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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/12/2025, n. 4589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4589 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6262/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
dott. UC NT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di II grado iscritto al n. R.G. 6262/2024 vertente
TRA
in persona del Parte_1
Prefetto p.t., rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Campagna Controparte_1
APPELLATA
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 16.12.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso depositato il 31.5.2024, la ha interposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 4542/23 del 1°.12.2023 emessa dal Giudice di Pace di in accoglimento del ricorso Pt_1
proposto da in opposizione all'ordinanza prefettizia M_IT 00081616 Controparte_1 C.F._1
del 19.6.2023.
1 si è costituita in giudizio con memoria depositata il 20.12.2024, eccependo CP_1
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello poiché tardivo;
nel merito, ha istato per la reiezione del gravame ex adverso proposto poiché infondato in fatto e in diritto.
Alle udienze del 4.2.2025, del 2.12.2025 e del 16.12.2025 nessuno è comparso per parte appellante.
All'odierna udienza la causa è stata decisa nei modi di legge.
2 – L'appello dev'essere dichiarato inammissibile in quanto proposto tardivamente.
A tal riguardo dev'essere rimarcato che: - a quanto risulta, nell'ambito del giudizio di primo grado la non era costituita a mezzo dell'Avvocatura dello Stato;
- la sentenza in Parte_1
questa sede impugnata è stata depositata in cancelleria (e pubblicata) il 1°.12.2023; - la sentenza del
GdP è stata notificata alla in persona del Prefetto il 5.12.2023; - il ricorso in appello Parte_1
nell'interesse della nel presente giudizio di gravame costituita con il Parte_1 [...]
, è stato depositato il 31.5.2024; - come noto, nel caso delle impugnazioni Controparte_2
ordinarie, il dies a quo del termine di decadenza c.d. breve di trenta giorni si identifica col giorno in cui la sentenza è stata notificata;
- essendo stata la sentenza in parola notificata su istanza della parte vittoriosa nel giudizio di primo grado, non rileva nel caso di specie il termine c.d. lungo di decadenza semestrale, decorrente dal momento della pubblicazione della decisione, il quale mira ad evitare che
– laddove la sentenza non sia stata notificata – la facoltà di impugnarla resti “aperta” sine die; - risulta pertanto evidente che l'appello, instaurato, come visto, il 31.5.2024, è stato proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, ossia il 5.12.2023.
S'impone, al riguardo, di rammentare, altresì, che “In tema di sanzioni amministrative, la L.
24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 2, nello stabilire che il ricorso in opposizione ed il decreto
di fissazione dell'udienza sono notificati all'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, oltre a
derogare, qualora si tratti di autorità dell'amministrazione dello stato (prefetto), al del R.D. 30
2 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 1, sulla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio presso
l'Avvocatura dello stato, rende anche inapplicabile, nel caso in cui la convenuta non si sia costituita
a mezzo di detta Avvocatura, ma sia rimasta contumace o si sia costituita personalmente (od a mezzo
di funzionario all'uopo delegato), il comma 2 del medesimo art. 11, sulla notificazione degli altri Atti
giudiziali e delle sentenze presso la stessa Avvocatura (Cass. 18595; 9385/1994; 2272/1988): la
norma di cui all'art. 23 citato, assegna per l'intero procedimento all'autorità che ha emesso
l'ingiunzione la legittimazione processuale, e, quindi, la qualità di destinataria degli atti del
procedimento medesimo, sicché la notificazione della sentenza che conclude il giudizio di
opposizione deve essere effettuata, ai fini del decorso del termine breve per la proposizione del
ricorso per Cassazione, a detta amministrazione convenuta (e non presso l'ufficio dell'Avvocatura
distrettuale dello stato competente per territorio), in base alle regole generali degli artt. 292 e 285
cod. proc. civ.” (Cass. n. 14279/2007; in tal senso, anche Cass. n. 16950/2006).
Ne consegue che la sentenza di primo grado è stata correttamente notificata nei confronti della in persona del Prefetto. Parte_1
Dai suesposti rilievi discende l'improcedibilità dell'appello.
3 – La regolamentazione delle spese di lite del presente grado di giudizio soggiace al criterio della soccombenza. Esse sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014 (per come novellato dal Dm n.
147/2022), facendo applicazione degli onorari minimi (stante la scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate e in considerazione della decisione in rito della presente controversia) ed eccettuando dal computo il compenso relativo alla fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
vverso la sentenza n. 4542/23 del 1°.12.2023 del GdP Parte_1
di Bari, così provvede:
3 - dichiara improcedibile l'appello poiché tardivo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la al Parte_1
pagamento in favore di delle spese di lite, che si liquidano in € 231,00, oltre Parte_2
accessori di legge, per compenso professionale.
Così deciso in Bari il 16 dicembre 2025
Il Giudice
UC NT
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
dott. UC NT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di II grado iscritto al n. R.G. 6262/2024 vertente
TRA
in persona del Parte_1
Prefetto p.t., rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Campagna Controparte_1
APPELLATA
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 16.12.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso depositato il 31.5.2024, la ha interposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 4542/23 del 1°.12.2023 emessa dal Giudice di Pace di in accoglimento del ricorso Pt_1
proposto da in opposizione all'ordinanza prefettizia M_IT 00081616 Controparte_1 C.F._1
del 19.6.2023.
1 si è costituita in giudizio con memoria depositata il 20.12.2024, eccependo CP_1
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello poiché tardivo;
nel merito, ha istato per la reiezione del gravame ex adverso proposto poiché infondato in fatto e in diritto.
Alle udienze del 4.2.2025, del 2.12.2025 e del 16.12.2025 nessuno è comparso per parte appellante.
All'odierna udienza la causa è stata decisa nei modi di legge.
2 – L'appello dev'essere dichiarato inammissibile in quanto proposto tardivamente.
A tal riguardo dev'essere rimarcato che: - a quanto risulta, nell'ambito del giudizio di primo grado la non era costituita a mezzo dell'Avvocatura dello Stato;
- la sentenza in Parte_1
questa sede impugnata è stata depositata in cancelleria (e pubblicata) il 1°.12.2023; - la sentenza del
GdP è stata notificata alla in persona del Prefetto il 5.12.2023; - il ricorso in appello Parte_1
nell'interesse della nel presente giudizio di gravame costituita con il Parte_1 [...]
, è stato depositato il 31.5.2024; - come noto, nel caso delle impugnazioni Controparte_2
ordinarie, il dies a quo del termine di decadenza c.d. breve di trenta giorni si identifica col giorno in cui la sentenza è stata notificata;
- essendo stata la sentenza in parola notificata su istanza della parte vittoriosa nel giudizio di primo grado, non rileva nel caso di specie il termine c.d. lungo di decadenza semestrale, decorrente dal momento della pubblicazione della decisione, il quale mira ad evitare che
– laddove la sentenza non sia stata notificata – la facoltà di impugnarla resti “aperta” sine die; - risulta pertanto evidente che l'appello, instaurato, come visto, il 31.5.2024, è stato proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, ossia il 5.12.2023.
S'impone, al riguardo, di rammentare, altresì, che “In tema di sanzioni amministrative, la L.
24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 2, nello stabilire che il ricorso in opposizione ed il decreto
di fissazione dell'udienza sono notificati all'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, oltre a
derogare, qualora si tratti di autorità dell'amministrazione dello stato (prefetto), al del R.D. 30
2 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 1, sulla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio presso
l'Avvocatura dello stato, rende anche inapplicabile, nel caso in cui la convenuta non si sia costituita
a mezzo di detta Avvocatura, ma sia rimasta contumace o si sia costituita personalmente (od a mezzo
di funzionario all'uopo delegato), il comma 2 del medesimo art. 11, sulla notificazione degli altri Atti
giudiziali e delle sentenze presso la stessa Avvocatura (Cass. 18595; 9385/1994; 2272/1988): la
norma di cui all'art. 23 citato, assegna per l'intero procedimento all'autorità che ha emesso
l'ingiunzione la legittimazione processuale, e, quindi, la qualità di destinataria degli atti del
procedimento medesimo, sicché la notificazione della sentenza che conclude il giudizio di
opposizione deve essere effettuata, ai fini del decorso del termine breve per la proposizione del
ricorso per Cassazione, a detta amministrazione convenuta (e non presso l'ufficio dell'Avvocatura
distrettuale dello stato competente per territorio), in base alle regole generali degli artt. 292 e 285
cod. proc. civ.” (Cass. n. 14279/2007; in tal senso, anche Cass. n. 16950/2006).
Ne consegue che la sentenza di primo grado è stata correttamente notificata nei confronti della in persona del Prefetto. Parte_1
Dai suesposti rilievi discende l'improcedibilità dell'appello.
3 – La regolamentazione delle spese di lite del presente grado di giudizio soggiace al criterio della soccombenza. Esse sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014 (per come novellato dal Dm n.
147/2022), facendo applicazione degli onorari minimi (stante la scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate e in considerazione della decisione in rito della presente controversia) ed eccettuando dal computo il compenso relativo alla fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
vverso la sentenza n. 4542/23 del 1°.12.2023 del GdP Parte_1
di Bari, così provvede:
3 - dichiara improcedibile l'appello poiché tardivo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la al Parte_1
pagamento in favore di delle spese di lite, che si liquidano in € 231,00, oltre Parte_2
accessori di legge, per compenso professionale.
Così deciso in Bari il 16 dicembre 2025
Il Giudice
UC NT
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