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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/12/2025, n. 2172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2172 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2879/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BE TA Presidente dott. LU EL Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2879/2025 promossa da:
, Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. GRASSO VALERIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Parte_2 matrimonio con rito civile in NONE il 06.07.2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NONE (atto n. 6 parte 1 serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 18.12.2010, il 25.02.2013 e il 09.01.2015. Per_1 Per_2 Per_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 23.03.2022. Con ricorso depositato il 11.02.2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NONE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 Per_3 con esercizio separato della potestà genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
i figli minori avranno residenza ed abitazione principale presso il padre, con diritto della madre di vederli e tenerli con sé, salvo diverso accordo, con le seguenti modalità:
-a settimane alterne nel weekend dall'uscita di scuola del venerdì sino alle 21,30 della domenica, oltre a due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita di scuola sino al mattino seguente con riaccompagnamento a scuola;
-le vacanze natalizie saranno trascorse, in modo paritario ed alternato con i genitori, in caso di disaccordo, dal 23.12. al 30.12 con un genitore e dal 31.12 al 06.01 con l'altro genitore ad anni alternati;
-le vacanze pasquali saranno trascorse, in modo paritario ed alternato con i genitori, in caso di disaccordo, ad anni alterni, dall'inizio delle vacanze e sino alle ore 22,00 della domenica di Pasqua, con un genitore e dalle ore 22,00 della domenica di Pasqua sino al termine delle vacanze con l'altro genitore;
-per le vacanze estive entrambi i genitori avranno diritto a trascorrere tre settimane anche non consecutive con i figli, nel periodo 15 giugno – 5 settembre da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, in assenza di accordo, i minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari;
-i ponti e le festività, sopra non specificati (festa di carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Santo patrono, ecc.), ad anni alterni;
-festa del papà e della mamma e rispettivi compleanni con il genitore festeggiato;
-il giorno del compleanno dei figli ad alterni, salvo che i genitori non decidano di festeggiare insieme;
DISPONE che entrambi i genitori assumano di comune accordo le decisioni di maggiore interesse- istruzione, educazione e salute per i minori;
DÀ ATTO che i genitori si impegnano ad evitare qualsiasi coinvolgimento dei figli nelle eventuali discussioni, mantenendo le relazioni affettive con le famiglie di origine dei genitori per una crescita serena ed armonica degli stessi;
DÀ ATTO che i coniugi si impegnano a comunicarsi eventuali variazioni di domicilio o residenza tempestivamente a mezzo mail, e comunque non oltre cinque giorni dall'avvenuto trasferimento, senza che la presente clausola valga come previo consenso;
DÀ ATTO che i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente con anticipo eventuali spostamenti fuori dalla Regione di residenza di ciascuno unitamente ai figli;
DÀ ATTO che ciascun genitore potrà recarsi all'estero con i figli solo se avrà ottenuto il preventivo consenso scritto dell'altro genitore;
DISPONE che la madre corrisponda al padre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli la somma pari ad €. 70,00 per ciascun figlio e così complessivamente € 210,00, mensili importo che dovrà essere versato entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
DISPONE che la madre corrisponda al padre il 50% delle spese mediche documentate e/o necessarie e comunque concordate, non coperte dal servizio sanitario nazionale, delle spese scolastiche, sportive e ricreative e comunque tutto quanto previsto dal protocollo di intesa del 15.03.2016;
DÀ ATTO che la Sig.ra rinuncia, in modo irrevocabile, all'assegno unico pro quota che Pt_2 verrà, pertanto, richiesto nella misura del 100% dal solo sig. in favore dei tre figli;
Parte_1
DISPONE che la casa coniugale venga assegnata al Sig. , comprensiva di mobili Parte_1 ed arredi;
DÀ ATTO che le parti si rilasciano il reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio dei documenti di espatrio, compreso il passaporto;
DÀ ATTO che i coniugi hanno già definito ogni rapporto di natura patrimoniale e, pertanto, non hanno più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro e di essere ciascuno economicamente autosufficiente rinunciando reciprocamente all'assegno di divorzio.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.11.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
LU EL BE TA Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BE TA Presidente dott. LU EL Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2879/2025 promossa da:
, Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. GRASSO VALERIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Parte_2 matrimonio con rito civile in NONE il 06.07.2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NONE (atto n. 6 parte 1 serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 18.12.2010, il 25.02.2013 e il 09.01.2015. Per_1 Per_2 Per_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 23.03.2022. Con ricorso depositato il 11.02.2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NONE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 Per_3 con esercizio separato della potestà genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
i figli minori avranno residenza ed abitazione principale presso il padre, con diritto della madre di vederli e tenerli con sé, salvo diverso accordo, con le seguenti modalità:
-a settimane alterne nel weekend dall'uscita di scuola del venerdì sino alle 21,30 della domenica, oltre a due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita di scuola sino al mattino seguente con riaccompagnamento a scuola;
-le vacanze natalizie saranno trascorse, in modo paritario ed alternato con i genitori, in caso di disaccordo, dal 23.12. al 30.12 con un genitore e dal 31.12 al 06.01 con l'altro genitore ad anni alternati;
-le vacanze pasquali saranno trascorse, in modo paritario ed alternato con i genitori, in caso di disaccordo, ad anni alterni, dall'inizio delle vacanze e sino alle ore 22,00 della domenica di Pasqua, con un genitore e dalle ore 22,00 della domenica di Pasqua sino al termine delle vacanze con l'altro genitore;
-per le vacanze estive entrambi i genitori avranno diritto a trascorrere tre settimane anche non consecutive con i figli, nel periodo 15 giugno – 5 settembre da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, in assenza di accordo, i minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari;
-i ponti e le festività, sopra non specificati (festa di carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Santo patrono, ecc.), ad anni alterni;
-festa del papà e della mamma e rispettivi compleanni con il genitore festeggiato;
-il giorno del compleanno dei figli ad alterni, salvo che i genitori non decidano di festeggiare insieme;
DISPONE che entrambi i genitori assumano di comune accordo le decisioni di maggiore interesse- istruzione, educazione e salute per i minori;
DÀ ATTO che i genitori si impegnano ad evitare qualsiasi coinvolgimento dei figli nelle eventuali discussioni, mantenendo le relazioni affettive con le famiglie di origine dei genitori per una crescita serena ed armonica degli stessi;
DÀ ATTO che i coniugi si impegnano a comunicarsi eventuali variazioni di domicilio o residenza tempestivamente a mezzo mail, e comunque non oltre cinque giorni dall'avvenuto trasferimento, senza che la presente clausola valga come previo consenso;
DÀ ATTO che i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente con anticipo eventuali spostamenti fuori dalla Regione di residenza di ciascuno unitamente ai figli;
DÀ ATTO che ciascun genitore potrà recarsi all'estero con i figli solo se avrà ottenuto il preventivo consenso scritto dell'altro genitore;
DISPONE che la madre corrisponda al padre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli la somma pari ad €. 70,00 per ciascun figlio e così complessivamente € 210,00, mensili importo che dovrà essere versato entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
DISPONE che la madre corrisponda al padre il 50% delle spese mediche documentate e/o necessarie e comunque concordate, non coperte dal servizio sanitario nazionale, delle spese scolastiche, sportive e ricreative e comunque tutto quanto previsto dal protocollo di intesa del 15.03.2016;
DÀ ATTO che la Sig.ra rinuncia, in modo irrevocabile, all'assegno unico pro quota che Pt_2 verrà, pertanto, richiesto nella misura del 100% dal solo sig. in favore dei tre figli;
Parte_1
DISPONE che la casa coniugale venga assegnata al Sig. , comprensiva di mobili Parte_1 ed arredi;
DÀ ATTO che le parti si rilasciano il reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio dei documenti di espatrio, compreso il passaporto;
DÀ ATTO che i coniugi hanno già definito ogni rapporto di natura patrimoniale e, pertanto, non hanno più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro e di essere ciascuno economicamente autosufficiente rinunciando reciprocamente all'assegno di divorzio.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.11.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
LU EL BE TA Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.