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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott.ssa Cantore Laura presidente
- dott.ssa Sandra Moselli giudice rel.
- dott.ssa Emanuela Gallo giudice .
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella controversia, iscritta al n. 3337 2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
, rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. VISTA Parte_1
GIOVANNA ;
- RICORRENTE -
E
, contumace Controparte_1
- RESISTENTE –
NONCHÉ
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Trani
- INTERVENTORE EX LEGE -
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 15.10.2024, chiedeva pronunciarsi Parte_1 lo scioglimento del matrimonio contratto in Molfetta in data 8.10.2007 con il coniuge . Controparte_1
Ha allegato le seguenti circostanze:
1 -di aver contratto matrimonio, con rito civile, in data 08.10.2007, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Molfetta al n. 35, parte I, anno 2007, scegliendo il regime della comunione dei beni;
- che prima del matrimonio nasceva una IG, de , nata il Persona_1
07.08.2001 a Bari, di anni 23, affetta da diparesi spastica con epilessia focale;
-che i coniugi, con ricorso depositato il 15.02.2013, proponevano domanda congiunta di separazione personale, che veniva omologata dal Tribunale di Trani con provvedimento del 21.5.2013;
-che successivamente alla separazione consensuale, unitamente alla IG
, ha trasferito il suo domicilio alla via Togliatti n. 13, pertanto l'abitazione Per_1 che costituiva la casa coniugale non è più esistente;
-che negli ultimi tempi, il sig. de ha manifestato un progressivo CP_1 disinteresse nei confronti della IG, omettendo di contribuire regolarmente al suo mantenimento economico, limitandosi a farlo in maniera occasionale e discontinua;
- che è volontà della ricorrente procedere allo scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni concordate in sede di separazione consensuale, fatta eccezione per l'assegnazione della casa coniugale poichè non più esistente e per quanto riguarda i giorni di visita della IG , avendo quest'ultima nel frattempo Per_1 raggiunto la maggiore età, potrà vedere il padre quando lo desidera in piena libertà;
Il resistente non si è costituito in giudizio restando contumace.
A seguito dell'udienza del 27.1.2025, la ricorrente ha dichiarato che non vi era possibilità di riconciliazione e chiesto pronunciarsi sentenza parziale sullo status.
Motivi della decisione
La domanda è fondata, ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898 del 1970 per lo scioglimento del matrimonio.
Invero, dalla prodotta copia del decreto di omologazione della separazione consensuale emesso dal Tribunale di Trani il 21.5.2013 e depositato il 18.6.2013 si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
Al momento del deposito del ricorso per divorzio il termine fissato dalla legge per la proponibilità della domanda de qua era ampiamente decorso (le parti erano comparse dinanzi al Presidente del Tribunale in quel giudizio il 13.5.2013 ).
Né può fondatamente dubitarsi dell'ininterrotto stato di separazione dei coniugi durante tutto il cennato periodo di tempo, in considerazione delle dichiarazioni
2 della ricorrente, che intende contrarre nuove nozze, e del comportamento processuale del resistente.
Pertanto, vista l'impossibilità di ricostituire tra i due coniugi la comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio, la domanda va accolta, dichiarando lo scioglimento del matrimonio contratto con rito concordatario dalle parti.
All'Ufficiale dello Stato Civile competente, nei cui atti il matrimonio fu iscritto, va ordinato di annotare la presente sentenza negli stessi atti.
Si provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del processo in ordine alle ulteriori questioni.
Sull'onere delle spese processuali si provvederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, parzialmente pronunciando sulla domanda principale proposta, con ricorso depositato in data 15.10.2024, da Parte_1 nei confronti di , consentito l'intervento in causa del P.M., così Controparte_1 provvede:
1°) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile l'8.10.2007 in
Molfetta, da e , trascritto negli atti dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile di Molfetta al n. 35, parte I, anno 2007;
2°) per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei loro atti;
3°) provvede come da separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
4°) rinvia alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali.
Così deciso in Trani, i 4.2.2025 , nella Camera di consiglio della Sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Sandra Moselli Laura Cantore
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