Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00169/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01309/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1309 del 2025, proposto da
RT IL, rappresentato e difeso dall'avvocato Isetta Barsanti Mauceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 823 del 18.06.2024 emessa dal Tribunale di Bologna Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. UG Di TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata.
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.
La sentenza è passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del 30/07/2024, prodotta in atti.
La sentenza è stata notificata per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, ai fini della esecuzione, al Ministero.
Ciò premesso, il Collegio rileva che, nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
La perdurante inadempienza del Ministero convenuto comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l'ordine all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva, passata in giudicato come da certificazione prodotta, detratto quanto eventualmente corrisposto.
Pertanto si ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza predetta entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Va, invece, respinta la richiesta del pagamento di interessi legali sulle somme dovute, non disposto dal G.O..
E’ opportuno ricordare che ai sensi dell’articolo 112, comma 2, lettera c), Cod. proc. amm. l’azione di ottemperanza può essere promossa per conseguire l’attuazione – tra le altre – delle sentenze passate in giudicato del Giudice civile, «al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato».
Questo comporta che «che mentre per l’esecuzione delle sentenze pronunciate dal Giudice Amministrativo, è possibile in sede di ottemperanza colmare le eventuali lacune del giudicato e adottare statuizioni simili a quelle del giudizio di cognizione, un analogo potere integrativo non sussiste nel caso di ottemperanza di sentenze del Giudice Ordinario, non essendo il Giudice Amministrativo dell’esecuzione fornito di giurisdizione nella materia oggetto di giudicato» (così, C.G.A. Sicilia, Sez. giurisd., sentenza n. 718/2024). Il Giudice amministrativo dell’ottemperanza è chiamato, quindi, a svolgere un’attività rigidamente esecutiva delle statuizioni giudiziali rese dal Giudice civile (cfr., ex plurimis, T.A.R. Puglia – Bari, Sez. III, sentenza n. 1045/2024).
Conseguentemente In assenza di una espressa statuizione nella sentenza ottemperanda sugli interessi legali, la domanda del ricorrente non può quindi trovare accoglimento.
Quanto alla di penalità di mora, richiesta per il ritardo nell’esecuzione della sentenza, la stessa va riconosciuta nella misura degli interessi legali sulla somma liquidata dal G.O. decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza di ottemperanza all’Amministrazione inadempiente, fino al giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, in mancanza dell’adempimento, quello dell’esecuzione del giudicato effettuata in via sostitutiva dal Commissario ad acta.
In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi novanta giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi con facoltà di sub delega dell'incarico ad un dirigente/funzionario esperto del suddetto o di altro Ufficio.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, con distrazione delle spese a favore del difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), accoglie in parte il ricorso in epigrafe indicato e dispone come in motivazione.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi euro 1.000 (mille), oltre spese generali ed oneri accessori nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato, se versato, con distrazione delle spese a favore dei difensori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG Di TO, Presidente, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UG Di TO |
IL SEGRETARIO