Decreto presidenziale 29 gennaio 2026
Ordinanza cautelare 12 marzo 2026
Sentenza breve 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 06/05/2026, n. 2889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2889 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02889/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04555/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4555 del 2025, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS- in qualità genitori del minore-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Gilda Carla Sannino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto Comprensivo C Mare di Stabia i C di Capua Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’accertamento
del diritto dell'alunno ad ottenere un insegnante di sostegno per l'intera durata della sua permanenza a scuola (27 ore settimanali), o in subordine, di assegnare allo stesso un insegnante di sostegno nella misura massima stabilita dall'On. Tribunale adito, con annullamento/disapplicazione, previa sospensiva, del provvedimento del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale “F. Di Capua”,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa MA BA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che con il ricorso notificato il 14.9.2025, i ricorrenti hanno impugnato la comunicazione del dirigente scolastico con la quale il dirigente scolastico, in risposta alla richiesta dell’odierna parte ricorrente, ha comunicato che all’alunno per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate n. 22 ore settimanali anziché la copertura totale secondo il rapporto 1:1 pur avendo questi diritto al sostegno intensivo in base all’art. 3 comma 3 della l. 104/92;
Rilevato che con ordinanza cautelare -OMISSIS-questa Sezione ha ordinato alla scuola la redazione del PEI senza concedere misure cautelari, in quanto il termine per il PEI era pendente, e ha rinviato ad altra c.c. per la verifica;
Dato atto che alla c.c. dell.11.2.2026 la difesa dei ricorrenti ha chiesto termine per presentare motivi aggiunti, come già preannunciato in una nota scritta, avverso il PEI depositato in data 9 febbraio 2026, dal quale risulta l’assegnazione di n. 22 ore di sostegno al minore, in regione della relazione della Dirigente Scolastica, che quantifica in n. 27 ore il fabbisogno di sostegno necessario ai fini della piena inclusione scolastica dell’alunno;
Dato atto che alla c.c. dell’11.3.2026 nessuno era presente e che il Collegio, con ordinanza -OMISSIS-, emessa all’esito, ha rilevato che: i) parte ricorrente con note del 10 febbraio 2026 ha chiesto rinvio per motivi aggiunti; ii) alla data della odierna camera di consiglio detti motivi aggiunti non sono stati depositati, ma che potrebbe essere ancora in corso il termine per impugnare, non essendo apposta la data sulla copia del Pei depositata in atti per cui è opportuno rinviare alla cc del 15 aprile 2026;
Rilevato che alla data del 15.4.2026 non è stato depositato nulla e il Collegio ha fatto avviso in udienza di possibile improcedibilità del ricorso e della possibile emissione di sentenza breve;
Ritenuto che la mancata notifica dell’atto effettivamente lesivo (PEI 2025/2026), pur preannunciata, determini l’improcedibilità del ricorso in quanto l’interesse all’impugnazione si è spostato sul PEI, non impugnato;
Ritenuto che, nonostante il comportamento processuale non collaborativo della parte ricorrente, la natura del contenzioso sia tale da far compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA BA CA, Presidente FF, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
MAgiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MA BA CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.