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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 12/12/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1355/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, AT GA, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1355 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 28.10.2025 e vertente
T R A
, C.F.: , in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Carboni
Parte opponente
E
P.I.: , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa giusta procura alle liti stesa in calce al presente atto dall'avv. Giuseppe
Galligari
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.10.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 325/2022, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 872/2022, con cui è ingiunto all'opponente il pagamento dell'importo di € 30.133,68, quale saldo del compenso dovuto all'opposta in dipendenza delle pagina 1 di 7 prestazioni professionali rese in occasione della ricostruzione dello stabile condominiale;
degli interessi;
delle spese della procedura monitoria.
L'opponente allega, a fondamento dell'opposizione, l'erronea indicazione della denominazione dell'opposta nell'ingiunzione e la conseguente nullità di quest'ultima; che alcun contratto sarebbe intercorso con l'opposta, avendo l'opponente incaricato non la società
Per opposta, bensì l'ing. di affiancare altro professionista per le lavorazioni di ricostruzione dello stabile condominiale;
di non aver ricevuto la fattura controversa;
che non sarebbero chiare le attività professionali svolte né la misura del compenso;
che il compenso preteso dalla controparte sarebbe, in ogni caso, inesigibile, siccome sottoposto al termine e alla condizione dell'erogazione del contributo pubblico alla ricostruzione dello stabile condominiale;
che non sarebbero dovuti gli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002, essendo il condominio opponente qualificabile come consumatore;
che la controparte sarebbe stata inadempiente al mandato professionale, non avendo provveduto alla chiusura della pratica amministrativa,
adempimento necessario per l'erogazione del contributo pubblico alla ricostruzione.
La parte conclude come segue: “
1- in via principale, accertare e dichiarare il difetto di corretta
indicazione del soggetto che agisce in via monitoria, con conseguente declaratoria di
nullità/inammissibilità della domanda e, quindi, con la revoca del D.I. opposto;
2- ancora in via principale, accertare e dichiarare che nessun rapporto professionale o, comunque,
di rilievo giuridico è intercorso tra le Parti, atteso che il mai ha conferito incarico alla Parte_1
Società opposta, con conseguente revoca del D.I. opposto;
3- nel merito, per tutte le ragioni di cui al presente atto, anche in accoglimento dell'eccezione di
inadempimento, accertare e dichiarare – pure per il difetto di esigibilità di ogni eventuale credito
avversario – che il nulla deve alla Società opposta e, quindi, Parte_1
4- in ogni caso, revocare e dichiarare privo di ogni effetto il D.I. opposto e
5- rigettare, comunque, ogni avversaria domanda, ivi compresa quella relativa al riconoscimento
degli interessi ex D.Lgs. 231/2002;
6- con condanna della Controparte al pagamento delle spese e compensi di lite.”
pagina 2 di 7 2. L'opposta contesta la fondatezza dell'opposizione, eccependo la corretta
Per individuazione della denominazione della società opposta;
che l'ing. avrebbe agito, nel contratto stipulato tra l'opponente e l'opposta, quale socio lavoratore della società
cooperativa; che le prestazioni professionali dell'opposta sarebbero descritte nella scrittura privata del 30.06.2015 e sarebbero state adempiute, in quanto il mancato versamento del saldo del contributo pubblico sarebbe dovuto a cause estranee alla sfera di competenza dell'opposta; che la fattura controversa sarebbe stata trasmessa alla controparte;
che il termine e la condizione non sarebbero stati apposti, in base alla citata scrittura privata del 30.06.2015,
al credito controverso, bensì al credito per compenso vantato da altro professionista.
La parte conclude come segue: “In via preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su
prova scritta né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 352/2022 ai sensi
dell'art. 648 c.p.c.;
Nel merito: respingere l'opposizione avversaria, nonché ogni domanda spiegata ex adverso, in
quanto improponibile e/o inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, con ogni
conseguenziale provvedimento;
accertare il credito di parte opposta nella misura quantificata nel decreto ingiuntivo opposto e
conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 352/2022.
In via subordinata, condannare il opponente al pagamento della somma che sarà Parte_1
ritenuta di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore antistatario.”
3. In primo luogo viene disatteso il motivo di opposizione concernente l'erronea indicazione della denominazione dell'opposta nell'ingiunzione e la conseguente nullità di quest'ultima, atteso che, anche a ritenere configurabile l'errore lamentato dall'opponente, il medesimo non ha impedito all'opponente l'individuazione dell'opposta.
4. Non risulta parimenti condivisibile il motivo di opposizione secondo cui il contratto di
Per prestazione d'opera professionale sarebbe intercorso tra l'opponente e l'ing. anziché tra l'opponente e la società opposta.
pagina 3 di 7 Per
La documentazione in atti denota, infatti, che l'ing. ha agito, nella vicenda negoziale per cui è causa, in rappresentanza della società (cfr. visura in atti) e che l'opponente era
Per consapevole che l'ing. agisse quale rappresentante della società, avendo pacificamente onorato alcune fatture emesse dalla società per la controversa prestazione professionale (cfr.
fatture indicate nel riepilogo fatture, doc. n. 7, all. comparsa di costituzione e risposta).
Diversamente da quanto sostenuto dall'opponente negli scritti difensivi conclusivi, la società opposta può svolgere, tramite i propri soci, attività di tipo ingegneristico e attività alle prime collaterali (cfr. oggetto sociale); non si ravvisa un divieto allo svolgimento di tale attività da parte delle società mutualistiche nell'art. 10, c. 4, lett. a, l. 183/2011, in quanto tale disposizione prescrive l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci limitatamente alle società tra professionisti.
5. Priva di pregio si rivela, d'altra parte, la contestazione circa l'omissione in fattura della descrizione dell'attività professionale e della misura del compenso.
Dalla scrittura privata del 30.6.2015, stipulata tra l'ing. e il condominio Per_2
opponente (doc. n. 3, all. ricorso monitorio), si ricava il conferimento all'opposta, tramite
Per l'ing. dell'incarico di affiancamento dell'ing. per l'esecuzione di ogni attività Per_2
necessaria al completamento dell'iter tecnico-amministrativo, quale, esemplificativamente, la predisposizione e la presentazione della variante;
la redazione della contabilità, la verifica dei lavori in qualità di direttore operativo e la presentazione all'ente comunale della documentazione necessaria per la definizione del contributo pubblico concesso o concedibile.
Non è revocabile in dubbio che le attività professionali commissionate all'opposta fossero relative alla pratica per la riparazione dei danni causati dal sisma del '97 di cui all'ordinanza n. 61/97, come riconosciuto dall'amministratore del condominio opponente in occasione dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 19.1.2024.
Quanto alla misura del compenso, le parti hanno concordato che il compenso per le spese tecniche sarebbe stato coperto dal contributo e non sarebbe stato in accollo al condominio (cfr.
verbale dell'assemblea del 20.10.2016, doc. n. 3, all. note dell'opponente per la trattazione scritta della prima udienza;
doc. n. 5 all. seconda memoria istruttoria di parte opposta);
pagina 4 di 7 l'opposta ha inviato all'opponente la fattura controversa in data 29.11.2019 (doc. n. 6, all.
comparsa di costituzione e risposta); l'opponente ha deliberato il pagamento della fattura in occasione dell'assemblea condominiale del 12.12.2019 (doc. n. 4, all. ricorso monitorio).
6. Il credito controverso viene anche ritenuto esigibile.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente nei propri scritti difensivi, l'accordo per cui il pagamento del compenso sarebbe avvenuto entro 10 gg. dall'ottenimento del saldo del contributo pubblico riguarda il credito dell'ing. anziché il credito dell'opposta Per_2
(cfr. scrittura privata del 30.6.2015, doc. n. 3, all. ricorso monitorio); tra le parti di questo giudizio è stato unicamente concordato che il compenso dell'opposta sarebbe rientrato, per misura, tra le spese tecniche coperte dal contributo pubblico, cosicché il compenso non sarebbe gravato in accollo sul condominio (cfr. verbale dell'assemblea del 20.10.2016, doc. n.
3, all. note dell'opponente per la trattazione scritta dell'udienza; doc. n. 5 all. seconda
Per memoria istruttoria di parte opposta;
in tal senso anche missiva dell'ing. del 5.7.20215, in cui si prospetta il raggiungimento di una convenzione per garantire che i compensi sarebbero stati contenuti nel limite di quanto finanziato per la ricostruzione, doc. n. 2, all. note dell'opponente per la trattazione scritta della prima udienza).
Nella specie non è, poi, contestato dall'opponente che il compenso di cui si controverte sia ricompreso nel contributo.
Peraltro, anche a ragionare diversamente e a ritenere che inizialmente le parti abbiano inteso condizionare l'esigibilità del credito in discussione all'erogazione del contributo pubblico, tale previsione sarebbe certamente superata dall'accordo raggiunto inter partes in seno all'assemblea del condominio opponente del 12.12.2019 (cfr. doc. n. 4, all ricorso monitorio), in cui l'opponente, già destinataria della fattura in contestazione (doc. n. 6, all.
comparsa di costituzione e risposta), ha deliberato il pagamento delle fatture dopo l'apposizione della quietanza a fini contributivi.
7. Incide sul diritto al compenso dell'opposta l'eccezione di inadempimento formulata dall'opponente, secondo cui l'opposta non avrebbe provveduto alla chiusura della pratica pagina 5 di 7 amministrativa, adempimento necessario per l'erogazione del contributo pubblico alla ricostruzione.
Al riguardo l'opposta sostiene che il mancato versamento del saldo del contributo pubblico sarebbe dovuto a cause estranee alla sfera di competenza della società opposta, ma la difesa non merita condivisione.
Come anzidetto e contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta negli scritti difensivi conclusivi, la società opposta, che ha affiancato l'ulteriore professionista incaricato dall'opponente -ing. avrebbe dovuto provvedere alla predisposizione della Per_2
documentazione da depositare presso l'ente pubblico, ai fini della concessione del contributo,
e alla presentazione della documentazione all'ente, che non risulta -a tutt'oggi- ancora depositata (cfr. testimonianze rese da , , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
interrogatorio formale dell'opposta; scrittura privata del 30.6.2015, doc. citato, in cui vengono elencate le obbligazioni gravanti sull'opposta, tra cui rientra l'esecuzione di ogni attività
necessaria al completamento dell'iter tecnico-amministrativo, quale la presentazione all'ente comunale della documentazione necessaria per la definizione del contributo pubblico concesso o concedibile).
Nessuna prova l'opposta fornisce dell'esatto adempimento all'obbligazione professionale sulla medesima gravante, in quanto non emerge dai documenti in atti né dall'istruttoria orale svolta la predisposizione di tutta la documentazione -anche di quella che risulta allo stato mancante- necessaria all'ottenimento del contributo pubblico alla ricostruzione e del deposito della documentazione presso l'ente pubblico: anche a ritenere dimostrata in giudizio l'attività
dell'opposta consistita nei solleciti all'opponente e all'ing. per l'erogazione del s.a.l. Per_2
finale, l'opposta non dimostra di aver provveduto al puntuale deposito della documentazione funzionale alla chiusura della pratica amministrativa e all'erogazione del contributo pubblico alla ricostruzione, in quanto i documenti versati in atti sono precedenti alla richiesta del comune di integrazione delle documentazione e sono, pertanto, risultati non esaustivi per la conclusione dell'iter amministrativo funzionale all'ottenimento del contributo pubblico alla ricostruzione (cfr. doc. da n. 10 a n. 13 e doc. n. 3, 4, all. comparsa di costituzione e risposta;
pagina 6 di 7 non si pone a fondamento della decisione il doc. sub. a, allegato alle note dell'opponente per la trattazione scritta dell'udienza del 28.10.2025, per la produzione del quale l'opponente formula implicita richiesta di rimessione in termini: l'accoglimento della richiesta di rimessione in termini presupporrebbe l'immediatezza della reazione rispetto al palesarsi della necessità di svolgere l'attività processuale ormai preclusa, mentre nella specie tale immediatezza non è riscontrabile, perché il documentato -datato 26.7.2024- risulta prodotto soltanto in data 28.10.2025).
7. Tirando le fila del ragionamento, il motivo di opposizione veicolante l'eccezione di inadempimento dell'opposta risulta fondato e denota l'infondatezza della domanda di pagamento del credito dell'opposta per compenso professionale;
in accoglimento dell'opposizione, il d.i. opposto viene revocato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definendo il giudizio, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca, per l'effetto, il d.i. n. 325/2022, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 872/2022;
2) condanna l'opposta, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, liquidate in € 286,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 12.12.2025
Il Giudice
AT GA
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, AT GA, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1355 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 28.10.2025 e vertente
T R A
, C.F.: , in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Carboni
Parte opponente
E
P.I.: , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa giusta procura alle liti stesa in calce al presente atto dall'avv. Giuseppe
Galligari
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.10.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 325/2022, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 872/2022, con cui è ingiunto all'opponente il pagamento dell'importo di € 30.133,68, quale saldo del compenso dovuto all'opposta in dipendenza delle pagina 1 di 7 prestazioni professionali rese in occasione della ricostruzione dello stabile condominiale;
degli interessi;
delle spese della procedura monitoria.
L'opponente allega, a fondamento dell'opposizione, l'erronea indicazione della denominazione dell'opposta nell'ingiunzione e la conseguente nullità di quest'ultima; che alcun contratto sarebbe intercorso con l'opposta, avendo l'opponente incaricato non la società
Per opposta, bensì l'ing. di affiancare altro professionista per le lavorazioni di ricostruzione dello stabile condominiale;
di non aver ricevuto la fattura controversa;
che non sarebbero chiare le attività professionali svolte né la misura del compenso;
che il compenso preteso dalla controparte sarebbe, in ogni caso, inesigibile, siccome sottoposto al termine e alla condizione dell'erogazione del contributo pubblico alla ricostruzione dello stabile condominiale;
che non sarebbero dovuti gli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002, essendo il condominio opponente qualificabile come consumatore;
che la controparte sarebbe stata inadempiente al mandato professionale, non avendo provveduto alla chiusura della pratica amministrativa,
adempimento necessario per l'erogazione del contributo pubblico alla ricostruzione.
La parte conclude come segue: “
1- in via principale, accertare e dichiarare il difetto di corretta
indicazione del soggetto che agisce in via monitoria, con conseguente declaratoria di
nullità/inammissibilità della domanda e, quindi, con la revoca del D.I. opposto;
2- ancora in via principale, accertare e dichiarare che nessun rapporto professionale o, comunque,
di rilievo giuridico è intercorso tra le Parti, atteso che il mai ha conferito incarico alla Parte_1
Società opposta, con conseguente revoca del D.I. opposto;
3- nel merito, per tutte le ragioni di cui al presente atto, anche in accoglimento dell'eccezione di
inadempimento, accertare e dichiarare – pure per il difetto di esigibilità di ogni eventuale credito
avversario – che il nulla deve alla Società opposta e, quindi, Parte_1
4- in ogni caso, revocare e dichiarare privo di ogni effetto il D.I. opposto e
5- rigettare, comunque, ogni avversaria domanda, ivi compresa quella relativa al riconoscimento
degli interessi ex D.Lgs. 231/2002;
6- con condanna della Controparte al pagamento delle spese e compensi di lite.”
pagina 2 di 7 2. L'opposta contesta la fondatezza dell'opposizione, eccependo la corretta
Per individuazione della denominazione della società opposta;
che l'ing. avrebbe agito, nel contratto stipulato tra l'opponente e l'opposta, quale socio lavoratore della società
cooperativa; che le prestazioni professionali dell'opposta sarebbero descritte nella scrittura privata del 30.06.2015 e sarebbero state adempiute, in quanto il mancato versamento del saldo del contributo pubblico sarebbe dovuto a cause estranee alla sfera di competenza dell'opposta; che la fattura controversa sarebbe stata trasmessa alla controparte;
che il termine e la condizione non sarebbero stati apposti, in base alla citata scrittura privata del 30.06.2015,
al credito controverso, bensì al credito per compenso vantato da altro professionista.
La parte conclude come segue: “In via preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su
prova scritta né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 352/2022 ai sensi
dell'art. 648 c.p.c.;
Nel merito: respingere l'opposizione avversaria, nonché ogni domanda spiegata ex adverso, in
quanto improponibile e/o inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, con ogni
conseguenziale provvedimento;
accertare il credito di parte opposta nella misura quantificata nel decreto ingiuntivo opposto e
conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 352/2022.
In via subordinata, condannare il opponente al pagamento della somma che sarà Parte_1
ritenuta di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore antistatario.”
3. In primo luogo viene disatteso il motivo di opposizione concernente l'erronea indicazione della denominazione dell'opposta nell'ingiunzione e la conseguente nullità di quest'ultima, atteso che, anche a ritenere configurabile l'errore lamentato dall'opponente, il medesimo non ha impedito all'opponente l'individuazione dell'opposta.
4. Non risulta parimenti condivisibile il motivo di opposizione secondo cui il contratto di
Per prestazione d'opera professionale sarebbe intercorso tra l'opponente e l'ing. anziché tra l'opponente e la società opposta.
pagina 3 di 7 Per
La documentazione in atti denota, infatti, che l'ing. ha agito, nella vicenda negoziale per cui è causa, in rappresentanza della società (cfr. visura in atti) e che l'opponente era
Per consapevole che l'ing. agisse quale rappresentante della società, avendo pacificamente onorato alcune fatture emesse dalla società per la controversa prestazione professionale (cfr.
fatture indicate nel riepilogo fatture, doc. n. 7, all. comparsa di costituzione e risposta).
Diversamente da quanto sostenuto dall'opponente negli scritti difensivi conclusivi, la società opposta può svolgere, tramite i propri soci, attività di tipo ingegneristico e attività alle prime collaterali (cfr. oggetto sociale); non si ravvisa un divieto allo svolgimento di tale attività da parte delle società mutualistiche nell'art. 10, c. 4, lett. a, l. 183/2011, in quanto tale disposizione prescrive l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci limitatamente alle società tra professionisti.
5. Priva di pregio si rivela, d'altra parte, la contestazione circa l'omissione in fattura della descrizione dell'attività professionale e della misura del compenso.
Dalla scrittura privata del 30.6.2015, stipulata tra l'ing. e il condominio Per_2
opponente (doc. n. 3, all. ricorso monitorio), si ricava il conferimento all'opposta, tramite
Per l'ing. dell'incarico di affiancamento dell'ing. per l'esecuzione di ogni attività Per_2
necessaria al completamento dell'iter tecnico-amministrativo, quale, esemplificativamente, la predisposizione e la presentazione della variante;
la redazione della contabilità, la verifica dei lavori in qualità di direttore operativo e la presentazione all'ente comunale della documentazione necessaria per la definizione del contributo pubblico concesso o concedibile.
Non è revocabile in dubbio che le attività professionali commissionate all'opposta fossero relative alla pratica per la riparazione dei danni causati dal sisma del '97 di cui all'ordinanza n. 61/97, come riconosciuto dall'amministratore del condominio opponente in occasione dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 19.1.2024.
Quanto alla misura del compenso, le parti hanno concordato che il compenso per le spese tecniche sarebbe stato coperto dal contributo e non sarebbe stato in accollo al condominio (cfr.
verbale dell'assemblea del 20.10.2016, doc. n. 3, all. note dell'opponente per la trattazione scritta della prima udienza;
doc. n. 5 all. seconda memoria istruttoria di parte opposta);
pagina 4 di 7 l'opposta ha inviato all'opponente la fattura controversa in data 29.11.2019 (doc. n. 6, all.
comparsa di costituzione e risposta); l'opponente ha deliberato il pagamento della fattura in occasione dell'assemblea condominiale del 12.12.2019 (doc. n. 4, all. ricorso monitorio).
6. Il credito controverso viene anche ritenuto esigibile.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente nei propri scritti difensivi, l'accordo per cui il pagamento del compenso sarebbe avvenuto entro 10 gg. dall'ottenimento del saldo del contributo pubblico riguarda il credito dell'ing. anziché il credito dell'opposta Per_2
(cfr. scrittura privata del 30.6.2015, doc. n. 3, all. ricorso monitorio); tra le parti di questo giudizio è stato unicamente concordato che il compenso dell'opposta sarebbe rientrato, per misura, tra le spese tecniche coperte dal contributo pubblico, cosicché il compenso non sarebbe gravato in accollo sul condominio (cfr. verbale dell'assemblea del 20.10.2016, doc. n.
3, all. note dell'opponente per la trattazione scritta dell'udienza; doc. n. 5 all. seconda
Per memoria istruttoria di parte opposta;
in tal senso anche missiva dell'ing. del 5.7.20215, in cui si prospetta il raggiungimento di una convenzione per garantire che i compensi sarebbero stati contenuti nel limite di quanto finanziato per la ricostruzione, doc. n. 2, all. note dell'opponente per la trattazione scritta della prima udienza).
Nella specie non è, poi, contestato dall'opponente che il compenso di cui si controverte sia ricompreso nel contributo.
Peraltro, anche a ragionare diversamente e a ritenere che inizialmente le parti abbiano inteso condizionare l'esigibilità del credito in discussione all'erogazione del contributo pubblico, tale previsione sarebbe certamente superata dall'accordo raggiunto inter partes in seno all'assemblea del condominio opponente del 12.12.2019 (cfr. doc. n. 4, all ricorso monitorio), in cui l'opponente, già destinataria della fattura in contestazione (doc. n. 6, all.
comparsa di costituzione e risposta), ha deliberato il pagamento delle fatture dopo l'apposizione della quietanza a fini contributivi.
7. Incide sul diritto al compenso dell'opposta l'eccezione di inadempimento formulata dall'opponente, secondo cui l'opposta non avrebbe provveduto alla chiusura della pratica pagina 5 di 7 amministrativa, adempimento necessario per l'erogazione del contributo pubblico alla ricostruzione.
Al riguardo l'opposta sostiene che il mancato versamento del saldo del contributo pubblico sarebbe dovuto a cause estranee alla sfera di competenza della società opposta, ma la difesa non merita condivisione.
Come anzidetto e contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta negli scritti difensivi conclusivi, la società opposta, che ha affiancato l'ulteriore professionista incaricato dall'opponente -ing. avrebbe dovuto provvedere alla predisposizione della Per_2
documentazione da depositare presso l'ente pubblico, ai fini della concessione del contributo,
e alla presentazione della documentazione all'ente, che non risulta -a tutt'oggi- ancora depositata (cfr. testimonianze rese da , , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
interrogatorio formale dell'opposta; scrittura privata del 30.6.2015, doc. citato, in cui vengono elencate le obbligazioni gravanti sull'opposta, tra cui rientra l'esecuzione di ogni attività
necessaria al completamento dell'iter tecnico-amministrativo, quale la presentazione all'ente comunale della documentazione necessaria per la definizione del contributo pubblico concesso o concedibile).
Nessuna prova l'opposta fornisce dell'esatto adempimento all'obbligazione professionale sulla medesima gravante, in quanto non emerge dai documenti in atti né dall'istruttoria orale svolta la predisposizione di tutta la documentazione -anche di quella che risulta allo stato mancante- necessaria all'ottenimento del contributo pubblico alla ricostruzione e del deposito della documentazione presso l'ente pubblico: anche a ritenere dimostrata in giudizio l'attività
dell'opposta consistita nei solleciti all'opponente e all'ing. per l'erogazione del s.a.l. Per_2
finale, l'opposta non dimostra di aver provveduto al puntuale deposito della documentazione funzionale alla chiusura della pratica amministrativa e all'erogazione del contributo pubblico alla ricostruzione, in quanto i documenti versati in atti sono precedenti alla richiesta del comune di integrazione delle documentazione e sono, pertanto, risultati non esaustivi per la conclusione dell'iter amministrativo funzionale all'ottenimento del contributo pubblico alla ricostruzione (cfr. doc. da n. 10 a n. 13 e doc. n. 3, 4, all. comparsa di costituzione e risposta;
pagina 6 di 7 non si pone a fondamento della decisione il doc. sub. a, allegato alle note dell'opponente per la trattazione scritta dell'udienza del 28.10.2025, per la produzione del quale l'opponente formula implicita richiesta di rimessione in termini: l'accoglimento della richiesta di rimessione in termini presupporrebbe l'immediatezza della reazione rispetto al palesarsi della necessità di svolgere l'attività processuale ormai preclusa, mentre nella specie tale immediatezza non è riscontrabile, perché il documentato -datato 26.7.2024- risulta prodotto soltanto in data 28.10.2025).
7. Tirando le fila del ragionamento, il motivo di opposizione veicolante l'eccezione di inadempimento dell'opposta risulta fondato e denota l'infondatezza della domanda di pagamento del credito dell'opposta per compenso professionale;
in accoglimento dell'opposizione, il d.i. opposto viene revocato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definendo il giudizio, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca, per l'effetto, il d.i. n. 325/2022, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 872/2022;
2) condanna l'opposta, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, liquidate in € 286,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 12.12.2025
Il Giudice
AT GA
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