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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/07/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 22 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n.
149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 23 luglio 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 7202, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. ARQUILLA LUCIACRISTINA,
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
- convenuto (contumace) -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.11.2024 la parte ricorrente Pt_1
ha chiamato in giudizio la parte convenuta e – premessi i
[...] CP_1
1 fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alle pagg.
2-3 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
1) Dichiarare il diritto del signor alla pensione d'inabilità ai sensi degli Parte_1 artt. 2 e 12 della l. n. 118 del 1971, in misura di legge e a decorrere dal 01/01/2023 con condanna dell' a corrispondere alla parte ricorrente i ratei maturati e maturandi del CP_1 diritto riconosciuto come per legge;
2) Condannare l' a corrispondere alla parte ricorrente gli interessi calcolati a decorrere CP_1 dal 120° giorno dalla data del riconoscimento ottenuto sui ratei arretrati, dalle singole scadenze al saldo, secondo quanto previsto dalla legge.
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, spese generali al 15% e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del procuratore LL che si dichiara antistatario;
La parte convenuta è rimasta contumace.
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle medesime parti.
* * *
Il ricorso è fondato, per le ragioni indicate appresso.
Va premesso, in punto di diritto, che nell'ordinamento vigente la contumacia della parte convenuta equivale a ficta contestatio delle asserzioni della parte ricorrente e non a ficta confessio delle medesime: pertanto la distribuzione dell'onere della prova non subisce alcuna modificazione per effetto della contumacia della parte convenuta (Cassazione civile , sez. lav. , 03/05/2007 ,
n. 10182; Cassazione civile , sez. III , 12/07/2006 , n. 15777; Cassazione civile
, sez. III , 11/07/2003 , n. 10947; Cassazione civile , sez. III , 06/02/1998 , n.
1293; Cassazione civile , sez. lav. , 09/03/1990 , n. 1898; Cassazione civile , sez. III , 13/11/1989 , n. 4800; Cassazione civile , sez. lav. , 04/12/1986 , n.
7186; Cassazione civile , sez. lav. , 11/04/1985 , n. 2410; Cassazione civile , sez. lav. , 20/07/1985 , n. 4301; Cassazione civile , sez. lav. , 28/06/1984 , n.
2 3796; Cassazione civile , sez. I , 28/01/1982 , n. 560; chiarissima sul punto
Cassazione civile , sez. lav. , 09/12/1994 , n. 10554, secondo cui “La contumacia del convenuto, di per sè sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio”).
Da quanto sopra deriva che il meccanismo di semplificazione probatoria di cui all'art. 115 c.p.c. non opera in caso di contumacia della parte convenuta.
L'art. 12 della L. n. 118/1971 e s.m.i. (rubricato “Pensione di inabilità”) stabilisce che “(1) Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità.
(2) Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , sulla revisione degli ordinamenti pensionistici. (3) La pensione è corrisposta nella misura del 50 per cento a coloro che versino in stato di indigenza e siano ricoverati permanentemente in istituti a carattere pubblico che provvedono alla loro assistenza. A coloro che fruiscono di pensioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle lire 18.000 mensili, la pensione è ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti. Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concessa una tredicesima mensilità di lire 18.000, che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno. (4) In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'inabilità, la pensione non può essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data della morte”.
Le condizioni economiche di cui al combinato disposto dell'art. 12, co. 2, della L. n. 118/1971 e s.m.i. e dell'art. 26 della L. n. 153/1969 e s.m.i. – costituenti limiti reddituali personali annuali per poter ottenere la prestazione
3 di cui si discorre – sono fissate, a seguito di rivalutazione periodica comunicata da tramite apposite Circolari emanate annualmente, nella misura CP_1
(massima) di euro 16.532,10 per gli anni 2015, 2016 e 2017, di euro 16.664,36 per l'anno 2018, di euro 16.814,34 per l'anno 2019, di euro 16.982,49 per gli anni 2020 e 2021, di euro 17.050,42 per l'anno 2022, di euro 17.920,00 per l'anno 2023, di euro 19.461,12 per l'anno 2024 e di euro 19.772,50 per l'anno
2025.
Dalla documentazione in atti risulta, nel caso di specie, (a) che, con decreto di omologa emesso in data 28.01.2023, è stata riconosciuta la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari per ottenere la pensione di inabilità civile ex art. 12 della L. n. 118/1971 e s.m.i., con decorrenza dal 1.10.2022 (all. 2 al fascicolo di parte ricorrente), (b) che in data
19.10.2023 la parte ricorrente ha notificato alla parte convenuta il predetto decreto di omologa (all. 2 al fascicolo di parte ricorrente), (c) che in data 19.10.2023 la parte ricorrente ha altresì inviato alla parte convenuta la documentazione
(modello AP70) necessaria per ottenere il pagamento della suddetta prestazione (all. 3 al fascicolo di parte ricorrente).
Dalla documentazione in atti (all. 5 al fascicolo di parte ricorrente) risulta inoltre che la parte ricorrente:
- nell'anno 2022 era titolare di redditi personali pari a euro 17.764,00 (dunque redditi superiori ai limiti reddituali di cui al combinato disposto dell'art. 12, co.
2, della L. n. 118/1971 e s.m.i. e dell'art. 26 della L. n. 153/1969 e s.m.i.);
- nell'anno 2023 era titolare di redditi personali pari a euro 14.867,00 (dunque redditi inferiori ai limiti reddituali di cui al combinato disposto dell'art. 12, co.
2, della L. n. 118/1971 e s.m.i. e dell'art. 26 della L. n. 153/1969 e s.m.i.).
La parte ricorrente ha altresì dedotto di essere in possesso, a partire dall'anno 2023 e quantomeno fino al momento del deposito del ricorso giurisdizionale (28.11.2024), dei requisiti reddituali necessari per ottenere la prestazione per cui vi è causa (cioè di avere avuto, in tali anni, redditi non
4 superiori ai limiti reddituali di cui al combinato disposto dell'art. 12, co. 2, della
L. n. 118/1971 e s.m.i. e dell'art. 26 della L. n. 153/1969 e s.m.i.).
Avendo la parte ricorrente dedotto l'esistenza di un fatto “negativo” – ovverosia il mancato superamento dei limiti reddituali menzionati in precedenza – , gravava sulla parte convenuta l'onere di provare la eventuale esistenza di un fatto “positivo” inconciliabile con quello dedotto dalla parte ricorrente e impeditivo o estintivo del diritto vantato da quest'ultima (cioè
l'onere di provare l'esistenza di redditi personali della parte ricorrente superiori ai limiti reddituali previsti dalla legge per ottenere la prestazione per cui vi è causa).
La parte convenuta, tuttavia, è rimasta contumace e non ha fornito la prova in parola.
Alla data del deposito del ricorso giurisdizionale (28.11.2024) era inoltre già decorso il termine di 120 giorni, di cui all'art. 445-bis c.p.c., per ricevere il pagamento della prestazione (termine decorrente, in concreto, dalla data di notificazione del modello AP-70).
In ragione di quanto sopra illustrato e argomentato va dunque dichiarato il diritto della parte ricorrente al pagamento della pensione di inabilità civile ex art. 12 della L. n. 118/1971 e s.m.i., in riferimento al periodo decorrente dal
1.01.2023 in poi (non avendo la parte convenuta, rimasta contumace, fornito la prova dell'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea).
Specularmente, la parte convenuta va condannata (1) al pagamento CP_1 degli arretrati e dei ratei correnti di tale prestazione, da quantificarsi – in separata sede o anche direttamente a mezzo di atto di precetto – tramite meri calcoli aritmetici basati sull'importo mensile della pensione di inabilità civile ex art. 12 della L. n. 118/1971 e s.m.i., stabilito dalla legge e pubblicato periodicamente dal sito internet istituzionale della parte convenuta da CP_1 un lato, e sul periodo di spettanza della prestazione in questione (dal 1.01.2023
5 in poi), dall'altro, e (2) al pagamento della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla scadenza del termine di 120 giorni decorrente dalla data di notificazione del modello AP-70 (cioè decorrente, in concreto, dal 19.10.2023)
* * *
Il ricorso deve quindi essere accolto, nei termini indicati in precedenza.
Le spese di lite vanno addebitate alla parte convenuta in CP_1 applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
A tale proposito va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il criterio adottato dalla giurisprudenza di questa Corte a proposito della determinazione dell'ammontare delle spese di lite nei giudizi che hanno ad oggetto prestazioni previdenziali e/o assistenziali, in base al quale ai fini della determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, nelle suddette controversie va applicato il criterio previsto dall'art. 13 c.p.c., comma 1 per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (Sez. Un. 17405 del
2012); segnatamente, va data continuità alla soluzione applicativa indicata nella sentenza
Cass. n. 4747 del 2018 (e successive), ove questa Corte ha stabilito che il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando
l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione” (Cassazione civile sez. VI, 12/08/2022, n. 24809).
Le spese di lite sono pertanto liquidate, in concreto, nella misura di euro
1.863,50, oltre accessori di legge (spese generali al 15%, IVA e CPA) tenuto conto (1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, (2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, (3) delle condizioni soggettive del cliente, (4) dei risultati conseguiti, (5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché (6) delle previsioni di cui al D.M. n. 155/2014 emanato dal Ministero della Giustizia, da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, e delle tabelle allegate al D.M. ult. cit., nella parte di esse relativa alle controversie in materia previdenza e
6 assistenza obbligatorie, aventi valore indeterminato e nelle quali è assente la fase istruttoria, prendendo in considerazione i valori minimi ivi previsti.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando,
1. dichiara il diritto della parte ricorrente alla pensione di inabilità civile ex art. 12 della L. n. 118/1971 e s.m.i. con decorrenza dal
1.01.2023;
2. per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento, in CP_1 favore della parte ricorrente, degli arretrati e dei ratei correnti di tale prestazione, oltre accessori di legge, da quantificarsi in sede esecutiva;
3. condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite CP_1
in favore della odierna parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.863,50, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Velletri, 23 luglio 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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