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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/02/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2036/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
CONVALIDE DI SFRATTO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2036/2024 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE/ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE/CONVENUTA
Oggi 27 febbraio 2025 alle ore 9:00, la dott.ssa Anna Maria Bertucci Bellafante
- Lette le note scritte ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza odierna, depositate da: - Avv. Lorenzo Ronca, difensore e procuratore speciale di -, Avvocati Luigi Parte_1
Ammirati e Marco Bellante, difensori e procuratori speciali della Controparte_1
- pronuncia ex art. 429 c.p.c., dandone lettura, la seguente sentenza:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2036/2024 r.g., vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RONCA LORENZO Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
E
pagina 1 di 4 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELLANTE MARCO e Controparte_1 P.IVA_1
LUIGI AMMIRATI
PARTI RESISTENTI
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente controversia trae origine da una opposizione ad uno sfratto per inadempimento della società conduttrice, in forza di contratto del 31.10.2010, con il quale quale Parte_1 usufruttuario dell'immobile sito in Pescara al v.le Pindaro n.11, censito al NCEU del Comune di
Pescara al fgl.28, part.lla n.1330 (ex 870), Cat. A2 - nonché i figli e Controparte_2 [...]
quali nudi proprietari rispetto ai beni gravati da usufrutto e proprietari di n.3 unità CP_3
immobiliari del fabbricato -, concedeva in locazione alla H3G s.p.a. a socio il locale al piano CP_4
terra di complessivi mq.15,00 circa per il posizionamento/mantenimento di apparati radio già esistenti, nonché lo spazio in copertura di mq.2,00 circa per il posizionamento/mantenimento dei supporti di antenna.
Tale contratto era succeduto a quello precedentemente sottoscritto in data 18.07.2001 con la società
avente ad oggetto le stesse porzioni immobiliari per il Controparte_5
posizionamento/mantenimento dei supporti delle mentovate antenne. Questa scrittura veniva poi integrata in data 3.9.2002 con una ulteriore e con la quale veniva autorizzata già la (e Controparte_5 quindi i suoi aventi causa) all'istallazione provvisoria di cavi a partire dal vano contatori sottoscala del fabbricato sino al locale posto in zona nord – ovest del fabbricato, utilizzando anche il primo solaio posto all'interno della controsoffittatura esistente nel locale al piano terra.
Di tal che nel maggio del 2023 il locale esterno al piano terra (oggetto di contratto ove sono posizionati i c.d. “motori” dell'antenna) veniva acquisito da terzi, rimanendo in seno al ed i suoi Parte_1
figli gli altri diritti sullo stabile e sulle restanti porzioni immobiliari, compresi quelli di cui ai punti n.1
e 3 del contratto (lo spazio in copertura, il vano sottoscala, il solaio posto all'interno della controsoffittatura nel locale al piano terra).
Successivamente, in data 19.10.2023, l'intimante richiedeva l'aggiornamento ISTAT del canone di locazione calcolato a partire dal 2008 sino al Settembre 2023, nella misura di €.3.903,74, oltre eseguire pagina 2 di 4 i lavori di rimozione dei cavi. Veniva – poi – in data 6.12.2023, richiesto anche il canone di locazione anticipato per l'anno 2024.
Nonostante la citazione, però, nulla veniva corrisposto, andando a violare così il termine superiore ai trenta giorni, contrattualmente previsto al punto 3.4. del contratto di locazione in questione.
Si costituiva la società intimata, la quale contestava l'assunto di controparte, eccependo come in realtà nessuna morosità poteva essere contestata, atteso che in data 6.11.2023 veniva effettuato un bonifico per l'annualità 2023 – 2024 di Euro 2.013,64 quale rapporto tra il canone complessivo e quello dovuto in ragione della nuova proporzione metrica e quindi dei diritti rimasti in capo all'intimante.
Veniva trasformato il rito e all'esito la causa veniva decisa.
Passando al merito, deve osservarsi quanto segue.
L'intimazione di sfratto veniva notificata per inadempimento di parte locatrice che non corrispondeva i canoni come da contratto sottoscritto.
Il riferimento viene fatto in relazione alla annualità 2023, anno in cui veniva richiesto anche l'aggiornamento ISTAT, sino ad allora mai eseguito dal 2008 e sino al Settembre 2023 (data del passaggio di proprietà per atto del GE).
In verità di questo anno, alcun pagamento veniva comprovato, se non un bonifico per la minor somma di €.2.013,64, per il periodo precedente al Settembre 2023, lasciando così - di fatto- la società intimata ancora morosa della annualità in questione.
Neppure chiaro rimane il quantum dell'ulteriore versamento - effettuato nelle more in data 6.11.2024 - di €.8.557,98, verosimilmente pari alla metà del vecchio canone annuale.
Ciò che appare chiaro è la persistenza della morosità che legittima la richiesta di inadempimento.
In guisa che l'opposizione deve essere necessariamente disattesa con ogni conseguente statuizione.
Ogni altra doglianza rimane assorbita dalle argomentazioni che precedono.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 - Accerta l'inadempimento della per mancato pagamento del canone Controparte_1
e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di locazione del 31.10.2010, registrato in
Asti al n.3021 – serie 3, relativamente allo spazio in copertura di mq.2,00 circa ove sono allocate/posizionate/mantenuti i supporti di antenna e relative antenne, anche di tipo parabolico,
e di tutti i cavi elettrici e di ogni altro elemento che dal tetto poggiano sulle mura condominiali e raggiungono il vano sottoscala del fabbricato censito al NCEU del Comune di Pescara al fgl.28, part.lla 1330 (ex 870), Cat A/2, passando anche per il solaio all'interno della controsoffittatura nel locale al piano terra;
- Condanna, altresì, la a pagare in favore di ella Controparte_1 [...]
le spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compenso (anche della Pt_1
fase preliminare e quella della mediazione), oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge, oltre esborsi versati.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza.
Pescara, 27 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Anna Maria Bertucci Bellafante
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
CONVALIDE DI SFRATTO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2036/2024 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE/ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE/CONVENUTA
Oggi 27 febbraio 2025 alle ore 9:00, la dott.ssa Anna Maria Bertucci Bellafante
- Lette le note scritte ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza odierna, depositate da: - Avv. Lorenzo Ronca, difensore e procuratore speciale di -, Avvocati Luigi Parte_1
Ammirati e Marco Bellante, difensori e procuratori speciali della Controparte_1
- pronuncia ex art. 429 c.p.c., dandone lettura, la seguente sentenza:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2036/2024 r.g., vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RONCA LORENZO Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
E
pagina 1 di 4 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELLANTE MARCO e Controparte_1 P.IVA_1
LUIGI AMMIRATI
PARTI RESISTENTI
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente controversia trae origine da una opposizione ad uno sfratto per inadempimento della società conduttrice, in forza di contratto del 31.10.2010, con il quale quale Parte_1 usufruttuario dell'immobile sito in Pescara al v.le Pindaro n.11, censito al NCEU del Comune di
Pescara al fgl.28, part.lla n.1330 (ex 870), Cat. A2 - nonché i figli e Controparte_2 [...]
quali nudi proprietari rispetto ai beni gravati da usufrutto e proprietari di n.3 unità CP_3
immobiliari del fabbricato -, concedeva in locazione alla H3G s.p.a. a socio il locale al piano CP_4
terra di complessivi mq.15,00 circa per il posizionamento/mantenimento di apparati radio già esistenti, nonché lo spazio in copertura di mq.2,00 circa per il posizionamento/mantenimento dei supporti di antenna.
Tale contratto era succeduto a quello precedentemente sottoscritto in data 18.07.2001 con la società
avente ad oggetto le stesse porzioni immobiliari per il Controparte_5
posizionamento/mantenimento dei supporti delle mentovate antenne. Questa scrittura veniva poi integrata in data 3.9.2002 con una ulteriore e con la quale veniva autorizzata già la (e Controparte_5 quindi i suoi aventi causa) all'istallazione provvisoria di cavi a partire dal vano contatori sottoscala del fabbricato sino al locale posto in zona nord – ovest del fabbricato, utilizzando anche il primo solaio posto all'interno della controsoffittatura esistente nel locale al piano terra.
Di tal che nel maggio del 2023 il locale esterno al piano terra (oggetto di contratto ove sono posizionati i c.d. “motori” dell'antenna) veniva acquisito da terzi, rimanendo in seno al ed i suoi Parte_1
figli gli altri diritti sullo stabile e sulle restanti porzioni immobiliari, compresi quelli di cui ai punti n.1
e 3 del contratto (lo spazio in copertura, il vano sottoscala, il solaio posto all'interno della controsoffittatura nel locale al piano terra).
Successivamente, in data 19.10.2023, l'intimante richiedeva l'aggiornamento ISTAT del canone di locazione calcolato a partire dal 2008 sino al Settembre 2023, nella misura di €.3.903,74, oltre eseguire pagina 2 di 4 i lavori di rimozione dei cavi. Veniva – poi – in data 6.12.2023, richiesto anche il canone di locazione anticipato per l'anno 2024.
Nonostante la citazione, però, nulla veniva corrisposto, andando a violare così il termine superiore ai trenta giorni, contrattualmente previsto al punto 3.4. del contratto di locazione in questione.
Si costituiva la società intimata, la quale contestava l'assunto di controparte, eccependo come in realtà nessuna morosità poteva essere contestata, atteso che in data 6.11.2023 veniva effettuato un bonifico per l'annualità 2023 – 2024 di Euro 2.013,64 quale rapporto tra il canone complessivo e quello dovuto in ragione della nuova proporzione metrica e quindi dei diritti rimasti in capo all'intimante.
Veniva trasformato il rito e all'esito la causa veniva decisa.
Passando al merito, deve osservarsi quanto segue.
L'intimazione di sfratto veniva notificata per inadempimento di parte locatrice che non corrispondeva i canoni come da contratto sottoscritto.
Il riferimento viene fatto in relazione alla annualità 2023, anno in cui veniva richiesto anche l'aggiornamento ISTAT, sino ad allora mai eseguito dal 2008 e sino al Settembre 2023 (data del passaggio di proprietà per atto del GE).
In verità di questo anno, alcun pagamento veniva comprovato, se non un bonifico per la minor somma di €.2.013,64, per il periodo precedente al Settembre 2023, lasciando così - di fatto- la società intimata ancora morosa della annualità in questione.
Neppure chiaro rimane il quantum dell'ulteriore versamento - effettuato nelle more in data 6.11.2024 - di €.8.557,98, verosimilmente pari alla metà del vecchio canone annuale.
Ciò che appare chiaro è la persistenza della morosità che legittima la richiesta di inadempimento.
In guisa che l'opposizione deve essere necessariamente disattesa con ogni conseguente statuizione.
Ogni altra doglianza rimane assorbita dalle argomentazioni che precedono.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 - Accerta l'inadempimento della per mancato pagamento del canone Controparte_1
e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di locazione del 31.10.2010, registrato in
Asti al n.3021 – serie 3, relativamente allo spazio in copertura di mq.2,00 circa ove sono allocate/posizionate/mantenuti i supporti di antenna e relative antenne, anche di tipo parabolico,
e di tutti i cavi elettrici e di ogni altro elemento che dal tetto poggiano sulle mura condominiali e raggiungono il vano sottoscala del fabbricato censito al NCEU del Comune di Pescara al fgl.28, part.lla 1330 (ex 870), Cat A/2, passando anche per il solaio all'interno della controsoffittatura nel locale al piano terra;
- Condanna, altresì, la a pagare in favore di ella Controparte_1 [...]
le spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compenso (anche della Pt_1
fase preliminare e quella della mediazione), oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge, oltre esborsi versati.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza.
Pescara, 27 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Anna Maria Bertucci Bellafante
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