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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/07/2025, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 875 del RGAC dell'anno 2018 vertente
TRA
(Cod. fisc.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Lorenza Piterà (Cod. fisc: ), con studio in Catanzaro via Eraclea 36/G, C.F._2 pec: Email_1
- parte attrice -
CONTRO
(cod. fisc. , in persona dell'Avv. Pietro Galizzi, munito dei CP_1 CP_2 P.IVA_1 necessari poteri di rappresentanza conferiti giusta procura per atto notaio Dott. i Persona_1
Milano del 26/6/2017, rep. 49489, racc. 11128 (doc. n. 01), elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Alcide De GAperi 30, presso lo studio degli avvocati Fausto Allegrini (cod. fisc.
- pec ed Eugenia Allegrini (cod. C.F._3 Email_2 fisc. - pec C.F._4 Email_3
- parte convenuta –
Nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Largo regio Parco 9 – Torino (p. iva Controparte_3
P.IVA_2
-Terza chiamata da parte convenuta -
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: a seguito di scambio cartolare, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa - con ordinanza del 31.01.2025 - veniva assegnata a sentenza concedendo, ai sensi dell'articolo 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha citato la NI GA e LU S.p.a. chiedendo di accertare e dichiarare la Parte_1 responsabilità per inadempimento in capo alla convenuta società per i danni a lui cagionati a causa dell'ingiustificata sospensione della fornitura energetica;
di condannare parte convenuta al risarcimento del danno da valutarsi in via equitativa a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi, oltre alle spese sostenute per aver dovuto richiedere un nuovo allaccio del gas.
L'attore, premesso di essere stato cliente della NI GA e LU S.pa (utenza n. 505.342.190.750 con contatore n. 0031481573), ha lamentato che in data 20.06.2016 ha ricevuto una fattura di consumo di € 1.734,11 corrispondente ad un consumo di mc 5764 come da lettura contatore del 4.3.2016.
A fronte delle precedente fatturazioni recanti un consumo di gran lunga minore, ha provveduto a rivolgersi al più vicino Energy Store, il cui operatore riferiva che l'addetto alla lettura dei contatori aveva erroneamente riportato la registrazione del consumo di un altro misuratore e cioè del vicino di casa.
Ha lamentato che, nonostante il reclamo inviato alla società convenuta, quest'ultima – in data
31.7.2017 - operava la sospensione della fornitura calcolando una morosità dell'utente pari ad €
4.093,54 sulla base di una ultima lettura indicata di mc 4384.
L'attore ha, quindi, lamentato di essersi trovato senza fornitura di gas per ben due mesi e di essere stato costretto a stipulare un nuovo contratto di fornitura gas, intestandolo ad una terza persona.
1.1 Costituendosi in giudizio, l'NI GA e LU SP ha subito chiarito di essere il fornitore del gas, mentre il distributore di zona territorialmente è la società , cui compete l'onere di gestire la CP_3 rete di gasdotti, nonché l'obbligo di misurare del gas somministrato a ciascun cliente.
Ha, quindi, ammesso che la bolletta n. 1622658613 del 14/6/2016 di € 1.734,11 fu emessa sulla base di una errata lettura del contatore pari a mc. 5764 operata proprio dalla società ma che, in CP_3 realtà, il reclamo dell'attore datato 16/01/2017 è pervenuto alla società NI soltanto in epoca successiva alla interruzione della somministrazione del gas per morosità avvenuta in data 31.7.2017.
Ha, comunque, eccepito la manifesta infondatezza della pretesa avversaria in quanto, alla data dell'interruzione della somministrazione del gas, l'attore era comunque moroso anche nel pagamento della precedente bolletta n. 1616785554 del 19/4/2016 di € 166,10.
Ha, poi, aggiunto che l'interruzione della somministrazione del gas è stata preceduta dalla prescritta diffida per insolvenza, come previsto dalla normativa di settore.
Ha, pertanto, chiesto di rigettare la domanda di parte attrice;
in via subordinata, in caso di eventuale accoglimento delle domande attrici, previa autorizzazione della chiamata in causa di CP_3
dichiarare quest'ultima in via esclusiva responsabile dei danni e per l'effetto condannarla al
[...] risarcimento in favore dell'attore.
Ha, poi, proposto domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al pagamento in favore della società convenuta della somma di € 707,26 maggiorata degli interessi da contratto, in quanto, alla data dell'interruzione della somministrazione, risultavano insolute la fattura n. 1616785554 del
19/4/2016 di € 166,10, cui andava aggiunto un ulteriore conguaglio di € 541,16.
1.2 Dopo l'escussione dei testi ed (vedi udienza 24.9.2020), è stata Testimone_1 Testimone_2 disposta una ctu che ha consentito di accertare che le fatture del trader (NI GA e LU) erano allineate a quelle del distributore ( Il medesimo perito ha poi accertato che il Controparte_3 consumo medio mensile nel periodo settembre 2015 – settembre 2017 è pari a 48,95 mc mentre i consumi medi storici del periodo aprile 2010 – marzo 2011 è pari a 44,10 mc con una differenza ridotta (4,85 mc) in termini di scarto tra i valori medi calcolati.
2. Sebbene regolarmente chiamata in causa on ha provveduto a costituirsi. Di essa, Controparte_3 pertanto, va dichiarata la contumacia.
3. Va, ora, evidenziato che il lamentato inadempimento della società convenuta si concreterebbe principalmente nel non avere tenuto conto del reclamo del 16.01.2017, in cui si sarebbe riportata anche la foto del contatore;
ciò, infatti, avrebbe evitato la sospensione dell'interruzione della somministrazione del gas. Ma già da ora va evidenziato che nel fascicolo di parte non vi è traccia della citata riproduzione fotografica, che avrebbe implicato la comunicazione dell'autolettura da parte del cliente (vedi allegato 5 fascicolo di parte attrice).
In ogni caso parte convenuta ha espressamente eccepito di avere ricevuto il fax solo dopo l'interruzione della somministrazione del gas per morosità.
Ad avviso di questo Giudice, tale eccezione ha posto in capo all'attore l'onere della prova della data di ricezione del fax contenente il reclamo, o quanto meno del suo invio;
adempimento che - in realtà
- è rimasto del tutto incompiuto. Né il teste , titolare dell'Energy store cui l'attore si è rivolto, Tes_1 ha aggiunto qualche concreto elemento temporale sul punto.
Appare, peraltro, poco attendibile sostenere che, una volta ricevuta in data 20.06.2016 la bolletta contenente la lettura contestata, solo il giorno 16.01.2017 (cioè 7 mesi dopo) l'attore abbia inviato un reclamo scritto;
quest'ultimo -peraltro- avrebbe superato di molti giorni anche il termine di 20 gg. contenuto nella diffida NI del 15.11.2026, in cui si intimava il pagamento delle bollette scadute, pena sospensione della fornitura. Su tale ultima circostanza, va precisato, infatti, che, diversamente da quanto eccepito da parte attrice, la diffida risulta ricevuta in data 24.11.2016 da Testimone_2 madre dell'attore (cfr allegato 20 fascicolo di parte NI).
3.1 Orbene, come dimostrato ex tabulas da parte convenuta, essa ha ricevuto solo in data
01.09.2017 la lettura del contatore rettificata dal distributore aggiornata al 31.7.2017 (data CP_3 di cessazione della somministrazione), pari a m.c. 4384. Sulla base di tale rettifica sono stati restituiti al cliente 4336 mc. addebitati in eccesso.
Ha quindi operato un conguaglio a credito con le precedenti bollette del non pagate (€ Pt_1
796,00 a totale compensazione della bolletta n. 1731389421 del 31/8/2017 di pari importo;
€ 145,16
a totale compensazione della bolletta n. 1727578880 del 21/7/2017 di pari importo;
€ 206,86 a totale compensazione della bolletta n. 1719861288 del 18/5/2017 di pari importo;
€ 422,37 a totale compensazione della bolletta n. 1713370207 del 14/3/2017 di pari importo;
€ 143,42 a totale compensazione della bolletta n. 1706937209 del 19/01/2017 di pari importo;
€ 302,32 a totale compensazione della bolletta n. 1644498858 del 22/12/2016 di pari importo;
€ 109,21 a totale compensazione della bolletta n. 1635333482 del 18/10/2016 di pari importo;
€ 67,99 a totale compensazione della bolletta n. 1627734864 del 02/8/2016 di pari importo;
€ 1.192,95 a parziale compensazione della bolletta n. 1622658613 del 14/6/2016 di € 1.734,11 rispetto alla quale l'attore
è, pertanto, rimasto debitore di residuali € 541,16).
Tali dati sono rimasti confermati dall'espletata CTU, né sono stati oggetto di specifica contestazione da parte dell'attore. 4. Non si rinviene, pertanto, un comportamento negligente da parte della convenuta, che ha inviato la lettera di preavviso di cessazione sulla base di una lettura del misuratore, che è stata corretta dal distributore solo in data successiva alla interruzione della fornitura.
Al contrario è apparso colpevolmente intempestivo l'attore, che non ha dimostrato di avere inviato il reclamo scritto e la autolettura del contatore prima che avvenisse la suddetta cessazione
(vigilantibus iura succurrunt).
La domanda principale va, pertanto, rigettata.
5. Alla luce della operata ctu e comunque della mancata contestazione dei ricalcoli operati dal trader, dopo l'avvenuta rettifica della lettura del contatore, va accolta la domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento del consumo così come sopra ricalcolato e quantificato in € 707,26, derivante dalla fattura n. 1616785554 del 19/4/2016 di € 166,10 e del conguaglio di € 541,16.
6. Dato atto della particolare natura della causa e comunque dell' effettivo errore, in cui può essere caduta parte attrice, causato dalla errata lettura del contatore da parte del distributore, si ritiene equo compensare le spese di lite della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- Rigetta la domanda di parte attrice
- Accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta e per l'effetto condanna Pt_1
al pagamento in favore di NI GA e LU SP, in persona del lrpt, dell'importo pari
[...] ad € 707,26 maggiorato degli interessi previsti in contratto.
- Compensa le spese di lite tra le parti, incluse quelle di ctu.
Catanzaro, li 09.07.2025
Il Giudice Onorario
Vitullio Marzullo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 875 del RGAC dell'anno 2018 vertente
TRA
(Cod. fisc.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Lorenza Piterà (Cod. fisc: ), con studio in Catanzaro via Eraclea 36/G, C.F._2 pec: Email_1
- parte attrice -
CONTRO
(cod. fisc. , in persona dell'Avv. Pietro Galizzi, munito dei CP_1 CP_2 P.IVA_1 necessari poteri di rappresentanza conferiti giusta procura per atto notaio Dott. i Persona_1
Milano del 26/6/2017, rep. 49489, racc. 11128 (doc. n. 01), elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Alcide De GAperi 30, presso lo studio degli avvocati Fausto Allegrini (cod. fisc.
- pec ed Eugenia Allegrini (cod. C.F._3 Email_2 fisc. - pec C.F._4 Email_3
- parte convenuta –
Nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Largo regio Parco 9 – Torino (p. iva Controparte_3
P.IVA_2
-Terza chiamata da parte convenuta -
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: a seguito di scambio cartolare, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa - con ordinanza del 31.01.2025 - veniva assegnata a sentenza concedendo, ai sensi dell'articolo 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha citato la NI GA e LU S.p.a. chiedendo di accertare e dichiarare la Parte_1 responsabilità per inadempimento in capo alla convenuta società per i danni a lui cagionati a causa dell'ingiustificata sospensione della fornitura energetica;
di condannare parte convenuta al risarcimento del danno da valutarsi in via equitativa a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi, oltre alle spese sostenute per aver dovuto richiedere un nuovo allaccio del gas.
L'attore, premesso di essere stato cliente della NI GA e LU S.pa (utenza n. 505.342.190.750 con contatore n. 0031481573), ha lamentato che in data 20.06.2016 ha ricevuto una fattura di consumo di € 1.734,11 corrispondente ad un consumo di mc 5764 come da lettura contatore del 4.3.2016.
A fronte delle precedente fatturazioni recanti un consumo di gran lunga minore, ha provveduto a rivolgersi al più vicino Energy Store, il cui operatore riferiva che l'addetto alla lettura dei contatori aveva erroneamente riportato la registrazione del consumo di un altro misuratore e cioè del vicino di casa.
Ha lamentato che, nonostante il reclamo inviato alla società convenuta, quest'ultima – in data
31.7.2017 - operava la sospensione della fornitura calcolando una morosità dell'utente pari ad €
4.093,54 sulla base di una ultima lettura indicata di mc 4384.
L'attore ha, quindi, lamentato di essersi trovato senza fornitura di gas per ben due mesi e di essere stato costretto a stipulare un nuovo contratto di fornitura gas, intestandolo ad una terza persona.
1.1 Costituendosi in giudizio, l'NI GA e LU SP ha subito chiarito di essere il fornitore del gas, mentre il distributore di zona territorialmente è la società , cui compete l'onere di gestire la CP_3 rete di gasdotti, nonché l'obbligo di misurare del gas somministrato a ciascun cliente.
Ha, quindi, ammesso che la bolletta n. 1622658613 del 14/6/2016 di € 1.734,11 fu emessa sulla base di una errata lettura del contatore pari a mc. 5764 operata proprio dalla società ma che, in CP_3 realtà, il reclamo dell'attore datato 16/01/2017 è pervenuto alla società NI soltanto in epoca successiva alla interruzione della somministrazione del gas per morosità avvenuta in data 31.7.2017.
Ha, comunque, eccepito la manifesta infondatezza della pretesa avversaria in quanto, alla data dell'interruzione della somministrazione del gas, l'attore era comunque moroso anche nel pagamento della precedente bolletta n. 1616785554 del 19/4/2016 di € 166,10.
Ha, poi, aggiunto che l'interruzione della somministrazione del gas è stata preceduta dalla prescritta diffida per insolvenza, come previsto dalla normativa di settore.
Ha, pertanto, chiesto di rigettare la domanda di parte attrice;
in via subordinata, in caso di eventuale accoglimento delle domande attrici, previa autorizzazione della chiamata in causa di CP_3
dichiarare quest'ultima in via esclusiva responsabile dei danni e per l'effetto condannarla al
[...] risarcimento in favore dell'attore.
Ha, poi, proposto domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al pagamento in favore della società convenuta della somma di € 707,26 maggiorata degli interessi da contratto, in quanto, alla data dell'interruzione della somministrazione, risultavano insolute la fattura n. 1616785554 del
19/4/2016 di € 166,10, cui andava aggiunto un ulteriore conguaglio di € 541,16.
1.2 Dopo l'escussione dei testi ed (vedi udienza 24.9.2020), è stata Testimone_1 Testimone_2 disposta una ctu che ha consentito di accertare che le fatture del trader (NI GA e LU) erano allineate a quelle del distributore ( Il medesimo perito ha poi accertato che il Controparte_3 consumo medio mensile nel periodo settembre 2015 – settembre 2017 è pari a 48,95 mc mentre i consumi medi storici del periodo aprile 2010 – marzo 2011 è pari a 44,10 mc con una differenza ridotta (4,85 mc) in termini di scarto tra i valori medi calcolati.
2. Sebbene regolarmente chiamata in causa on ha provveduto a costituirsi. Di essa, Controparte_3 pertanto, va dichiarata la contumacia.
3. Va, ora, evidenziato che il lamentato inadempimento della società convenuta si concreterebbe principalmente nel non avere tenuto conto del reclamo del 16.01.2017, in cui si sarebbe riportata anche la foto del contatore;
ciò, infatti, avrebbe evitato la sospensione dell'interruzione della somministrazione del gas. Ma già da ora va evidenziato che nel fascicolo di parte non vi è traccia della citata riproduzione fotografica, che avrebbe implicato la comunicazione dell'autolettura da parte del cliente (vedi allegato 5 fascicolo di parte attrice).
In ogni caso parte convenuta ha espressamente eccepito di avere ricevuto il fax solo dopo l'interruzione della somministrazione del gas per morosità.
Ad avviso di questo Giudice, tale eccezione ha posto in capo all'attore l'onere della prova della data di ricezione del fax contenente il reclamo, o quanto meno del suo invio;
adempimento che - in realtà
- è rimasto del tutto incompiuto. Né il teste , titolare dell'Energy store cui l'attore si è rivolto, Tes_1 ha aggiunto qualche concreto elemento temporale sul punto.
Appare, peraltro, poco attendibile sostenere che, una volta ricevuta in data 20.06.2016 la bolletta contenente la lettura contestata, solo il giorno 16.01.2017 (cioè 7 mesi dopo) l'attore abbia inviato un reclamo scritto;
quest'ultimo -peraltro- avrebbe superato di molti giorni anche il termine di 20 gg. contenuto nella diffida NI del 15.11.2026, in cui si intimava il pagamento delle bollette scadute, pena sospensione della fornitura. Su tale ultima circostanza, va precisato, infatti, che, diversamente da quanto eccepito da parte attrice, la diffida risulta ricevuta in data 24.11.2016 da Testimone_2 madre dell'attore (cfr allegato 20 fascicolo di parte NI).
3.1 Orbene, come dimostrato ex tabulas da parte convenuta, essa ha ricevuto solo in data
01.09.2017 la lettura del contatore rettificata dal distributore aggiornata al 31.7.2017 (data CP_3 di cessazione della somministrazione), pari a m.c. 4384. Sulla base di tale rettifica sono stati restituiti al cliente 4336 mc. addebitati in eccesso.
Ha quindi operato un conguaglio a credito con le precedenti bollette del non pagate (€ Pt_1
796,00 a totale compensazione della bolletta n. 1731389421 del 31/8/2017 di pari importo;
€ 145,16
a totale compensazione della bolletta n. 1727578880 del 21/7/2017 di pari importo;
€ 206,86 a totale compensazione della bolletta n. 1719861288 del 18/5/2017 di pari importo;
€ 422,37 a totale compensazione della bolletta n. 1713370207 del 14/3/2017 di pari importo;
€ 143,42 a totale compensazione della bolletta n. 1706937209 del 19/01/2017 di pari importo;
€ 302,32 a totale compensazione della bolletta n. 1644498858 del 22/12/2016 di pari importo;
€ 109,21 a totale compensazione della bolletta n. 1635333482 del 18/10/2016 di pari importo;
€ 67,99 a totale compensazione della bolletta n. 1627734864 del 02/8/2016 di pari importo;
€ 1.192,95 a parziale compensazione della bolletta n. 1622658613 del 14/6/2016 di € 1.734,11 rispetto alla quale l'attore
è, pertanto, rimasto debitore di residuali € 541,16).
Tali dati sono rimasti confermati dall'espletata CTU, né sono stati oggetto di specifica contestazione da parte dell'attore. 4. Non si rinviene, pertanto, un comportamento negligente da parte della convenuta, che ha inviato la lettera di preavviso di cessazione sulla base di una lettura del misuratore, che è stata corretta dal distributore solo in data successiva alla interruzione della fornitura.
Al contrario è apparso colpevolmente intempestivo l'attore, che non ha dimostrato di avere inviato il reclamo scritto e la autolettura del contatore prima che avvenisse la suddetta cessazione
(vigilantibus iura succurrunt).
La domanda principale va, pertanto, rigettata.
5. Alla luce della operata ctu e comunque della mancata contestazione dei ricalcoli operati dal trader, dopo l'avvenuta rettifica della lettura del contatore, va accolta la domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento del consumo così come sopra ricalcolato e quantificato in € 707,26, derivante dalla fattura n. 1616785554 del 19/4/2016 di € 166,10 e del conguaglio di € 541,16.
6. Dato atto della particolare natura della causa e comunque dell' effettivo errore, in cui può essere caduta parte attrice, causato dalla errata lettura del contatore da parte del distributore, si ritiene equo compensare le spese di lite della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- Rigetta la domanda di parte attrice
- Accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta e per l'effetto condanna Pt_1
al pagamento in favore di NI GA e LU SP, in persona del lrpt, dell'importo pari
[...] ad € 707,26 maggiorato degli interessi previsti in contratto.
- Compensa le spese di lite tra le parti, incluse quelle di ctu.
Catanzaro, li 09.07.2025
Il Giudice Onorario
Vitullio Marzullo