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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 16/07/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1647 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. Rossella Pietrobattista (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, alla via C.F._2
Marruvio 30
- OPPONENTE -
e
(c.f. ) CP_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv.
Nicola M. Sculco (c.f. , dall'Avv. Andrea M. Sculco (c.f. C.F._3
) e dall'Avv. Mario Flammini (c.f. ), elettivamente C.F._4 C.F._5 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Trasacco, alla via Piave 19
- OPPOSTA –
1 Conclusioni: per l'opponente, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
10.4.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 4.6.2025; per l'opposta, come da comparsa di costituzione e da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 12.11.2024.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 23.10.2019 ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 489/19 del Tribunale di Avezzano notificato in data
8.10.2019, con cui le è stato ingiunto il pagamento di € 8.584,75 oltre interessi e spese in favore di
(quale cessionaria di ed a titolo di residui importi dovuti in forza del CP_1 Controparte_2
contratto di finanziamento n. 2733133 stipulato in data 8.3.2012).
L'opponente ha chiesto la revoca del decreto opposto ed ha in sintesi eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta per non esserle mai stata comunicata la cessione del credito, cessione in ogni caso mai accettata.
L'opponente ha in particolare dedotto che la comunicazione della cessione è stata effettuata a mezzo raccomandata A/R presso un civico diverso da quello di sua residenza e che l'avviso di ricevimento reca una firma da lei non apposta e, come tale, disconosciuta.
2. Si è costituita la società , chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa CP_1
concessione della provvisoria esecuzione.
La società opposta ha in particolare dedotto che, oltre a non essere state in alcun modo contestate l'esistenza e l'entità del credito, la comunicazione della cessione del 3.9.2015 risulta perfezionatasi mediante consegna della raccomandata in data 17.9.2015 come risultante dall'avviso di ricevimento in atti.
3. Con ordinanza dell'11.11.2020 veniva evidenziato: che l'opposta non aveva depositato note di trattazione scritta in relazione alla prima udienza fissata e che pertanto non poteva darsi seguito alla valutazione dell'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata nella comparsa di costituzione;
che l'opponente aveva nelle more proposto querela di falso e che conseguentemente doveva essere sentita l'opposta in ordine alla volontà di avvalersi del documento impugnato di falso ex art. 222 c.p.c.; che doveva in ogni caso onerarsi preliminarmente l'opposta dell'introduzione del procedimento di mediazione.
Espletato con esito negativo il procedimento di mediazione, l'opposta, con le note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 27.9.2021, ha dichiarato ai sensi dell'art. 222 c.p.c. di volersi
2 avvalere del documento oggetto della querela proposta, ossia dell'avviso di ricevimento della sopra menzionata raccomandata A/R con cui era stata comunicata la cessione del credito.
Alla successiva udienza del 7.2.2022 entrambe le parti hanno chiesto unicamente di precisare le conclusioni ed il procedimento è stato dunque rinviato per tale incombente;
a seguito di successivi rinvii, con ordinanza del 19.6.2025, resa all'esito dell'udienza di rimessione in decisione fissata ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe indicato.
4. L'opposizione proposta non può trovare accoglimento.
4.1 Quanto alle censure svolte con riferimento all'assenza di idonea comunicazione dell'intervenuta cessione deve evidenziarsi che:
- con missiva del 3.9.2015 la cessionaria odierna opposta ha comunicato all'odierna opponente l'avvenuta cessione del credito per cui è causa, cessione intervenuta con in data Controparte_2
29.6.2015 e risultante anche dalla allegata nota della cedente del 10.7.2015;
- tale missiva è stata inviata a mezzo raccomandata A/R tramite all'odierna opponente CP_3
(all'indirizzo di via Raffaello Sanzio n. 15) ed è stata consegnata, stando a quanto emerge dall'avviso di ricevimento in atti sottoscritto dall'incaricato alla distribuzione, al “ricevente” che ha a sua volta sottoscritto l'avviso in data 17.9.2015;
- l'opponente, avanzando querela di falso con riguardo a tale avviso, ha inteso contestare la propria sottoscrizione negando che possa essere ad ella riconducibile la firma apposta sull'avviso di ricevimento (si vedano le note di trattazione scritta depositate in data 5.11.2020 in relazione all'udienza dell'11.11.2020);
- nella specie, pur essendo stata fissata la successiva udienza del 4.5.2021 anche per consentire all'opposta di precisare se intendesse avvalersi del documento oggetto di querela di falso, all'udienza del 7.2.2022 (cui la predetta udienza è stata differita) non sono stati adottati provvedimenti di autorizzazione alla presentazione della querela ex art. 222 c.p.c., mentre, su concorde richiesta delle parti che nulla hanno dedotto in ordine alla querela stessa, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni;
- anche a voler non ritenere “rinunciata” la proposizione della querela, con la suindicata ordinanza di rinvio del procedimento per la precisazione delle conclusioni deve intendersi implicitamente non autorizzata la presentazione della querela stessa, presentazione che, come noto, avrebbe richiesto
3 procedersi a tutti gli incombenti previsti dagli artt. 221 e ss. c.p.c. previa positiva valutazione dell'ammissibilità della querela e della rilevanza del documento impugnato di falso;
- tale provvedimento di implicito rigetto dell'autorizzazione alla presentazione della querela di falso può essere confermato, anche perché dalla procura in atti non emerge il conferimento di procura speciale alla proposizione della querela al difensore il quale, con le note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza cartolare dell'11.11.2020, ha proposto una querela la cui presentazione non poteva dunque essere autorizzata in difetto di uno dei requisiti previsti a pena di inammissibilità dall'art. 221 c.p.c. (cfr., in punto di caratteristiche della procura all'uopo necessaria,
Cass., sent. n. 16919/15, Cass., ord. n. 1058/21);
- non può poi condividersi quanto prospettato dalla medesima opponente nei successivi scritti difensivi, con cui ha in buona sostanza dedotto che, venendo in rilievo una comunicazione tra privati e non una notificazione di atti giudiziari od amministrativi l'agente postale non assumerebbe la qualità di pubblico ufficiale e, conseguentemente, l'avviso di ricevimento non avrebbe natura di atto pubblico assistito da fede privilegiata;
- nel caso di specie la raccomandata A/R può infatti certamente avere fede privilegiata (cfr. a titolo esemplificativo, con riguardo alla costituzione in mora a mezzo A/R, Cass., ord. n. 8643/18), ma, non ricorrendo l'ipotesi di notifica a mezzo posta ai sensi della L. n. 890/82, tale fede privilegiata concerne a ben vedere il profilo dell'avvenuta consegna dell'atto ad uno dei soggetti nei cui confronti può essere eseguita ai sensi dell'art. 39 del D.M. 9.4.2021;
- anche a voler del tutto prescindere dalle suesposte considerazioni, nella specie non può certo ritenersi superata la presunzione di conoscenza in capo all'opponente;
- risulta infatti dirimente sul punto il fatto che nel contratto fonte del credito per cui è causa l'opponente ha indicato come indirizzo di residenza proprio l'indirizzo recante il numero civico ove
è stata effettuata la comunicazione (cfr., Cass., sent. n. 19524/19 con riferimento all'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. in caso di luogo, anche in ipotesi diverso da residenza, domicilio o dimora, con cui il destinatario abbia comunque un collegamento come nel caso, appunto, di indirizzo indicato nel contratto dal medesimo destinatario);
- a fronte di una simile univoca dichiarazione proveniente dalla stessa parte opponente non può ritenersi vinta la suindicata presunzione, in quanto viene in rilievo proprio una comunicazione relativa al contratto, eseguita presso l'indirizzo ivi indicato e dove dovevano essere appunto effettuate le comunicazioni in base alle previsioni contrattuali intercorse tra le parti;
4 - la suesposta circostanza non può essere quindi superata in ragione delle risultanze dei certificati di residenza anche storici (da cui emergerebbe peraltro, quanto al numero civico oggetto di contestazione, una variazione toponomastica nel senso indicato dall'opposta).
Da quanto precede consegue che può ritenersi dimostrato il perfezionamento della comunicazione della cessione del credito per come dedotto e documentato dall'opposta sulla scorta delle risultanze dell'avviso di ricevimento in atti (il che rende superfluo approfondire il tema della libertà delle forme tramite cui può essere effettuata la notifica della cessione del credito al debitore ceduto, anche, peraltro, con lo stesso ricorso monitorio;
cfr., Cass., sent. n. 1770/14).
4.2 Occorre quindi scrutinare quanto dedotto da parte opponente solo in sede di precisazione delle conclusioni con riguardo alla mancanza di prova della titolarità in capo all'opposta del credito azionato in via monitoria sotto il diverso profilo della mancata dimostrazione dell'inclusione di tale credito nell'operazione di cessione.
Sul punto l'opponente dedotto che la suesposta contestazione integra una mera difesa che, come tale, non soggiace a termini decadenziali, oltre a costituire un profilo suscettibile di rilievo d'ufficio.
Al riguardo, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, deve tuttavia evidenziarsi che se è vero che la contestazione della titolarità del diritto azionato in giudizio integra una mera difesa non soggetta a termini decadenziali, è parimenti vero che, se le difese sono articolate in modo incompatibile con la negazione di tale titolarità, l'onere della prova gravante su chi agisce in giudizio può ritenersi assolto (cfr., Cass., ord. n. 10435/25, con cui un simile riconoscimento implicito è stato ravvisato proprio in un caso in cui nessuna contestazione sulla titolarità del diritto azionato era stata sollevata nel primo atto difensivo ma solo nella comparsa conclusionale, in ciò riscontrandosi quell'atteggiamento, sostanzialmente acquiescente, per cui l'attore non era più tenuto a dimostrare un presupposto che la controparte non aveva messo in dubbio).
Ebbene nella specie nell'opposizione non è stata contestata la titolarità del diritto di credito in capo alla società ricorrente in monitorio per non essere stato provato che il credito per cui è causa sia stato oggetto della cessione.
L'opponente ha infatti incentrato le proprie doglianze unicamente sul diverso profilo della mancata comunicazione della cessione, peraltro a fronte di una puntuale allegazione da parte dell'opposta dell'intervenuta cessione e della produzione, sempre da parte della stessa opposta, dell'atto di cessione sin dalla fase monitoria.
5 Da quanto precede consegue che può ritenersi assolto l'onere della prova gravante sulla società opposta (cfr., Cass., ord. n. 17944/23, con cui è stato precisato che la cessione di un credito è dimostrabile con qualunque mezzo di prova anche indiziario e che opera in proposito il principio di non contestazione).
In ogni caso deve sottolinearsi che, come detto, parte opponente non ha contestato l'esistenza della cessione in sé, ma ha lamentato l'assenza di idonea dimostrazione del fatto che il rapporto per cui è causa rientri tra quelli oggetto di cessione (si veda pagina 5 della comparsa conclusionale laddove viene sottolineato che in assenza dell'elenco dei crediti ceduti, della NDG e dei relativi nominativi il rapporto per cui è causa non può essere ritenuto ricompreso nell'operazione di cessione).
Ebbene in relazione a tale prospettazione deve osservarsi che, a prescindere dall'avvenuta produzione dell'atto di cessione, l'inclusione del credito in esame nell'operazione di cessione può ritenersi idoneamente provata sulla base della sopra esaminata comunicazione di avvenuta cessione facente univoco riferimento sia al rapporto creditorio per cui è causa sia alla cessione intervenuta in data
29.6.2015, come detto prodotta in atti.
Ed infatti se idonei riferimenti a riprova dell'inclusione nel credito nella cessione possono evincersi anche solo dall'avviso di avvenuta cessione pubblicato in G.U. ex art. 58 T.U.B. (cfr. la pronunzia di legittimità da ultimo citata, con la quale viene allo scopo richiesto che tale avviso contenga elementi idonei a ricondurre il credito all'operazione di cessione), può certamente affermarsi che analoghi riferimenti possano trarsi dalla comunicazione effettuata ex art. 1264 c.c. che si pone sullo stesso piano del predetto avviso e può validamente surrogarlo (cfr., Cass., ord. n. 20495/20).
Può dunque concludersi che, anche sotto questo profilo, la titolarità in capo all'opposta del diritto azionato in via monitoria non risulti smentita neanche dagli atti di causa (cfr., Cass., ord. n. 16028/23, con cui è stato chiarito che se il principio di non contestazione solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato, il giudice può comunque pervenire ad un diverso accertamento ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita od una diversa ricostruzione di quel fatto).
4.3 Per quanto infine concerne la prova dell'esistenza e della corretta quantificazione del credito giova evidenziare che alcuna contestazione è stata svolta sul punto dall'opponente, la quale ha anzi rappresentato nell'opposizione di essersi resa inadempiente all'obbligo di pagamento delle 84 rate mensili in quanto non informata dell'avvenuta cessione (senza peraltro dedurre di aver corrisposto quanto dovuto all'originaria creditrice, invero neanche con riguardo al periodo antecedente alla cessione).
6 In ogni caso deve rilevarsi che l'opposta ha comunque prodotto il contratto di finanziamento ed il relativo estratto conto, così documentando esistenza ed entità del proprio credito.
4.4 Dalle argomentazioni che precedono consegue il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico dell'opponente; tali spese sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 5.201,00/26.000,00), tenuto conto della contenuta complessità della controversia ed al netto della fase istruttoria per non essere stati chiesti i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1647 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019 così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 489/19 del Tribunale di Avezzano;
Con
2. CONDANNA al pagamento in favore di delle spese Parte_1 CP_1 di lite, che liquida in complessivi € 1.700,00, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge.
Così deciso in data 16.7.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ilaria Pepe
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