CGT2
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 155/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
TO GI, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore CAGNOLI LUISA ANNA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 399/2022 depositato il 29/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - NE - OR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 170/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. 2 e pubblicata il 10/12/2021
Atti impositivi: - INTIMAZ. DI PAG n. 07520199001491443000 IVA-ALIQUOTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520110003092615000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520120001437400000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520120001437501000 IRES-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520130000667705000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520130001428782000 IRES-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520130004476657000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520130005216516000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520140002391016000 IRES-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520140005266130000 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520140005266231000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520140005676946000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520150002518565000 IRES-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520150004397973000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520150004398074000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520150005658430000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520160000000874000 IRES-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520160000000874000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520160000036963000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520160001612307000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520160004349032000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520160004966064 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520160005158637 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520170000651756 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520170001148300 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520170001609656000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520170001609757000 TARSU/TIA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520170003378171000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520170004108730000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520180000514865 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520180000862609 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520180000862710 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520180002049668000 TARSU/TIA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520180003516038000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare la decadenza dei presunti crediti tributari sottesi all'intimazione di pagamento doc. n. 07520199001491443/000 ed atti alla medesima sottesi, limitatamente a quelli impugnati con il presente ricorso;
accertare e dichiarare prescritti i presunti crediti tributari sottesi all'intimazione di pagamento doc. n. 07520199001491443/000 ed atti alla medesima sottesi, limitatamente a quelli impugnati con il presente ricorso. Nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 07520199001491443/000 e degli atti alla medesima sottesi, limitatamente a quelli impugnati con il presente ricorso;
nel merito, in via subordinata, salvo gravame, accertare e dichiarare il valore minore del carico tributario in odio alla società ricorrente e sotteso all'intimazione di pagamento di cui all'oggetto e impugnata n. 07520199001491443/000, limitatamente ai diritti sottesi alle cartelle impugnate con il presente ricorso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Resistente/Appellato: Rigettare l'appello. Con vittoria di spese e compensi per l'attività professionale dei due gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La società S.n.c. propone appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di OR sez. II n. 170/2021 emessa il 10/12/2021 e depositata in data 10/12/2021 con la quale, nel ricorso proposto dalla società avverso l'intimazione di pagamento n. 07520199001491443 di complessivi 234.815,23 Eur, riguardante sessanta titoli (trentasette cartelle e ventitré avvisi di addebito), impugnata limitatamente a trentasette cartelle, per un totale di 143.901,13 Eur, aveva dichiarato “il difetto di giurisdizione limitatamente rispetto alle cartelle 07520140002957710, 07520140005676845, 07520150003243864, 07520150005658430 (limitatamente al ruolo n. 99), 07520160003693984, 07520170004393083 e n. 075201800020496680 (limitatamente al ruolo n. 11) indicate nell'atto impugnato in quanto rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario;
dichiara inammissibile il ricorso per i vizi anteriori alla notifica delle cartelle;
rigetta il ricorso nel resto e conferma l'atto impugnato”. La società odierna appellante contesta la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1. la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, come pure la notifica delle cartelle ed atti alla stessa sottesi, è nulla e inesistente, poiché il soggetto che ha effettuato la relativa notifica dell'atto non era un "ufficiale della riscossione", essendo privo della necessaria autorizzazione prefettizia e, pertanto, non abilitato all'esercizio di tali funzioni;
perchè notificate tramite poste private “Società_1” o comunque per mezzo di poste private;
perché la notifica a mezzo PEC eseguita mediante un indirizzo pec non risultante da pubblici elenchi
2. i presunti crediti tributari sottesi e oggetto delle cartelle e avvisi di addebito sono stati colpiti da decadenza e prescrizione intervenuta prima dell'iscrizione a ruolo e affidamento all'Ente riscossore;
sono comunque da considerarsi prescritti per il decorso del termine di cinque anni dal momento dell'affidamento all'Ente riscossore e dai singoli atti di riscossione
3. nullità e/o inesistenza degli atti per difetto di delega di firma Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate NE che contesta la fondatezza dei motivi di appello e ribadisce la correttezza della sentenza impugnata. Nella pubblica udienza del 16/02/2026, non è intervenuta nessuna delle parti. Nella camera di consiglio del 16/02/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia privo di fondamento. Il primo motivo di appello è privo di fondamento. Il Collegio ritiene che la notifica dell'intimazione impugnata come pure delle cartelle sottese siano esenti da censure e che pertanto i relativi atti siano legittimi. In particolare: a. la doglianza sulla notifica dell'atto da parte di un soggetto non abilitato all'esercizio di tali funzioni è priva di fondamento. Il Collegio osserva che l'Agenzia ha prodotto in giudizio gli atti di nomina dei Nominativo-1 Nominativo-2 Nominativo-3 , Nominativo-4 , Nominativo-5 Nominativo-6 (provvedimento del Direttore Regionale del 02/01/2012 e del 03/07/2017), per cui si tratta di messi notificatori abilitati all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 26, DPR 602/1973, e ritualmente nominati ai sensi dell'art. 45, D. Lgs 112/1999. L'Agenzia ha prodotto in giudizio l'avviso di notifica (CAN) del 07/06/2013, della cartella 07520130001428782, consegnata a Nominativo-7 (addetta al ritiro), oggetto del presente giudizio. Società_1b. la doglianza sulla notifica da parte di poste private “ ” o comunque per mezzo di poste private è priva di fondamento. Il D.Lgs. n. 261 del 1999, di recepimento della Dir. n. 97/67/CE (emanata con il preciso scopo di dettare "regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio"), ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto il servizio postale universale (Poste Italiane), includendo tra i servizi ad esso riservati "gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie". Alla suindicata Dir. del 1997, è seguita la Dir. n. 2008/6/CE, recepita con D.Lgs. n. 58 del 2011, che, sebbene già vi fosse un chiaro andamento verso la liberalizzazione dei servizi a livello comunitario, nel modificare il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, ha stabilito che "Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201". L'evoluzione normativa della materia ha avuto il suo epilogo nella L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57, lett. b), che ha espressamente abrogato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, con soppressione pertanto dell'attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane s.p.a., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201. La liberalizzazione del servizio può quindi dirsi completata solo a partire dal 10/9/2017, data di entrata in vigore della L. n. 124 del 2017. Con riferimento alla normativa post riforma D.Lgs. n. 58 del 2011 e ante l. 124 del 2017, che è quella che occupa il presente giudizio, essendo alcuni degli atti in questione stati notificati in tale lasso temporale, il Collegio osserva il Ministero dello Sviluppo Economico con la nota del 6/12/2018 aveva già chiarito che gli atti dell'accertamento tributario emanati dalle Agenzie Fiscali e dagli altri enti impositori possono essere notificati anche attraverso corriere privato sin dal 2011. La Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza del 10/01/2022 n. 299, ha a sua volta pure chiarito che "In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di un atto giudiziario eseguito dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta Direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017". La motivazione delle Sezioni Unite ha dunque chiarito in primo luogo che eventuali illegittimità che derivano dalle notificazioni effettuate da operatori autorizzati diversi da Poste Italiane nell'intervallo temporale compreso tra l'emanazione della direttiva e l'entrata in vigore della legge, rientrano nella categoria giuridica della nullità e non dell'inesistenza, atteso che
“l'astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza”. In secondo luogo, l'eventuale nullità della notifica, sanabile con il raggiungimento dello scopo dell'atto ex art. 156 cpc, riguarda esclusivamente gli atti giudiziari e la notifica degli atti di violazione del Codice della Strada e non gli atti amministrativi, quale è, per quanto qui ci occupa, la cartella di pagamento, che è un atto amministrativo caratterizzato dall'espressa finalità di riscuotere un tributo tramite il ruolo. Pertanto la doglianza di inesistenza della notifica della cartella di pagamento per l'assenza di abilitazione in capo all'agente di poste private notificatore è priva di fondamento c. la doglianza sulla notifica a mezzo PEC eseguita mediante un indirizzo pec non risultante da pubblici elenchi è priva di fondamento. Al riguardo il Collegio osserva che l'art. 26 comma 2 DPR 602/73 sopra citato, prevede unicamente che l'indirizzo del destinatario sia quello “risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione “ mentre nessuna prescrizione è presente in merito all'indirizzo di posta PEC del mittente e l'eventuale vizio riguardante tale ambito non è causa di nullità della notifica. Ai sensi dell'art. 156 c.p.c. le cause di nullità sono infatti soltanto quelle previste dalla legge e l'art. 160 c.p.c. non annovera l'incertezza sull'indirizzo del mittente, anche PEC, fra le cause di nullità della notifica. La norma infatti così dispone “: La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 156 e 157.” Peraltro l'art. 16-ter, D.L. 179/2012, come modificato dall'art. 45-bis, comma 2, D.L. 90/2014, ha eliminato l'IPA dalla tipologia dei registri pubblici. Conformemente la Suprema Corte, con l'ordinanza 23445/2021, ha statuito che: “L'indirizzo IPA inizialmente annoverato nella tipologia dei “registri pubblici” ai sensi del comma 8, art. 16 del DL 185/2008, è scomparso alla stregua della disposizione di cui all'art. 16-ter del DL 179/2012, modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a, del DL n. 90/2014, che non richiamando il succitato art. 16-ter ha espunto da quella tipologia proprio il registro IPA. … Detto ciò, è evidente che se l'indirizzo IPA non è più annoverato negli elenchi pubblici l'utilizzo di detto indirizzo - quale elenco “non pubblico” di fiducia” - ne rende non più obbligatorio l'utilizzo (Cassazione, ordinanza 44521/2021)”. Da ultimo la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 982/2023, ha ribadito che “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente: Cass. SS. UU. n. 15979 del 2022)”. Per cui la doglianza sull'utilizzo da parte del mittente di indirizzo non IPA è priva di fondamento Il secondo motivo di appello è privo di fondamento. La provata, rituale notificazione delle cartelle e la conseguente omessa impugnativa delle stesse nei termini di legge preclude alla possibilità di dedurre eventuali vizi concernenti la cartella di pagamento stessa, che non siano stati fatti valere opponendosi tempestivamente a queste ultime (Cassazione, sentenze n. 10326/2014 e 3594/2017). La definitività delle cartelle di pagamento per mancata impugnazione nei termini determina infatti l'irretrattabilità del credito, poiché “i vizi dell'atto di accertamento dell'imposta non fatti valere dal contribuente con tempestivo ricorso, rendono definitivo l'atto impositivo e, pertanto, non si trasmettono agli atti successivamente adottati, che restano impugnabili esclusivamente per vizi propri…” (ordinanza 2258/2018). Il contribuente non può quindi fare valere l'eventuale prescrizione del credito maturata antecedentemente alla notificazione delle cartelle di pagamento in sede di impugnazione di dette cartelle, allo stesso regolarmente notificate. Quindi l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito (Cass. 3005/2020). Successivamente alla regolare notifica delle cartelle, l'Ufficio ha provveduto a notificare tutta una serie di atti interruttivi del termine della prescrizione per cui ogni credito portato dalle cartelle è esistente. In particolare l'Ufficio ha notificato i seguenti atti interruttivi: a. la proposta di compensazione ex art. 28-ter, DPR 602/1993, n. 07528201500000132, inviata con raccomandata A/R di Poste Italiane n. 0672173829709, sottoscritta per ricevuta da Nominativo-8 addetta all'ufficio, il 20.11.2015, con la quale la ricorrente è stata avvisata che il debito di 62.851,93 EUR, portato dalle cartelle pagamento 07520110003092615000 07520130000667705000 07520130005216516000 07520140005266231000 07520120001437400000 07520130001428782000 07520140002391016000 07520140005676946000 07520120001437501000 07520130004476657000 07520140005266130000 07520150002518565000, era ancora insoluto e che poteva essere estinto tramite compensazione;
b. l'intimazione di pagamento n. 07520169000887406, notificata il giorno 8.6.2016 a mezzo PEC Email -2t, con la quale è stato ingiunto il pagamento delle cartelle 07520110003092615000 07520130000667705000 07520130005216516000 07520140005266231000 07520120001437400000 07520130001428782000 07520140002391016000 07520140005676946000. Il Collegio ritiene che in nessun caso sia intervenuta l'estinzione dei diritti portati dalle cartelle sopramenzionate, per decorso del termine di prescrizione, sia esso quinquennale (tributi locali) o decennale (tributi erariali), tenuto conto in particolare che i citati atti interruttivi sono stati posti in essere il 20.11.2015 e il 8.6.2016 mentre le cartelle più risalenti sono state notificate dal 12.4.2011 al 8.6.2015, e della sospensione dei termini di 166 giorni, dal 1° gennaio 2014 al 15 giugno 2014, per consentire la definizione agevolata prevista dall'art. 1, comma 618, Legge 147/2013, e successive modificazioni. Il terzo motivo di appello è privo di fondamento. La Suprema Corte con sentenza della sezione tributaria del 09/11/2015 n. 228010 ha ritenuto che la sentenza 37/2015 della Corte Costituzionale non travolge gli atti tributari antecedenti emessi dai dirigenti senza nomina confermando la validità degli atti firmati da un direttore provinciale che aveva assunto la propria posizione dirigenziale senza i requisiti previsti per legge. In particolare la Corte di Cassazione ha precisato che : "In ordine agli avvisi di accertamento in rettifica e agli accertamenti d'ufficio, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, impone sotto pena di nullità che l'atto sia sottoscritto dal "capo dell'ufficio" o "da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato", senza richiedere che il capo dell'ufficio o il funzionario delegato abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale;
ciò ancorchè una simile qualifica sia eventualmente richiesta da altre disposizioni. In esito alla evoluzione legislativa e ordinamentale, sono impiegati della carriera direttiva, ai sensi della norma appena evocata, i "funzionari di area terza" di cui al contratto del comparto agenzie fiscali fissato per il quadriennio 2002-2005. In questo senso la norma sopra citata individua l'agente capace di manifestare la volontà della amministrazione finanziaria negli atti a rilevanza esterna, identificando quale debba essere la professionalità per legge idonea a emettere quegli atti. Essendo la materia tributaria governata dal principio di tassatività delle cause di nullità degli atti fiscali, e non occorrendo, ai meri fini della validità di tali atti, che i funzionari (delegati o deleganti) possiedano qualifiche dirigenziali, ne consegue che la sorte degli atti impositivi formati anteriormente alla sentenza n. 37 del 2015 della corte costituzionale, sottoscritti da soggetti al momento rivestenti funzioni di capo dell'ufficio, ovvero da funzionari della carriera direttiva appositamente delegati, e dunque da soggetti idonei ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, non è condizionata dalla validità o meno della qualifica dirigenziale attribuita per effetto della censurata disposizione di cui D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24". Le spese del presente giudizio sono a carico della parte soccombente e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna, sezione I, a totale conferma della sentenza impugnata, rigetta l'appello della società Ricorrente_1 e c. snc. Condanna il soccombente al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in € 6.000,00 oltre accessori come per legge
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
TO GI, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore CAGNOLI LUISA ANNA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 399/2022 depositato il 29/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - NE - OR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 170/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. 2 e pubblicata il 10/12/2021
Atti impositivi: - INTIMAZ. DI PAG n. 07520199001491443000 IVA-ALIQUOTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520110003092615000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520120001437400000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520120001437501000 IRES-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520130000667705000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520130001428782000 IRES-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520130004476657000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520130005216516000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520140002391016000 IRES-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520140005266130000 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520140005266231000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520140005676946000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520150002518565000 IRES-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520150004397973000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520150004398074000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520150005658430000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520160000000874000 IRES-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520160000000874000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520160000036963000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520160001612307000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520160004349032000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520160004966064 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520160005158637 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520170000651756 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520170001148300 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520170001609656000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520170001609757000 TARSU/TIA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520170003378171000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520170004108730000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520180000514865 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520180000862609 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520180000862710 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520180002049668000 TARSU/TIA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520180003516038000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare la decadenza dei presunti crediti tributari sottesi all'intimazione di pagamento doc. n. 07520199001491443/000 ed atti alla medesima sottesi, limitatamente a quelli impugnati con il presente ricorso;
accertare e dichiarare prescritti i presunti crediti tributari sottesi all'intimazione di pagamento doc. n. 07520199001491443/000 ed atti alla medesima sottesi, limitatamente a quelli impugnati con il presente ricorso. Nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 07520199001491443/000 e degli atti alla medesima sottesi, limitatamente a quelli impugnati con il presente ricorso;
nel merito, in via subordinata, salvo gravame, accertare e dichiarare il valore minore del carico tributario in odio alla società ricorrente e sotteso all'intimazione di pagamento di cui all'oggetto e impugnata n. 07520199001491443/000, limitatamente ai diritti sottesi alle cartelle impugnate con il presente ricorso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Resistente/Appellato: Rigettare l'appello. Con vittoria di spese e compensi per l'attività professionale dei due gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La società S.n.c. propone appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di OR sez. II n. 170/2021 emessa il 10/12/2021 e depositata in data 10/12/2021 con la quale, nel ricorso proposto dalla società avverso l'intimazione di pagamento n. 07520199001491443 di complessivi 234.815,23 Eur, riguardante sessanta titoli (trentasette cartelle e ventitré avvisi di addebito), impugnata limitatamente a trentasette cartelle, per un totale di 143.901,13 Eur, aveva dichiarato “il difetto di giurisdizione limitatamente rispetto alle cartelle 07520140002957710, 07520140005676845, 07520150003243864, 07520150005658430 (limitatamente al ruolo n. 99), 07520160003693984, 07520170004393083 e n. 075201800020496680 (limitatamente al ruolo n. 11) indicate nell'atto impugnato in quanto rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario;
dichiara inammissibile il ricorso per i vizi anteriori alla notifica delle cartelle;
rigetta il ricorso nel resto e conferma l'atto impugnato”. La società odierna appellante contesta la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1. la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, come pure la notifica delle cartelle ed atti alla stessa sottesi, è nulla e inesistente, poiché il soggetto che ha effettuato la relativa notifica dell'atto non era un "ufficiale della riscossione", essendo privo della necessaria autorizzazione prefettizia e, pertanto, non abilitato all'esercizio di tali funzioni;
perchè notificate tramite poste private “Società_1” o comunque per mezzo di poste private;
perché la notifica a mezzo PEC eseguita mediante un indirizzo pec non risultante da pubblici elenchi
2. i presunti crediti tributari sottesi e oggetto delle cartelle e avvisi di addebito sono stati colpiti da decadenza e prescrizione intervenuta prima dell'iscrizione a ruolo e affidamento all'Ente riscossore;
sono comunque da considerarsi prescritti per il decorso del termine di cinque anni dal momento dell'affidamento all'Ente riscossore e dai singoli atti di riscossione
3. nullità e/o inesistenza degli atti per difetto di delega di firma Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate NE che contesta la fondatezza dei motivi di appello e ribadisce la correttezza della sentenza impugnata. Nella pubblica udienza del 16/02/2026, non è intervenuta nessuna delle parti. Nella camera di consiglio del 16/02/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia privo di fondamento. Il primo motivo di appello è privo di fondamento. Il Collegio ritiene che la notifica dell'intimazione impugnata come pure delle cartelle sottese siano esenti da censure e che pertanto i relativi atti siano legittimi. In particolare: a. la doglianza sulla notifica dell'atto da parte di un soggetto non abilitato all'esercizio di tali funzioni è priva di fondamento. Il Collegio osserva che l'Agenzia ha prodotto in giudizio gli atti di nomina dei Nominativo-1 Nominativo-2 Nominativo-3 , Nominativo-4 , Nominativo-5 Nominativo-6 (provvedimento del Direttore Regionale del 02/01/2012 e del 03/07/2017), per cui si tratta di messi notificatori abilitati all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 26, DPR 602/1973, e ritualmente nominati ai sensi dell'art. 45, D. Lgs 112/1999. L'Agenzia ha prodotto in giudizio l'avviso di notifica (CAN) del 07/06/2013, della cartella 07520130001428782, consegnata a Nominativo-7 (addetta al ritiro), oggetto del presente giudizio. Società_1b. la doglianza sulla notifica da parte di poste private “ ” o comunque per mezzo di poste private è priva di fondamento. Il D.Lgs. n. 261 del 1999, di recepimento della Dir. n. 97/67/CE (emanata con il preciso scopo di dettare "regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio"), ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto il servizio postale universale (Poste Italiane), includendo tra i servizi ad esso riservati "gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie". Alla suindicata Dir. del 1997, è seguita la Dir. n. 2008/6/CE, recepita con D.Lgs. n. 58 del 2011, che, sebbene già vi fosse un chiaro andamento verso la liberalizzazione dei servizi a livello comunitario, nel modificare il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, ha stabilito che "Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201". L'evoluzione normativa della materia ha avuto il suo epilogo nella L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57, lett. b), che ha espressamente abrogato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, con soppressione pertanto dell'attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane s.p.a., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201. La liberalizzazione del servizio può quindi dirsi completata solo a partire dal 10/9/2017, data di entrata in vigore della L. n. 124 del 2017. Con riferimento alla normativa post riforma D.Lgs. n. 58 del 2011 e ante l. 124 del 2017, che è quella che occupa il presente giudizio, essendo alcuni degli atti in questione stati notificati in tale lasso temporale, il Collegio osserva il Ministero dello Sviluppo Economico con la nota del 6/12/2018 aveva già chiarito che gli atti dell'accertamento tributario emanati dalle Agenzie Fiscali e dagli altri enti impositori possono essere notificati anche attraverso corriere privato sin dal 2011. La Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza del 10/01/2022 n. 299, ha a sua volta pure chiarito che "In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di un atto giudiziario eseguito dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta Direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017". La motivazione delle Sezioni Unite ha dunque chiarito in primo luogo che eventuali illegittimità che derivano dalle notificazioni effettuate da operatori autorizzati diversi da Poste Italiane nell'intervallo temporale compreso tra l'emanazione della direttiva e l'entrata in vigore della legge, rientrano nella categoria giuridica della nullità e non dell'inesistenza, atteso che
“l'astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza”. In secondo luogo, l'eventuale nullità della notifica, sanabile con il raggiungimento dello scopo dell'atto ex art. 156 cpc, riguarda esclusivamente gli atti giudiziari e la notifica degli atti di violazione del Codice della Strada e non gli atti amministrativi, quale è, per quanto qui ci occupa, la cartella di pagamento, che è un atto amministrativo caratterizzato dall'espressa finalità di riscuotere un tributo tramite il ruolo. Pertanto la doglianza di inesistenza della notifica della cartella di pagamento per l'assenza di abilitazione in capo all'agente di poste private notificatore è priva di fondamento c. la doglianza sulla notifica a mezzo PEC eseguita mediante un indirizzo pec non risultante da pubblici elenchi è priva di fondamento. Al riguardo il Collegio osserva che l'art. 26 comma 2 DPR 602/73 sopra citato, prevede unicamente che l'indirizzo del destinatario sia quello “risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione “ mentre nessuna prescrizione è presente in merito all'indirizzo di posta PEC del mittente e l'eventuale vizio riguardante tale ambito non è causa di nullità della notifica. Ai sensi dell'art. 156 c.p.c. le cause di nullità sono infatti soltanto quelle previste dalla legge e l'art. 160 c.p.c. non annovera l'incertezza sull'indirizzo del mittente, anche PEC, fra le cause di nullità della notifica. La norma infatti così dispone “: La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 156 e 157.” Peraltro l'art. 16-ter, D.L. 179/2012, come modificato dall'art. 45-bis, comma 2, D.L. 90/2014, ha eliminato l'IPA dalla tipologia dei registri pubblici. Conformemente la Suprema Corte, con l'ordinanza 23445/2021, ha statuito che: “L'indirizzo IPA inizialmente annoverato nella tipologia dei “registri pubblici” ai sensi del comma 8, art. 16 del DL 185/2008, è scomparso alla stregua della disposizione di cui all'art. 16-ter del DL 179/2012, modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a, del DL n. 90/2014, che non richiamando il succitato art. 16-ter ha espunto da quella tipologia proprio il registro IPA. … Detto ciò, è evidente che se l'indirizzo IPA non è più annoverato negli elenchi pubblici l'utilizzo di detto indirizzo - quale elenco “non pubblico” di fiducia” - ne rende non più obbligatorio l'utilizzo (Cassazione, ordinanza 44521/2021)”. Da ultimo la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 982/2023, ha ribadito che “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente: Cass. SS. UU. n. 15979 del 2022)”. Per cui la doglianza sull'utilizzo da parte del mittente di indirizzo non IPA è priva di fondamento Il secondo motivo di appello è privo di fondamento. La provata, rituale notificazione delle cartelle e la conseguente omessa impugnativa delle stesse nei termini di legge preclude alla possibilità di dedurre eventuali vizi concernenti la cartella di pagamento stessa, che non siano stati fatti valere opponendosi tempestivamente a queste ultime (Cassazione, sentenze n. 10326/2014 e 3594/2017). La definitività delle cartelle di pagamento per mancata impugnazione nei termini determina infatti l'irretrattabilità del credito, poiché “i vizi dell'atto di accertamento dell'imposta non fatti valere dal contribuente con tempestivo ricorso, rendono definitivo l'atto impositivo e, pertanto, non si trasmettono agli atti successivamente adottati, che restano impugnabili esclusivamente per vizi propri…” (ordinanza 2258/2018). Il contribuente non può quindi fare valere l'eventuale prescrizione del credito maturata antecedentemente alla notificazione delle cartelle di pagamento in sede di impugnazione di dette cartelle, allo stesso regolarmente notificate. Quindi l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito (Cass. 3005/2020). Successivamente alla regolare notifica delle cartelle, l'Ufficio ha provveduto a notificare tutta una serie di atti interruttivi del termine della prescrizione per cui ogni credito portato dalle cartelle è esistente. In particolare l'Ufficio ha notificato i seguenti atti interruttivi: a. la proposta di compensazione ex art. 28-ter, DPR 602/1993, n. 07528201500000132, inviata con raccomandata A/R di Poste Italiane n. 0672173829709, sottoscritta per ricevuta da Nominativo-8 addetta all'ufficio, il 20.11.2015, con la quale la ricorrente è stata avvisata che il debito di 62.851,93 EUR, portato dalle cartelle pagamento 07520110003092615000 07520130000667705000 07520130005216516000 07520140005266231000 07520120001437400000 07520130001428782000 07520140002391016000 07520140005676946000 07520120001437501000 07520130004476657000 07520140005266130000 07520150002518565000, era ancora insoluto e che poteva essere estinto tramite compensazione;
b. l'intimazione di pagamento n. 07520169000887406, notificata il giorno 8.6.2016 a mezzo PEC Email -2t, con la quale è stato ingiunto il pagamento delle cartelle 07520110003092615000 07520130000667705000 07520130005216516000 07520140005266231000 07520120001437400000 07520130001428782000 07520140002391016000 07520140005676946000. Il Collegio ritiene che in nessun caso sia intervenuta l'estinzione dei diritti portati dalle cartelle sopramenzionate, per decorso del termine di prescrizione, sia esso quinquennale (tributi locali) o decennale (tributi erariali), tenuto conto in particolare che i citati atti interruttivi sono stati posti in essere il 20.11.2015 e il 8.6.2016 mentre le cartelle più risalenti sono state notificate dal 12.4.2011 al 8.6.2015, e della sospensione dei termini di 166 giorni, dal 1° gennaio 2014 al 15 giugno 2014, per consentire la definizione agevolata prevista dall'art. 1, comma 618, Legge 147/2013, e successive modificazioni. Il terzo motivo di appello è privo di fondamento. La Suprema Corte con sentenza della sezione tributaria del 09/11/2015 n. 228010 ha ritenuto che la sentenza 37/2015 della Corte Costituzionale non travolge gli atti tributari antecedenti emessi dai dirigenti senza nomina confermando la validità degli atti firmati da un direttore provinciale che aveva assunto la propria posizione dirigenziale senza i requisiti previsti per legge. In particolare la Corte di Cassazione ha precisato che : "In ordine agli avvisi di accertamento in rettifica e agli accertamenti d'ufficio, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, impone sotto pena di nullità che l'atto sia sottoscritto dal "capo dell'ufficio" o "da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato", senza richiedere che il capo dell'ufficio o il funzionario delegato abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale;
ciò ancorchè una simile qualifica sia eventualmente richiesta da altre disposizioni. In esito alla evoluzione legislativa e ordinamentale, sono impiegati della carriera direttiva, ai sensi della norma appena evocata, i "funzionari di area terza" di cui al contratto del comparto agenzie fiscali fissato per il quadriennio 2002-2005. In questo senso la norma sopra citata individua l'agente capace di manifestare la volontà della amministrazione finanziaria negli atti a rilevanza esterna, identificando quale debba essere la professionalità per legge idonea a emettere quegli atti. Essendo la materia tributaria governata dal principio di tassatività delle cause di nullità degli atti fiscali, e non occorrendo, ai meri fini della validità di tali atti, che i funzionari (delegati o deleganti) possiedano qualifiche dirigenziali, ne consegue che la sorte degli atti impositivi formati anteriormente alla sentenza n. 37 del 2015 della corte costituzionale, sottoscritti da soggetti al momento rivestenti funzioni di capo dell'ufficio, ovvero da funzionari della carriera direttiva appositamente delegati, e dunque da soggetti idonei ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, non è condizionata dalla validità o meno della qualifica dirigenziale attribuita per effetto della censurata disposizione di cui D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24". Le spese del presente giudizio sono a carico della parte soccombente e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna, sezione I, a totale conferma della sentenza impugnata, rigetta l'appello della società Ricorrente_1 e c. snc. Condanna il soccombente al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in € 6.000,00 oltre accessori come per legge