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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
C O R T E D I A P P E L L O D I R O M A
I° Sezione Lavoro e Previdenza
Composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Guido Rosa Presidente est. dott. Francesca Del Villano Aceto Consigliere dott. Bianca Maria Serafini Consigliere all'esito dell'udienza del 6.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 285 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Ruperto in forza di procura Pt_1
generale alle liti n° Repertorio n. 37590- Raccolta 7131 del 26/01/2023, notar di Roma, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Persona_1
Distrettuale dell'Inps sita in Via Cesare Beccaria n. 29 Roma
Appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Elia e dall'avv. Controparte_1
Daniela De Salvatore ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Elia in
Roma al Largo Toniolo n.6, giusta mandato in calce al ricorso di prime cure
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n.1425/2023 depositata il 27/09/23
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado ha convenuto in giudizio Controparte_1
l' per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di Controparte_2
vecchiaia in quota 100, a far data dal mese di giugno 2021, anziché dal gennaio
2022 e con condanna a versare le differenze di pensione dovute e spettanti dal mese di giugno al mese di dicembre 2021, sul presupposto di aver maturato i requisiti già
a far data dalla domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l'Ente resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Tribunale, sulla scorta della documentazione prodotta, ha ritenuto quanto segue:
<<…ai fini del conseguimento della pensione Quota 100, infatti, è richiesta dall'art. 14 co. 2 D.L. n. 4 del 2019, la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, il possesso di un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 38 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. Il requisito contributivo richiesto per la pensione Quota 100 può essere perfezionato, su domanda dell'interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso l'AGO, le forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall' , nonché la Gestione Separata….. il ricorrente possedeva i requisiti per il Pt_1
pensionamento Quota 100 già a far data dalla domanda amministrativa, avendo fornito prova di aver corrisposto per il 1993 i relativi contributi non conteggiati prima facie. L' nulla ha dedotto circa la mancata iniziale ricomprensione di tale Pt_1
periodo. La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento seppur con applicazione CP_ della cd. finestra mobile invocata dall' resistente. La pensione del ricorrente, pertanto, deve avere decorrenza dal 21/07/2021 (3 mesi dopo la domanda amministrativa)…
P.Q.M.
1. Accerta il diritto del ricorrente al trattamento di pensione di vecchiaia, con quota 100 dal 21/07/2021 con condanna dell' al Pt_1
pagamento dei ratei relativi al medesimo periodo, oltre accessori.
2. Condanna
CP_ l' resistente a corrispondere in favore del ricorrente i compensi di avvocato per
Euro 1865,00 oltre spese, iva e cpa come per legge, da distrarsi>>
Con atto di gravame l' ha sostenuto l'erroneità della pronuncia chiedendone Pt_1
la riforma con rigetto dell'avverso ricorso.
2 Si è costituito lo resistendo all'appello. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Secondo l' l'appellato era privo della copertura contributiva prescritta di 1976 Pt_1
settimane contributive alla data della sua domanda di pensione;
solo dopo aver effettuato i versamenti volontari, aveva raggiunto il requisito prescritto, con decorrenza solo dal mese di ottobre 2021 e che, per effetto delle finestre mobili, ne avrebbe potuto beneficiare solo a partire dal 01.01.2022.
La Corte condivide le argomentazioni dell'appellato a conforto della morivazione oggetto di censura.
L'appellante era titolare della seguente posizione contributiva alla data di aprile
2021: almeno 1976 settimane, comprensivi della contribuzione intera relativa all'anno 1993 (doc.1 ricorso di primo grado).
Pertanto in data 21.04.2021 (doc.2 ricorso di primo grado) veniva presentata domanda di pensionamento anticipato c.d. quota 100, con decorrenza differita per la finestra trimestrale.
Con nota del 22.09.2021 (doc.3 ricorso di primo grado) la domanda veniva respinta perché non risultavano i 38 anni, risultando 1960 contributi.
Dall'estratto contributivo mancava la registrazione della contribuzione da settembre a dicembre 1993.
In sede di ricorso amministrativo del 16.12.2021 (doc.4 ricorso di prime cure) il ricorrente tentava di risolvere il problema, allegando anche copia dei versamenti effettuati per la contribuzione ultimo trimestre 1993, circostanza non contestata.
In data 30.12.2021 (doc.5 ricorso di prime cure) il ricorrente presentava domanda di pensione allegando il pagamento di versamenti volontari effettuati per il periodo giugno a settembre 2021 (doc.1 ricorso di prime cure).
Il ricorrente pagava nuovamente la contribuzione mediante lo strumento dei versamenti volontari per accedere alla pensione, precisando, nella domanda amministrativa, (sezione: note, del doc. 5 al ricorso di prime cure) di non rinunciare alla pregressa domanda, con pregressa decorrenza. Per contro la pensione veniva accolta con decorrenza gennaio 2022.
Per l'accertamento del diritto pensionistico per il periodo dal giugno a dicembre
2021 è processo.
Per avere diritto al trattamento pensionistico anticipato con questo particolare
3 regime sperimentale, è necessario avere almeno 62 anni e un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, anche cumulando i periodi assicurativi, non coincidenti, presenti in due o più gestioni dell' , compresa la Gestione separata. Pt_1
Dal perfezionamento del diritto alla pensione anticipata e fino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, il trattamento pensionistico con
“quota 100" non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo.
L'art. 18, comma 2, del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, dispone che qualora i requisiti per il diritto a pensione, “…pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per invalidità sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto…”.
Tale disciplina è stata estesa alla pensione di anzianità (oggi pensione anticipata).
Del resto anche la Circolare n. 171/1989, con riferimento alla pensione di Pt_1
vecchiaia, di anzianità (oggi anticipata) e alle prestazioni pensionistiche di invalidità e di inabilità, ha chiarito che è possibile “perfezionare utilmente i requisiti per il diritto a pensione prima della definizione della domanda o del successivo ricorso in via amministrativa o giudiziaria […] per cui deve farsi luogo alla concessione della prestazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del sopravvenuto perfezionamento dei requisiti sia che si tratti di quelli contributivi sia che si tratti degli altri requisiti di legge”.
Applicati suddetti principi emerge la correttezza della pronuncia che resiste alle censure dell' . Pt_1
Le spese del grado seguono la soccombenza come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l' al pagamento delle spese di lite del Pt_1 grado in favore della controparte che si liquidano in € 3.426,00 oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa da distrarsi. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 6.2.2025
4 Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
C O R T E D I A P P E L L O D I R O M A
I° Sezione Lavoro e Previdenza
Composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Guido Rosa Presidente est. dott. Francesca Del Villano Aceto Consigliere dott. Bianca Maria Serafini Consigliere all'esito dell'udienza del 6.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 285 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Ruperto in forza di procura Pt_1
generale alle liti n° Repertorio n. 37590- Raccolta 7131 del 26/01/2023, notar di Roma, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Persona_1
Distrettuale dell'Inps sita in Via Cesare Beccaria n. 29 Roma
Appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Elia e dall'avv. Controparte_1
Daniela De Salvatore ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Elia in
Roma al Largo Toniolo n.6, giusta mandato in calce al ricorso di prime cure
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n.1425/2023 depositata il 27/09/23
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado ha convenuto in giudizio Controparte_1
l' per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di Controparte_2
vecchiaia in quota 100, a far data dal mese di giugno 2021, anziché dal gennaio
2022 e con condanna a versare le differenze di pensione dovute e spettanti dal mese di giugno al mese di dicembre 2021, sul presupposto di aver maturato i requisiti già
a far data dalla domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l'Ente resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Tribunale, sulla scorta della documentazione prodotta, ha ritenuto quanto segue:
<<…ai fini del conseguimento della pensione Quota 100, infatti, è richiesta dall'art. 14 co. 2 D.L. n. 4 del 2019, la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, il possesso di un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 38 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. Il requisito contributivo richiesto per la pensione Quota 100 può essere perfezionato, su domanda dell'interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso l'AGO, le forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall' , nonché la Gestione Separata….. il ricorrente possedeva i requisiti per il Pt_1
pensionamento Quota 100 già a far data dalla domanda amministrativa, avendo fornito prova di aver corrisposto per il 1993 i relativi contributi non conteggiati prima facie. L' nulla ha dedotto circa la mancata iniziale ricomprensione di tale Pt_1
periodo. La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento seppur con applicazione CP_ della cd. finestra mobile invocata dall' resistente. La pensione del ricorrente, pertanto, deve avere decorrenza dal 21/07/2021 (3 mesi dopo la domanda amministrativa)…
P.Q.M.
1. Accerta il diritto del ricorrente al trattamento di pensione di vecchiaia, con quota 100 dal 21/07/2021 con condanna dell' al Pt_1
pagamento dei ratei relativi al medesimo periodo, oltre accessori.
2. Condanna
CP_ l' resistente a corrispondere in favore del ricorrente i compensi di avvocato per
Euro 1865,00 oltre spese, iva e cpa come per legge, da distrarsi>>
Con atto di gravame l' ha sostenuto l'erroneità della pronuncia chiedendone Pt_1
la riforma con rigetto dell'avverso ricorso.
2 Si è costituito lo resistendo all'appello. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Secondo l' l'appellato era privo della copertura contributiva prescritta di 1976 Pt_1
settimane contributive alla data della sua domanda di pensione;
solo dopo aver effettuato i versamenti volontari, aveva raggiunto il requisito prescritto, con decorrenza solo dal mese di ottobre 2021 e che, per effetto delle finestre mobili, ne avrebbe potuto beneficiare solo a partire dal 01.01.2022.
La Corte condivide le argomentazioni dell'appellato a conforto della morivazione oggetto di censura.
L'appellante era titolare della seguente posizione contributiva alla data di aprile
2021: almeno 1976 settimane, comprensivi della contribuzione intera relativa all'anno 1993 (doc.1 ricorso di primo grado).
Pertanto in data 21.04.2021 (doc.2 ricorso di primo grado) veniva presentata domanda di pensionamento anticipato c.d. quota 100, con decorrenza differita per la finestra trimestrale.
Con nota del 22.09.2021 (doc.3 ricorso di primo grado) la domanda veniva respinta perché non risultavano i 38 anni, risultando 1960 contributi.
Dall'estratto contributivo mancava la registrazione della contribuzione da settembre a dicembre 1993.
In sede di ricorso amministrativo del 16.12.2021 (doc.4 ricorso di prime cure) il ricorrente tentava di risolvere il problema, allegando anche copia dei versamenti effettuati per la contribuzione ultimo trimestre 1993, circostanza non contestata.
In data 30.12.2021 (doc.5 ricorso di prime cure) il ricorrente presentava domanda di pensione allegando il pagamento di versamenti volontari effettuati per il periodo giugno a settembre 2021 (doc.1 ricorso di prime cure).
Il ricorrente pagava nuovamente la contribuzione mediante lo strumento dei versamenti volontari per accedere alla pensione, precisando, nella domanda amministrativa, (sezione: note, del doc. 5 al ricorso di prime cure) di non rinunciare alla pregressa domanda, con pregressa decorrenza. Per contro la pensione veniva accolta con decorrenza gennaio 2022.
Per l'accertamento del diritto pensionistico per il periodo dal giugno a dicembre
2021 è processo.
Per avere diritto al trattamento pensionistico anticipato con questo particolare
3 regime sperimentale, è necessario avere almeno 62 anni e un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, anche cumulando i periodi assicurativi, non coincidenti, presenti in due o più gestioni dell' , compresa la Gestione separata. Pt_1
Dal perfezionamento del diritto alla pensione anticipata e fino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, il trattamento pensionistico con
“quota 100" non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo.
L'art. 18, comma 2, del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, dispone che qualora i requisiti per il diritto a pensione, “…pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per invalidità sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto…”.
Tale disciplina è stata estesa alla pensione di anzianità (oggi pensione anticipata).
Del resto anche la Circolare n. 171/1989, con riferimento alla pensione di Pt_1
vecchiaia, di anzianità (oggi anticipata) e alle prestazioni pensionistiche di invalidità e di inabilità, ha chiarito che è possibile “perfezionare utilmente i requisiti per il diritto a pensione prima della definizione della domanda o del successivo ricorso in via amministrativa o giudiziaria […] per cui deve farsi luogo alla concessione della prestazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del sopravvenuto perfezionamento dei requisiti sia che si tratti di quelli contributivi sia che si tratti degli altri requisiti di legge”.
Applicati suddetti principi emerge la correttezza della pronuncia che resiste alle censure dell' . Pt_1
Le spese del grado seguono la soccombenza come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l' al pagamento delle spese di lite del Pt_1 grado in favore della controparte che si liquidano in € 3.426,00 oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa da distrarsi. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 6.2.2025
4 Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
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