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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/05/2025, n. 2328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2328 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
n. 12807/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12807/24 R.G. promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Maria Sabrina Fichera
attrice contro
Controparte_1
con l'Avv. Luigi Serafini
convenuto
premesso
che
- con citazione notificata l'8.7.24 , titolare di un'unità immobiliare nello Parte_1
stabile di , ha instaurato il presente procedimento nei confronti Controparte_1
del Condominio impugnando il punto 9 della delibera dell'8.5.23 con la quale i condomini pagina 1 di 5 presenti in assemblea avevano unanimemente dichiarato che "non hanno più intenzione di concedere l'uso e passaggio della canna fumaria" a;
Parte_1
- il si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e CP_1
chiedendone il rigetto anche nel merito;
- la causa è apparsa già matura per la decisione che viene assunta con la presente sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- a fronte dell'impugnazione della delibera dell'8.5.23 il ha eccepito, in primo CP_1
luogo, il decorso del termine di decadenza di cui all'art. 1137 c.c.;
- la delibera è stata approvata prima dell'entrata in vigore della novella al D. lgs. 28/10
introdotta con la riforma Cartabia, per cui il vaglio della tempestività dell'impugnazione deve basarsi sul testo previgente;
- trova pertanto applicazione il previgente art. 5 comma 6 c.p.c. ai sensi del quale, se il tentativo fallisce, il termine di decadenza va computato facendo riferimento alla data di deposito del verbale di fallita conciliazione;
- nella fattispecie in esame il verbale è stato depositato l'1.7.24;
- pertanto l'impugnazione con citazione notificata l'8.7.24 è tempestiva;
*
- per quanto riguarda il merito, ha censurato la delibera dell'8.5.23 Parte_1
prospettando la nullità o l'annullabilità del punto 9 con il quale l'assemblea ha deliberato di non concedere più "l'uso e passaggio della canna fumaria"; divieto che, come emerge univocamente dagli atti di parte e dalle produzioni, va riferito all'utilizzazione da parte di dell'ex canna della spazzatura per farvi passare il tratto verticale finale, Parte_1
pagina 2 di 5 fino al comignolo, della canna fumaria di acciaio a servizio dell'unità immobiliare attorea
(un negozio sito al piano terra);
- si osserva, in primo luogo, che la statuizione contiene un implicito, ma univoco, divieto di utilizzo, per cui si deve riconoscere a interesse e legittimazione ad Parte_1
impugnarla;
- quanto al titolo sotteso alla fruizione, secondo l'utilizzazione della Parte_1
vecchia canna dell'immondizia avverrebbe in forza della servitù di passaggio costituita a favore del proprio immobile dall'assemblea dell'8.9.94, allorquando ne era proprietario il
Sig. suo dante causa;
Per_1
- nel relativo verbale si legge che l'assemblea, dopo aver soppesato la soluzione a)
(ripristino canna fumaria esistente lato (…)) e la soluzione b) (utilizzo della canna spazzatura”) "onde eliminare la servitù della canna fumaria" (con evidente riferimento alla pregressa situazione), ha adottato la seconda soluzione concedendo "il permesso dei lavori" e aggiungendo che "la servitù presente quindi cessa” – alludendo al preesistente titolo – “e potrà essere ripristinata solo se venisse a mancare tale servitù”, cioè ove venisse meno la nuova servitù costituita l'8.9.94;
- i brani trascritti e il contesto dell'atto conducono, dunque, ad affermare che l'assemblea dell'8.9.94 abbia inteso costituire una nuova servitù a favore dell'immobile attoreo;
- la delibera è stata approvata da tutti i partecipanti all'assemblea, proprietari di immobili corrispondenti ai 622 millesimi dell'edificio (somma dei millesimi indicati a pag. 1 del doc.
2 att.), ma non da tutti i condomini;
- tale maggioranza è insufficiente perché per costante giurisprudenza la costituzione di diritti reali su parti condominiali, quale è la vecchia canna della spazzatura, richiede il voto unanime di tutti i condomini in quanto comproprietari pro quota della parte comune che si intende assoggettare quale fondo servente (Cass. 15024/13: "In tema di condominio negli pagina 3 di 5 edifici, ai sensi dell'art. 1108, terzo comma, cod. civ., applicabile al condominio in virtù
dell'art. 1139 cod. civ., per la costituzione di diritti reali sulle parti comuni è necessario il
consenso di tutti i condòmini, che non può essere sostituito da una deliberazione
assembleare a maggioranza e dal decorso del tempo necessario a consolidarla");
- per questo motivo la delibera dell'8.9.94 va considerata nulla nella parte in cui costituiva una nuova servitù - nullità rilevabile anche d'ufficio in via incidentale nel presente procedimento - e, per il principio di conservazione, ha prodotto i più limitati effetti di una mera concessione a titolo precario della facoltà di collocare la canna fumaria all'interno della dismessa canna della spazzatura di proprietà comune;
- la concessione a titolo precario è, in quanto tale, revocabile ad nutum dal concedente senza che sia necessario che egli ne esplichi le ragioni e senza la possibilità di vagliarne la consistenza in sede giudiziale;
- pertanto l'assemblea condominiale dell'8.5.23 ha legittimamente deliberato con un'idonea maggioranza, senza incorrere in alcun vizio di nullità di annullabilità, di non concedere più
a l'uso della canna, revocando, in questo modo, l'assenso prestato in Parte_1
modo giuridicamente non vincolante dall'assemblea dell'8.9.94;
- per questi assorbenti motivi, che rendono superflua ogni attività istruttoria, la delibera dell'8.5.23 non confligge con alcun diritto reale e l'opposizione - fondata sull'esistenza della servitù - va respinta;
- il chiaro tenore della delibera ne esclude, infine, l'indeterminatezza;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza di;
Parte_1
- i compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore indeterminabile della causa, del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento di mediazione pagina 4 di 5 - attivazione della mediazione: euro 268
- negoziazione: euro 536
2) compensi per il giudizio:
- fase di studio: euro 851
- fase introduttiva: euro 602
- fase istruttoria: euro 903
- fase decisionale: euro 1.453
per complessivi euro 4.613, oltre al 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA
come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- respinge l'impugnazione della delibera dell'assemblea condominiale dell'8.5.23;
- condanna al pagamento a favore del Parte_1 [...]
delle spese processuali che liquida in euro 4.613 per compensi Controparte_1
professionali, oltre a rimborso forfettario delle spese del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 13 maggio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12807/24 R.G. promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Maria Sabrina Fichera
attrice contro
Controparte_1
con l'Avv. Luigi Serafini
convenuto
premesso
che
- con citazione notificata l'8.7.24 , titolare di un'unità immobiliare nello Parte_1
stabile di , ha instaurato il presente procedimento nei confronti Controparte_1
del Condominio impugnando il punto 9 della delibera dell'8.5.23 con la quale i condomini pagina 1 di 5 presenti in assemblea avevano unanimemente dichiarato che "non hanno più intenzione di concedere l'uso e passaggio della canna fumaria" a;
Parte_1
- il si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e CP_1
chiedendone il rigetto anche nel merito;
- la causa è apparsa già matura per la decisione che viene assunta con la presente sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- a fronte dell'impugnazione della delibera dell'8.5.23 il ha eccepito, in primo CP_1
luogo, il decorso del termine di decadenza di cui all'art. 1137 c.c.;
- la delibera è stata approvata prima dell'entrata in vigore della novella al D. lgs. 28/10
introdotta con la riforma Cartabia, per cui il vaglio della tempestività dell'impugnazione deve basarsi sul testo previgente;
- trova pertanto applicazione il previgente art. 5 comma 6 c.p.c. ai sensi del quale, se il tentativo fallisce, il termine di decadenza va computato facendo riferimento alla data di deposito del verbale di fallita conciliazione;
- nella fattispecie in esame il verbale è stato depositato l'1.7.24;
- pertanto l'impugnazione con citazione notificata l'8.7.24 è tempestiva;
*
- per quanto riguarda il merito, ha censurato la delibera dell'8.5.23 Parte_1
prospettando la nullità o l'annullabilità del punto 9 con il quale l'assemblea ha deliberato di non concedere più "l'uso e passaggio della canna fumaria"; divieto che, come emerge univocamente dagli atti di parte e dalle produzioni, va riferito all'utilizzazione da parte di dell'ex canna della spazzatura per farvi passare il tratto verticale finale, Parte_1
pagina 2 di 5 fino al comignolo, della canna fumaria di acciaio a servizio dell'unità immobiliare attorea
(un negozio sito al piano terra);
- si osserva, in primo luogo, che la statuizione contiene un implicito, ma univoco, divieto di utilizzo, per cui si deve riconoscere a interesse e legittimazione ad Parte_1
impugnarla;
- quanto al titolo sotteso alla fruizione, secondo l'utilizzazione della Parte_1
vecchia canna dell'immondizia avverrebbe in forza della servitù di passaggio costituita a favore del proprio immobile dall'assemblea dell'8.9.94, allorquando ne era proprietario il
Sig. suo dante causa;
Per_1
- nel relativo verbale si legge che l'assemblea, dopo aver soppesato la soluzione a)
(ripristino canna fumaria esistente lato (…)) e la soluzione b) (utilizzo della canna spazzatura”) "onde eliminare la servitù della canna fumaria" (con evidente riferimento alla pregressa situazione), ha adottato la seconda soluzione concedendo "il permesso dei lavori" e aggiungendo che "la servitù presente quindi cessa” – alludendo al preesistente titolo – “e potrà essere ripristinata solo se venisse a mancare tale servitù”, cioè ove venisse meno la nuova servitù costituita l'8.9.94;
- i brani trascritti e il contesto dell'atto conducono, dunque, ad affermare che l'assemblea dell'8.9.94 abbia inteso costituire una nuova servitù a favore dell'immobile attoreo;
- la delibera è stata approvata da tutti i partecipanti all'assemblea, proprietari di immobili corrispondenti ai 622 millesimi dell'edificio (somma dei millesimi indicati a pag. 1 del doc.
2 att.), ma non da tutti i condomini;
- tale maggioranza è insufficiente perché per costante giurisprudenza la costituzione di diritti reali su parti condominiali, quale è la vecchia canna della spazzatura, richiede il voto unanime di tutti i condomini in quanto comproprietari pro quota della parte comune che si intende assoggettare quale fondo servente (Cass. 15024/13: "In tema di condominio negli pagina 3 di 5 edifici, ai sensi dell'art. 1108, terzo comma, cod. civ., applicabile al condominio in virtù
dell'art. 1139 cod. civ., per la costituzione di diritti reali sulle parti comuni è necessario il
consenso di tutti i condòmini, che non può essere sostituito da una deliberazione
assembleare a maggioranza e dal decorso del tempo necessario a consolidarla");
- per questo motivo la delibera dell'8.9.94 va considerata nulla nella parte in cui costituiva una nuova servitù - nullità rilevabile anche d'ufficio in via incidentale nel presente procedimento - e, per il principio di conservazione, ha prodotto i più limitati effetti di una mera concessione a titolo precario della facoltà di collocare la canna fumaria all'interno della dismessa canna della spazzatura di proprietà comune;
- la concessione a titolo precario è, in quanto tale, revocabile ad nutum dal concedente senza che sia necessario che egli ne esplichi le ragioni e senza la possibilità di vagliarne la consistenza in sede giudiziale;
- pertanto l'assemblea condominiale dell'8.5.23 ha legittimamente deliberato con un'idonea maggioranza, senza incorrere in alcun vizio di nullità di annullabilità, di non concedere più
a l'uso della canna, revocando, in questo modo, l'assenso prestato in Parte_1
modo giuridicamente non vincolante dall'assemblea dell'8.9.94;
- per questi assorbenti motivi, che rendono superflua ogni attività istruttoria, la delibera dell'8.5.23 non confligge con alcun diritto reale e l'opposizione - fondata sull'esistenza della servitù - va respinta;
- il chiaro tenore della delibera ne esclude, infine, l'indeterminatezza;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza di;
Parte_1
- i compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore indeterminabile della causa, del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento di mediazione pagina 4 di 5 - attivazione della mediazione: euro 268
- negoziazione: euro 536
2) compensi per il giudizio:
- fase di studio: euro 851
- fase introduttiva: euro 602
- fase istruttoria: euro 903
- fase decisionale: euro 1.453
per complessivi euro 4.613, oltre al 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA
come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- respinge l'impugnazione della delibera dell'assemblea condominiale dell'8.5.23;
- condanna al pagamento a favore del Parte_1 [...]
delle spese processuali che liquida in euro 4.613 per compensi Controparte_1
professionali, oltre a rimborso forfettario delle spese del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 13 maggio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
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