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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 11019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11019 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Specializzata in Materia d'Impresa riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Leonardo PICA Presidente dr. Adriano DEL BENE Giudice rel. dr. Arminio Salvatore RABUANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 5636/2023 RG
PROMOSSA DA
procedura fallimentare del Parte_1
Tribunale di Avellino n.83/2015 (c.f. , in persona del curatore avv. P.IVA_1 [...]
difesa e rappresentata dall'avv. Vincenzo Caporale (cod. fisc.: Pt_2
), con studio in Montemarano (AV) alla Via San Francesco n. 54 C.F._1
- attore -
NEI CONFRONTI DI
nata a [...] il [...], residente in [...]della Controparte_1
Battaglia (CO), alla Via Mornago n.16 (C.F.: ) C.F._2 nato a [...] il [...], e residente a [...]della Battaglia Parte_3
(CO), alla via Mornago n.16 (C.F.: ) C.F._3
-convenuti contumaci –
Conclusioni
All'udienza del 15 luglio 2025 l'unica parte costituita in giudizio concludeva come da verbale di udienza da intendersi qui riportato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23.02.2023 la Parte_4
conveniva dinanzi all'intestata giustizia i sig.ri e
[...] Controparte_1
nella rispettiva qualità di amministratore unico e amministratore di fatto Parte_3 2 nonché liquidatore della società, succedutisi nella carica della fallita, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti dalla fallita e dai creditori sociali della stessa.
Esponeva in fatto:
a) che con atto del 14.04.2008 a firma del Notaio , veniva costituita Persona_1 dalla sig.ra , la una società a Controparte_1 Controparte_2 responsabilità limitata unipersonale, con sede in San Fermo della Battaglia (CO), ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese l'indirizzo della sede sociale veniva stabilito in via Fittavolo n.1;
b) che la veniva costituita come società di capitali a Controparte_2 responsabilità limitata formata da un socio unico per una quota del Controparte_1
100% e che all'atto costitutivo il capitale sociale dichiarato ammontava ad €
10.000,00 cosi ripartito: € 10.000,00 pari al 100% di proprietà della sig.ra CP_1
;
[...]
c) che la durata della società veniva fissata al 31 dicembre 2030 ed iscritta nel registro delle imprese di Como con codice fiscale e numero di iscrizione P.IVA_1
d) che la iniziava la propria attività in data 08.05.2008 e sin Controparte_2 dall'inizio svolgeva attività di costruzione e ristrutturazione di edifici civili ed industriali, movimenti di terra con eventuali opere in muratura, cementi armati, pavimentazioni, demolizioni, impalcature ponteggi, costruzioni di carpenteria in ferro leggero e pesante, coperture edili di ogni tipo, esecuzioni di impianti elettrici, idraulici e fognature…;
e) che dalla data di costituzione, 14.04.2008, fino allo scioglimento la società veniva amministrata da un amministratore unico sig.ra e che alla data della Controparte_1 sentenza dichiarativa di fallimento non risultavano essere presenti quali organi della società né Consiglio di Amministrazione, né Collegio Sindacale;
f) che con atto del 02.04.2013 a firma del Notaio rep. n.1294/857, Persona_2 protocollo n.7015/2013 del 10.04.2013, registrato in Como, veniva deliberato: a) di modificare la denominazione sociale in e costituita una società a Parte_1 responsabilità limitata;
b) di trasferire la sede sociale da San Fermo della Battaglia
(CO), Via Fittavolo n.1 a Montemiletto (AV), alla via Cesura n.22; c) di sciogliere anticipatamente la società mettendola in liquidazione;
d) di nominare liquidatore e legale rappresentante della società il sig. Parte_3 3
g) che in data 22.12.2015 il Tribunale di Avellino con sentenza n.84/15 aveva dichiarato il fallimento della , con sede in Parte_1 Parte_1
Montemiletto, via Cesura 22;
h) che il curatore della procedura una volta analizzata la situazione contabile, con relazione ex art. 33 L.F. aveva evidenziato l'esistenza di: “crediti verso clienti per importo complessivo pari ad € 315.161,67; 2. cassa contanti per € 25.289,13 e la presenza di assegni bancari in cassa pari ad € 20.572,00; 3. crediti di conto "Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti" per l'importo di € 50.085”;
i) che rilevate tali circostanze il curatore aveva convocato il liquidatore della società fallita, sig. , il quale, in data 08.04.2016 consegnava al Curatore un Parte_3 elenco di debiti e crediti riscossi e da riscuotere dalla società fallita, impegnandosi a comunicare successivamente gli indirizzi e la pec, nonché per ciascuno di essi le ragioni di credito e di debito;
j) che in quella sede il curatore, dopo aver fatto sottoscrivere la situazione contabile precedentemente inviata, procedeva a porre domande inerenti proprio la situazione contabile dallo stesso inviata;
in particolare, con riferimento alla presenza di crediti verso soci per versamenti ancora dovuti il curatore aveva chiesto al liquidatore di fornire mastrino contabile dal quale evincere la formazione di tale Parte_3 credito, richiesta risultata mai evasa;
k) che il Curatore aveva richiesto altresì spiegazioni in merito al consistente importo di crediti presenti in bilancio per un importo pari ad € 315.161,87, ma sul punto il liquidatore aveva dichiarato che i soli crediti reali erano quelli nei confronti della per € 159.365,00; Formula 1 gomme per € 2.999,59; Lario Controparte_3
Logistica per € 3.210,00; per € 25.480,00; con riferimento poi agli altri CP_4 crediti aveva dichiarato che trattavasi di poste contabili presenti in bilancio in quanto non erano stati contabilizzati i relativi importi in conto incasso fornendo la prova dell'avvenuto incasso;
l) che in ordine ai crediti da incassare, il liquidatore (in data 08.04.2016) aveva consegnato al curatore le fatture comprovanti i crediti verso la Controparte_3
e la e che pertanto il curatore procedeva a diffidare al Controparte_5 pagamento le predette società, le quali tuttavia contestavano il debito;
4
m) che il Curatore aveva provveduto a chiedere la consegna delle somme presenti in cassa, così come rappresentate e presenti all'interno del bilancio alla data del fallimento sottoscritto dal liquidatore;
in particolare di € 20.572,00 quali assegni ed €
25.289,13 quali cassa contanti;
a tale istanza il liquidatore aveva risposto che erano voci non reali impegnandosi a produrre tutta la documentazione idonea a dimostrare i pagamenti effettuati a mezzo della stessa ed evidentemente non contabilizzati;
n) che il Curatore inoltre aveva richiesto di produrre copia dei mastrini contabili di cassa contante e cassa assegni, ma la documentazione successivamente inviata a mezzo posta risultava essere parziale e non conferente;
sul punto il Curatore precisava che l'utilizzo della cassa non era avvenuto ad opera del liquidatore ma da parte dell'ultimo amministratore;
o) che la gestione societaria e le condotte dei convenuti venivano ritenute penalmente rilevanti dal Tribunale Penale di Avellino e che in particolare il Pubblico Ministero concluse le indagini aveva esercitato l'azione penale nei confronti dei sig.ri e per i reati di bancarotta fraudolenta Controparte_1 Parte_3 patrimoniale e documentale;
p) che in data 15 gennaio 2021 il GUP del Tribunale Penale di Avellino aveva pronunciato la sentenza, ex art 444 c.p.p., n.10/2021 Reg. Sent., divenuta irrevocabile in data 01.03.2021 in ordine ai seguenti fatti-reato: del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale p. e p. dagli artt. 110 c.p. – art. 216, comma
1, nn. 1 e 2, 219, comma 1 e comma 2 n. 1, e 223, comma 1, R. D. 16.3.1942 n. 267
(L. Fall), perché in concorso materiale tra loro: nella sua Controparte_1 qualità di Amministratore Unico della società " Parte_1
, con sede in Montemiletto (AV), via Cesara n. 22 dalla data della
[...] costituzione (10/4/2008) alla data del 02/04/2013 (data della messa in liquidazione);
quale co-gestore di fatto della società sopraindicata alla data del. Parte_3
02/04/2013 (data della messa in liquidazione) e, successivamente, quale liquidatore della predetta società sino alla data del fallimento della stessa (dichiarato dal
Tribunale di Avellino 30/12/2015); 1) distraeva, dissipava o Controparte_1 comunque occultava beni facenti parte del patrimonio sociale (o comunque distraeva, dissipava od occultava i ricavi economici provento dell'alienazione dei beni medesimi) così da creare passività accertate per € 268.432,91 a fronte di attività 5 residue pari a , con un divario tra attivo e passivo che non trova Pt_5 giustificazione nelle necessità dell'impresa o ne trova alcuna, tra i quali in particolare:
e 2) allo scopo di recare pregiudizio ai Controparte_1 Parte_3 creditori e di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto sottraevano o distruggevano
(in parte) i libri e le altre scritture contabili della società (in particolare: bilanci dei
2008; libro mastro 2008, 2009, 2013, 2014; registri IVA 2008, 2009, 2012 (ad eccezione del mese di gennaio, febbraio, marzo e limitatamente ai soli acquisti); libro giornale 2008, 2009, 2010; fatture emesse anno 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014; fatture acquisti 2008, 2009, 2010, 2011, 2012; documentazione bancaria 2008,2009,
2010, 2011, 2012; schede contabili clienti fornitori e cassa 2008, 2009, 2010, 2011,
2012) e, comunque, teneva i restanti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti di affari della medesima;
Con le aggravanti: a) di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità; b) di aver commesso più fatti tra quelli previsti dall'art. 216 L fino alla sopraindicata data del Parte_6 fallimento della società;
q) che i sig.ri e rispettivamente nella qualità di Controparte_1 Parte_3 amministratore e di liquidatore erano imputabili di gravi fatti di mala gestio che avevano condotto la società fallita in uno stato di decozione fino all'inevitabile apertura della procedura concorsuale.
Sulla base di tali presupposti concludeva nei seguenti termini:
“a) accertare e dichiarare la responsabilità, con espresso accertamento incidenter tantum della configurabilità come reato delle condotte poste a base della domanda risarcitoria, da parte del sig. prima quale co- gestore di fatto e poi come liquidatore sino Parte_3 alla data del fallimento della stessa dichiarato dal Tribunale di Avellino con sentenza del
30.12.2015 e la sig.ra quale amministratore della società fallita sino Controparte_1 alla data del fallimento della stessa dichiarato dal Tribunale di Avellino con sentenza del
30.12.2015, dei fatti, atti pregiudizievoli, dolosi o colposi, e dei comportamenti indicati nell'atto di citazione e per avere con ciò creato danni alla società Parte_1
ed alla massa dei creditori del fallimento e della società;
[...]
b) conseguentemente considerato che, non è stato possibile quantificare il pregiudizio per la società e i creditori data l'assenza e/o incompletezza e/o inattendibilità delle scritture contabili della società fallita, condannare e al Controparte_1 Parte_3 6 risarcimento del danno in favore del , in Parte_1 persona del Curatore pro tempre, in solido ovvero ciascuno per la propria responsabilità, al pagamento della somma di euro €. 268.432,91 oltre al pagamento degli accessori sull'importo capitale di condanna, accessori rappresentati dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fallimento, 30.12.2015, e sino all'effettivo soddisfo, per aver distratto, dissipato o comunque occultato beni facenti parte del patrimonio sociale (o comunque per aver distratto dissipato e/o occultato i ricavi economici provento dell'alienazione dei beni medesimi) così da creare passività accertate per €. 268.432,91 a fronte di attività residue pari a , con un divario tra attivo e passivo Pt_5 che non trova giustificazione nelle necessità dell'impresa, ovvero di quella eventuale diversa maggiore somma accertata in corso di causa anche a mezzo ctu e/o determinata dal giudice anche in via equitativa;
c) condannare, altresì, le parti convenute e in via solidale Controparte_1 Parte_3 tra loro, al versamento, a favore dello Stato, delle spese e competenze del presente procedimento, da liquidarsi secondo il DPR n. 115/2002 s.m.i.”
Non si costituivano in giudizio i convenuti pur ritualmente citati e non comparsi, cosicché alla prima udienza del 07.11.2023 il Giudice istruttore ne dichiarava la contumacia e, concessi i termini ex art. 183 c.p.c., rinviava la causa al 07.05.2024.
Ritenuto che la causa fosse matura per la decisione dovendosi ritenere inammissibili ed irrilevanti le istanze istruttorie avanzate da parte attrice, all'udienza del 15.07.2025 rimetteva la causa al Collegio per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
Il Collegio ritiene che la domanda sia parzialmente fondata e debba essere accolta per quanto di ragione.
Va in principio ricordato che l'azione ex art. 146 l.f. (applicabile ratione temporis) proponibile tra l'altro nei confronti degli amministratori e dei liquidatori della società fallita cumula le due possibili forme di tutela previste per la società e per i creditori le quali si trasferiscono, con l'apertura del fallimento, in capo al curatore. Essa non rappresenta quindi un tertium genus, potendo fondarsi su presupposti sia dell'una che dell'altra azione, fermo il rispetto delle regole e degli oneri probatori inerenti a ciascuna (così, tra gli altri, Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488; Trib. Padova, Sez. I, 23/11/2000, C. L. e altri, Mass. Controparte_6
Giur. Civ. Patavina, 2006). 7
Più precisamente si afferma che “l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall., cumula in sè le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare istanze risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori;
ma, una volta effettuata la scelta nell'ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche
l'onere della prova e l'ammontare dei danni risarcibili” (Cass. civ., Sez. I, 20/09/2012, n.
15955, C. Co.Me.R. s.r.l. e altri, CED Cassazione, 2012; Conforme Cass. civ. CP_7 Pt_6
Sez. I, 21/06/2012, n. 10378).
Non si tratta, come è noto, di un'azione nuova, che sorge a titolo originario in capo al curatore: la norma si limita ad attribuire al curatore la legittimazione (esclusiva) ad esercitare, in forma cumulativa, le stesse azioni che, prima del fallimento, spettavano, separatamente, alla società ed ai creditori sociali. In particolare, la differenza normativa principale tra le due fattispecie è che mentre la responsabilità degli amministratori verso la società ha natura contrattuale, la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali ha natura extracontrattuale, pur se fatta valere nell'ambito del fallimento.
Non va ignorato che il curatore, pur nella diversità degli interessi sottostanti alle singole pretese, deve tendere al perseguimento di un obiettivo comune: la reintegrazione della massa attiva dell'impresa al fine della prioritaria soddisfazione dei creditori concorsuali.
La tesi sostenuta invero tralaticiamente dalla giurisprudenza di legittimità della legittimazione unitaria ed inscindibile del curatore ad esperire l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali invero non sembra rispettare la peculiarità della legittimazione della curatela fallimentare che una parte della dottrina ha definito più correttamente “cumulativa” per evidenziare piuttosto l'autonomia delle singole azioni che potrebbero diversificarsi per causa petendi e petita, con la possibilità per la curatela di invocare il risarcimento del danno ulteriore rispetto a quello costituito dalla lesione all'integrità patrimoniale della fallita.
E' stato opinato che il curatore può in certa misura cumulare i vantaggi offerti dalle distinte discipline delle azioni di responsabilità, ma deve sottostare anche ai relativi svantaggi, sicché non potrà pretendere il risarcimento del lucro cessante ove l'azione sociale di responsabilità 8 risulti prescritta, dovendosi limitare a chiedere il solo danno emergente in presenza dei presupposti richiesti dall'art.2394 c.c. per l'azione dei creditori sociali.
Di qui l'esigenza, sempre più avvertita, che il curatore individui correttamente nella domanda giudiziale l'area di incidenza dell'illecito dedotto a fondamento della pretesa risarcitoria, sia attraverso l'indicazione del danno che ne è derivato, sia attraverso l'individuazione del soggetto (società o creditori nel loro complesso) che lo abbia subito.
Si può concludere pertanto che l'art. 146 l. fall., in difetto di uno specifico rinvio alle corrispondenti norme di diritto societario, debba essere interpretato come norma rivolta a disciplinare una sorta di fenomeno di unificazione soggettiva (secondo un'efficace intuizione dottrinaria) in capo all'organo fallimentare della mera legittimazione ad esercitare le stesse azioni previste nel diritto societario, senza che ciò comporti - salvo che per i profili espressamente disciplinati - disapplicazione o alterazione della corrispondente disciplina societaria in sede fallimentare.
Il curatore quindi che, ai sensi dell'art. 146, comma 2°, l. fall., fa valere la responsabilità contrattuale verso la società, ha l'onere di dimostrare l'inadempimento da parte dell'amministratore ai doveri derivanti dalla legge o dall'atto costitutivo ovvero a quello generale di diligenza ovvero ai doveri di vigilanza attiva e di intervento operoso, che la società ne abbia ricevuto un danno patrimoniale e che tale pregiudizio sia la conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento degli amministratori, spettando, invece, all'amministratore la prova che l'inadempimento è derivato da causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.).
L'azione di responsabilità dei creditori, viceversa, si propone di tutelare l'integrità del patrimonio sociale, in relazione all'obbligo della sua conservazione;
essa riveste natura di azione aquiliana ex art. 2043 c.c. in cui il danno ingiusto è integrato dalla lesione dell'aspettativa di prestazione dei creditori sociali, a garanzia della quale è posto il patrimonio della società, trovando così fondamento nel principio generale della tutela extracontrattuale del credito di cui agli artt. 2740 e 2043 c.c.
Il curatore che, a norma dell'art. 146, comma 2°, l. fall., agisce in giudizio per far valere la responsabilità extracontrattuale verso i creditori sociali deve, invece, provare l'inosservanza da parte dell'amministratore degli obblighi inerenti la conservazione del patrimonio sociale, che tali inadempimenti sono dovuti a dolo o colpa (ma la violazione di specifiche prescrizioni poste dalla legge a carico degli amministratori funzionali alla tutela del patrimonio e della sua 9 integrità integra di per sé sola gli estremi della colpa cd. specifica) e che hanno provocato l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti sociali (Cass n.
13765/2007, in motivazione ha ritenuto che le "... domande proposte dall'organo della procedura ai sensi dell'art. 2393 o dell'art. 2394 ...pur se ... accomunate dalla comune legittimazione, continuano ad avere presupposti diversi (il danno prodotto alla società da ogni illecito doloso o colposo degli amministratori per violazione di doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, nell'un caso, l'insufficienza patrimoniale cagionata dall'inosservanza di obblighi di conservazione del patrimonio sociale, nell'altro) e ad essere soggette ad un diverso regime giuridico, ... per quel che riguarda l'onere della prova, ove si tenga fermo che l'azione di responsabilità dei creditori sociali non ha carattere surrogatorio, bensì diretto ed aquiliano...").
Sul tema della quantificazione del danno, invero nel caso di azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare contro gli ex amministratori, compete a chi agisce dare la prova della sua esistenza, del suo ammontare e del fatto che esso sia stato causato dal comportamento illecito di un determinato soggetto, “potendosi configurare un'inversione dell'onere della prova solo quando l'assoluta mancanza ovvero l'irregolare tenuta delle scritture contabili rendano impossibile al curatore fornire la prova del predetto nesso di causalità; in questo caso, infatti, la citata condotta, integrando la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori, è di per sè idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio” (Cass. civ., Sez. I, 04/04/2011, n. 7606, Fall. Coder Scarl C. Bruno e altri,
CED Cassazione, 2011).
La questione è stata definita da ultimo con la sentenza delle Sezioni Unite 6.5.2015, n. 9100, che hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa, l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev'essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Nelle predette azioni la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, di per sé sola non giustifica che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione 10 equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto”.
Ebbene, in ordine agli inadempimenti contestati alle parti convenute, le risultanze processuali hanno fatto emergere una situazione contabile non veritiera.
In particolare, a fronte di passività accertate per € 268.432,91, al momento del fallimento la società presentava attività pari a zero e ciò nonostante la situazione contabile al 30 giugno
2015 rappresentasse un attivo patrimoniale costituito da crediti vantati verso la clientela per euro 315.162,00, da crediti verso erario per euro 4.790,00, da crediti vantati verso soci per versamenti ancora dovuti per euro 50.085,00, da altri crediti per euro 900,00, da rimanenze per euro 4.159,00, da immobilizzazioni materiali per euro 3.560,00 e da disponibilità liquide per euro 48.500,00.
La medesima situazione contabile trovava poi riscontro in quella consegnata dal liquidatore al curatore il successivo 8 aprile 2016, senza che tuttavia venissero allegati il Parte_3 libro giornale ed il libro mastro di ciascuna annualità, così impedendo, innanzitutto, la ricostruzione puntuale della reale situazione economico-finanziaria della . Pt_7
Da successive interlocuzioni con il liquidatore è stato possibile appurare come molte delle somme segnate all'attivo in bilancio fossero in realtà inesistenti e che in particolare:
- dell'asserito credito di € 315.161,67, l'importo di € 124.107,28 fosse già stato incassato, senza tuttavia fornire alcuna giustificazione circa il successivo impiego;
- del residuo credito ancora da incassare, nei confronti della Controparte_3 per € 159.365,00; della per € 25.480,00; della Formula 1 gomme per € CP_4
2.999,59; della Lario Logistica per € 3.210,00, per un totale di 191.054,59 €, era disponibile fattura solo in ordine ai primi due importi, peraltro puntualmente contestati dalle presunte debitrici;
- in ordine agli ulteriori importi di € 25.289,13 in cassa contanti e di € 20.085,00 per assegni bancari erano stati, invero, già incassati senza che ciò venisse contabilizzato ed, ancora una volta, senza documentare la successiva destinazione;
11
- vi era poi un ulteriore credito per € 50.085,00 vantato nei confronti di “soci” per CP_ versamenti ancora dovuti, nonostante al momento della costituzione della con capitale massimo di € 10.000,00 risultasse conferito l'intero importo.
Inoltre, le rimanenze di euro 4.159,00 così come le immobilizzazioni pari ad euro 3.560,00 risultanti in bilancio, non sono state riscontrate in concreto, salvo emergere una loro riduzione nel corso del 2014 pari ad euro 8.319,00, per gli effetti di una registrazione contabile del 01/01/2014, riscontrabile nel Libro Giornale, con la quale è stata rilevata una insussistenza di attivo, per vendita di automezzo nel 2013 non registrata. L'incasso della vendita non veniva, però, registrato in contabilità.
Il Curatore non ha, invero, opportunamente provato quanto contestato all'amministratrice della società in relazione a presunti prelievi bancari effettuati tra il 2011 ed il 2012, per la differenza tra il saldo finale del conto al 31/12/2010 (euro 19.040,00) ed il saldo finale al
31/12/2012 (euro 50.085,00) pari ad oltre 31 mila euro, non essendo stati prodotti gli estratti di conto corrente comprovanti le contestate distrazioni.
Ciò nonostante, al netto della carenza probatoria da ultimo evidenziata, risulta comunque comprovata la sussistenza di plurimi comportamenti di mala gestio societaria, consumati tanto durante l'attività della società, quanto durante la sua liquidazione.
L'impianto accusatorio costruito dalla curatela attrice, peraltro, è stato corroborato dalle risultanze delle indagini preliminari condotte dalla Procura della Repubblica di Avellino (cfr. avviso di conclusione indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. versato in atti e sentenza di patteggiamento emessa dal Gip del Tribunale di Avellino nei confronti dei convenuti) tanto a carico di in qualità di amministratore unico della Controparte_1 Parte_1 quanto a carico di reputato co-gestore di fatto e comunque liquidatore sino Parte_3 alla data del fallimento, imputati per aver la prima distratto, dissipato o occultato beni facenti parte del patrimonio creando passività per € 268,432,91 a fronte di attività residue pari a zero ed il secondo per aver distrutto le scritture contabili necessarie a ricostruire le suddette operazioni patrimoniali.
In proposito, ancorché l'art. 444 c.p.p. neghi la valenza di prova piena alla sentenza di patteggiamento, la S.C. ha avuto modo di chiarire come ciò non implichi: “però la negazione di ogni valenza alla sentenza penale di patteggiamento, non solo come atto giuridico, ma anche come fatto storico, atteso che "la celebrazione d'un giudizio penale, e la sentenza che lo conclude costituiscono pur sempre dei fatti storici. Sono fatti storici, in particolare, le 12 circostanze che l'Autorità Inquirente abbia chiesto il rinvio a giudizio dell'imputato, che il
Giudice dell'Udienza Preliminare abbia accolto tale richiesta, che l'una e l'altra decisione siano state assunte sulla base di determinate fonti di prova, che saranno di norma indicate nelle rispettive motivazioni"; come fatto storico, infatti, "può essere preso in esame dal giudice civile, in quanto qualsiasi fatto storico può costituire un indizio. In quanto tale, esso di per sè non avrà alcuna efficacia probatoria, ma potrà acquistarla se valutato insieme ad altri indizi, che abbiano i tre requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art.
2729 c.c."; in conclusione, alla sentenza di patteggiamento va riconosciuta la natura di elemento di prova, anche importante in ragione del fatto che essa contiene un accertamento ed un'affermazione di responsabilità impliciti sul merito dell'imputazione, giustificati dal fatto che il giudice penale non si limita a certificare la volontà delle parti, ma valuta le risultanze degli atti, anche se rebus sic stantibus e non all'esito d'una attività istruttoria, anche quanto alla responsabilità dell'imputato, di cui è possibile "tener conto nel giudizio civile" (così Cass. 16/08/2019, n. 21435); tenerne conto significa che al giudice civile non è precluso, ai fini della formazione del proprio convincimento, autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale, anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in ragione dell'assenza nel giudizio civile di un principio di tipicità della prova (Cass. 04/07/2019, n.
18085), potendo le parti, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così accertati in sede penale” (così Cass. n. 13010 del 2023).
Pertanto, l'omessa contabilizzazione di operazioni finanziarie per importi rilevanti, la mancata esistenza di disponibilità liquide, la registrazione di crediti verso soci inesistenti, unitamente al fatto, incontestabile, che le medesime condotte per cui oggi vi è causa, sono state oggetto di condanna in sede penale, consentono di ritenere ampiamente provata la responsabilità delle parti convenute.
Al tempo stesso, le omissioni riscontrate hanno anche fatto venir meno qualunque grado di attendibilità delle scritture contabili, sia in riferimento alle singole poste contabili, sia in riferimento al soggetto (amministratore o liquidatore) che aveva l'obbligo di tali annotazioni, con non irrilevanti conseguenze circa l'imputazione dei suddetti inadempimenti. 13
Quanto allo specifico ruolo assunto dal prima che la società venisse messa in Pt_3 liquidazione, infatti, il curatore si è limitato ad una mera allegazione sfornita del benché minimo supporto probatorio, impedendo di ritenere accertata la sua qualifica di co-gestore.
Tuttavia, considerata l'assenza di un verbale di consegna tra l'amministratore ed il liquidatore alla data di messa in liquidazione della società – ancora una volta imputabile alle parti convenute –, non è possibile individuare precisamente a quale dei due soggetti sia ascrivibile ciascuna delle operazioni di omessa registrazione delle suddette operazioni contabili, dovendo quindi affermarsi una responsabilità solidale delle parti convenute, che hanno condiviso sostanzialmente la scelta di tenere le scritture contabili in modo disordinato ed incompleto al fine di agevolare le condotte di mala gestio contestate.
Peraltro, gli inadempimenti come sopra descritti assumono il carattere di inadempimenti
“qualificati” per essere rapportati eziologicamente al danno lamentato dal Curatore nella presente controversia.
La scelta dei convenuti di non costituirsi in giudizio se da una parte non consente agli stessi di assolvere all'onere probatorio sugli stessi incombenti per eventualmente esonerarsi da responsabilità, dall'altra non permette nemmeno di operare una distinzione delle rispettive responsabilità che resta legata soltanto allo svolgimento delle rispettive cariche ricoperte, tuttavia anche se succedutisi nel tempo nei ruoli gestori (amministratore e liquidatore), gli stessi hanno condiviso una gestione opaca volta ad occultare gli effetti delle condotte illecite loro ascrivibili.
E', infatti, ragionevole ritenere che il deficit patrimoniale riscontrato poteva essere evitato in mancanza delle condotte distrattive ingiustificate e riconducibili ai convenuti. Tuttavia, la mancata regolare tenuta delle scritture contabili non consente di determinare esattamente l'importo andato disperso, dovendosi ricorrere al criterio equitativo ben enucleato dalla giurisprudenza in premessa richiamata e pari allo sbilancio tra passivo accertato in sede fallimentare ed attivo acquisito, nel caso di specie pari ad € 268.432,91.
L'importo oggetto di condanna costituisce debito di valore, per cui deve essere accordato su di esso la rivalutazione (a decorrere dal fallimento, cfr. Cass. n. 37798/2022) e gli interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro. 14
Questi ultimi, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso e dell'epoca in cui è avvenuto l'evento dannoso, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento;
al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché più di recente Cass. n.492 del 2001), questi non potranno essere calcolati sulla somma liquidata all'attualità e comprensiva, pertanto, della rivalutazione, di tal che gli interessi vanno computati sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fallimento, via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fallimento a quella di pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Infine, in ordine alla richiesta avanzata da parte attrice di declaratoria in via incidentale di alcuni dei fatti in contestazione come integranti fattispecie di reato ai sensi dell'art. 59 lett. d
DPR 131 del 1986, occorre precisare che secondo la Cassazione, in tema di imposta di registro, l'art. 59 citato, riferendosi genericamente, per la prenotazione a debito, alle sentenze di condanna al risarcimento del danno derivante da fatti costituenti reato, comprende tutti quei fatti che possono "astrattamente" configurare ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze siano pronunziate a seguito di un giudizio penale o che si tratti di fattispecie che abbiano dato origine in concreto ad un procedimento penale (Cass. n. 1296 del 22.01.2020).
E' noto che, ai sensi dell'art. 59 TUR, «si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute (…) le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato» e che, per giurisprudenza consolidata, tale norma «non presuppone il concreto accertamento del reato, ma solo la sua astratta configurabilità, con la conseguenza che il fatto può essere apprezzato anche nell'ambito di una sentenza di condanna emessa in esito a un giudizio civile» (Cass. n.
24096/2014).
È noto inoltre che, quando all'esito di un giudizio civile venga riconosciuto il risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, non solo è possibile la registrazione a debito della sentenza, ma è anche previsto che il recupero dell'imposta di registro possa avvenire solo nei confronti della parte obbligata al risarcimento, in applicazione del successivo art. 60, co. 2, TUR (che, quindi, esonera dall'obbligo il “danneggiato da fatto-reato”, in deroga al 15 generale vincolo di solidarietà, di cui all'art. 57 TUR, che grava su tutte le parti processuali). Tuttavia, la normativa citata non presuppone il concreto accertamento del reato, ma solo la sua astratta configurabilità. È sufficiente, cioè, ai fini della sua applicazione, che i fatti posti a fondamento dell'azione risarcitoria siano riconducibili a fattispecie di reato.
Ne consegue che, ai fini del riconoscimento del suddetto beneficio in capo al “danneggiato da fatto-reato”, non solo non è richiesto che le sentenze in parola siano pronunciate solo a seguito di un giudizio penale (cfr. Cass. n. 5952/2007), ma neanche è necessario un accertamento incidentale del giudice civile o, rectius, la sua attestazione che la condotta del danneggiante integri gli estremi di un fatto di reato.
L'art. 60, co. 2, cit. esige solo che nel provvedimento giurisdizionale sia «indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito». Lo scopo di questa norma è appunto quello di consentire all'Agenzia
di individuare il soggetto nei cui confronti poter svolgere il recupero CP_8 dell'imposta, vale a dire il soggetto che è tenuto a risarcire il danno.
Resta tuttavia di competenza dell'Amministrazione giudiziaria e, quindi, del funzionario di cancelleria il compito di valutare se sussistano i presupposti per richiedere la registrazione a debito della sentenza (ex art. 59 cit.) e dell'Ufficio finanziario il compito di verificare l'esistenza delle condizioni per la prenotazione a debito e per l'inoperatività del criterio della solidarietà tra tutte le parti (ex art. 60 cit.) in sede di recupero dell'imposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, considerato che il è stato ammesso al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato, i convenuti vanno condannati ad eseguire in favore dello Stato il pagamento delle spese anticipate dall'Erario e prenotate a debito nella misura risultante dai relativi registri e di quelle liquidate nella misura indicata in dispositivo, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della controversia
(criterio del "decisum") applicando valori tra i minimi e i medi tariffari.
Si provvede, ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 115 del 2002, come da separato decreto in merito alla liquidazione dei compensi in favore del difensore della curatela del Fallimento, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pronunziando sulle domande proposte dal Parte_1 nei confronti di e così provvede: Controparte_1 Parte_3 16
a) accoglie la domanda e per l'effetto condanna in solido e Controparte_1 al pagamento in favore della curatela fallimentare della somma di € Parte_3
268.432,91, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data del fallimento, calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno nonché gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda fino alla data del deposito della presente sentenza;
b) condanna i convenuti al pagamento, direttamente in favore dello Stato - in ossequio a quanto previsto dal combinato degli artt. 82 e 130 del d.p.r. 115/2002 - e, per l'effetto, dispone che sia eseguito in favore dello Stato il pagamento delle spese prenotate a debito e anticipate da parte dell'Erario, nella misura risultante dai relativi registri, e dei compensi che liquida in € 11.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, al netto di IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr. Adriano DEL BENE dr. Leonardo PICA
La minuta del presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa Chiara Galderisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Specializzata in Materia d'Impresa riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Leonardo PICA Presidente dr. Adriano DEL BENE Giudice rel. dr. Arminio Salvatore RABUANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 5636/2023 RG
PROMOSSA DA
procedura fallimentare del Parte_1
Tribunale di Avellino n.83/2015 (c.f. , in persona del curatore avv. P.IVA_1 [...]
difesa e rappresentata dall'avv. Vincenzo Caporale (cod. fisc.: Pt_2
), con studio in Montemarano (AV) alla Via San Francesco n. 54 C.F._1
- attore -
NEI CONFRONTI DI
nata a [...] il [...], residente in [...]della Controparte_1
Battaglia (CO), alla Via Mornago n.16 (C.F.: ) C.F._2 nato a [...] il [...], e residente a [...]della Battaglia Parte_3
(CO), alla via Mornago n.16 (C.F.: ) C.F._3
-convenuti contumaci –
Conclusioni
All'udienza del 15 luglio 2025 l'unica parte costituita in giudizio concludeva come da verbale di udienza da intendersi qui riportato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23.02.2023 la Parte_4
conveniva dinanzi all'intestata giustizia i sig.ri e
[...] Controparte_1
nella rispettiva qualità di amministratore unico e amministratore di fatto Parte_3 2 nonché liquidatore della società, succedutisi nella carica della fallita, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti dalla fallita e dai creditori sociali della stessa.
Esponeva in fatto:
a) che con atto del 14.04.2008 a firma del Notaio , veniva costituita Persona_1 dalla sig.ra , la una società a Controparte_1 Controparte_2 responsabilità limitata unipersonale, con sede in San Fermo della Battaglia (CO), ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese l'indirizzo della sede sociale veniva stabilito in via Fittavolo n.1;
b) che la veniva costituita come società di capitali a Controparte_2 responsabilità limitata formata da un socio unico per una quota del Controparte_1
100% e che all'atto costitutivo il capitale sociale dichiarato ammontava ad €
10.000,00 cosi ripartito: € 10.000,00 pari al 100% di proprietà della sig.ra CP_1
;
[...]
c) che la durata della società veniva fissata al 31 dicembre 2030 ed iscritta nel registro delle imprese di Como con codice fiscale e numero di iscrizione P.IVA_1
d) che la iniziava la propria attività in data 08.05.2008 e sin Controparte_2 dall'inizio svolgeva attività di costruzione e ristrutturazione di edifici civili ed industriali, movimenti di terra con eventuali opere in muratura, cementi armati, pavimentazioni, demolizioni, impalcature ponteggi, costruzioni di carpenteria in ferro leggero e pesante, coperture edili di ogni tipo, esecuzioni di impianti elettrici, idraulici e fognature…;
e) che dalla data di costituzione, 14.04.2008, fino allo scioglimento la società veniva amministrata da un amministratore unico sig.ra e che alla data della Controparte_1 sentenza dichiarativa di fallimento non risultavano essere presenti quali organi della società né Consiglio di Amministrazione, né Collegio Sindacale;
f) che con atto del 02.04.2013 a firma del Notaio rep. n.1294/857, Persona_2 protocollo n.7015/2013 del 10.04.2013, registrato in Como, veniva deliberato: a) di modificare la denominazione sociale in e costituita una società a Parte_1 responsabilità limitata;
b) di trasferire la sede sociale da San Fermo della Battaglia
(CO), Via Fittavolo n.1 a Montemiletto (AV), alla via Cesura n.22; c) di sciogliere anticipatamente la società mettendola in liquidazione;
d) di nominare liquidatore e legale rappresentante della società il sig. Parte_3 3
g) che in data 22.12.2015 il Tribunale di Avellino con sentenza n.84/15 aveva dichiarato il fallimento della , con sede in Parte_1 Parte_1
Montemiletto, via Cesura 22;
h) che il curatore della procedura una volta analizzata la situazione contabile, con relazione ex art. 33 L.F. aveva evidenziato l'esistenza di: “crediti verso clienti per importo complessivo pari ad € 315.161,67; 2. cassa contanti per € 25.289,13 e la presenza di assegni bancari in cassa pari ad € 20.572,00; 3. crediti di conto "Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti" per l'importo di € 50.085”;
i) che rilevate tali circostanze il curatore aveva convocato il liquidatore della società fallita, sig. , il quale, in data 08.04.2016 consegnava al Curatore un Parte_3 elenco di debiti e crediti riscossi e da riscuotere dalla società fallita, impegnandosi a comunicare successivamente gli indirizzi e la pec, nonché per ciascuno di essi le ragioni di credito e di debito;
j) che in quella sede il curatore, dopo aver fatto sottoscrivere la situazione contabile precedentemente inviata, procedeva a porre domande inerenti proprio la situazione contabile dallo stesso inviata;
in particolare, con riferimento alla presenza di crediti verso soci per versamenti ancora dovuti il curatore aveva chiesto al liquidatore di fornire mastrino contabile dal quale evincere la formazione di tale Parte_3 credito, richiesta risultata mai evasa;
k) che il Curatore aveva richiesto altresì spiegazioni in merito al consistente importo di crediti presenti in bilancio per un importo pari ad € 315.161,87, ma sul punto il liquidatore aveva dichiarato che i soli crediti reali erano quelli nei confronti della per € 159.365,00; Formula 1 gomme per € 2.999,59; Lario Controparte_3
Logistica per € 3.210,00; per € 25.480,00; con riferimento poi agli altri CP_4 crediti aveva dichiarato che trattavasi di poste contabili presenti in bilancio in quanto non erano stati contabilizzati i relativi importi in conto incasso fornendo la prova dell'avvenuto incasso;
l) che in ordine ai crediti da incassare, il liquidatore (in data 08.04.2016) aveva consegnato al curatore le fatture comprovanti i crediti verso la Controparte_3
e la e che pertanto il curatore procedeva a diffidare al Controparte_5 pagamento le predette società, le quali tuttavia contestavano il debito;
4
m) che il Curatore aveva provveduto a chiedere la consegna delle somme presenti in cassa, così come rappresentate e presenti all'interno del bilancio alla data del fallimento sottoscritto dal liquidatore;
in particolare di € 20.572,00 quali assegni ed €
25.289,13 quali cassa contanti;
a tale istanza il liquidatore aveva risposto che erano voci non reali impegnandosi a produrre tutta la documentazione idonea a dimostrare i pagamenti effettuati a mezzo della stessa ed evidentemente non contabilizzati;
n) che il Curatore inoltre aveva richiesto di produrre copia dei mastrini contabili di cassa contante e cassa assegni, ma la documentazione successivamente inviata a mezzo posta risultava essere parziale e non conferente;
sul punto il Curatore precisava che l'utilizzo della cassa non era avvenuto ad opera del liquidatore ma da parte dell'ultimo amministratore;
o) che la gestione societaria e le condotte dei convenuti venivano ritenute penalmente rilevanti dal Tribunale Penale di Avellino e che in particolare il Pubblico Ministero concluse le indagini aveva esercitato l'azione penale nei confronti dei sig.ri e per i reati di bancarotta fraudolenta Controparte_1 Parte_3 patrimoniale e documentale;
p) che in data 15 gennaio 2021 il GUP del Tribunale Penale di Avellino aveva pronunciato la sentenza, ex art 444 c.p.p., n.10/2021 Reg. Sent., divenuta irrevocabile in data 01.03.2021 in ordine ai seguenti fatti-reato: del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale p. e p. dagli artt. 110 c.p. – art. 216, comma
1, nn. 1 e 2, 219, comma 1 e comma 2 n. 1, e 223, comma 1, R. D. 16.3.1942 n. 267
(L. Fall), perché in concorso materiale tra loro: nella sua Controparte_1 qualità di Amministratore Unico della società " Parte_1
, con sede in Montemiletto (AV), via Cesara n. 22 dalla data della
[...] costituzione (10/4/2008) alla data del 02/04/2013 (data della messa in liquidazione);
quale co-gestore di fatto della società sopraindicata alla data del. Parte_3
02/04/2013 (data della messa in liquidazione) e, successivamente, quale liquidatore della predetta società sino alla data del fallimento della stessa (dichiarato dal
Tribunale di Avellino 30/12/2015); 1) distraeva, dissipava o Controparte_1 comunque occultava beni facenti parte del patrimonio sociale (o comunque distraeva, dissipava od occultava i ricavi economici provento dell'alienazione dei beni medesimi) così da creare passività accertate per € 268.432,91 a fronte di attività 5 residue pari a , con un divario tra attivo e passivo che non trova Pt_5 giustificazione nelle necessità dell'impresa o ne trova alcuna, tra i quali in particolare:
e 2) allo scopo di recare pregiudizio ai Controparte_1 Parte_3 creditori e di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto sottraevano o distruggevano
(in parte) i libri e le altre scritture contabili della società (in particolare: bilanci dei
2008; libro mastro 2008, 2009, 2013, 2014; registri IVA 2008, 2009, 2012 (ad eccezione del mese di gennaio, febbraio, marzo e limitatamente ai soli acquisti); libro giornale 2008, 2009, 2010; fatture emesse anno 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014; fatture acquisti 2008, 2009, 2010, 2011, 2012; documentazione bancaria 2008,2009,
2010, 2011, 2012; schede contabili clienti fornitori e cassa 2008, 2009, 2010, 2011,
2012) e, comunque, teneva i restanti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti di affari della medesima;
Con le aggravanti: a) di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità; b) di aver commesso più fatti tra quelli previsti dall'art. 216 L fino alla sopraindicata data del Parte_6 fallimento della società;
q) che i sig.ri e rispettivamente nella qualità di Controparte_1 Parte_3 amministratore e di liquidatore erano imputabili di gravi fatti di mala gestio che avevano condotto la società fallita in uno stato di decozione fino all'inevitabile apertura della procedura concorsuale.
Sulla base di tali presupposti concludeva nei seguenti termini:
“a) accertare e dichiarare la responsabilità, con espresso accertamento incidenter tantum della configurabilità come reato delle condotte poste a base della domanda risarcitoria, da parte del sig. prima quale co- gestore di fatto e poi come liquidatore sino Parte_3 alla data del fallimento della stessa dichiarato dal Tribunale di Avellino con sentenza del
30.12.2015 e la sig.ra quale amministratore della società fallita sino Controparte_1 alla data del fallimento della stessa dichiarato dal Tribunale di Avellino con sentenza del
30.12.2015, dei fatti, atti pregiudizievoli, dolosi o colposi, e dei comportamenti indicati nell'atto di citazione e per avere con ciò creato danni alla società Parte_1
ed alla massa dei creditori del fallimento e della società;
[...]
b) conseguentemente considerato che, non è stato possibile quantificare il pregiudizio per la società e i creditori data l'assenza e/o incompletezza e/o inattendibilità delle scritture contabili della società fallita, condannare e al Controparte_1 Parte_3 6 risarcimento del danno in favore del , in Parte_1 persona del Curatore pro tempre, in solido ovvero ciascuno per la propria responsabilità, al pagamento della somma di euro €. 268.432,91 oltre al pagamento degli accessori sull'importo capitale di condanna, accessori rappresentati dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fallimento, 30.12.2015, e sino all'effettivo soddisfo, per aver distratto, dissipato o comunque occultato beni facenti parte del patrimonio sociale (o comunque per aver distratto dissipato e/o occultato i ricavi economici provento dell'alienazione dei beni medesimi) così da creare passività accertate per €. 268.432,91 a fronte di attività residue pari a , con un divario tra attivo e passivo Pt_5 che non trova giustificazione nelle necessità dell'impresa, ovvero di quella eventuale diversa maggiore somma accertata in corso di causa anche a mezzo ctu e/o determinata dal giudice anche in via equitativa;
c) condannare, altresì, le parti convenute e in via solidale Controparte_1 Parte_3 tra loro, al versamento, a favore dello Stato, delle spese e competenze del presente procedimento, da liquidarsi secondo il DPR n. 115/2002 s.m.i.”
Non si costituivano in giudizio i convenuti pur ritualmente citati e non comparsi, cosicché alla prima udienza del 07.11.2023 il Giudice istruttore ne dichiarava la contumacia e, concessi i termini ex art. 183 c.p.c., rinviava la causa al 07.05.2024.
Ritenuto che la causa fosse matura per la decisione dovendosi ritenere inammissibili ed irrilevanti le istanze istruttorie avanzate da parte attrice, all'udienza del 15.07.2025 rimetteva la causa al Collegio per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
Il Collegio ritiene che la domanda sia parzialmente fondata e debba essere accolta per quanto di ragione.
Va in principio ricordato che l'azione ex art. 146 l.f. (applicabile ratione temporis) proponibile tra l'altro nei confronti degli amministratori e dei liquidatori della società fallita cumula le due possibili forme di tutela previste per la società e per i creditori le quali si trasferiscono, con l'apertura del fallimento, in capo al curatore. Essa non rappresenta quindi un tertium genus, potendo fondarsi su presupposti sia dell'una che dell'altra azione, fermo il rispetto delle regole e degli oneri probatori inerenti a ciascuna (così, tra gli altri, Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488; Trib. Padova, Sez. I, 23/11/2000, C. L. e altri, Mass. Controparte_6
Giur. Civ. Patavina, 2006). 7
Più precisamente si afferma che “l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall., cumula in sè le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare istanze risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori;
ma, una volta effettuata la scelta nell'ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche
l'onere della prova e l'ammontare dei danni risarcibili” (Cass. civ., Sez. I, 20/09/2012, n.
15955, C. Co.Me.R. s.r.l. e altri, CED Cassazione, 2012; Conforme Cass. civ. CP_7 Pt_6
Sez. I, 21/06/2012, n. 10378).
Non si tratta, come è noto, di un'azione nuova, che sorge a titolo originario in capo al curatore: la norma si limita ad attribuire al curatore la legittimazione (esclusiva) ad esercitare, in forma cumulativa, le stesse azioni che, prima del fallimento, spettavano, separatamente, alla società ed ai creditori sociali. In particolare, la differenza normativa principale tra le due fattispecie è che mentre la responsabilità degli amministratori verso la società ha natura contrattuale, la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali ha natura extracontrattuale, pur se fatta valere nell'ambito del fallimento.
Non va ignorato che il curatore, pur nella diversità degli interessi sottostanti alle singole pretese, deve tendere al perseguimento di un obiettivo comune: la reintegrazione della massa attiva dell'impresa al fine della prioritaria soddisfazione dei creditori concorsuali.
La tesi sostenuta invero tralaticiamente dalla giurisprudenza di legittimità della legittimazione unitaria ed inscindibile del curatore ad esperire l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali invero non sembra rispettare la peculiarità della legittimazione della curatela fallimentare che una parte della dottrina ha definito più correttamente “cumulativa” per evidenziare piuttosto l'autonomia delle singole azioni che potrebbero diversificarsi per causa petendi e petita, con la possibilità per la curatela di invocare il risarcimento del danno ulteriore rispetto a quello costituito dalla lesione all'integrità patrimoniale della fallita.
E' stato opinato che il curatore può in certa misura cumulare i vantaggi offerti dalle distinte discipline delle azioni di responsabilità, ma deve sottostare anche ai relativi svantaggi, sicché non potrà pretendere il risarcimento del lucro cessante ove l'azione sociale di responsabilità 8 risulti prescritta, dovendosi limitare a chiedere il solo danno emergente in presenza dei presupposti richiesti dall'art.2394 c.c. per l'azione dei creditori sociali.
Di qui l'esigenza, sempre più avvertita, che il curatore individui correttamente nella domanda giudiziale l'area di incidenza dell'illecito dedotto a fondamento della pretesa risarcitoria, sia attraverso l'indicazione del danno che ne è derivato, sia attraverso l'individuazione del soggetto (società o creditori nel loro complesso) che lo abbia subito.
Si può concludere pertanto che l'art. 146 l. fall., in difetto di uno specifico rinvio alle corrispondenti norme di diritto societario, debba essere interpretato come norma rivolta a disciplinare una sorta di fenomeno di unificazione soggettiva (secondo un'efficace intuizione dottrinaria) in capo all'organo fallimentare della mera legittimazione ad esercitare le stesse azioni previste nel diritto societario, senza che ciò comporti - salvo che per i profili espressamente disciplinati - disapplicazione o alterazione della corrispondente disciplina societaria in sede fallimentare.
Il curatore quindi che, ai sensi dell'art. 146, comma 2°, l. fall., fa valere la responsabilità contrattuale verso la società, ha l'onere di dimostrare l'inadempimento da parte dell'amministratore ai doveri derivanti dalla legge o dall'atto costitutivo ovvero a quello generale di diligenza ovvero ai doveri di vigilanza attiva e di intervento operoso, che la società ne abbia ricevuto un danno patrimoniale e che tale pregiudizio sia la conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento degli amministratori, spettando, invece, all'amministratore la prova che l'inadempimento è derivato da causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.).
L'azione di responsabilità dei creditori, viceversa, si propone di tutelare l'integrità del patrimonio sociale, in relazione all'obbligo della sua conservazione;
essa riveste natura di azione aquiliana ex art. 2043 c.c. in cui il danno ingiusto è integrato dalla lesione dell'aspettativa di prestazione dei creditori sociali, a garanzia della quale è posto il patrimonio della società, trovando così fondamento nel principio generale della tutela extracontrattuale del credito di cui agli artt. 2740 e 2043 c.c.
Il curatore che, a norma dell'art. 146, comma 2°, l. fall., agisce in giudizio per far valere la responsabilità extracontrattuale verso i creditori sociali deve, invece, provare l'inosservanza da parte dell'amministratore degli obblighi inerenti la conservazione del patrimonio sociale, che tali inadempimenti sono dovuti a dolo o colpa (ma la violazione di specifiche prescrizioni poste dalla legge a carico degli amministratori funzionali alla tutela del patrimonio e della sua 9 integrità integra di per sé sola gli estremi della colpa cd. specifica) e che hanno provocato l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti sociali (Cass n.
13765/2007, in motivazione ha ritenuto che le "... domande proposte dall'organo della procedura ai sensi dell'art. 2393 o dell'art. 2394 ...pur se ... accomunate dalla comune legittimazione, continuano ad avere presupposti diversi (il danno prodotto alla società da ogni illecito doloso o colposo degli amministratori per violazione di doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, nell'un caso, l'insufficienza patrimoniale cagionata dall'inosservanza di obblighi di conservazione del patrimonio sociale, nell'altro) e ad essere soggette ad un diverso regime giuridico, ... per quel che riguarda l'onere della prova, ove si tenga fermo che l'azione di responsabilità dei creditori sociali non ha carattere surrogatorio, bensì diretto ed aquiliano...").
Sul tema della quantificazione del danno, invero nel caso di azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare contro gli ex amministratori, compete a chi agisce dare la prova della sua esistenza, del suo ammontare e del fatto che esso sia stato causato dal comportamento illecito di un determinato soggetto, “potendosi configurare un'inversione dell'onere della prova solo quando l'assoluta mancanza ovvero l'irregolare tenuta delle scritture contabili rendano impossibile al curatore fornire la prova del predetto nesso di causalità; in questo caso, infatti, la citata condotta, integrando la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori, è di per sè idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio” (Cass. civ., Sez. I, 04/04/2011, n. 7606, Fall. Coder Scarl C. Bruno e altri,
CED Cassazione, 2011).
La questione è stata definita da ultimo con la sentenza delle Sezioni Unite 6.5.2015, n. 9100, che hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa, l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev'essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Nelle predette azioni la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, di per sé sola non giustifica che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione 10 equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto”.
Ebbene, in ordine agli inadempimenti contestati alle parti convenute, le risultanze processuali hanno fatto emergere una situazione contabile non veritiera.
In particolare, a fronte di passività accertate per € 268.432,91, al momento del fallimento la società presentava attività pari a zero e ciò nonostante la situazione contabile al 30 giugno
2015 rappresentasse un attivo patrimoniale costituito da crediti vantati verso la clientela per euro 315.162,00, da crediti verso erario per euro 4.790,00, da crediti vantati verso soci per versamenti ancora dovuti per euro 50.085,00, da altri crediti per euro 900,00, da rimanenze per euro 4.159,00, da immobilizzazioni materiali per euro 3.560,00 e da disponibilità liquide per euro 48.500,00.
La medesima situazione contabile trovava poi riscontro in quella consegnata dal liquidatore al curatore il successivo 8 aprile 2016, senza che tuttavia venissero allegati il Parte_3 libro giornale ed il libro mastro di ciascuna annualità, così impedendo, innanzitutto, la ricostruzione puntuale della reale situazione economico-finanziaria della . Pt_7
Da successive interlocuzioni con il liquidatore è stato possibile appurare come molte delle somme segnate all'attivo in bilancio fossero in realtà inesistenti e che in particolare:
- dell'asserito credito di € 315.161,67, l'importo di € 124.107,28 fosse già stato incassato, senza tuttavia fornire alcuna giustificazione circa il successivo impiego;
- del residuo credito ancora da incassare, nei confronti della Controparte_3 per € 159.365,00; della per € 25.480,00; della Formula 1 gomme per € CP_4
2.999,59; della Lario Logistica per € 3.210,00, per un totale di 191.054,59 €, era disponibile fattura solo in ordine ai primi due importi, peraltro puntualmente contestati dalle presunte debitrici;
- in ordine agli ulteriori importi di € 25.289,13 in cassa contanti e di € 20.085,00 per assegni bancari erano stati, invero, già incassati senza che ciò venisse contabilizzato ed, ancora una volta, senza documentare la successiva destinazione;
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- vi era poi un ulteriore credito per € 50.085,00 vantato nei confronti di “soci” per CP_ versamenti ancora dovuti, nonostante al momento della costituzione della con capitale massimo di € 10.000,00 risultasse conferito l'intero importo.
Inoltre, le rimanenze di euro 4.159,00 così come le immobilizzazioni pari ad euro 3.560,00 risultanti in bilancio, non sono state riscontrate in concreto, salvo emergere una loro riduzione nel corso del 2014 pari ad euro 8.319,00, per gli effetti di una registrazione contabile del 01/01/2014, riscontrabile nel Libro Giornale, con la quale è stata rilevata una insussistenza di attivo, per vendita di automezzo nel 2013 non registrata. L'incasso della vendita non veniva, però, registrato in contabilità.
Il Curatore non ha, invero, opportunamente provato quanto contestato all'amministratrice della società in relazione a presunti prelievi bancari effettuati tra il 2011 ed il 2012, per la differenza tra il saldo finale del conto al 31/12/2010 (euro 19.040,00) ed il saldo finale al
31/12/2012 (euro 50.085,00) pari ad oltre 31 mila euro, non essendo stati prodotti gli estratti di conto corrente comprovanti le contestate distrazioni.
Ciò nonostante, al netto della carenza probatoria da ultimo evidenziata, risulta comunque comprovata la sussistenza di plurimi comportamenti di mala gestio societaria, consumati tanto durante l'attività della società, quanto durante la sua liquidazione.
L'impianto accusatorio costruito dalla curatela attrice, peraltro, è stato corroborato dalle risultanze delle indagini preliminari condotte dalla Procura della Repubblica di Avellino (cfr. avviso di conclusione indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. versato in atti e sentenza di patteggiamento emessa dal Gip del Tribunale di Avellino nei confronti dei convenuti) tanto a carico di in qualità di amministratore unico della Controparte_1 Parte_1 quanto a carico di reputato co-gestore di fatto e comunque liquidatore sino Parte_3 alla data del fallimento, imputati per aver la prima distratto, dissipato o occultato beni facenti parte del patrimonio creando passività per € 268,432,91 a fronte di attività residue pari a zero ed il secondo per aver distrutto le scritture contabili necessarie a ricostruire le suddette operazioni patrimoniali.
In proposito, ancorché l'art. 444 c.p.p. neghi la valenza di prova piena alla sentenza di patteggiamento, la S.C. ha avuto modo di chiarire come ciò non implichi: “però la negazione di ogni valenza alla sentenza penale di patteggiamento, non solo come atto giuridico, ma anche come fatto storico, atteso che "la celebrazione d'un giudizio penale, e la sentenza che lo conclude costituiscono pur sempre dei fatti storici. Sono fatti storici, in particolare, le 12 circostanze che l'Autorità Inquirente abbia chiesto il rinvio a giudizio dell'imputato, che il
Giudice dell'Udienza Preliminare abbia accolto tale richiesta, che l'una e l'altra decisione siano state assunte sulla base di determinate fonti di prova, che saranno di norma indicate nelle rispettive motivazioni"; come fatto storico, infatti, "può essere preso in esame dal giudice civile, in quanto qualsiasi fatto storico può costituire un indizio. In quanto tale, esso di per sè non avrà alcuna efficacia probatoria, ma potrà acquistarla se valutato insieme ad altri indizi, che abbiano i tre requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art.
2729 c.c."; in conclusione, alla sentenza di patteggiamento va riconosciuta la natura di elemento di prova, anche importante in ragione del fatto che essa contiene un accertamento ed un'affermazione di responsabilità impliciti sul merito dell'imputazione, giustificati dal fatto che il giudice penale non si limita a certificare la volontà delle parti, ma valuta le risultanze degli atti, anche se rebus sic stantibus e non all'esito d'una attività istruttoria, anche quanto alla responsabilità dell'imputato, di cui è possibile "tener conto nel giudizio civile" (così Cass. 16/08/2019, n. 21435); tenerne conto significa che al giudice civile non è precluso, ai fini della formazione del proprio convincimento, autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale, anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in ragione dell'assenza nel giudizio civile di un principio di tipicità della prova (Cass. 04/07/2019, n.
18085), potendo le parti, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così accertati in sede penale” (così Cass. n. 13010 del 2023).
Pertanto, l'omessa contabilizzazione di operazioni finanziarie per importi rilevanti, la mancata esistenza di disponibilità liquide, la registrazione di crediti verso soci inesistenti, unitamente al fatto, incontestabile, che le medesime condotte per cui oggi vi è causa, sono state oggetto di condanna in sede penale, consentono di ritenere ampiamente provata la responsabilità delle parti convenute.
Al tempo stesso, le omissioni riscontrate hanno anche fatto venir meno qualunque grado di attendibilità delle scritture contabili, sia in riferimento alle singole poste contabili, sia in riferimento al soggetto (amministratore o liquidatore) che aveva l'obbligo di tali annotazioni, con non irrilevanti conseguenze circa l'imputazione dei suddetti inadempimenti. 13
Quanto allo specifico ruolo assunto dal prima che la società venisse messa in Pt_3 liquidazione, infatti, il curatore si è limitato ad una mera allegazione sfornita del benché minimo supporto probatorio, impedendo di ritenere accertata la sua qualifica di co-gestore.
Tuttavia, considerata l'assenza di un verbale di consegna tra l'amministratore ed il liquidatore alla data di messa in liquidazione della società – ancora una volta imputabile alle parti convenute –, non è possibile individuare precisamente a quale dei due soggetti sia ascrivibile ciascuna delle operazioni di omessa registrazione delle suddette operazioni contabili, dovendo quindi affermarsi una responsabilità solidale delle parti convenute, che hanno condiviso sostanzialmente la scelta di tenere le scritture contabili in modo disordinato ed incompleto al fine di agevolare le condotte di mala gestio contestate.
Peraltro, gli inadempimenti come sopra descritti assumono il carattere di inadempimenti
“qualificati” per essere rapportati eziologicamente al danno lamentato dal Curatore nella presente controversia.
La scelta dei convenuti di non costituirsi in giudizio se da una parte non consente agli stessi di assolvere all'onere probatorio sugli stessi incombenti per eventualmente esonerarsi da responsabilità, dall'altra non permette nemmeno di operare una distinzione delle rispettive responsabilità che resta legata soltanto allo svolgimento delle rispettive cariche ricoperte, tuttavia anche se succedutisi nel tempo nei ruoli gestori (amministratore e liquidatore), gli stessi hanno condiviso una gestione opaca volta ad occultare gli effetti delle condotte illecite loro ascrivibili.
E', infatti, ragionevole ritenere che il deficit patrimoniale riscontrato poteva essere evitato in mancanza delle condotte distrattive ingiustificate e riconducibili ai convenuti. Tuttavia, la mancata regolare tenuta delle scritture contabili non consente di determinare esattamente l'importo andato disperso, dovendosi ricorrere al criterio equitativo ben enucleato dalla giurisprudenza in premessa richiamata e pari allo sbilancio tra passivo accertato in sede fallimentare ed attivo acquisito, nel caso di specie pari ad € 268.432,91.
L'importo oggetto di condanna costituisce debito di valore, per cui deve essere accordato su di esso la rivalutazione (a decorrere dal fallimento, cfr. Cass. n. 37798/2022) e gli interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro. 14
Questi ultimi, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso e dell'epoca in cui è avvenuto l'evento dannoso, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento;
al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché più di recente Cass. n.492 del 2001), questi non potranno essere calcolati sulla somma liquidata all'attualità e comprensiva, pertanto, della rivalutazione, di tal che gli interessi vanno computati sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fallimento, via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fallimento a quella di pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Infine, in ordine alla richiesta avanzata da parte attrice di declaratoria in via incidentale di alcuni dei fatti in contestazione come integranti fattispecie di reato ai sensi dell'art. 59 lett. d
DPR 131 del 1986, occorre precisare che secondo la Cassazione, in tema di imposta di registro, l'art. 59 citato, riferendosi genericamente, per la prenotazione a debito, alle sentenze di condanna al risarcimento del danno derivante da fatti costituenti reato, comprende tutti quei fatti che possono "astrattamente" configurare ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze siano pronunziate a seguito di un giudizio penale o che si tratti di fattispecie che abbiano dato origine in concreto ad un procedimento penale (Cass. n. 1296 del 22.01.2020).
E' noto che, ai sensi dell'art. 59 TUR, «si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute (…) le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato» e che, per giurisprudenza consolidata, tale norma «non presuppone il concreto accertamento del reato, ma solo la sua astratta configurabilità, con la conseguenza che il fatto può essere apprezzato anche nell'ambito di una sentenza di condanna emessa in esito a un giudizio civile» (Cass. n.
24096/2014).
È noto inoltre che, quando all'esito di un giudizio civile venga riconosciuto il risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, non solo è possibile la registrazione a debito della sentenza, ma è anche previsto che il recupero dell'imposta di registro possa avvenire solo nei confronti della parte obbligata al risarcimento, in applicazione del successivo art. 60, co. 2, TUR (che, quindi, esonera dall'obbligo il “danneggiato da fatto-reato”, in deroga al 15 generale vincolo di solidarietà, di cui all'art. 57 TUR, che grava su tutte le parti processuali). Tuttavia, la normativa citata non presuppone il concreto accertamento del reato, ma solo la sua astratta configurabilità. È sufficiente, cioè, ai fini della sua applicazione, che i fatti posti a fondamento dell'azione risarcitoria siano riconducibili a fattispecie di reato.
Ne consegue che, ai fini del riconoscimento del suddetto beneficio in capo al “danneggiato da fatto-reato”, non solo non è richiesto che le sentenze in parola siano pronunciate solo a seguito di un giudizio penale (cfr. Cass. n. 5952/2007), ma neanche è necessario un accertamento incidentale del giudice civile o, rectius, la sua attestazione che la condotta del danneggiante integri gli estremi di un fatto di reato.
L'art. 60, co. 2, cit. esige solo che nel provvedimento giurisdizionale sia «indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito». Lo scopo di questa norma è appunto quello di consentire all'Agenzia
di individuare il soggetto nei cui confronti poter svolgere il recupero CP_8 dell'imposta, vale a dire il soggetto che è tenuto a risarcire il danno.
Resta tuttavia di competenza dell'Amministrazione giudiziaria e, quindi, del funzionario di cancelleria il compito di valutare se sussistano i presupposti per richiedere la registrazione a debito della sentenza (ex art. 59 cit.) e dell'Ufficio finanziario il compito di verificare l'esistenza delle condizioni per la prenotazione a debito e per l'inoperatività del criterio della solidarietà tra tutte le parti (ex art. 60 cit.) in sede di recupero dell'imposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, considerato che il è stato ammesso al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato, i convenuti vanno condannati ad eseguire in favore dello Stato il pagamento delle spese anticipate dall'Erario e prenotate a debito nella misura risultante dai relativi registri e di quelle liquidate nella misura indicata in dispositivo, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della controversia
(criterio del "decisum") applicando valori tra i minimi e i medi tariffari.
Si provvede, ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 115 del 2002, come da separato decreto in merito alla liquidazione dei compensi in favore del difensore della curatela del Fallimento, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pronunziando sulle domande proposte dal Parte_1 nei confronti di e così provvede: Controparte_1 Parte_3 16
a) accoglie la domanda e per l'effetto condanna in solido e Controparte_1 al pagamento in favore della curatela fallimentare della somma di € Parte_3
268.432,91, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data del fallimento, calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno nonché gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda fino alla data del deposito della presente sentenza;
b) condanna i convenuti al pagamento, direttamente in favore dello Stato - in ossequio a quanto previsto dal combinato degli artt. 82 e 130 del d.p.r. 115/2002 - e, per l'effetto, dispone che sia eseguito in favore dello Stato il pagamento delle spese prenotate a debito e anticipate da parte dell'Erario, nella misura risultante dai relativi registri, e dei compensi che liquida in € 11.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, al netto di IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr. Adriano DEL BENE dr. Leonardo PICA
La minuta del presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa Chiara Galderisi