Sentenza 22 gennaio 1999
Massime • 1
Nella liquidazione del danno futuro derivante dalla morte di un congiunto possono legittimamente computarsi, tra l'altro, le sovvenzioni elargite in vita dal "de cuius", purché delle stesse risulti legittimamente predicabile, con certezza o con rilevante grado di probabilità, il carattere della durevolezza e della costanza, e non anche della mera saltuarietà ed occasionalità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/1999, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TO IANNOTTA - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Rel. Consigliere -
Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NN AR, NN AR CA, NN RA, NN RO, NN PP, NN ZI, NN ZI, RI LA, RI NT, RI CA IN PR E F MIN CA, FA DO, FA ME, FA AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato AR PAPADIA, difesi dall'avvocato SALVATORE ARMENIO con procura speciale del Dott. Notaio Elisabetta Geddo Lehmann, Decimomannu 17/3/97.
- ricorrente -
contro
YD ADRIATICO SPA, in persona del Condirettore Generale, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell'avvocato GAMBERINI MONGENET RODOLFO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
NA OV, DE PE, YD ADRIATICO S.P.A., LA NATIONALE S.p.A., PE DE nq. LEG. RAPPR. SANDY, PE DE NQ LEG RAPPR. JENNY;
- intimati -
avverso la sentenza n. 237/96 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 12/4/95 depositata il 30/01/96; RG.2856/92. udita la relazione della causa svolta nella pubblicai udienza del 03/11/98 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato il 23 marzo 1988 MA, MA IN, CE, RO, PI, IZ e ZI NO, figlie della defunta EN RI, nonché SO, TO, RO e LA RI, fratelli della stessa, convenivano in giudizio davanti al LE di Monza DI AN, ER ER e le rispettive compagnie di assicurazione La AL s.p.a. e YD CO s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da loro subiti a seguito della morte della RI, intervenuta in Seregno il 29 agosto 1983, in conseguenza di un incidente stradale, del quale erano stati ritenuti responsabili, nel relativo giudizio penale, la AN e l'ER. Il LE adito, con la sentenza depositata il 19 settembre 1991, tenuto conto delle somme già versate dalle due compagnie di assicurazione, condannava DI AN e la s.p.a. La AL, in solido, a corrispondere agli attori la somma di L. 49.838.000 e la sola AN a corrispondere loro l'ulteriore somma di L. 153.867.053, oltre agli interessi di legge dall'agosto 1985;
condannava, altresì, ER HE e la s.p.a. LL CO, in solido, a corrispondere agli attori la somma di L.88.777.750, oltre agli interessi di legge dal 29 agosto 1988. I consorti NO e RI proponevano appello principale, la AN appello incidente. La Corte di appello di Milano con la sentenza depositata 30 gennaio 1996, dichiarava inammissibile l'appello incidentale della AN;
accoglieva parzialmente l'appello principale, dichiarando che la IA LL CO era tenuta al risarcimento dei danni in solido con la AN e la IA La AL e condannandola perciò a pagare, in aggiunta alla somma stabilita nella sentenza di primo grado, il residuo massimale pari a L.23.325.940; confermava la sentenza del LE in ordine all'esclusione del danno patrimoniale futuro;
dichiarava inammissibile, perché proposta per la prima volta in appello, la domanda di condanna della IA La AL al pagamento di rivalutazione ed interessi oltre il massimale.
Avverso la sentenza della Corte di appello i consorti NO e RI hanno proposto ricorso per cassazione. La s.p.a. LL CO ha resistito con controncorso, mentre DI AN, la s.p.a. La AL e gli eredi di ER ER non hanno svolto attività difensiva. I ricorrenti hanno presentato memoria. Motivi della decisione.
1.- Va, innanzitutto, rilevato che tutti i ricorrenti hanno rilasciato procura all'avv. Salvatore Armenio, onde è infondata l'eccezione della parte controricorrente secondo cui per quattro di essi non vi sarebbe procura.
2.- Sotto l'unica deduzione di violazione di legge, nullità del procedimento e omessa motivazione, i ricorrenti formulano quattro censure, che vanno separatamente esaminate.
La prima censura concerne la esclusione del danno patrimoniale per lucro cessante, che, secondo i ricorrenti, andava riconosciuto sulla base della valutazione prognostica che l'aiuto economico dato ai congiunti dalla RI sarebbe continuato se ella fosse rimasta in vita. I ricorrenti soggiungono che non può assumere rilievo il fatto che i due esercizi commerciali da cui la RI traeva i suoi redditi siano stati ereditati dal figli.
La censura è infondata.
La Corte di appello ha ritenuto che la defunta IN RI effettuasse a favore delle numerose figlie elargizioni saltuarie ed occasionali, prive perciò dei caratteri di costanza e durevolezza necessari per concretizzare il danno patrimoniale. La pronunzia è conforme all'orientamento di questa Corte di legittimità che, per la liquidazione del danno futuro da morte di un congiunto, esige la prova che vi sarebbe stata da parte del defunto, con certezza o con rilevante grado di probabilità, la elargizione di durevoli e costanti sovvenzioni (v., ex plurimis, Cass. 4 febbraio 1993 n. 1384, citata dagli stessi ricorrenti).
Nel ricorso si sostiene che il permanere dell'aiuto materno dato alle figlie dalla defunta era certo, in relazione al vincolo di parentela ed alle esigenze della numerosa figliolanza di essere aiutata economicamente. In tal modo i ricorrenti deducono, però, elementi di fatto che non possono essere accertati in questa sede di legittirnita.
Devesì, infine, osservare che la Corte di appello ha dichiarato di prescindere dall'altro argomento per cui il danno futuro era stato escluso dal LE (il fatto che i due negozi gestiti dalla defunta erano rimasti al suoi eredi); sono perciò prive di rilievo le osservazioni critiche che nel ricorso si muovono in ordine a quest'ultimo argomento.
3.- La seconda censura concerne la pronunzia di inammissibilità della domanda di condanna degli istituti assicuratori al pagamento di rivalutazione ed interessi oltre il massimale. Tale domanda - secondo i ricorrenti - deve intendersi inclusa in quella di integrale risarcimento del danno proposta contro ambedue le compagnie assicuratrici.
La censura è infondata.
L'obbligo dell'assicuratore (della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore) di pagare l'indennizzo direttamente al danneggiato, che è limitato al massimale di polizza, è del tutto distinto dall'obbligazione ricollegabile al ritardo colposo con cui egli effettui detta prestazione, il quale comporta il pagamento degli interessi di mora ed il maggior danno per svalutazione monetaria oltre il limite del massimale. La responsabilità ultra massimale dell'assicuratore è, cioè, fondata su un titolo diverso da quello che giustifica il pagamento del massimale e richiede pertanto la proposizione di un'autonoma domanda fondata sul comportamento defatigatorio del l'assicuratore. Consegue che quest'ultima domanda non può ritenersi compresa in quella intesa ad ottenere l'integrale risarcimento del danno subito per effetto dell'illecito del danneggiante-assicurato:
tale causa pelendi non comprende il diverso l'atto costituito dal colpevole ritardo del l'assicuratore. In tal senso si è espressa la giurisprudenza nettamente prevalente di questa Corte (sentenze 9 gennaio 1998 n. 133; 6 giugno 1997 n. 5076, 24 febbraio 1997 n. 1688; 28 maggio 1996 n. 4910, 30 dicembre 1994 n. 11329; 16 gennaio 1991 n. 338);
in senso contrario risulta essersi espressa, di recente, soltanto Cass. 3 gennaio 1994 n. 5, che è stata invocata dal ricorrenti e che non può essere seguita perché non considera la sottolineata diversità di titolo delle due obbligazioni del l'assicuratore. Correttamente, quindi, la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile la domanda diretta ad ottenere interessi e rivalutazione oltre il massimale, perché proposta soltanto in grado di appello, ove non è possibile proporre domande nuove (art.345 c.p.c.). 4.- Con la terza e la quarta censura i ricorrenti lamentano che la Corte di appello ha determinato il massimale residuo della società LL CO recependo le errate indicazioni fornite da quest'ultima, la quale ha calcolato nel pagamenti effettuati in precedenza somme che non vi and__avano comprese.
Le censure sono inammissibili poiché involgono accertamenti di merito non consentiti a questa Corte di legittimità, che non può verificare direttamente le componenti del calcolo che ha portato a determinare l'entità del massimale residuo della compagnia assicuratrice. Nè i ricorrenti precisano quali prove documentali la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare e la decisività del documenti non tenuti presenti. Solo per uno dei tre errori lamentati si menziona qualche documento attraverso un rinvio del tutto generico, inidoneo quindi a prospettare la decisività del suo contenuto, necessaria per rendere ammissibile il motivo di ricorso per cassazione previsto dall'art.360 n-5 c.p.c.. 5.- In conclusione il ricorso va rigettato ed i ricorrenti vanno condannati in solido a pagare alla parte resistente LL CO le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore della societa LL CO, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive L ..... delle quali L.
3.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria 22 gennaio 1999