oneri alla voce B) del passivo”.
A ciò si aggiunga che, pur non avendo le parti rassegnato osservazioni, il CTU nel proprio elaborato ha anche dato puntuale riscontro alla consulenza a firma del dott. depositata in atti Per_4 dal convenuto al momento della sua costituzione, chiarendo che “Le risultanze dell'elaborato allegato del ctp di parte convenuta Dott. non possono essere condivise, poiché egli Persona_5 compie una valutazione ex post e non ex ante, delle poste dell'attivo e passivo patrimoniali dei bilanci dal 2015 al 2017, considerando solo gli eventi che si sono verificati successivamente alla data di formazione dei bilanci, della nota integrativa e della relazione sulla gestione”.
Ed ancora il CTU ha evidenziato che “Dall'esame delle scritture contabili,
- rileva l'annotazione a libro giornale del 13/2/2017 riguardante la riscossione presso il c/c CP_10
di euro 427.114 della cauzione prestata da nel contenzioso presso la
[...] Controparte_1 Corte di Giustizia Francese e la rilevazione di una sopravvenienza passiva di euro 78.723 che ha concorso alla formazione della perdita conseguita al 31/12/2017 di euro 164.592, ma i cui effetti negativi sul patrimonio netto applicando i corretti principi contabili ed i postulati di bilancio vanno retrodatati quantomeno al 31/12/2014, come correttamente operato dal consulente della curatela.
- Anche per l'omessa contabilizzazione di euro -291.581 delle fatture passive ricevute nel periodo 2015-2009 dalla S.A.C. S.p.a., che per effetto delle rettifiche operate (correttamente) dal ctp di parte attrice, hanno ridotto il patrimonio netto della sin dal 2014 Controparte_1 per maggiori passività, il Dott. considera solo l'importo di euro 10.000 (perdita Per_4 transazione SAC), che è la perdita conseguita nell'ambito dell'attività volta al pagamento dell'intera situazione debitoria della la ha CP_1 Controparte_11 acquistato in data 28 maggio 2020 il credito della S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A. e ha dichiarato di rinunciare al credito nei confronti del Fall. Mercury Fast S.p.A. e alla relativa ammissione al passivo (doc. 8, allegato 5, doc. 4, doc. 7 e doc. 10 cit.)”.
L'esperto nella sua disamina è così giunto ad accertare “al 31/12/2016 il momento in cui la società fallita ha perso integralmente il proprio patrimonio netto che per effetto delle rettifiche operate alle voci dell'attivo e del passivo, condividendo le risultanze della relazione del ctp Dott. , Per_3 era negativo di euro 163.770, anziché positivo di euro 198.475 come risulta dal bilancio depositato. Né vale al contrario l'assunto della difesa che lo stralcio dei crediti a perdita di euro 185.750 è stata rilevata contabilmente al 31/12/2016 come in effetti avvenuto da accertamento delle registrazioni operate nel libro giornale di contabilità dell'anno 2016 depositato al fascicolo di causa, poiché il consulente della curatela ne ha tenuto conto nella tabella, rettificando in aumento proprio l'importo dei crediti già svalutati nel 2015 di euro 185.750”. (v. CTU pag. 7).
Per l'effetto, ritenendo esatte ed esaustive le valutazioni del Consulente tecnico nominato, si deve concludere affermando la responsabilità dell'amministratore unico, , Controparte_3
pagina 6 di 9 per aver proseguito indebitamente l'attività d'impresa dopo il 2016 e aver omesso di adottare i provvedimenti di cui agli artt. 2482-ter c.c. e 2484 c.c., nonostante l'intervenuta erosione del capitale sociale aggravando così il dissesto già in atto.
Acclarata, pertanto, nel caso in specie la sussistenza delle succitate condotte di mala gestio, contrarie ai doveri posti in capo all'amministratore e idonee a porsi come causa del danno lamentato costituito dalle perdite maturate dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, avendo continuato l'attività d'impresa indebitamente, si ritiene esatta anche la quantificazione di € 31.125,00 fattane dal CTU.
Il CTU, infatti, ha ritenuto “corretto ed “estremamente prudenziale” quanto risultante sul punto dalle conclusioni del consulente della curatela che ha quantificato in euro 31.125, il danno da prosecuzione illecita della gestione caratteristica della società fallita dopo l'avvenuta perdita del capitale sociale (patrimonio netto) al 31/12/2016 in ottica speculativa e non per il compimento di atti di natura conservativa del valore del patrimonio netto. Il danno coincide con il margine (negativo) di contribuzione lordo conseguito dalla fallita nell'anno 2017, che esprime la capacità attraverso la quale il core business societario sia in grado di coprire i costi fissi e che è dato dalla differenza tra ricavi di gestione caratteristica dell'anno 2017 (euro 289.361) e costo del venduto o costo di produzione del servizio (euro 320.486)… Il ctu conferma dunque che dall'esame delle scritture contabili e dai bilanci depositati, l'organo amministrativo ha omesso la convocazione dell'assemblea per la ricapitalizzazione o alternativo scioglimento della società dopo la perdita del patrimonio al 31/12/2016. Conferma la misura del danno di euro 31.125 arrecato alla società ed alla massa dei creditori, in violazione dell'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2447, c.c., si accompagna, alla violazione del divieto di intraprendere nuove operazioni, previsto dall'art. 2486, c.c.” (v. CTU pag. 7 e 10). Ciò poiché, “in presenza di un patrimonio netto negativo la normale prosecuzione dell'attività sociale costituisce violazione di quanto disposto dall'art. 2486 c.c., che limita espressamente il potere di gestione della società, da parte degli amministratori, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. Spetta agli amministratori l'onere di dimostrare che la prosecuzione dell'attività sia avvenuta nel rispetto dell'art. 2486 c.c. e, cioè, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale e che non sia invece proseguita la gestione ordinaria e caratteristica dell'attività di impresa con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale, in un'ottica di tipo speculativo e compiendo atti di gestione di tipo non liquidatorio” (Cfr. Sent. Trib. Catania n. R.G. 17269/2015).
Circa, poi, la fideiussione prestata dalla società fallita in favore della in Controparte_5 scioglimento e liquidazione dal 16.12.2013 e il cui capitale sociale era per intero in capo allo stesso (v. doc. 15 fascicolo attoreo), emerge in modo eloquente dagli atti depositati come il CP_3 convenuto nel momento in cui venne prestata la fideiussione fosse ben consapevole dello stato di dissesto e difficoltà in cui si trovava la (v. doc 14 fascicolo attoreo) essendo al contempo CP_5 amministratore della e socio di entrambe le società (garante e garantita). CP_1
In tal senso, d'altronde, depone pure la dichiarazione resa dallo stesso nel corso CP_3 dell'audizione del 19.02.2019 (v. doc. 14 fasc. attoreo) avendo questi affermato: “…..Non ho ritenuto di agire nei confronti di perché a seguito della crisi aziendale di tale società non ritenevo vi CP_5 fossero chance concrete di recupero del credito”.
La società, pertanto, come verificato dallo stesso Consulente, è stata privata dallo CP_3 delle somme versate in virtù di tale fideiussione in favore di terzi, per finalità evidentemente estranee pagina 7 di 9 all'oggetto sociale, prestando tale garanzia in palese conflitto di interessi con la società poi fallita che da detta operazione non poteva trarre alcuna utilità, stante -si ripete- lo stato di grave difficoltà e di liquidazione in cui versava la società garantita.
È, infatti, ravvisabile in capo al convenuto l'esistenza di un interesse incompatibile e antitetico con quello della società dal medesimo amministrata avendo perseguito, evidentemente, un fine contrastante ed inconciliabile rispetto all'interesse della di guisa che dall'utilità CP_1 conseguita per conto della è derivato il danno dell'azienda rappresentata dallo CP_5 CP_3
Il Ctu ha, pertanto, correttamente valutato il danno subito per tale occorso, confermando “il danno specifico di euro 95.000 derivante dal mancato incasso del credito di regresso di pari importo nei confronti della società (parte correlata) , in conseguenza Controparte_12 dell'escussione della fideiussione ad opera del creditore che fu concessa dal Controparte_6 convenuto in qualità e doppia veste di amministratore della (garante) e Controparte_1 CP_5 (garantita)”.
[...]
Sicché, alla luce delle verifiche effettuate e dell'istruttoria esperita appare evidente come lo non abbia adeguatamente adempiuto ai doveri imposti dalla legge con la diligenza richiesta CP_3 dalla natura dell'incarico, rendendosi responsabile dei fatti gestionali a lui contestati dall'attore per aver proseguito indebitamente l'attività d'impresa dopo il 2016 e aver omesso di adottare i provvedimenti di cui all'art. 2482-ter c.c. e 2484 c.c., nonostante l'intervenuta erosione del capitale sociale aggravando così il dissesto già in atto nonché per la concessione della fideiussione di € 95.000,00 in favore della e il mancato incasso del credito di regresso di pari importo nei confronti Controparte_12 della medesima società.
Né coglie nel segno quanto sostenuto dallo circa l'attività svolta dopo il fallimento CP_3 al fine di chiudere anticipatamente la medesima procedura fallimentare, non elidendosi il disvalore e l'illiceità delle condotte tenute antecedentemente e che sono oggetto del presente giudizio né facendone venir meno l'interesse ad agire.
Tanto premesso, il convenuto è tenuto a risarcire al fallimento attore un danno pari alla somma delle singole voci sopra lamentate, complessivamente ammontante ad € 126.125,00, oltre interessi.
Va da sé che l'accoglimento delle domande attoree comporta -di converso- il rigetto della richiesta del convenuto di condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
In applicazione del principio della soccombenza, il convenuto va poi condannato alla rifusione, in favore della parte attrice – e, dunque, stante l'ammissione di questa al patrocinio a spese dello Stato, in favore dell'Erario ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002 – delle spese annotate nel foglio-notizie della causa e dei compensi sia della presente fase che di quella cautelare nella misura già dimidiata ex art. 130 del medesimo decreto, che si liquidano in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione di riferimento per l'importo riconosciuto e all'attività processuale in concreto espletata, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 8 di 9 - Dichiara la responsabilità di in relazione ai fatti esposti in parte motiva Controparte_3 e, per l'effetto, lo condanna al risarcimento dei danni in favore del Controparte_1 pari ad € 126.125,00 oltre interessi.
[...]
- Rigetta la richiesta risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dal convenuto.
- Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'Erario delle spese annotate nel foglio-notizie della causa e dei compensi di lite per la presente fase che si liquidano in € 7.051,50, già dimidiati ex art. 130 del T.U. sulle spese di giustizia, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.
- Pone in via definitiva le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, a carico di parte convenuta.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Catania, in data 10.7.2025.
Il Presidente di sezione Est.
Dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE SPECIALIZZATA MATERIA DI IMPRESA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio composto dai magistrati
Dott. Mariano Sciacca Presidente est.
Dott. Vera Marletta Giudice
Dott. Milena Auceluzzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al N. 6996/2021 R.G. promossa da:
P.I. , in persona del Curatore p.t., Avv. Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Romeo (C.F. ), Controparte_2 C.F._1 presso il cui studio in Catania, Via Alberto Mario n. 74, è elettivamente domiciliato;
Attore contro
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_3 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Franchina (C.F. ), presso il cui studio C.F._3 in Catania, Via Umberto n. 143, è elettivamente domiciliato.
Convenuto
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da verbale d'udienza del 03.03.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il ammesso al Controparte_1 patrocinio a spese dello Stato, conveniva in giudizio quale Controparte_3
pagina 1 di 9 amministratore unico della società poi fallita dal 23.05.1996 al 4.01.2018, proponendo contro di lui un'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 146 della Legge Fallimentare, avendo già avanzato ricorso per sequestro conservativo ante causam sui beni dello stesso conclusosi però con CP_3 un'ordinanza di cessazione della materia del contendere.
L'attore, invero, nell'atto introduttivo allegava di aver agito in giudizio nei confronti di detto amministratore per essere venuto meno ai propri obblighi, lamentando l'avvenuto occultamento a bilancio delle perdite riportate dalla società per avere in seno al bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, riportato tra le attività crediti per un valore nominale di € 942.628,00, omettendo, in aperta violazione dell'art. 2426 n. 8 c.c., di operare le svalutazioni del caso in ragione del presumibile ridotto valore di realizzo degli stessi.
Pertanto, eccepiva la conseguente illecita prosecuzione dell'attività d'impresa in evidente violazione degli artt. 2482 ter e 2484 c.c., determinando un pregiudizio per l'integrità del patrimonio sociale individuabile nel margine di contribuzione negativo conseguito all'esercizio dell'attività.
In particolare, deduceva l'esistenza di un danno pari a € 31.125,00, da intendersi quale
“differenza tra i costi sostenuti durante gli esercizi successivi alla data in cui si è accertata la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale (detratti i costi fissi che si sarebbero dovuti in ogni caso sostenere nella gestione ordinaria) ed i ricavi conseguiti nello stesso periodo”.
Affermava, inoltre, la responsabilità dell'organo gestorio per l'attività distrattiva posta in essere mediante operazioni non conformi all'oggetto sociale, atteso che la società fallita aveva a suo tempo prestato una fideiussione -attività aliena al proprio oggetto sociale- in favore di una società che versava in stato di illiquidità ed era interamente partecipata dallo stesso CP_3
Ragion per cui chiedeva che il convenuto fosse chiamato a risarcire il relativo danno in misura pari alla somma di € 95.000,00, per aver agito in violazione dei doveri sullo stesso gravanti in virtù della carica al fine di trarre un indebito profitto in danno della società fallita.
Per tali motivi chiedeva “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge, dire il convenuto, per le causali e titoli esposte in parte motiva, responsabile degli illeciti gestionali allo stesso attribuiti e per l'effetto condannarlo al risarcimento del danno in favore della procedura fallimentare in misura pari ad € 126.125,00 o in quell'altra somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa anche mediante esperenda CTU che fin d'ora si chiede ammettere.” Con vittoria di spese e compensi di causa. “.
Il convenuto si costituiva con comparsa del 23.09.2021, lamentando previamente il venir meno di qualsiasi interesse della Curatela ad agire per avere lo avviato -tramite altra società- CP_3 un'attività di acquisizione senza diritto di rivalsa dei crediti insinuati al passivo del attore, CP_1 volta al pagamento dell'intera situazione debitoria della al fine di pervenire alla Controparte_1 chiusura anticipata del fallimento medesimo, ai sensi dell'art. 118, co.1, n. 2 l.f., per estinzione dei crediti ammessi, in quanto -allo stato- tutti i crediti per cui era stata presentata domanda di insinuazione al passivo o erano stati estinti da parte di soggetto terzo ovvero solo nel caso dell'Agenzia delle Entrate erano sub iudice con primo e secondo grado favorevole.
Ad ogni modo deduceva l'inesistenza delle pretese avverse posto che tutte le singole perdite sui crediti erano state appostate e il patrimonio netto della non si era mai azzerato fino al CP_1 bilancio chiuso al 31 dicembre 2017.
pagina 2 di 9 Contestava, quindi, l'esistenza dei lamentati danni e chiedeva la condanna ex art. 96 c.p.c. dell'attore per la pretestuosità e temerarietà dell'iniziativa giudiziaria adottata.
Sicché, concludeva chiedendo di:“ rigettare tutte le domande formulate dalla Curatela Attrice, alla luce dell'infondatezza in fatto ed in diritto, per i motivi tutti analizzati in parte motiva;
accertati e dichiarati i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., condannare il al risarcimento del danno in CP_1 favore dell'esponente, nella misura che sarà accertata in corso di causa ovvero da liquidarsi dal Giudice anche in via equitativa, oltre interessi, rivalutazione monetaria e quant'altro dovuto sino al saldo. Con vittoria di spese e compensi.”
Assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c. VI comma e debitamente compiegate le relative memorie, la causa veniva istruita a mezzo di CTU, con il consulente nominato dott. Persona_1
.
[...]
Dopo il deposito dell'elaborato peritale, il giudizio era rinviato per p.c. al 03.03.2025, allorquando, precisate le conclusioni come da relativo verbale, andava a sentenza assegnandosi i termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
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Orbene, ritiene il Collegio che l'azione esercitata dal sia fondata e che le domande CP_1 attoree meritino, quindi, di essere accolte.
In punto di diritto va ricordato che l'azione di responsabilità ex art. 146 L.F., proponibile nei confronti degli amministratori e dei liquidatori della società fallita, presenta natura inscindibile ed unitaria, in quanto riunisce le due possibili forme di tutela previste per la società e per i creditori le quali si trasferiscono, con l'apertura del fallimento, in capo al curatore. Essa non rappresenta, dunque, un tertium genus, potendo fondarsi su presupposti sia dell'una che dell'altra azione, fermo il rispetto delle regole e degli oneri probatori inerenti a ciascuna (Cfr. Cass. n. 10488/1998; Cass. n. 15955/2012).
In particolare, si ritiene che l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi del citato art. 146, cumuli in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 e 2394 cod. civ., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare istanze risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori;
ma, una volta effettuata la scelta nell'ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche l'onere della prova e l'ammontare dei danni risarcibili (Cfr. Cass. a S.U. n. 1641/2017; Cass. n. 15955/2012, Cass. n. 10378/2012).
Or, l'azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori, che ha natura contrattuale, presuppone la sussistenza di condotte poste in essere in violazione dei doveri di derivazione pattizia o legale connessi all'assunzione dell'incarico da parte dell'amministratore; la stessa richiede inoltre il verificarsi di un danno al patrimonio sociale e la sussistenza di un nesso di causalità tra la violazione degli obblighi e il verificarsi del danno e incombe sull'attore l'onere della relativa prova mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei doveri previsti dal disposto dell'art. 2392 c.c. (Cfr. Cass. n. 22911/2010; Cass. n. 25977/2008).
pagina 3 di 9 Invece, l'azione di responsabilità promossa dai creditori sociali si fonda su una responsabilità da fatto illecito e quindi ha natura extracontrattuale, con la conseguenza che il curatore dovrà dare prova di tutti i fatti costitutivi dell'illecito aquiliano ivi compreso il nesso causale tra le condotte illegittime dell'amministratore e il pregiudizio.
Nel valutare l'operato dell'amministratore -che deve essere improntato al rispetto del generale dovere di professionalità e diligenza richiesto dalla natura dell'incarico e dalle proprie competenze- si dovrà, pertanto, tener presente quello che è il compito di gestione assunto, consistente nell'attività di esecuzione del contratto sociale quanto al primo tipo di azione mentre per il secondo tipo si dovrà valutare se vi sia stata inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e presuppone una diminuzione del patrimonio sociale tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.).
Nel caso di specie la curatela ha proposto azione di responsabilità nei confronti di
[...]
, amministratore unico della società fallita dal 23.05.1996 al 04.01.2018, lamentando Controparte_3 la sussistenza di molteplici illeciti gestionali che avevano arrecato grave pregiudizio all'integrità del patrimonio sociale.
Ebbene, la -costituita con atto del 17.04.1980 e iscritta nel Registro delle Controparte_1 Imprese di Catania al n. CT- 124841- aveva quale oggetto sociale l'attività di “A. …spedizioni nazionali ed internazionali di merci per via aerea, marittima e terrestre;
…” (v. doc. 4 fasc. attoreo).
Il capitale sociale, pari a € 50.000,00, alla data del 21.06.2018 era ripartito in pari misura tra i due soci e mentre l'amministrazione della società era stata Controparte_3 Controparte_4 affidata dal 23.05.1996 al 04.01.2018 allo stesso socio a cui era subentrato CP_3 Per_2
(v. doc. 4 fasc. attoreo).
[...]
Di poi, il Tribunale di Catania con la Sentenza n. 138/2018 del 21.09.2018 ne ha dichiarato il fallimento nominando quale curatore l'avv. (v. doc. 3 fasc. attoreo). Controparte_2
Nella fattispecie, secondo quanto allegato dal alla luce dell'esame delle Parte_1 scritture contabili della società fallita condotto dal consulente contabile della procedura dott.
[...] ciò che viene lamentato è l'esposizione nei bilanci di “dati non veritieri, occultando di Persona_3 fatto l'avvenuta sostanziale erosione del capitale sociale ben al di sotto dei limiti di legge e proseguendo illecitamente l'attività d'impresa. Veniva, altresì, accertato che l'amministratore infedele, nel periodo in cui ricopriva la carica, aveva prestato fideiussione per conto della fallita in favore di altra società di capitali di cui deteneva per intero il capitale sociale”.
Per tali ragioni è stato chiesto a titolo di risarcimento l'importo
- di euro 31.125,00 per danni da prosecuzione illecita dell'attività dopo la perdita integrale del patrimonio netto al 31.12.2016
- e di euro 95.000,00 per aver compiuto atti estranei all'oggetto sociale e in conflitto di interessi, prestando quale legale rappresentante della fallita, fideiussione in controgaranzia a favore della società (società interamente partecipata dallo stesso , da cui era Controparte_5 CP_3 derivato il chiesto danno in seguito all'escussione della garanzia da parte del creditore CP_6 e al successivo mancato incasso del credito di regresso, di pari importo, nei confronti
[...] della società garantita.
pagina 4 di 9 Per completezza si ricorda che l'attore per le medesime causali, aveva già chiesto in sede cautelare il sequestro conservativo dei beni dello (n. R.G. 6122/2020), fino alla concorrenza CP_3 della somma di € 170.000,00, il cui giudizio tuttavia -a seguito della fideiussione, a prima richiesta, rilasciata dalla fino alla concorrenza di € 170.000,00 (v. doc. 11 Controparte_7 fascicolo attoreo) a garanzia del presunto credito vantato dal fallimento- si è concluso con una declaratoria di cessazione della materia del contendere a seguito del venir meno delle esigenze cautelari (v. doc. 12 fasc. attoreo)
Or, tornando all'attualità, l'analisi della documentazione contabile e fiscale oltre che dei dati di bilancio della Società fallita ha restituito effettivamente un quadro della gestione societaria caratterizzata da irregolarità, inadempimenti e condotte illecite imputabili all'amministratore nel periodo esaminato, in violazione dei doveri impostigli dalla legge e dallo statuto nonché degli obblighi relativi alla conservazione dell'integrità del patrimonio.
In merito, dirimente si è rilevata la CTU esperita in corso di causa, alle cui compiute conclusioni il Collegio aderisce, risultando scevre da vizi logico giuridici.
Il perito ha, difatti, in modo puntuale acclarato l'esistenza delle asserite condotte di mala gestio lamentate dall'attore.
INFEDELTA' DATI DI BILANCIO
In particolare, circa doglianza della curatela secondo la quale il patrimonio netto della
[...] aveva già assunto un valore negativo a decorrere dal 31.12.2016, il CTU ha ritenuto CP_1 inattendibile, in una valutazione ex ante e non ex post, la rappresentazione veritiera e corretta delle poste attive e passive iscritte nei bilanci depositati per gli anni 2024, 2015 e 2016. Questi ha, invero, accertato che sin dal bilancio depositato per l'anno 2014 vi è stata
- la sovrastima dell'attivo per la sistematica omessa svalutazione di crediti inesigibili;
- la sottostima del passivo
- per la mancata iscrizione di un Fondo accantonamento rischi ed oneri,
- per passività legate a costi derivante da contenziosi all'epoca pendenti (sia per tributi accertati che per crediti/debiti relativi a rapporti contrattuali e commerciali)
- per l'omessa registrazione di debiti relativi a fatture commerciali ricevute (Sac Società Aeroporto di Catania S.p.a.) e non contabilizzate (v. CTU pag. 4 e 9).
Il consulente ha, quindi, nel dettaglio ritenuto che “…..
- Per i crediti dell'attivo patrimoniale, la cui maggior parte in sofferenza sin dagli anni precedenti il 2015, andava effettuata la svalutazione mediante stralcio integrale o l'appostazione del valore nominale al Fondo rischi su crediti del passivo patrimoniale, applicando i postulati chiave del bilancio ex art. 2423 bis c.c. e segg. (chiarezza, prudenza e veridicità) ed i corretti principi contabili (OIC).
- Per le passività potenziali legate ai contenziosi pendenti andava prudenzialmente appostato al passivo alla voce B) Fondo rischi ed oneri, un importo adeguato al rischio di soccombenza in giudizio, sia per il credito da cauzione di euro 581.667 versata dalla fallita nel giudizio internazionale (Corte di Giustizia Francese), con controparte la sia Controparte_8
pagina 5 di 9 per i debiti per il contenzioso tributario in merito alle contestazioni, inerenti gli anni d'imposta 2009, 2010, 2011, elevate dalla Polizia Tributaria con l'accesso del 28.03.2013 ed ai conseguenti avvisi di accertamento di maggiori imposte, sanzioni ed interessi emessi da Agenzia delle Entrate ed ed impugnati dalla fallita in Commissione Controparte_9 Tributaria.” (v. CTU pag. 4).
Di contro, “esaminando l'attivo patrimoniale del bilancio 2014 a fronte di crediti iscritti per euro 1.040.465, non risulta appostato alcun Fondo rischi ed oneri alla voce B) del passivo”.
A ciò si aggiunga che, pur non avendo le parti rassegnato osservazioni, il CTU nel proprio elaborato ha anche dato puntuale riscontro alla consulenza a firma del dott. depositata in atti Per_4 dal convenuto al momento della sua costituzione, chiarendo che “Le risultanze dell'elaborato allegato del ctp di parte convenuta Dott. non possono essere condivise, poiché egli Persona_5 compie una valutazione ex post e non ex ante, delle poste dell'attivo e passivo patrimoniali dei bilanci dal 2015 al 2017, considerando solo gli eventi che si sono verificati successivamente alla data di formazione dei bilanci, della nota integrativa e della relazione sulla gestione”.
Ed ancora il CTU ha evidenziato che “Dall'esame delle scritture contabili,
- rileva l'annotazione a libro giornale del 13/2/2017 riguardante la riscossione presso il c/c CP_10
di euro 427.114 della cauzione prestata da nel contenzioso presso la
[...] Controparte_1 Corte di Giustizia Francese e la rilevazione di una sopravvenienza passiva di euro 78.723 che ha concorso alla formazione della perdita conseguita al 31/12/2017 di euro 164.592, ma i cui effetti negativi sul patrimonio netto applicando i corretti principi contabili ed i postulati di bilancio vanno retrodatati quantomeno al 31/12/2014, come correttamente operato dal consulente della curatela.
- Anche per l'omessa contabilizzazione di euro -291.581 delle fatture passive ricevute nel periodo 2015-2009 dalla S.A.C. S.p.a., che per effetto delle rettifiche operate (correttamente) dal ctp di parte attrice, hanno ridotto il patrimonio netto della sin dal 2014 Controparte_1 per maggiori passività, il Dott. considera solo l'importo di euro 10.000 (perdita Per_4 transazione SAC), che è la perdita conseguita nell'ambito dell'attività volta al pagamento dell'intera situazione debitoria della la ha CP_1 Controparte_11 acquistato in data 28 maggio 2020 il credito della S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A. e ha dichiarato di rinunciare al credito nei confronti del Fall. Mercury Fast S.p.A. e alla relativa ammissione al passivo (doc. 8, allegato 5, doc. 4, doc. 7 e doc. 10 cit.)”.
L'esperto nella sua disamina è così giunto ad accertare “al 31/12/2016 il momento in cui la società fallita ha perso integralmente il proprio patrimonio netto che per effetto delle rettifiche operate alle voci dell'attivo e del passivo, condividendo le risultanze della relazione del ctp Dott. , Per_3 era negativo di euro 163.770, anziché positivo di euro 198.475 come risulta dal bilancio depositato. Né vale al contrario l'assunto della difesa che lo stralcio dei crediti a perdita di euro 185.750 è stata rilevata contabilmente al 31/12/2016 come in effetti avvenuto da accertamento delle registrazioni operate nel libro giornale di contabilità dell'anno 2016 depositato al fascicolo di causa, poiché il consulente della curatela ne ha tenuto conto nella tabella, rettificando in aumento proprio l'importo dei crediti già svalutati nel 2015 di euro 185.750”. (v. CTU pag. 7).
Per l'effetto, ritenendo esatte ed esaustive le valutazioni del Consulente tecnico nominato, si deve concludere affermando la responsabilità dell'amministratore unico, , Controparte_3
pagina 6 di 9 per aver proseguito indebitamente l'attività d'impresa dopo il 2016 e aver omesso di adottare i provvedimenti di cui agli artt. 2482-ter c.c. e 2484 c.c., nonostante l'intervenuta erosione del capitale sociale aggravando così il dissesto già in atto.
Acclarata, pertanto, nel caso in specie la sussistenza delle succitate condotte di mala gestio, contrarie ai doveri posti in capo all'amministratore e idonee a porsi come causa del danno lamentato costituito dalle perdite maturate dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, avendo continuato l'attività d'impresa indebitamente, si ritiene esatta anche la quantificazione di € 31.125,00 fattane dal CTU.
Il CTU, infatti, ha ritenuto “corretto ed “estremamente prudenziale” quanto risultante sul punto dalle conclusioni del consulente della curatela che ha quantificato in euro 31.125, il danno da prosecuzione illecita della gestione caratteristica della società fallita dopo l'avvenuta perdita del capitale sociale (patrimonio netto) al 31/12/2016 in ottica speculativa e non per il compimento di atti di natura conservativa del valore del patrimonio netto. Il danno coincide con il margine (negativo) di contribuzione lordo conseguito dalla fallita nell'anno 2017, che esprime la capacità attraverso la quale il core business societario sia in grado di coprire i costi fissi e che è dato dalla differenza tra ricavi di gestione caratteristica dell'anno 2017 (euro 289.361) e costo del venduto o costo di produzione del servizio (euro 320.486)… Il ctu conferma dunque che dall'esame delle scritture contabili e dai bilanci depositati, l'organo amministrativo ha omesso la convocazione dell'assemblea per la ricapitalizzazione o alternativo scioglimento della società dopo la perdita del patrimonio al 31/12/2016. Conferma la misura del danno di euro 31.125 arrecato alla società ed alla massa dei creditori, in violazione dell'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2447, c.c., si accompagna, alla violazione del divieto di intraprendere nuove operazioni, previsto dall'art. 2486, c.c.” (v. CTU pag. 7 e 10). Ciò poiché, “in presenza di un patrimonio netto negativo la normale prosecuzione dell'attività sociale costituisce violazione di quanto disposto dall'art. 2486 c.c., che limita espressamente il potere di gestione della società, da parte degli amministratori, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. Spetta agli amministratori l'onere di dimostrare che la prosecuzione dell'attività sia avvenuta nel rispetto dell'art. 2486 c.c. e, cioè, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale e che non sia invece proseguita la gestione ordinaria e caratteristica dell'attività di impresa con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale, in un'ottica di tipo speculativo e compiendo atti di gestione di tipo non liquidatorio” (Cfr. Sent. Trib. Catania n. R.G. 17269/2015).
Circa, poi, la fideiussione prestata dalla società fallita in favore della in Controparte_5 scioglimento e liquidazione dal 16.12.2013 e il cui capitale sociale era per intero in capo allo stesso (v. doc. 15 fascicolo attoreo), emerge in modo eloquente dagli atti depositati come il CP_3 convenuto nel momento in cui venne prestata la fideiussione fosse ben consapevole dello stato di dissesto e difficoltà in cui si trovava la (v. doc 14 fascicolo attoreo) essendo al contempo CP_5 amministratore della e socio di entrambe le società (garante e garantita). CP_1
In tal senso, d'altronde, depone pure la dichiarazione resa dallo stesso nel corso CP_3 dell'audizione del 19.02.2019 (v. doc. 14 fasc. attoreo) avendo questi affermato: “…..Non ho ritenuto di agire nei confronti di perché a seguito della crisi aziendale di tale società non ritenevo vi CP_5 fossero chance concrete di recupero del credito”.
La società, pertanto, come verificato dallo stesso Consulente, è stata privata dallo CP_3 delle somme versate in virtù di tale fideiussione in favore di terzi, per finalità evidentemente estranee pagina 7 di 9 all'oggetto sociale, prestando tale garanzia in palese conflitto di interessi con la società poi fallita che da detta operazione non poteva trarre alcuna utilità, stante -si ripete- lo stato di grave difficoltà e di liquidazione in cui versava la società garantita.
È, infatti, ravvisabile in capo al convenuto l'esistenza di un interesse incompatibile e antitetico con quello della società dal medesimo amministrata avendo perseguito, evidentemente, un fine contrastante ed inconciliabile rispetto all'interesse della di guisa che dall'utilità CP_1 conseguita per conto della è derivato il danno dell'azienda rappresentata dallo CP_5 CP_3
Il Ctu ha, pertanto, correttamente valutato il danno subito per tale occorso, confermando “il danno specifico di euro 95.000 derivante dal mancato incasso del credito di regresso di pari importo nei confronti della società (parte correlata) , in conseguenza Controparte_12 dell'escussione della fideiussione ad opera del creditore che fu concessa dal Controparte_6 convenuto in qualità e doppia veste di amministratore della (garante) e Controparte_1 CP_5 (garantita)”.
[...]
Sicché, alla luce delle verifiche effettuate e dell'istruttoria esperita appare evidente come lo non abbia adeguatamente adempiuto ai doveri imposti dalla legge con la diligenza richiesta CP_3 dalla natura dell'incarico, rendendosi responsabile dei fatti gestionali a lui contestati dall'attore per aver proseguito indebitamente l'attività d'impresa dopo il 2016 e aver omesso di adottare i provvedimenti di cui all'art. 2482-ter c.c. e 2484 c.c., nonostante l'intervenuta erosione del capitale sociale aggravando così il dissesto già in atto nonché per la concessione della fideiussione di € 95.000,00 in favore della e il mancato incasso del credito di regresso di pari importo nei confronti Controparte_12 della medesima società.
Né coglie nel segno quanto sostenuto dallo circa l'attività svolta dopo il fallimento CP_3 al fine di chiudere anticipatamente la medesima procedura fallimentare, non elidendosi il disvalore e l'illiceità delle condotte tenute antecedentemente e che sono oggetto del presente giudizio né facendone venir meno l'interesse ad agire.
Tanto premesso, il convenuto è tenuto a risarcire al fallimento attore un danno pari alla somma delle singole voci sopra lamentate, complessivamente ammontante ad € 126.125,00, oltre interessi.
Va da sé che l'accoglimento delle domande attoree comporta -di converso- il rigetto della richiesta del convenuto di condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
In applicazione del principio della soccombenza, il convenuto va poi condannato alla rifusione, in favore della parte attrice – e, dunque, stante l'ammissione di questa al patrocinio a spese dello Stato, in favore dell'Erario ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002 – delle spese annotate nel foglio-notizie della causa e dei compensi sia della presente fase che di quella cautelare nella misura già dimidiata ex art. 130 del medesimo decreto, che si liquidano in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione di riferimento per l'importo riconosciuto e all'attività processuale in concreto espletata, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 8 di 9 - Dichiara la responsabilità di in relazione ai fatti esposti in parte motiva Controparte_3 e, per l'effetto, lo condanna al risarcimento dei danni in favore del Controparte_1 pari ad € 126.125,00 oltre interessi.
[...]
- Rigetta la richiesta risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dal convenuto.
- Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'Erario delle spese annotate nel foglio-notizie della causa e dei compensi di lite per la presente fase che si liquidano in € 7.051,50, già dimidiati ex art. 130 del T.U. sulle spese di giustizia, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.
- Pone in via definitiva le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, a carico di parte convenuta.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Catania, in data 10.7.2025.
Il Presidente di sezione Est.
Dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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