Articolo 21 della Legge 27 giugno 1991, n. 220
Articolo 20Articolo 22
Versione
8 agosto 1991
Art. 21. 1. I contributi dovuti al Consiglio nazionale del notariato sono riscossi unitamente ai contributi dovuti alla Cassa nazionale del notariato a mezzo degli archivi notarili distrettuali.
2. La riscossione e il versamento dei contributi sono effettuati con le stesse modalita' previste dall'articolo 14, commi 1 e 2. Sulle somme riscosse gli archivi notarili trattengono un aggio nella misura del 2 per cento.
3. La Cassa nazionale del notariato provvede a versare i contributi di cui al comma 1 al Consiglio nazionale del notariato, nel termine di quindici giorni dall'emissione del mandato di pagamento previsto dall'articolo 22, secondo comma, del regolamento sui servizi contabili degli archivi notarili, approvato con regio decreto 6 maggio 1929, n. 970 .
Nota all'art. 21:
- Per il testo dell'art. 22 del regolamento sui servizi contabili degli archivi notarili, approvato con R.D. n. 970/1929 si veda in nota all'art. 14.
Entrata in vigore il 8 agosto 1991
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