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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/10/2025, n. 34197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34197 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ER PA & C. s.r.l. avverso l'ordinanza del 20/05/2024 del Tribunale della Libertà di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;
udite le conclusioni rassegnate, col richiamo a quanto già rappresentato ex art. 23, comma 8, dl decreto legge n. 137 del 2020, dal Procuratore generale, che ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso;
dato atto che nessuno è comparso per il ricorrente;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34197 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 05/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20 maggio 2024 il Tribunale della Libertà di Napoli -adito con ricorso in appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale partenopeo, in composizione monocratica, con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca parziale del sequestro preventivo e restituzione della somma di euro 1.598.090,72 sottoposta a vincolo reale in esecuzione del sequestro preventivo disposto con decreto del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli del 17 gennaio 2022 (in relazione alla sottrazione al pagamento dei diritti di confine di biciclette elettriche provenienti dalla Cina anche e mediante redazione di dichiarazioni doganali false, reato di cui agli artt. 81 cpv. Cod. Pen., 292 e 295, comma 2, lett c e d-bis d.P.R. n. 43/73; 81 cpv., 48, 61 n. 2 e 479 in relazione all'art. 476 cod.pen.; 81 cpv.e 640 cod.pen.; 25-sexiesdecies D.Igs. n. 231/01 in relazione agli artt. 292 e 295 d.P.R. n. 43/73; 24, comma 1 e 2, D.Igs. n. 231/01 in rif.all'art. 640, commi 1 e 2 cod.pen.)- ha rigettato l'appello presentato nell'interesse della società ER PA & C. s.r.I., e, per l'effetto, ha confermato l'ordinanza del 18 marzo 2024 del Giudice monocratico del Tribunale di Napoli. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale napoletano, tramite difensore di fiducia, la società ER PA & C. s.r.l. ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con cui si lamenta contraddittorietà/omissione della motivazione ex art. 606, comma 1, lett e) cod.proc.pen. per travisamento/omessa valutazione della prova. Il tribunale, secondo prospettazione difensiva, nel valutare "in maniera del tutto estemporanea un documento allegato all'istanza di dissequestro e' al successivo appello cautelare", è incorso in un travisamento della prova, avendo attribuito alla nota dell'Agenzia dei Monopoli caratteristiche del tutto difformi rispetto a quelle reali, sì da ometterne la valutazione. A seguito di interlocuzione "concordata" tra Difese, Procura Europea, Guardia di Finanza e personale dell'Agenzia dei Monopoli, quest'ultima, nella nota del 5 febbraio 2023, ha ricostruito le quote di profitto -dapprima "unitariamente considerato"- riferibili ad ogni singola società: per la società ricorrente, a fronte di un sequestro per euro 2.356.076,64, il profitto è stato calcolato in euro 757.985,92 -pari alla utilità della vendita di ciascuna bici importata, nella misura ottenuta sottraendo al Prezzo Medio Unitario di ciascuna e-bike venduta il Costo Medio Unitario di ciascuna di esse. 2 Il Tribunale, condiviso il principio di diritto secondo cui, una volta calcolata la quota di profitto conseguita dal singolo concorrente, e perciò, venuto meno anche il vincolo solidaristico per il pagamento dell'obbligazione tributaria, il sequestro deve limitarsi al minore importo determinato come nella nota indicata, ha sostenuto però che non vi fosse stato un valido calcolo delle singole quote di profitto, perché il documento sopravvenuto , promanante dall'Agenzia dei Monopoli, è atto unilaterale, e, come tale, poco affidabile per circoscrivere l'utilità riconducibile alla singola società. In ciò si anniderebbe il denunciato travisamento della prova secondo prospettazione difensiva. Il documento in parola, tutt'altro che di formazione unilaterale, è atto generato da una parte pubblica, con documentazione fornita dagli imputati che hanno rimesso ogni valutazione tecnica ai funzionari incaricati dalla Procura, i quali, nel contraddittorio tra le parti, hanno formato un atto di ricognizione delle singole quote di profitto. 2.1. Il ricorso invoca, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. L'ordinanza impugnata ricostruisce con precisione la vicenda procedimentale. 1.1. Con provvedimento del 17 gennaio 2022 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di denaro di euro 13.162.700,13 in relazione alle ipotesi di reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 292 e 295, comma 2, lett c e d-bis d.P.R. n. 43/73; 81 cpv., 48, 61 n. 2 e 479 in relazione all'art. 476 cod.pen.; 81 cpv.e 640 cod.pen.; 25-sexiesdecies D.Igs. n. 231/01 in relazione agli artt. 292 e 295 d.P.R. n. 43/73; 24, comma 1 e 2, D.Igs. n. 231/01 in riferimento all'art. 640, commi 1 e 2 cod.pen., e, in caso di mancato rinvenimento o incapienza dei beni indicati o di indisponibilità degli stessi, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni mobili o immobili, fino alla concorrenza dell'importo di cui sopra, nella diretta disponibilità degli indagati. 1.2. Il 26 febbraio 2024 la società ER PA & C s.r.l. chiedeva la restituzione di parte del denaro sequestrato, precisamente della somma di euro 1.598.090,72, secondo l'assunto difensivo esorbitante rispetto alla quota di profitto riferibile alla società. 1.3. Il 18 marzo 2024 il Giudice monocratico adito provvedeva con ordinanza di rigetto;
motivava il rigetto con la necessità di un esame complessivo del profitto 3 dei reati oggetto di contestazione a tutti gli imputati, impossibili da rendere in quella sede trattandosi di valutazioni di merito non formulabili atteso che non era stata celebrata la prima udienza dibattimentale. 1.4. L'appello proposto avverso quella ordinanza vedeva il rigetto da parte del Tribunale della Libertà, con l'ordinanza del 20 maggio 2024 oggetto del presente ricorso. 1.5. La vicenda, complessa, trae origine dal primo decreto di sequestro preventivo, emesso il 21 settembre 2021 -previa convalida di quello di urgenza ordinato dal P.M. EPPO- avente ad oggetto merce della IL s.p.a., costituita da biciclette elettriche o parti di esse ritenute provenienti dalla Repubblica Popolare cinese, merce per la quale avrebbero dovuto esser corrisposti diritti doganali per euro 159.664,08. Il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto sussistente il fumus dei reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 292 e 295, comma 2, lett c e d- bis d.P.R. n. 43/73; 81 cpv., 48, 61 n. 2 e 479 in relazione all'art. 476 cod.pen.; 81 cpv. e 640 cod.pen.; 25-sexiesdecies D.Igs. n. 231/01 in relazione agli artt. 292 e 295 d.P.R. n. 43/73; 24, comma 1 e 2, D.Igs. n. 231/01 in rif.all'art. 640, commi 1 e 2 cod.pen.. DE MA -nella qualità di rappresentante legale e Presidente del consiglio di amministrazione delle società IL s.p.a., società consortile, V- Ita RO s.p.a. e NE TR US s.r.I.-, PA CA -nella qualità di amministratore delegato delle medesime società- , e le società stesse -responsabili ex d.lgs. 231/2001, erano indagati per aver sottratto al pagamento dei diritti di confine biciclette elettriche provenienti dalla Cina, per importi complessivi pari a euro 12.871.459,34. Il fumus dei reati iscritti trovava conferma negli accertamenti effettuati dal pubblico ministero anche a seguito delle dichiarazioni rese dagli indagati. Con successivo decreto del 17 gennaio 2022, il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro del profitto diretto dei conti correnti e delle somme depositate presso risultati intestati o comunque nella disponibilità degli indagati, persone fisiche e giuridiche indicate sopra, fino a concorrenza del valore corrispondente di euro 13.162.700,13 da ricercare in fase esecutiva, anche attraverso attività di perquisizione, rinvenibile nei locali sociali, nelle casse societarie, nei luoghi di abituale dimora e residenza degli indagati e nelle loro esigenze, ovvero sui conti correnti, fare in forma liquida nella disponibilità degli indagati. Sui decreti aventi ad oggetto i fatti sinteticamente descritti si è formato il giudicato cautelare. 1.6. Il Tribunale ha sintetizzato le condotte di reato nella evasione dei dazi convenzionali, antidumping e compensativi previsti per le biciclette complete in 4 relazione alla importazione dalla Cina di e-bike smontate, in spedizioni separate e/o con unica spedizione, dichiarate come "parti di biciclette a pedalata assistita"; nella importazione dalla Turchia di e-bike complete, falsamente dichiarate di origine non preferenziale turca, ma in realtà di origine cinese. Ha rilevato che la continuazione di analoghe condotte criminose, oltre ad integrare il fumus, integra in re ipsa il pericolo di reiterazione di condotte della stessa specie di quelle per cui si procede;
e che ci si trova al cospetto di una ipotesi di confisca obbligatoria, prevista dagli artt. 321, comma 2, cod.proc.pen. e 301, comma 1, TULD. 1.6. Nel rigettare l'istanza, come anticipato, il Tribunale, ha ritenuto che l'atto di appello «parte da un assunto errato e allo stato indimostrato: che l'ammontare del profitto della società ricorrente ammonti a soli euro 757.985,92», sicché, pur condiviso il principio di diritto secondo cui il sequestro deve limitarsi all'importo corrispondente alla quota di profitto conseguita dal singolo concorrente, non ha ritenuto la validità del calcolo della quota di profitto relativa all'odierna ricorrente, qualificando il documento di che trattasi, promanante dall'Agenzia dei Monopoli, atto basato su dati unilateralmente forniti dalla parte, la cui necessaria verifica, da svolgersi in contraddittorio, con i dovuti ausili tecnici che tengano conto di tutti gli elementi necessari e della loro veridicità ed esattezza, risultava incompatibile con la fase cautelare (in uno con la necessaria valutazione della emergenza di un profitto, ulteriore, cautelato ma non recuperato). Tanto poiché «la richiesta di dissequestro parziale non può essere accolta giacché la natura della fattispecie concreta sottoposta al vaglio di questo Collegio e dei rapporti economici ad essa sottostanti non consentono -allo stato- d'individuare la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascun concorrente, o la sua esatta quantificazione;
di talché il sequestro preventivo deve essere mantenuto per l'intero importo del profitto nei confronti di ciascuno». 2. Assume la difesa come la nota dell'Agenzia Delle Dogane del 5 febbraio 2024, promanante dalla stessa Agenzia cui la Procura Eppo ha affidato il compito della ricostruzione dell'ammontare totale del profitto, nota resa su delega della medesimo Procura, sulla scorta di tutta la documentazione richiesta dai funzionari, ed elaborata nel contraddittorio tra le difese, la Procura Europea, la Guardia di Finanza e personale dell'Agenzia dei Monopoli, indichi, invece, con certezza la misura del profitto dell'istante e non possa esser considerata, come ritenuto dal Tribunale, atto unilaterale, carente del doveroso contraddittorio nella formazione. 3. Rileva il Collegio che, effettivamente, la nota di che trattasi costituisce -non solo una sopravvenienza significativa ma, per quanto in questa sede soprattutto rileva- 5 documento formato nel contraddittorio tra le parti, sulla base di allegazioni documentali richieste dalla parte pubblica, a seguito di interlocuzione partecipata e concordata tra le società imputate per il tramite dei loro difensori, la procura Europea, la Guardia di Finanza, e Agenzia delle Dogane e Monopoli. In tal senso depone, intanto, la circostanza che proprio la predetta Agenzia, sulla scorta della documentazione acquisita di concerto con gli organi inquirenti, ha determinato la misura del profitto complessivamente acquisito dagli indagati. Proprio la nota in atti ADM.DGDR0105.REGISTRO RISERVATO. 0000030.01-02- 2024-U -a firma, congiunta, del Comandante del Nucleo (Col. T.ST. Paolo Consiglio) su delega del Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza, e del Direttore dell'Ufficio ad interim Alessandra Santillo dell'Agenzia e trasmessa alla Procura Europea con pec del 2 febbraio 2024- a riscontro della delega di indagine promanante dalla Procura Europea, Ufficio di Napoli, del 21 novembre 2023, ne dà atto, nella parte in cui, in premessa, si attesta la richiesta di precisi dati integrativi rispetto a quelli richiesti e conseguente trasmissione da parte proprio della ER PA & C. s.r.I., e NE TR US s.r.I., di "4 file excel nominati Prospetto n. 1 venduto IL, Prospetto n. 2 venduto -I, Prospetto n. 3 SCONTRINI CON IN NEW, Prospetto n. 4 SCONTRINI CON IN PARENTE", dati dai quali, in quella sede procedimentale, "la P.G. operante ha potuto accertare "valore unitario medio (di seguito VUM) delle e-bike importate dalla -I RO spa e dalla IL spa con origine Cina. [...]". Si tratta della sopravvenienza procedimentale sulla cui base, in ragipne della determinazione della utilità partitamente tratta dalla società ER PA & C.srl nella misura di euro 757.985,92, è stata invocata la riduzione dell'importo originario posto sotto sequestro;
e della medesima sopravvenienza addotta a sostegno dell'appello cautelare rigettato con l'ordinanza qui impugnata. 4. Premesso, allora, che, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656) e che nello specificare tale presupposto, si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché 6 sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893), rileva il Collegio che la prova individuata nel documento di cui sopra (§ 3), è stata ritenuta, a torto, di formazione unilaterale, privata, e, invece, per i motivi sopra esposti, risulta di formazione pubblica, nel contraddittorio tra le parti, nell'ambito di indagine diretta dalla Procura EPPO eseguita dal Comando della Guardia di Finanza di concerto con le indicate agenzie. 4.1. Tanto impone, da un lato, di ritenere il ricorso ammissibile, in quanto il ricorrente deduce un error iuris, specificamente in iudicando in iure, integrato da erroneo conferimento della qualificazione giuridica al documento correttamente dai giudici di merito individuato, errore integrante vizio della motivazione sì radicale da rendere l'apparato argomentativo sotteso alla decisione privo dei requisiti minimi di ragionevolezza idonei a renderla comprensibile, in presenza, sostanzialmente, di una motivazione apparente (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 Cc. (dep. 13/02/2004 ) Rv. 226712 - 01), tale dovendosi ritenere quella nella specie resa con modalità avulse dalle risultanze processuali, basata su argomentazioni apodittiche -la provenienza unilaterale, privata, in difetto di contraddittorio con la parte pubblica dal cui organo, inquirente, invece promana- poiché rende il ragionamento espresso dal giudice soltanto fittizio e perciò, sostanzialmente, inesistente (cfr. Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014 Ud. (dep. 05/03/2015 ) Rv. 263100 - 01). 4.2. Impone, dall'altro, l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 324 cod.pro.pen., per nuovo giudizio che tenga conto di quanto sopra dedotto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 324 comma 5, cod.proc.pen.. Così deciso in Roma il 5 giugno 2025 Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;
udite le conclusioni rassegnate, col richiamo a quanto già rappresentato ex art. 23, comma 8, dl decreto legge n. 137 del 2020, dal Procuratore generale, che ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso;
dato atto che nessuno è comparso per il ricorrente;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34197 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 05/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20 maggio 2024 il Tribunale della Libertà di Napoli -adito con ricorso in appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale partenopeo, in composizione monocratica, con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca parziale del sequestro preventivo e restituzione della somma di euro 1.598.090,72 sottoposta a vincolo reale in esecuzione del sequestro preventivo disposto con decreto del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli del 17 gennaio 2022 (in relazione alla sottrazione al pagamento dei diritti di confine di biciclette elettriche provenienti dalla Cina anche e mediante redazione di dichiarazioni doganali false, reato di cui agli artt. 81 cpv. Cod. Pen., 292 e 295, comma 2, lett c e d-bis d.P.R. n. 43/73; 81 cpv., 48, 61 n. 2 e 479 in relazione all'art. 476 cod.pen.; 81 cpv.e 640 cod.pen.; 25-sexiesdecies D.Igs. n. 231/01 in relazione agli artt. 292 e 295 d.P.R. n. 43/73; 24, comma 1 e 2, D.Igs. n. 231/01 in rif.all'art. 640, commi 1 e 2 cod.pen.)- ha rigettato l'appello presentato nell'interesse della società ER PA & C. s.r.I., e, per l'effetto, ha confermato l'ordinanza del 18 marzo 2024 del Giudice monocratico del Tribunale di Napoli. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale napoletano, tramite difensore di fiducia, la società ER PA & C. s.r.l. ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con cui si lamenta contraddittorietà/omissione della motivazione ex art. 606, comma 1, lett e) cod.proc.pen. per travisamento/omessa valutazione della prova. Il tribunale, secondo prospettazione difensiva, nel valutare "in maniera del tutto estemporanea un documento allegato all'istanza di dissequestro e' al successivo appello cautelare", è incorso in un travisamento della prova, avendo attribuito alla nota dell'Agenzia dei Monopoli caratteristiche del tutto difformi rispetto a quelle reali, sì da ometterne la valutazione. A seguito di interlocuzione "concordata" tra Difese, Procura Europea, Guardia di Finanza e personale dell'Agenzia dei Monopoli, quest'ultima, nella nota del 5 febbraio 2023, ha ricostruito le quote di profitto -dapprima "unitariamente considerato"- riferibili ad ogni singola società: per la società ricorrente, a fronte di un sequestro per euro 2.356.076,64, il profitto è stato calcolato in euro 757.985,92 -pari alla utilità della vendita di ciascuna bici importata, nella misura ottenuta sottraendo al Prezzo Medio Unitario di ciascuna e-bike venduta il Costo Medio Unitario di ciascuna di esse. 2 Il Tribunale, condiviso il principio di diritto secondo cui, una volta calcolata la quota di profitto conseguita dal singolo concorrente, e perciò, venuto meno anche il vincolo solidaristico per il pagamento dell'obbligazione tributaria, il sequestro deve limitarsi al minore importo determinato come nella nota indicata, ha sostenuto però che non vi fosse stato un valido calcolo delle singole quote di profitto, perché il documento sopravvenuto , promanante dall'Agenzia dei Monopoli, è atto unilaterale, e, come tale, poco affidabile per circoscrivere l'utilità riconducibile alla singola società. In ciò si anniderebbe il denunciato travisamento della prova secondo prospettazione difensiva. Il documento in parola, tutt'altro che di formazione unilaterale, è atto generato da una parte pubblica, con documentazione fornita dagli imputati che hanno rimesso ogni valutazione tecnica ai funzionari incaricati dalla Procura, i quali, nel contraddittorio tra le parti, hanno formato un atto di ricognizione delle singole quote di profitto. 2.1. Il ricorso invoca, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. L'ordinanza impugnata ricostruisce con precisione la vicenda procedimentale. 1.1. Con provvedimento del 17 gennaio 2022 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di denaro di euro 13.162.700,13 in relazione alle ipotesi di reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 292 e 295, comma 2, lett c e d-bis d.P.R. n. 43/73; 81 cpv., 48, 61 n. 2 e 479 in relazione all'art. 476 cod.pen.; 81 cpv.e 640 cod.pen.; 25-sexiesdecies D.Igs. n. 231/01 in relazione agli artt. 292 e 295 d.P.R. n. 43/73; 24, comma 1 e 2, D.Igs. n. 231/01 in riferimento all'art. 640, commi 1 e 2 cod.pen., e, in caso di mancato rinvenimento o incapienza dei beni indicati o di indisponibilità degli stessi, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni mobili o immobili, fino alla concorrenza dell'importo di cui sopra, nella diretta disponibilità degli indagati. 1.2. Il 26 febbraio 2024 la società ER PA & C s.r.l. chiedeva la restituzione di parte del denaro sequestrato, precisamente della somma di euro 1.598.090,72, secondo l'assunto difensivo esorbitante rispetto alla quota di profitto riferibile alla società. 1.3. Il 18 marzo 2024 il Giudice monocratico adito provvedeva con ordinanza di rigetto;
motivava il rigetto con la necessità di un esame complessivo del profitto 3 dei reati oggetto di contestazione a tutti gli imputati, impossibili da rendere in quella sede trattandosi di valutazioni di merito non formulabili atteso che non era stata celebrata la prima udienza dibattimentale. 1.4. L'appello proposto avverso quella ordinanza vedeva il rigetto da parte del Tribunale della Libertà, con l'ordinanza del 20 maggio 2024 oggetto del presente ricorso. 1.5. La vicenda, complessa, trae origine dal primo decreto di sequestro preventivo, emesso il 21 settembre 2021 -previa convalida di quello di urgenza ordinato dal P.M. EPPO- avente ad oggetto merce della IL s.p.a., costituita da biciclette elettriche o parti di esse ritenute provenienti dalla Repubblica Popolare cinese, merce per la quale avrebbero dovuto esser corrisposti diritti doganali per euro 159.664,08. Il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto sussistente il fumus dei reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 292 e 295, comma 2, lett c e d- bis d.P.R. n. 43/73; 81 cpv., 48, 61 n. 2 e 479 in relazione all'art. 476 cod.pen.; 81 cpv. e 640 cod.pen.; 25-sexiesdecies D.Igs. n. 231/01 in relazione agli artt. 292 e 295 d.P.R. n. 43/73; 24, comma 1 e 2, D.Igs. n. 231/01 in rif.all'art. 640, commi 1 e 2 cod.pen.. DE MA -nella qualità di rappresentante legale e Presidente del consiglio di amministrazione delle società IL s.p.a., società consortile, V- Ita RO s.p.a. e NE TR US s.r.I.-, PA CA -nella qualità di amministratore delegato delle medesime società- , e le società stesse -responsabili ex d.lgs. 231/2001, erano indagati per aver sottratto al pagamento dei diritti di confine biciclette elettriche provenienti dalla Cina, per importi complessivi pari a euro 12.871.459,34. Il fumus dei reati iscritti trovava conferma negli accertamenti effettuati dal pubblico ministero anche a seguito delle dichiarazioni rese dagli indagati. Con successivo decreto del 17 gennaio 2022, il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro del profitto diretto dei conti correnti e delle somme depositate presso risultati intestati o comunque nella disponibilità degli indagati, persone fisiche e giuridiche indicate sopra, fino a concorrenza del valore corrispondente di euro 13.162.700,13 da ricercare in fase esecutiva, anche attraverso attività di perquisizione, rinvenibile nei locali sociali, nelle casse societarie, nei luoghi di abituale dimora e residenza degli indagati e nelle loro esigenze, ovvero sui conti correnti, fare in forma liquida nella disponibilità degli indagati. Sui decreti aventi ad oggetto i fatti sinteticamente descritti si è formato il giudicato cautelare. 1.6. Il Tribunale ha sintetizzato le condotte di reato nella evasione dei dazi convenzionali, antidumping e compensativi previsti per le biciclette complete in 4 relazione alla importazione dalla Cina di e-bike smontate, in spedizioni separate e/o con unica spedizione, dichiarate come "parti di biciclette a pedalata assistita"; nella importazione dalla Turchia di e-bike complete, falsamente dichiarate di origine non preferenziale turca, ma in realtà di origine cinese. Ha rilevato che la continuazione di analoghe condotte criminose, oltre ad integrare il fumus, integra in re ipsa il pericolo di reiterazione di condotte della stessa specie di quelle per cui si procede;
e che ci si trova al cospetto di una ipotesi di confisca obbligatoria, prevista dagli artt. 321, comma 2, cod.proc.pen. e 301, comma 1, TULD. 1.6. Nel rigettare l'istanza, come anticipato, il Tribunale, ha ritenuto che l'atto di appello «parte da un assunto errato e allo stato indimostrato: che l'ammontare del profitto della società ricorrente ammonti a soli euro 757.985,92», sicché, pur condiviso il principio di diritto secondo cui il sequestro deve limitarsi all'importo corrispondente alla quota di profitto conseguita dal singolo concorrente, non ha ritenuto la validità del calcolo della quota di profitto relativa all'odierna ricorrente, qualificando il documento di che trattasi, promanante dall'Agenzia dei Monopoli, atto basato su dati unilateralmente forniti dalla parte, la cui necessaria verifica, da svolgersi in contraddittorio, con i dovuti ausili tecnici che tengano conto di tutti gli elementi necessari e della loro veridicità ed esattezza, risultava incompatibile con la fase cautelare (in uno con la necessaria valutazione della emergenza di un profitto, ulteriore, cautelato ma non recuperato). Tanto poiché «la richiesta di dissequestro parziale non può essere accolta giacché la natura della fattispecie concreta sottoposta al vaglio di questo Collegio e dei rapporti economici ad essa sottostanti non consentono -allo stato- d'individuare la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascun concorrente, o la sua esatta quantificazione;
di talché il sequestro preventivo deve essere mantenuto per l'intero importo del profitto nei confronti di ciascuno». 2. Assume la difesa come la nota dell'Agenzia Delle Dogane del 5 febbraio 2024, promanante dalla stessa Agenzia cui la Procura Eppo ha affidato il compito della ricostruzione dell'ammontare totale del profitto, nota resa su delega della medesimo Procura, sulla scorta di tutta la documentazione richiesta dai funzionari, ed elaborata nel contraddittorio tra le difese, la Procura Europea, la Guardia di Finanza e personale dell'Agenzia dei Monopoli, indichi, invece, con certezza la misura del profitto dell'istante e non possa esser considerata, come ritenuto dal Tribunale, atto unilaterale, carente del doveroso contraddittorio nella formazione. 3. Rileva il Collegio che, effettivamente, la nota di che trattasi costituisce -non solo una sopravvenienza significativa ma, per quanto in questa sede soprattutto rileva- 5 documento formato nel contraddittorio tra le parti, sulla base di allegazioni documentali richieste dalla parte pubblica, a seguito di interlocuzione partecipata e concordata tra le società imputate per il tramite dei loro difensori, la procura Europea, la Guardia di Finanza, e Agenzia delle Dogane e Monopoli. In tal senso depone, intanto, la circostanza che proprio la predetta Agenzia, sulla scorta della documentazione acquisita di concerto con gli organi inquirenti, ha determinato la misura del profitto complessivamente acquisito dagli indagati. Proprio la nota in atti ADM.DGDR0105.REGISTRO RISERVATO. 0000030.01-02- 2024-U -a firma, congiunta, del Comandante del Nucleo (Col. T.ST. Paolo Consiglio) su delega del Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza, e del Direttore dell'Ufficio ad interim Alessandra Santillo dell'Agenzia e trasmessa alla Procura Europea con pec del 2 febbraio 2024- a riscontro della delega di indagine promanante dalla Procura Europea, Ufficio di Napoli, del 21 novembre 2023, ne dà atto, nella parte in cui, in premessa, si attesta la richiesta di precisi dati integrativi rispetto a quelli richiesti e conseguente trasmissione da parte proprio della ER PA & C. s.r.I., e NE TR US s.r.I., di "4 file excel nominati Prospetto n. 1 venduto IL, Prospetto n. 2 venduto -I, Prospetto n. 3 SCONTRINI CON IN NEW, Prospetto n. 4 SCONTRINI CON IN PARENTE", dati dai quali, in quella sede procedimentale, "la P.G. operante ha potuto accertare "valore unitario medio (di seguito VUM) delle e-bike importate dalla -I RO spa e dalla IL spa con origine Cina. [...]". Si tratta della sopravvenienza procedimentale sulla cui base, in ragipne della determinazione della utilità partitamente tratta dalla società ER PA & C.srl nella misura di euro 757.985,92, è stata invocata la riduzione dell'importo originario posto sotto sequestro;
e della medesima sopravvenienza addotta a sostegno dell'appello cautelare rigettato con l'ordinanza qui impugnata. 4. Premesso, allora, che, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656) e che nello specificare tale presupposto, si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché 6 sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893), rileva il Collegio che la prova individuata nel documento di cui sopra (§ 3), è stata ritenuta, a torto, di formazione unilaterale, privata, e, invece, per i motivi sopra esposti, risulta di formazione pubblica, nel contraddittorio tra le parti, nell'ambito di indagine diretta dalla Procura EPPO eseguita dal Comando della Guardia di Finanza di concerto con le indicate agenzie. 4.1. Tanto impone, da un lato, di ritenere il ricorso ammissibile, in quanto il ricorrente deduce un error iuris, specificamente in iudicando in iure, integrato da erroneo conferimento della qualificazione giuridica al documento correttamente dai giudici di merito individuato, errore integrante vizio della motivazione sì radicale da rendere l'apparato argomentativo sotteso alla decisione privo dei requisiti minimi di ragionevolezza idonei a renderla comprensibile, in presenza, sostanzialmente, di una motivazione apparente (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 Cc. (dep. 13/02/2004 ) Rv. 226712 - 01), tale dovendosi ritenere quella nella specie resa con modalità avulse dalle risultanze processuali, basata su argomentazioni apodittiche -la provenienza unilaterale, privata, in difetto di contraddittorio con la parte pubblica dal cui organo, inquirente, invece promana- poiché rende il ragionamento espresso dal giudice soltanto fittizio e perciò, sostanzialmente, inesistente (cfr. Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014 Ud. (dep. 05/03/2015 ) Rv. 263100 - 01). 4.2. Impone, dall'altro, l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 324 cod.pro.pen., per nuovo giudizio che tenga conto di quanto sopra dedotto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 324 comma 5, cod.proc.pen.. Così deciso in Roma il 5 giugno 2025 Il Presidente