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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/02/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice onorario, avv. Francesco Saverio Ruggiero, ha pronunziato la seguente,
SENTENZA
nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al N.R.G. 4785/2022
TRA
già in persona del legale rappresentante p.t. (P. Parte_1 Parte_2
IVA e C.F. , con sede legale in Sesto NO (IS) alla C.da Mazzarello, Zona PIP, P.IVA_1
cap 86078, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato ex art. 83, III comma,
c.p.c., da intendersi in calce all'atto di citazione, dagli avvocati Armando Di Nosse e Salvatore Di
Nosse, e presso gli stessi elettivamente domiciliata in S. Maria Capua Vetere (CE) alla Trav. Via
Mario Fiore n. 17,
OPPONENTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. (P.IVA , con sede in Battipaglia (SA) alla Via Controparte_2 P.IVA_2
Brodolini n. 26, rappresentata e difesa, come da mandato rilasciato su foglio separato, dall'avv.
Gaetana Petraglia, elettivamente domiciliata in Vallo Della Lucania, alla Via Strada Garibaldi 25/D, presso lo studio del medesimo,
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione ad ingiunzione di pagamento
Conclusioni, come in atti come richiamate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Premesso che: a) in data 12.04.2022, la società notificava alla società il decreto CP_1 Parte_1
ingiuntivo n. 810/2022, emesso dal Tribunale di Salerno in data 24.03.2022, per l'importo di €
24.644,00 oltre interessi e competenze del procedimento monitorio pari ad € 540,00, oltre oneri e €
145,50 per spese vive;
b) il suddetto decreto era sprovvisto della provvisoria esecuzione;
c) la ragione del credito trovava la sua fonte nell'affidamento di servizi di spedizione in virtù di un contratto stipulato in data 29.04.2021.
In data 23.05.2022, con atto di citazione, ritualmente notificato, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 810/2022, la società (opponente), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno la società (opposta) ed esponeva: a) il CP_1
corriere effettuava come prestazione in favore della attività di trasporto e CP_1 Parte_1
spedizione merce di varia natura su tutto il territorio nazionale in virtù del contratto del 22.06.2020;
b) l'opponente richiedeva la prestazione attraverso ordini telefonici, ovvero a mezzo e-mail, e l'opposta procedeva al ritiro della merce da spedire presso il luogo che la prima le indicava di volta in volta;
c) in seguito all'esecuzione della prestazione, la emetteva una fattura con cui CP_1
veniva chiesto il pagamento di quanto eseguito secondo le tariffe contrattualmente previste e secondo quanto ordinato dalla;
d) la società opponente pagava sempre in modo Parte_1
tempestivo tutte le fatture che la società opposta emetteva per i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021; e) nelle predette fattura non si faceva alcun riferimento a spedizioni per merce di extra dimensioni che, in base al contratto siglato, scontavano un extra di € 100,00 rispetto alla tariffa base per ogni spedizione;
f) a distanza di mesi, la CP_1
emetteva la fattura n. 264 del 16.12.2021 dell'importo di € 26.644,00 (iva compresa) il cui oggetto riguardava le presunte spedizioni extra dimensione;
g) la contestava prontamente Parte_1 quest'ultima fattura, atteso che nessun prodotto della merce, spedita durante il corso del rapporto contrattuale, aveva mai superato i limiti imposti dal contratto del 22.09.2021; h) quanto detto era confermato dal fatto che, nonostante le spedizioni extra dimensione fossero riferibili al periodo maggio-novembre 2021, la per quel periodo aveva emesso ogni mese una specifica fattura, CP_1 regolarmente pagata dalla , e soltanto in data 16.12.2021 l'opposta si ricordava di emettere Parte_1
la fattura n. 264 con cui fatturava le suddette spedizioni speciali per quel periodo, già oggetto di precedente fatturazione;
i) la società opponente, con l'atto di citazione, si opponeva al decreto ingiuntivo n. 810/2022 emesso dal Tribunale di Salerno e citava la società opposta a comparire all'udienza del 23.12.2022 innanzi al Tribunale di Salerno, chiedendo: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno in favore del Tribunale di
Isernia, accertare l'inefficacia e la nullità della clausola di esclusività (art. 5 contratto – Foro esclusivo) e revocare il decreto ingiuntivo n. 810/2022; 2) accertare e dichiarare l'assenza dei
2 presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo n. 810/2022, in quanto il credito posto a base della fattura azionata dalla Socisec è privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità previsti dall'art. 633 c.p.c. e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 810/2022 perché illegittimo e infondato;
3) accertare e dichiarare che le fatture emesse dalla , per il periodo CP_1
maggio-giugno 2021, fossero state regolarmente pagate dall'opponente e che tali sovrapprezzi non fossero mai stati richiesti dalla;
4) condannare la società opposta al pagamento delle CP_1
competenze professionali del giudizio, oltre oneri fiscali e spese vive sostenute in favore della
. Parte_1
In data 22.12.2022, con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., la quale Controparte_1
impugnava e contestava quanto ex adverso dedotto e eccepito ed esponeva: a) le parti, al momento della sottoscrizione del contratto, eleggevano congiuntamente in via esclusiva il Foro di Salerno quale Foro di competenza per le vertenze relative al contratto in parola;
b) in particolare la predetta clausola prevedeva testualmente: “5. Foro per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il foro di Salerno.”; c) la non operava in qualità di corriere essendo, invece, una società che, attraverso il marchio CP_1
“Rete Logistica” e l'omonima piattaforma telematica di proprietà della stessa, operava nell'ambito dell'attività a sostegno delle imprese, tra cui è ricompresa l'attività collegata dei servizi logistici diretti ad aziende e professionisti;
d) nell'ambito della descritta attività, tra la e l'allora CP_1 intercorrevano rapporti commerciali in virtù del contratto “Rete Logistica Parte_2
Solution for Scarabeo”, sottoscritto in data 22.04.2021, avente ad oggetto l'affidamento di servizi di spedizione le cui tariffe venivano indicate nell'allegato B dello stesso;
e) nel momento in cui la merce da spedire veniva presa in carico dal corriere, quest'ultimo operava un controllo sulle dimensioni e sul peso della stessa prima di procedere al trasporto, di talché la fattura n. 264/2021 del 16.12.2021, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, corrispondeva alla ricontabilizzazione dei costi sostenuti da per le spedizioni extra dimensioni, richieste per conto dell'allora CP_1 [...]
cosi come determinati dal corriere TNT in seguito a dei controlli effettuati sulla Parte_2
merce al momento della consegna della stessa;
f) tutto ciò premesso la società , in personale CP_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata, difesa e domiciliata chiedeva: 1) in via preliminare, atteso che l'opposizione non era fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
2) nel merito, rigettare l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n. 810/2022 emesso dal Tribunale di Salerno in data 24.03.2022, con vittoria di spese ed onorari.
3 Assegnati i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., depositate le memorie istruttorie, il Giudice, in data
20.01.2024, con ordinanza rinviava la causa all'udienza del 11.02.2025 per la precisazione delle conclusioni.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
1. In merito alla eccepita- da parte opponente- incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività del Foro di Isernia-nel cui circondario ricade la sede della opponente- si deve rilevare che la previsione di un foro convenzionale esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione (cfr. Cass. n. 15958 del 18.06.2018).
Necessario è che si provi la sussistenza di una effettiva e valida pattuizione della clausola posta in essere tra le parti negoziali, essendo chiara l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità nel ritenere che l'espressa designazione convenzionale di un foro territoriale esclusivo presuppone una inequivoca e concorde volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge ed, avendo natura di clausola vessatoria, va specificamente approvata per iscritto, ai sensi dell'art. 1342 c.c. (cfr. Cass. n. 15278 del 21.07.2015).
Sempre a tal proposito, infatti, ci si limita a richiamare il principio, ribadito anche di recente, dalla giurisprudenza per cui “in tema di competenza per territorio, il foro convenzionale può ritenersi esclusivo solo in presenza di una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa” (cfr. Cass. n. 21010 del 2.10.2020)
Ebbene, al riguardo, va considerato che la parte opposta ha esibito il contratto del 05/5/2021, dove all'art. 5 è stabilito che “Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Salerno”. Tale clausola reca la doppia sottoscrizione delle parti, con la conseguenza che la pattuizione di un foro esclusivo elimina il concorso degli altri fori previsti per legge.
2. Parte opponente ha, altresì, eccepito l'inidoneità della fattura ad assurgere a prova del credito.
Orbene, è noto che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nel giudizio di merito la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.
4 Tuttavia ai sensi dell'art. 2710 c.c. le scritture contabili regolarmente tenute, vidimate e bollate possono fare prova tra imprenditori, per i rapporti inerenti l'esercizio dell'impresa, restando in tal caso liberamente valutabili dal Giudice.
Ebbene, il presupposto per poter valutare l'efficacia probatoria delle scritture contabili tra imprenditori ai sensi dell'art. 2710 c.c. è che le stesse siano state regolarmente tenute, vidimate e bollate ai sensi dell'art. 2215 c.c.
Nel caso che ci occupa, parte opposta ha allegato la fattura in formato elettronico xml da ritenersi equipollente all'estratto autentico delle scritture contabili previsto dall'art. 634, comma 2, c.p.c., secondo quanto previsto dal D.L. n.82/2005 e dall'art. 1, comma 3-ter del D.L.gs.127/2015;
Trova, quindi, applicazione l'art. 2710 c.c. in combinato disposto con l'art. 2215 c.c. al fine di ritenere integrata la prova del credito nei rapporti tra imprenditori.
3. Precisato che non è in contestazione il rapporto e l'esecuzione dello stesso, parte opponente ha contestato il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, adducendo l'ingiustificato addebito di extra costi per le dimensioni dei pacchi, in quanto, ha eccepito, non vi è alcuna prova di tali extra dimensioni.
Ebbene, parte opposta ha allegato le copie di decine di fatture emesse dal vettore TNT contenenti l'analitico dettaglio delle varie spedizioni effettuate-anche- per la parte opponente. In dette fatture e in ciascun riquadro riservato ad ogni spedizione per la opponente sono indicati con precisione i dati del trasporto e i corrispettivi applicati sulla base delle tariffe vigenti tra le parti ai pacchi “extra dimensioni”, superiori ai 3mc. Ebbene l'opponente non ha contestato dette fatture, né la correttezza delle voci di costo applicate alla stregua delle previsioni contrattuali, ma, come detto, ha contestato, in maniera generica che le sarebbe stato applicato l'extra costo a spedizione per supplemento pacco, laddove non vi erano pacchi “extra dimensioni”.
Tali assunto di parte opponente deve ritenersi infondato, dovendosi considerare quanto segue:
- che non è stato acquisito alcun preciso riscontro probatorio sulle dimensioni dei pacchi della opponente, atteso che nemmeno nei capitolati di prova vengono indicati le dimensioni ed i pesi dei pacchi dati al vettore TNT per la spedizione;
- che, in sostanza, l'opponente non ha in alcun modo dimostrato e prima ancora indicato quali fossero le diverse misure dei pacchi da essa in concreto consegnati alla parte opposta (rectius vettore);
5 - che la parte opposta, senza essere stata smentita sul punto, ha dedotto e documentato che in base alla Tariffa vigente tra le parti era previsto un sovrapprezzo di euro 100,00 per colli che misurassero più della soglia di 3 mc.
Ne consegue che essendo infondate le ragioni di contestazioni svolte da parte opponente, va respinta l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto, così come va respinta la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta in via riconvenzionale dalla parte opponente, posto che detta domanda è basata sull'infondato assunto secondo cui, a fronte della contestazione
(rivelatasi infondata) relativa agli errori di rilevazione delle misure, la parte opposta avrebbe ingiustificatamente sospeso i propri servizi in favore dell'opponente; che, comunque, la stessa quantificazione del lamentato danno è stata svolta in modo generico ed è rimasta priva di migliore allegazione e prova.
4. Secondo il criterio della soccombenza la parte opponente va condannata a rimborsare alla parte opposta le spese di lite liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 810/2022, emesso dal Tribunale di
Salerno in data 24/3/2022 e lo dichiara esecutivo come per legge;
2) condanna l'opponente in persona del legale rappresentante p.t. a rimborsare Parte_1
alla parte opposta le spese di lite liquidate in complessivi euro 5.000,00 per CP_1
compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 28/02/2025. Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice onorario, avv. Francesco Saverio Ruggiero, ha pronunziato la seguente,
SENTENZA
nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al N.R.G. 4785/2022
TRA
già in persona del legale rappresentante p.t. (P. Parte_1 Parte_2
IVA e C.F. , con sede legale in Sesto NO (IS) alla C.da Mazzarello, Zona PIP, P.IVA_1
cap 86078, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato ex art. 83, III comma,
c.p.c., da intendersi in calce all'atto di citazione, dagli avvocati Armando Di Nosse e Salvatore Di
Nosse, e presso gli stessi elettivamente domiciliata in S. Maria Capua Vetere (CE) alla Trav. Via
Mario Fiore n. 17,
OPPONENTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. (P.IVA , con sede in Battipaglia (SA) alla Via Controparte_2 P.IVA_2
Brodolini n. 26, rappresentata e difesa, come da mandato rilasciato su foglio separato, dall'avv.
Gaetana Petraglia, elettivamente domiciliata in Vallo Della Lucania, alla Via Strada Garibaldi 25/D, presso lo studio del medesimo,
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione ad ingiunzione di pagamento
Conclusioni, come in atti come richiamate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Premesso che: a) in data 12.04.2022, la società notificava alla società il decreto CP_1 Parte_1
ingiuntivo n. 810/2022, emesso dal Tribunale di Salerno in data 24.03.2022, per l'importo di €
24.644,00 oltre interessi e competenze del procedimento monitorio pari ad € 540,00, oltre oneri e €
145,50 per spese vive;
b) il suddetto decreto era sprovvisto della provvisoria esecuzione;
c) la ragione del credito trovava la sua fonte nell'affidamento di servizi di spedizione in virtù di un contratto stipulato in data 29.04.2021.
In data 23.05.2022, con atto di citazione, ritualmente notificato, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 810/2022, la società (opponente), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno la società (opposta) ed esponeva: a) il CP_1
corriere effettuava come prestazione in favore della attività di trasporto e CP_1 Parte_1
spedizione merce di varia natura su tutto il territorio nazionale in virtù del contratto del 22.06.2020;
b) l'opponente richiedeva la prestazione attraverso ordini telefonici, ovvero a mezzo e-mail, e l'opposta procedeva al ritiro della merce da spedire presso il luogo che la prima le indicava di volta in volta;
c) in seguito all'esecuzione della prestazione, la emetteva una fattura con cui CP_1
veniva chiesto il pagamento di quanto eseguito secondo le tariffe contrattualmente previste e secondo quanto ordinato dalla;
d) la società opponente pagava sempre in modo Parte_1
tempestivo tutte le fatture che la società opposta emetteva per i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021; e) nelle predette fattura non si faceva alcun riferimento a spedizioni per merce di extra dimensioni che, in base al contratto siglato, scontavano un extra di € 100,00 rispetto alla tariffa base per ogni spedizione;
f) a distanza di mesi, la CP_1
emetteva la fattura n. 264 del 16.12.2021 dell'importo di € 26.644,00 (iva compresa) il cui oggetto riguardava le presunte spedizioni extra dimensione;
g) la contestava prontamente Parte_1 quest'ultima fattura, atteso che nessun prodotto della merce, spedita durante il corso del rapporto contrattuale, aveva mai superato i limiti imposti dal contratto del 22.09.2021; h) quanto detto era confermato dal fatto che, nonostante le spedizioni extra dimensione fossero riferibili al periodo maggio-novembre 2021, la per quel periodo aveva emesso ogni mese una specifica fattura, CP_1 regolarmente pagata dalla , e soltanto in data 16.12.2021 l'opposta si ricordava di emettere Parte_1
la fattura n. 264 con cui fatturava le suddette spedizioni speciali per quel periodo, già oggetto di precedente fatturazione;
i) la società opponente, con l'atto di citazione, si opponeva al decreto ingiuntivo n. 810/2022 emesso dal Tribunale di Salerno e citava la società opposta a comparire all'udienza del 23.12.2022 innanzi al Tribunale di Salerno, chiedendo: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno in favore del Tribunale di
Isernia, accertare l'inefficacia e la nullità della clausola di esclusività (art. 5 contratto – Foro esclusivo) e revocare il decreto ingiuntivo n. 810/2022; 2) accertare e dichiarare l'assenza dei
2 presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo n. 810/2022, in quanto il credito posto a base della fattura azionata dalla Socisec è privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità previsti dall'art. 633 c.p.c. e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 810/2022 perché illegittimo e infondato;
3) accertare e dichiarare che le fatture emesse dalla , per il periodo CP_1
maggio-giugno 2021, fossero state regolarmente pagate dall'opponente e che tali sovrapprezzi non fossero mai stati richiesti dalla;
4) condannare la società opposta al pagamento delle CP_1
competenze professionali del giudizio, oltre oneri fiscali e spese vive sostenute in favore della
. Parte_1
In data 22.12.2022, con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., la quale Controparte_1
impugnava e contestava quanto ex adverso dedotto e eccepito ed esponeva: a) le parti, al momento della sottoscrizione del contratto, eleggevano congiuntamente in via esclusiva il Foro di Salerno quale Foro di competenza per le vertenze relative al contratto in parola;
b) in particolare la predetta clausola prevedeva testualmente: “5. Foro per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il foro di Salerno.”; c) la non operava in qualità di corriere essendo, invece, una società che, attraverso il marchio CP_1
“Rete Logistica” e l'omonima piattaforma telematica di proprietà della stessa, operava nell'ambito dell'attività a sostegno delle imprese, tra cui è ricompresa l'attività collegata dei servizi logistici diretti ad aziende e professionisti;
d) nell'ambito della descritta attività, tra la e l'allora CP_1 intercorrevano rapporti commerciali in virtù del contratto “Rete Logistica Parte_2
Solution for Scarabeo”, sottoscritto in data 22.04.2021, avente ad oggetto l'affidamento di servizi di spedizione le cui tariffe venivano indicate nell'allegato B dello stesso;
e) nel momento in cui la merce da spedire veniva presa in carico dal corriere, quest'ultimo operava un controllo sulle dimensioni e sul peso della stessa prima di procedere al trasporto, di talché la fattura n. 264/2021 del 16.12.2021, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, corrispondeva alla ricontabilizzazione dei costi sostenuti da per le spedizioni extra dimensioni, richieste per conto dell'allora CP_1 [...]
cosi come determinati dal corriere TNT in seguito a dei controlli effettuati sulla Parte_2
merce al momento della consegna della stessa;
f) tutto ciò premesso la società , in personale CP_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata, difesa e domiciliata chiedeva: 1) in via preliminare, atteso che l'opposizione non era fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
2) nel merito, rigettare l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n. 810/2022 emesso dal Tribunale di Salerno in data 24.03.2022, con vittoria di spese ed onorari.
3 Assegnati i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., depositate le memorie istruttorie, il Giudice, in data
20.01.2024, con ordinanza rinviava la causa all'udienza del 11.02.2025 per la precisazione delle conclusioni.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
1. In merito alla eccepita- da parte opponente- incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività del Foro di Isernia-nel cui circondario ricade la sede della opponente- si deve rilevare che la previsione di un foro convenzionale esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione (cfr. Cass. n. 15958 del 18.06.2018).
Necessario è che si provi la sussistenza di una effettiva e valida pattuizione della clausola posta in essere tra le parti negoziali, essendo chiara l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità nel ritenere che l'espressa designazione convenzionale di un foro territoriale esclusivo presuppone una inequivoca e concorde volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge ed, avendo natura di clausola vessatoria, va specificamente approvata per iscritto, ai sensi dell'art. 1342 c.c. (cfr. Cass. n. 15278 del 21.07.2015).
Sempre a tal proposito, infatti, ci si limita a richiamare il principio, ribadito anche di recente, dalla giurisprudenza per cui “in tema di competenza per territorio, il foro convenzionale può ritenersi esclusivo solo in presenza di una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa” (cfr. Cass. n. 21010 del 2.10.2020)
Ebbene, al riguardo, va considerato che la parte opposta ha esibito il contratto del 05/5/2021, dove all'art. 5 è stabilito che “Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Salerno”. Tale clausola reca la doppia sottoscrizione delle parti, con la conseguenza che la pattuizione di un foro esclusivo elimina il concorso degli altri fori previsti per legge.
2. Parte opponente ha, altresì, eccepito l'inidoneità della fattura ad assurgere a prova del credito.
Orbene, è noto che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nel giudizio di merito la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.
4 Tuttavia ai sensi dell'art. 2710 c.c. le scritture contabili regolarmente tenute, vidimate e bollate possono fare prova tra imprenditori, per i rapporti inerenti l'esercizio dell'impresa, restando in tal caso liberamente valutabili dal Giudice.
Ebbene, il presupposto per poter valutare l'efficacia probatoria delle scritture contabili tra imprenditori ai sensi dell'art. 2710 c.c. è che le stesse siano state regolarmente tenute, vidimate e bollate ai sensi dell'art. 2215 c.c.
Nel caso che ci occupa, parte opposta ha allegato la fattura in formato elettronico xml da ritenersi equipollente all'estratto autentico delle scritture contabili previsto dall'art. 634, comma 2, c.p.c., secondo quanto previsto dal D.L. n.82/2005 e dall'art. 1, comma 3-ter del D.L.gs.127/2015;
Trova, quindi, applicazione l'art. 2710 c.c. in combinato disposto con l'art. 2215 c.c. al fine di ritenere integrata la prova del credito nei rapporti tra imprenditori.
3. Precisato che non è in contestazione il rapporto e l'esecuzione dello stesso, parte opponente ha contestato il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, adducendo l'ingiustificato addebito di extra costi per le dimensioni dei pacchi, in quanto, ha eccepito, non vi è alcuna prova di tali extra dimensioni.
Ebbene, parte opposta ha allegato le copie di decine di fatture emesse dal vettore TNT contenenti l'analitico dettaglio delle varie spedizioni effettuate-anche- per la parte opponente. In dette fatture e in ciascun riquadro riservato ad ogni spedizione per la opponente sono indicati con precisione i dati del trasporto e i corrispettivi applicati sulla base delle tariffe vigenti tra le parti ai pacchi “extra dimensioni”, superiori ai 3mc. Ebbene l'opponente non ha contestato dette fatture, né la correttezza delle voci di costo applicate alla stregua delle previsioni contrattuali, ma, come detto, ha contestato, in maniera generica che le sarebbe stato applicato l'extra costo a spedizione per supplemento pacco, laddove non vi erano pacchi “extra dimensioni”.
Tali assunto di parte opponente deve ritenersi infondato, dovendosi considerare quanto segue:
- che non è stato acquisito alcun preciso riscontro probatorio sulle dimensioni dei pacchi della opponente, atteso che nemmeno nei capitolati di prova vengono indicati le dimensioni ed i pesi dei pacchi dati al vettore TNT per la spedizione;
- che, in sostanza, l'opponente non ha in alcun modo dimostrato e prima ancora indicato quali fossero le diverse misure dei pacchi da essa in concreto consegnati alla parte opposta (rectius vettore);
5 - che la parte opposta, senza essere stata smentita sul punto, ha dedotto e documentato che in base alla Tariffa vigente tra le parti era previsto un sovrapprezzo di euro 100,00 per colli che misurassero più della soglia di 3 mc.
Ne consegue che essendo infondate le ragioni di contestazioni svolte da parte opponente, va respinta l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto, così come va respinta la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta in via riconvenzionale dalla parte opponente, posto che detta domanda è basata sull'infondato assunto secondo cui, a fronte della contestazione
(rivelatasi infondata) relativa agli errori di rilevazione delle misure, la parte opposta avrebbe ingiustificatamente sospeso i propri servizi in favore dell'opponente; che, comunque, la stessa quantificazione del lamentato danno è stata svolta in modo generico ed è rimasta priva di migliore allegazione e prova.
4. Secondo il criterio della soccombenza la parte opponente va condannata a rimborsare alla parte opposta le spese di lite liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 810/2022, emesso dal Tribunale di
Salerno in data 24/3/2022 e lo dichiara esecutivo come per legge;
2) condanna l'opponente in persona del legale rappresentante p.t. a rimborsare Parte_1
alla parte opposta le spese di lite liquidate in complessivi euro 5.000,00 per CP_1
compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 28/02/2025. Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero
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