Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 09/05/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
n° 106/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di lavoro indicata in epigrafe, pendente tra
elettivamente domiciliato in Lanciano alla Via Del Mancino, 15 Parte_1
presso lo studio dell'avv. Maria Chiara De Fidelibus, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
-opponente ammesso al patrocinio a spese dello Stato-
e
Controparte_1
in persona del Geom. quale Presidente della stessa,
[...] CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Rossi, in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliata presso e nello studio della stessa procuratrice in Corso Garibaldi n. 96, Ancona;
- opposto- avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 102/2023 emesso dal Tribunale di Lanciano in data 14.11.2023 nel procedimento iscritto al n. 609/2023 RG all'opponente è stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € Parte_2
114.985,99 oltre interessi sino al saldo effettivo e spese e competenze della procedura monitoria liquidate in € 2.242,00. Il decreto, provvisoriamente esecutivo, è stato notificato in data 19.01.2024.
Con ricorso ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo in Parte_1
questione deducendo:
-l'indebita duplicazione di titoli esecutivi;
-l'intervenuta cessazione dello svolgimento di attività libero professionale di geometra sin dal
1.01.1997 per ragioni di salute.
Ha, dunque, adito l'intestato Tribunale chiedendo di:
“- in via preliminare riconoscere e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutti contributi maturati fino a tutto l'anno 2016;
- nel merito, riconoscere e dichiarare che la Parte_2
ha agito già con intimazione di pagamento n° 032 2023 90020168
[...]
35/000 riferentisi allo stesso periodo ed alle medesime somme ingiunte, con una ingiustificata duplicazione del titolo, sicché l'impugnato decreto deve ritenersi nullo ed illegittimo.
Con vittoria di spese e competente del giudizio, da versarsi in favore dello Stato in caso di definitiva ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio delle spese in favore dello Stato”.
Con memoria si è costituita in giudizio la Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
[...]
Radicatosi il contraddittorio tra le parti, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata la relativa udienza, assegnando termine per il deposito di note conclusionali e disponendo che le attività da svolgersi fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito in telematico delle note conclusionali e delle note scritte di cui sopra in data odierna la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
In linea di diritto va rammentato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione, che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena, per cui il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria, che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore -al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto- ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) ed, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Ed è noto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione – ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Ebbene, risultando chiaro, evidente e determinato l'oggetto del monitorio, la domanda proposta in sede monitoria si fonda sulla attestazione di credito rilasciata dal Dirigente generale dell'ente stesso, valida ai sensi dell'articolo 635 c.p.c. Ed invero secondo i principi consolidati espressi dalla Corte regolatrice per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali e\o assistenziali, costituisce prova idonea ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, c.p.c., l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore (cfr. ex plurimis
Cass. Sez. L, Sentenza n. 15208 del 03.07.2014).
Nel caso di specie, non è in contestazione l'iscrizione dell'opponente al Collegio dei Geometri di
Chieti al n. matricola 770883F dal 23.02.1989 ed egli non ha dato prova del pagamento dei contributi oggetto del presente giudizio, limitandosi ad eccepire l'indebita duplicazione di titoli esecutivi, la prescrizione del credito ingiunto e l'intervenuta cessazione dello svolgimento di attività libero professionale di geometra sin dal 01.01.1997.
Il primo motivo di opposizione risulta destituito di fondamento.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito da tempo che gli enti previdenziali per richiedere i contributi non pagati possono ricorrere tanto all'emissione di un avviso di addebito quanto alla ordinaria azione con possibilità di richiedere un decreto ingiuntivo. In proposito la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che "In tema di riscossione mediante ruolo dei crediti degli enti previdenziali, la disciplina prevista dagli artt. 17, comma 1, e 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999 si riferisce espressamente alla sola riscossione delle «entrate», che sono individuate specificamente
«nei contributi o premi dovuti» e non versati, «unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive», dovendosi ritenere, conseguentemente, che non sia venuta meno, per l'ente previdenziale, la possibilità di ricorrere al procedimento d'ingiunzione di cui agli artt. 633 e seguenti c.p.c., per il recupero di somme indebitamente corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali” (cfr. Cass. Civ.,
Sezioni Unite Sentenza n. 5680 del 10 marzo 2011).
In definitiva, l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda agli enti previdenziali per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che essi agiscano nelle forme ordinarie.
Peraltro, nel caso di specie vi è solo una parziale sovrappozione tra il credito azionato con la procedura ordinaria e quello iscritto a ruolo, ma soprattutto, a seguito della proposizione di domanda giudiziale, tutte le cartelle sono state sospese, previa comunicazione della alla Pt_2
Agenzia delle Entrate (cfr. doc. n.17 allegato alla comparsa).
Passando alla disamina del secondo motivo di opposizione si precisa quanto segue.
L'opponente ha, sia pur genericamente, eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti sino all'anno 2016 evidenziando l'esistenza di un unico atto interruttivo, ossia la diffida inviata a mezzo pec in data 31.10.2022.
Come noto, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. n. 335 del 1995 “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: (…) b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Tale termine, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, si applica pacificamente anche alle contribuzioni di tipo previdenziale dovute alle casse private istituite per gli iscritti ai vari ordini professionali.
E' stato poi precisato che "in materia contributiva previdenziale, la L. 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione la L. 20 ottobre 1982, n.
773, art. 19, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte Pt_2
dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge" (cfr. Cass. sez. lav. n. 4981 del 4.3.2014).
L'art. 17 della legge citata in particolare dispone al primo comma che: “Gli iscritti agli albi dei geometri devono comunicare con lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla entro Pt_2
trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi,
l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia”.
La prescrizione non decorre, invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale.
Né una diversa decorrenza del termine di prescrizione può desumersi dall'art. 6 del Regolamento, che fa riferimento al momento in cui la ha ottenuto dai competenti uffici i dati definitivi da Pt_2
comunicare all'interessato, posto che la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria non può costituire un'indiscriminata "rimessione in termini" della ai fini della prescrizione e Pt_2
determinare la conseguente disapplicazione della norma che impone il decorso di quest'ultima dalla presentazione della denuncia dei redditi ai fini IRPEF.
Orbene, la ha documentato attraverso la produzione dell'estratto conto contributivo Pt_2 dell'odierno opponente (cfr. doc. n 13 alla memoria), il totale mancato invio da parte del professionista, delle dichiarazioni IRPEF e/o IVA per gli anni dal 2011 al 2021.
Alla luce dei suindicati principi, avendo la fattispecie ad oggetto proprio redditi non dichiarati dal professionista, deve quindi ritenersi che in mancanza di invio di tali comunicazioni il termine di prescrizione dei contributi non sia decorso per gli anni dal 2011 al 2021, con conseguente assorbimento per tali annualità di ogni questione relativa all'efficacia interruttiva delle diffide in atti.
La ha, inoltre, documentato l'invio di plurimi solleciti di pagamento (cfr. documenti da 3 a 12 Pt_2 allegati alla memoria di costituzione), con cui l'odierno opponente è stato invitato alla regolarizzazione dei contributi, mai avvenuta.
L'opponente solo con le note conclusionali ha posto in dubbio l'idoneità di tali missive ad interrompere la prescrizione, sostenendo che le stesse non siano state da egli ricevute stante la revoca del suo indirizzo di posta elettronica certificata a seguito della sua sospensione disciplinare, senza però offrirsi di documentare la circostanza.
Giova in proposito ricordare che l'atto di costituzione in mora, per produrre - per quanto qui rileva -
l'effetto interruttivo della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Assume piuttosto valore dirimente l'accertamento della ricezione, ossia se l'atto sia o meno pervenuto all'indirizzo del destinatario. In tal caso opera la presunzione di conoscenza e sorge in capo al destinatario l'onere di provare di non averne avuta conoscenza senza colpa.
La posta elettronica certificata è il sistema che, per espressa previsione di legge (D.P.R. 11 Febbraio
2005, n. 68), consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, presentando rispetto alla posta elettronica ordinaria caratteristiche aggiuntive tali da fornire agli utenti certezza dell'invio e della consegna (o della mancata consegna) delle e- mail al destinatario. Tale sistema è stato creato proprio al fine di garantire, in caso di contenzioso,
l'opponibilità a terzi del messaggio.
Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore e la trasmissione telematica del documento equivale alla notificazione per mezzo della posta.
Pertanto, la ricevuta di consegna della pec è equiparata all'avviso di ricevimento della spedizione postale ed è sufficiente a garantire, in forma sintetica, la prova dell'avvenuta consegna del documento informatico al destinatario. Tale formalità comporta che le indicazioni della ricevuta di avvenuta consegna debbano essere valutate sul piano presuntivo, al fine dell'assolvimento dell'onere della prova della ricezione del documento informatico e della presunzione di conoscenza. Si tratta di una presunzione relativa, potendo essere superata dalla prova contraria che il destinatario potrebbe fornire circa la mancata ricezione del documento.
Nella fattispecie concreta, in cui è pacifica l'avvenuta consegna nella casella di posta elettronica del destinatario dei messaggi in questione, il destinatario non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante di dimostrare di non averne avuta conoscenza senza colpa. D'altronde, il corretto funzionamento dello strumento informatico è un dovere di diligenza in capo ai professionisti che per legge devono munirsene.
Ciò chiarito, gli atti interruttivi della prescrizione allegati alla memoria esplicano la propria efficacia in relazione agli anni dal 2012 al 2021, ma non per gli anni antecedenti dal 2002 al 2010, che risultano invece prescritti.
Invero, quanto agli anni dal 2002 al 2010 il primo atto interruttivo della prescrizione risulta essere quello del 31.01.2019, quando il termine prescrizionale quinquennale era ormai spirato.
Conclusivamente, risultano effettivamente prescritti i contributi dal 2002 al 2010.
Infine, l'opponente ha lamentato l'omessa valutazione delle sue condizioni di salute che sono state di grave ostacolo all'esercizio della professione sin dal 01.01.1997, senza neppure offrire adeguato riscontro processuale alle proprie deduzioni, dal momento che la documentazione sanitaria allegata risulta relativa agli anni dal 2016 al 2018 e all'anno 2024 (cfr. doc. 5 e 6 allegati al ricorso).
Né l'onere di provare lo svolgimento di attività libero professionale incombe sulla siccome Pt_2
creditrice dei contributi, sulla base dei principi che governano la ripartizione dell'onere della prova tra le parti. Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo n. 102/2023 emesso dal Tribunale di Lanciano in data 14.11.2023 va revocato e dev'essere dichiarata la prescrizione dei contributi relativi agli anni dal 2002 al 2010.
Conseguentemente l'opponente va condannato al pagamento in favore della
[...]
della minor somma di €. 46.754,00, a Controparte_1
titolo di contributi omessi relativi agli anni dal 2011 al 2021, sanzioni ed interessi calcolati al
10.05.2023, oltre ulteriori interessi sino al saldo effettivo.
Considerato l'accoglimento parziale dell'opposizione le spese della fase monitoria e del presente giudizio possono essere compensate per la metà e la restante metà, liquidata in dispositivo applicando i valori delle tabelle allegate al D.M. 147/2022, dev'essere posta a carico della
[...]
Controparte_1
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie parzialmente l'opposizione spiegata e revoca il decreto ingiuntivo n. 102/2023 emesso dal
Tribunale di Lanciano in data 14.11.2023;
-dichiara l'intervenuta prescrizione dei contributi relativi agli anni dal 2002 al 2010;
-condanna l'opponente al pagamento in favore della Controparte_1 della somma pari ad €. 46.754,00, a titolo di contributi omessi
[...]
relativi agli anni dal 2011 al 2021, sanzioni ed interessi calcolati al 10.05.2023, oltre ulteriori interessi sino al saldo effettivo;
-compensa per la metà le spese della fase monitoria e del presente giudizio;
-condanna la alla Controparte_1
rifusione in favore dell'Erario dello Stato della restante metà delle spese del giudizio, già liquidata in €. 2.660,75, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 09.05.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano -