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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/12/2025, n. 2707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2707 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA-SESTA SEZIONE CIVILE Il Giudice ND EL EV ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA Tra le parti: e - Avv.ti Tavella, Donato, Scuto e Bogani Parte_1 Parte_2
Contro
- Avv. Dufour Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il presente giudizio e hanno chiesto la revoca del decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 146/25, emesso in data 20/1/25 dal Giudice Unico di questo Tribunale in favore della
per l'importo di 157.949,46 euro, oltre interessi e spese di lite. Controparte_1
Tale decreto è stato emesso in forza delle fatture nn. 1707/23, e 295,383,403,776,796,798,799,1182,1183 e 1185, tutte del 2024. I crediti della causa trovano la loro fonte nell'accordo di collaborazione, stipulato tra , anche Pt_1 quale mandataria di e la il 11/2/20. Parte_2 Controparte_1
Tale contratto aveva lo scopo di pubblicizzare il marchio presso gli affiliati della Pt_1 CP_1
, al fine di incrementare le vendite di pneumatici delle opponenti.
[...]
Le opponenti hanno contestato tale decreto per vari motivi di rito e di merito, che si esaminano di seguito.
1) Incompetenza per territorio. L'eccezione di incompetenza per territorio non merita accoglimento, perché nell'accordo di collaborazione, alla clausola n), si prevede che il Foro competente a dirimere eventuali controversie ed ogni aspetto interpretativo relativo al contratto medesimo sia il Foro di Genova.
2) Litispendenza e continenza ex art. 39 c.p.c.. Si tratta di eccezioni non accoglibili, perché la Cassazione, con l'ordinanza n. 25432/25, in conformità al suo costante orientamento in tal senso, ha ribadito che gli istituti evocati dagli opponenti si applicano solo a cause pendenti di fronte ad uffici giudiziari diversi, e non davanti a Giudici appartenenti allo stesso ufficio, come nel caso in esame, in relazione alla causa tra le stesse parti con n. 12889/24 R.g., pendente di fronte ad altro Giudice di questa Sezione.
3) Frazionamento del credito. Le opponenti hanno eccepito anche l'inammissibilità e improcedibilità delle domande avversarie per abusivo frazionamento del credito, a causa della pendenza della causa sopra indicata. Sulla base dell'autorevole insegnamento della sentenza n. 7299/25 delle Sezioni Unite della Cassazione l'eventuale frazionamento non può comunque comportare le conseguenze indicate dalle opponenti, ma solo eventuali effetti sul regime delle spese di lite. 4) Mancanza di prova dei crediti. L'opposizione si fonda sull'asserita mancanza di prova del credito. Tale tesi risulta smentita dall'analisi delle fatture azionate e dalle produzioni dell'opposta, che rendono irrilevanti tutte le prove orali chieste dalle opponenti.
4-1) Seminario formativo in Egitto (fattura n. 1707/23). La prova dello svolgimento di tale seminario si ricava dalle foto prodotte e dall'ammissione sul punto del legale rappresentante delle opponenti all'udienza del 21/7/25. Lo stesso ha però dichiarato di ritenere riconducibile tale attività a quelle promozionali oggetto del contratto. Tale tesi risulta smentita però dalla mail 6/9/23, nella quale la richiesta di fatturazione da parte dell'opposta in relazione alle spese del seminario non risulta essere stata rifiutata dalle controparti.
4-2) Gadgets commerciali (fatture n. 295 e 383 del 2024). Considerazioni analoghe devono essere svolte in relazione a tali fatture, muovendo sempre dall'ammissione sul punto del legale rappresentante delle opponenti all'udienza del 21/7/25. Sono state prodotte mail del 2023, relative ad alcuni gadgets (calze), con richiesta di fatturazione relativa, anche in questo caso non rifiutata dalle opponenti, con conseguente debenza dell'importo delle due fatture.
4-3) Extra contributo EX (fatture n. 776 e 1185 del 2024). Per queste fatture si deve prendere le mosse dal contratto del 6/11/20, con cui, trascrivendo la lettera del 5/11/20 ricevuta dall'opposta, approvava la proposta congiunta di e Pt_1 Controparte_1 di versare direttamente alle opponenti un contributo del 3% degli acquisti di pneumatici CP_2
a marchio effettuati da affiliati dell'opposta. CP_2
La sussistenza dei crediti azionati, non contestati per l'importo negli atti delle opponenti e non collegabili ad altri rapporti contrattuali, trova riscontro nella produzione n.28 dell'opposta, nella quale EX evidenzia di aver venduto pneumatici per un certo importo, versando il contributo percentuale relativo a , che non solleva obiezioni al riguardo. Pt_1
4-4) Extra contributo HE (fatture n. 798, 799, 1182 e 1183 del 2024). Anche per queste fatture si deve prendere le mosse dal contratto del 6/11/20, con cui, trascrivendo la lettera del 5/11/20 ricevuta dall'opposta, approvava la proposta congiunta di OM & Pt_1
Service e HE s.p.a. di versare direttamente alle opponenti un contributo del 3% degli acquisti di pneumatici a marchio HE effettuati da affiliati dell'opposta. Si ribadisce la mancata contestazione del quantum di tali fatture già evidenziata al paragrafo 4-3, aggiungendo anche che le opponenti non hanno fornito prova dell'esistenza di altri rapporti contrattuali tra le stesse e HE, che possano giustificare i versamenti di quest'ultima in loro favore, chiaramente in realtà riconducibili soltanto al contratto del 6/11/20. Il credito azionato merita quindi conferma.
4-5) Campagna promozionale ST (fattura n. 403/24). Nonostante le perplessità delle opponenti espresse nella loro memoria integrativa del 15/9/25 alle pagine 24 e 25, le mail prodotte nel doc. 29 dell'opposta provano il suo credito relativamente alla fattura riguardante ST. La dipendente di , che peraltro scrive per conoscenza all'altro dipendente Pt_1 Persona_1 CP_3
, invita espressamente il dipendente di , dopo aver
[...] CP_1 CP_1 Persona_2 menzionato ST, a “procedere alla emissione della FT (ndr fattura) relativamente ai contributi
La mail in esame, del 26/3/24, dimostra il pieno coinvolgimento dell'opposta nella realizzazione delle rimesse di ST in favore di , che, anche in questo caso, non contesta l'ammontare della Pt_1 fattura né fornisce spiegazioni contrattuali alternative allo spostamento di denaro.
4-6) Campagna promozionale LL (fattura n. 796/24). Con tutti i documenti pubblicitari contenuti nella sua produzione 30, l'opposta ha dimostrato di aver avuto incarico dalla di svolgere una campagna pubblicitaria per i pneumatici LL. Pt_1
La mail prodotta sub 31, con cui la già citata chiede di ricevere dalla G&S una fattura, Persona_1 per registrarla ed emetterne a sua volta una in favore dell'opposta, contiene un espresso riferimento a LL, senza che pure in questo caso le opponenti abbiano documentato di aver contestato tale riferimento successivamente. Pertanto anche la prova di questo credito deve considerarsi raggiunta.
5) Conferma del decreto e provvisoria esecutività. Il decreto ingiuntivo opposto deve, per le ragioni sopra esposte, essere confermato e munito della provvisoria esecutività.
6) Spese di lite. Non assumono più rilevanza ai fini delle spese né il presunto frazionamento del credito e neppure l'evidente violazione ad opera dei difensori del limite al numero di pagine delle memorie, previsto dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.m. n. 110/23, stante la soccombenza totale delle opponenti, per cui le spese di lite dell'opposta sono poste a loro carico solidale nella misura indicata nel dispositivo e liquidate in applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento di cui al D.m. 55/2014.
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione contro il decreto ingiuntivo indicato in motivazione, che conferma e dichiara provvisoriamente esecutivo. CONDANNA le opponenti in solido tra loro a rimborsare alla controparte le spese di lite della presente fase di opposizione, che liquida in 14.103,00 euro per compensi, oltre accessori di legge. Genova, 5/12/25 Il Giudice
ND EL EV
Contro
- Avv. Dufour Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il presente giudizio e hanno chiesto la revoca del decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 146/25, emesso in data 20/1/25 dal Giudice Unico di questo Tribunale in favore della
per l'importo di 157.949,46 euro, oltre interessi e spese di lite. Controparte_1
Tale decreto è stato emesso in forza delle fatture nn. 1707/23, e 295,383,403,776,796,798,799,1182,1183 e 1185, tutte del 2024. I crediti della causa trovano la loro fonte nell'accordo di collaborazione, stipulato tra , anche Pt_1 quale mandataria di e la il 11/2/20. Parte_2 Controparte_1
Tale contratto aveva lo scopo di pubblicizzare il marchio presso gli affiliati della Pt_1 CP_1
, al fine di incrementare le vendite di pneumatici delle opponenti.
[...]
Le opponenti hanno contestato tale decreto per vari motivi di rito e di merito, che si esaminano di seguito.
1) Incompetenza per territorio. L'eccezione di incompetenza per territorio non merita accoglimento, perché nell'accordo di collaborazione, alla clausola n), si prevede che il Foro competente a dirimere eventuali controversie ed ogni aspetto interpretativo relativo al contratto medesimo sia il Foro di Genova.
2) Litispendenza e continenza ex art. 39 c.p.c.. Si tratta di eccezioni non accoglibili, perché la Cassazione, con l'ordinanza n. 25432/25, in conformità al suo costante orientamento in tal senso, ha ribadito che gli istituti evocati dagli opponenti si applicano solo a cause pendenti di fronte ad uffici giudiziari diversi, e non davanti a Giudici appartenenti allo stesso ufficio, come nel caso in esame, in relazione alla causa tra le stesse parti con n. 12889/24 R.g., pendente di fronte ad altro Giudice di questa Sezione.
3) Frazionamento del credito. Le opponenti hanno eccepito anche l'inammissibilità e improcedibilità delle domande avversarie per abusivo frazionamento del credito, a causa della pendenza della causa sopra indicata. Sulla base dell'autorevole insegnamento della sentenza n. 7299/25 delle Sezioni Unite della Cassazione l'eventuale frazionamento non può comunque comportare le conseguenze indicate dalle opponenti, ma solo eventuali effetti sul regime delle spese di lite. 4) Mancanza di prova dei crediti. L'opposizione si fonda sull'asserita mancanza di prova del credito. Tale tesi risulta smentita dall'analisi delle fatture azionate e dalle produzioni dell'opposta, che rendono irrilevanti tutte le prove orali chieste dalle opponenti.
4-1) Seminario formativo in Egitto (fattura n. 1707/23). La prova dello svolgimento di tale seminario si ricava dalle foto prodotte e dall'ammissione sul punto del legale rappresentante delle opponenti all'udienza del 21/7/25. Lo stesso ha però dichiarato di ritenere riconducibile tale attività a quelle promozionali oggetto del contratto. Tale tesi risulta smentita però dalla mail 6/9/23, nella quale la richiesta di fatturazione da parte dell'opposta in relazione alle spese del seminario non risulta essere stata rifiutata dalle controparti.
4-2) Gadgets commerciali (fatture n. 295 e 383 del 2024). Considerazioni analoghe devono essere svolte in relazione a tali fatture, muovendo sempre dall'ammissione sul punto del legale rappresentante delle opponenti all'udienza del 21/7/25. Sono state prodotte mail del 2023, relative ad alcuni gadgets (calze), con richiesta di fatturazione relativa, anche in questo caso non rifiutata dalle opponenti, con conseguente debenza dell'importo delle due fatture.
4-3) Extra contributo EX (fatture n. 776 e 1185 del 2024). Per queste fatture si deve prendere le mosse dal contratto del 6/11/20, con cui, trascrivendo la lettera del 5/11/20 ricevuta dall'opposta, approvava la proposta congiunta di e Pt_1 Controparte_1 di versare direttamente alle opponenti un contributo del 3% degli acquisti di pneumatici CP_2
a marchio effettuati da affiliati dell'opposta. CP_2
La sussistenza dei crediti azionati, non contestati per l'importo negli atti delle opponenti e non collegabili ad altri rapporti contrattuali, trova riscontro nella produzione n.28 dell'opposta, nella quale EX evidenzia di aver venduto pneumatici per un certo importo, versando il contributo percentuale relativo a , che non solleva obiezioni al riguardo. Pt_1
4-4) Extra contributo HE (fatture n. 798, 799, 1182 e 1183 del 2024). Anche per queste fatture si deve prendere le mosse dal contratto del 6/11/20, con cui, trascrivendo la lettera del 5/11/20 ricevuta dall'opposta, approvava la proposta congiunta di OM & Pt_1
Service e HE s.p.a. di versare direttamente alle opponenti un contributo del 3% degli acquisti di pneumatici a marchio HE effettuati da affiliati dell'opposta. Si ribadisce la mancata contestazione del quantum di tali fatture già evidenziata al paragrafo 4-3, aggiungendo anche che le opponenti non hanno fornito prova dell'esistenza di altri rapporti contrattuali tra le stesse e HE, che possano giustificare i versamenti di quest'ultima in loro favore, chiaramente in realtà riconducibili soltanto al contratto del 6/11/20. Il credito azionato merita quindi conferma.
4-5) Campagna promozionale ST (fattura n. 403/24). Nonostante le perplessità delle opponenti espresse nella loro memoria integrativa del 15/9/25 alle pagine 24 e 25, le mail prodotte nel doc. 29 dell'opposta provano il suo credito relativamente alla fattura riguardante ST. La dipendente di , che peraltro scrive per conoscenza all'altro dipendente Pt_1 Persona_1 CP_3
, invita espressamente il dipendente di , dopo aver
[...] CP_1 CP_1 Persona_2 menzionato ST, a “procedere alla emissione della FT (ndr fattura) relativamente ai contributi
La mail in esame, del 26/3/24, dimostra il pieno coinvolgimento dell'opposta nella realizzazione delle rimesse di ST in favore di , che, anche in questo caso, non contesta l'ammontare della Pt_1 fattura né fornisce spiegazioni contrattuali alternative allo spostamento di denaro.
4-6) Campagna promozionale LL (fattura n. 796/24). Con tutti i documenti pubblicitari contenuti nella sua produzione 30, l'opposta ha dimostrato di aver avuto incarico dalla di svolgere una campagna pubblicitaria per i pneumatici LL. Pt_1
La mail prodotta sub 31, con cui la già citata chiede di ricevere dalla G&S una fattura, Persona_1 per registrarla ed emetterne a sua volta una in favore dell'opposta, contiene un espresso riferimento a LL, senza che pure in questo caso le opponenti abbiano documentato di aver contestato tale riferimento successivamente. Pertanto anche la prova di questo credito deve considerarsi raggiunta.
5) Conferma del decreto e provvisoria esecutività. Il decreto ingiuntivo opposto deve, per le ragioni sopra esposte, essere confermato e munito della provvisoria esecutività.
6) Spese di lite. Non assumono più rilevanza ai fini delle spese né il presunto frazionamento del credito e neppure l'evidente violazione ad opera dei difensori del limite al numero di pagine delle memorie, previsto dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.m. n. 110/23, stante la soccombenza totale delle opponenti, per cui le spese di lite dell'opposta sono poste a loro carico solidale nella misura indicata nel dispositivo e liquidate in applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento di cui al D.m. 55/2014.
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione contro il decreto ingiuntivo indicato in motivazione, che conferma e dichiara provvisoriamente esecutivo. CONDANNA le opponenti in solido tra loro a rimborsare alla controparte le spese di lite della presente fase di opposizione, che liquida in 14.103,00 euro per compensi, oltre accessori di legge. Genova, 5/12/25 Il Giudice
ND EL EV