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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/10/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.C. 216/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott. ZO AN Presidente
Dott. Gaetano Labianca Consigliere
Dott.ssa IA RA ER Consigliere rel. ha pronunziato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 216/2024 promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'AVVOCATURA Parte_1 P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI, elettivamente domiciliato in VIA MELO 97 - BARI, presso AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI
Appellante
Contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
Appellato
nel contraddittorio con
Controparte_2
avverso e per la riforma della sentenza 383/2024, depositata e pubblicata in data 7.2.2024, a definizione del procedimento pagina 1 di 6 avente R.G. 2934/2018, dal Tribunale di Foggia – I sezione civile, in composizione collegiale;
Oggetto: querela di falso in via principale.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto di citazione, l'odierna appellata conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
, al fine di sentire dichiarare la falsità e/o non autenticità delle sottoscrizioni in Controparte_3 calce alle relate di notifica degli avvisi di accertamento n. TVK010103978 per l'anno 2009 e n.
TVK010103985 per l'anno 2010.
A fondamento della propria domanda, rappresentava che:
- era venuta a conoscenza degli avvisi di accertamento n. TVK010103978 per l'anno 2009 e n.
TVK010103985 per l'anno 2010, soltanto in data 12.04.2017, attraverso la procedura di accesso agli atti amministrativi;
- i predetti avvisi di accertamento risultavano essere stati notificati a mezzo del messo notificatore in data 03.12.2014, a mani proprie di presso la sua residenza in San Parte_2 CP_1
RO (FG) via Carmicelli n. 43, come si evinceva dalla relata di notifica, dove risultava apposta sottoscrizione corrispondente al nominativo di parte attrice;
- tali sottoscrizioni non erano mai state apposte da ed erano, dunque, apocrife, come accertato dalla perizia grafologica redatta CP_1 dalla dott.ssa , allegata alla citazione. Persona_1
In data 17.09.2018, si costituiva l' , che Controparte_4 premesso che “la notifica effettuata a mani proprie dal messo speciale dell' Parte_1 assume fede privilegiata (…) con la conseguenza che quanto attestato dal messo notificatore non può che essere contestato a mezzo querela di falso”, chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Il Tribunale accoglieva la domanda attorea e dichiarava “la falsità della sottoscrizione “ ” CP_1 apposta quale firma del destinatario sulla relazione di notificazione degli avvisi di accertamento n.
TVK010103978 per l'anno 2009 e n. TVK010103985 per l'anno 2010”.
2. Avverso la sentenza ha interposto gravame l' chiedendone la riforma in Parte_1 ragione della dedotta inammissibilità della proposta querela di falso. In via gradata ha chiesto il rinvio pregiudiziale alla S.C. di Cassazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c.
In particolare, nel corpo dell'articolato, unico motivo l'Agenzia dubita della proponibilità della querela di falso evidenziando che “…in caso di firma illeggibile non accompagnata dall'indicazione della
pagina 2 di 6 qualità del ricevente, operi una presunzione di consegna a mani proprie del destinatario, e che, in tale misura, sia ammissibile la querela di falso diretta a contestare il riferimento della sottoscrizione al destinatario. Lo stesso non può dirsi, invece, nel caso di notifica diretta a mezzo del servizio postale, poiché, ai sensi degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile del 2001 (c.d. regolamento postale), l'incaricato del servizio postale non è tenuto ad attestare la qualità del soggetto ricevente del quale raccoglie la sottoscrizione, ma solo l'avvenuta consegna presso il domicilio del destinatario ad un soggetto idoneo….nell'ambito dell'attività di accertamento dell'agente notificatore, fra il riscontro dell'identità personale del ricevente e l'attestazione dell'avvenuta consegna a soggetto legittimato. Sulla base del quadro normativo ora ricostruito, deve ritenersi che soltanto quest'ultima attività rientri fra i compiti dell'organo notificante, atteso che quest'ultimo, al fine di poter attestare di aver consegnato la raccomandata al destinatario, non deve verificare che la firma apposta dal destinatario della raccomandata corrisponda a quella apposta sul documento di identità di quest'ultimo ovvero su altri documenti. Non è compito dell'agente eseguire indagini sull'identità del consegnatario, non essendo prescritta dalla legge l'esibizione di documenti di riconoscimento al momento della consegna;
pertanto, quando la dichiarazione resa dal consegnatario risulta coerente con la situazione apparente
(quale la consegna presso la residenza del destinatario), l'ufficiale postale non è tenuto a porre in essere ulteriori indagini o accertamenti ai fini di verificare la correttezza delle dichiarazioni a lui rese da chi si è presentato e qualificato come destinatario…poiché non è contestato che la notifica dell'avviso di ricevimento sia avvenuta nel rispetto delle modalità previste dalla legge e che la relata di notifica dell'avviso di ricevimento porti la sottoscrizione del destinatario, la querela di falso proposta deve essere dichiarata inammissibile, inferendo su un elemento dell'atto pubblico non coperto da pubblica fede ai sensi dell'art. 2700 del codice civile. Tale soluzione si appalesa coerente con il caso concreto, in cui nessun altro elemento a favore della falsità è stato prospettato dalla controparte, a eccezione della questione grafologica, come noto tecnicamente alterabile e non sempre dirimente.” (cfr. atto di appello). Conclude invocando il rinvio pregiudiziale con riguardo alla risoluzione della seguente quesito di diritto: “Se la notificazione a mezzo posta di atti impositivi (o della riscossione esattoriale) eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento si perfezioni con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da pagina 3 di 6 restituire al mittente, ovvero se competa all'organo notificatore il puntuale accertamento dell'identità personale del ricevente;
Se al fine di poter attestare di aver consegnato la raccomandata, l'organo notificatore sia tenuto a verificare che la firma apposta dal destinatario della raccomandata corrisponda a quella del documento di identità di quest'ultimo ovvero su altri documenti identificativi;
Se l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, sia assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.
2700 c.c. anche con riguardo all'identità personale del ricevente che sottoscriva l'avviso di ricevimento” (cfr. cit.).
Non si è costituita e ne va dichiarata la contumacia nel presente grado. CP_1
Il P.G. ha concluso per l'accoglimento dell'appello.
3. Questa Corte, con ordinanza del 2/7/2024 ha respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale avanzata dalla appellante non ritenendo sussistente il contrasto denunciato dal momento che non Pt_1 sembra che la Cassazione dubiti dell'ammissibilità della querela di falso nel contesto del procedimento notificatorio di che trattasi. In sintesi, non sono stati condivisi i dubbi sollevati col quesito in ordine alle attività che il notificatore è abilitato a compiere e in ordine alla natura fidefacente delle attività compiute dallo stesso.
Tale orientamento viene confermato in questa sede.
4. Ciò detto, nel merito l'appello non è fondato.
In disparte le ragioni in esso contenute che, talora sembrano far riferimento alla notificazione a mezzo posta, talaltra a quella mediante ufficiale giudiziario o messo notificatore (come nel caso di specie), rileva ai fini che occupano che la domanda della querelante sia tesa ad accertare la non autenticità delle sottoscrizioni in calce alla relata degli avvisi di accertamento citati e, quindi, il mancato ricevimento degli stessi con la conseguenza che non sarebbe stata lei a sottoscrivere la ricezione.
Ebbene, la Cassazione, come ha evidenziato il Tribunale, in tema, ha chiarito che in caso di notifica di un atto a mani proprie del destinatario di esso, l'identità personale tra il destinatario indicato ed il consegnatario dell'atto medesimo è desumibile dalle dichiarazioni - penalmente sanzionate, se mendaci, ex art. 495 c.p. - rese da quest'ultimo all'ufficiale giudiziario e riportate nella relazione di notifica che, essendo munita di fede probatoria privilegiata, è confutabile unicamente mediante querela di falso.
(Cass. Sez. 6, 04/08/2021, n. 22225, Rv. 662177 - 01). E spiega, in ordine all'accertamento dell'identità del destinatario da parte dell'ufficiale giudiziario o, come nella specie, dell'ufficiale accertatore (che ha eseguito la notificazione ex art. 60 D.p.R. 600/73) che quegli “…nell'eseguire … la consegna "a mani pagina 4 di 6 proprie", ha evidentemente accertato, alla stregua delle dichiarazioni che gli sono state rese sotto pena di responsabilità ex art. 495 cod. pen., l'identità del consegnatario - ovvero della persona di
...omissis... - ed ha quindi riscontrato l'identità tra la persona del consegnatario e la persona del destinatario dell'atto. …, si tratta di risultanza, di accertamento assistiti da pubblica fede, sì che possono essere confutati unicamente mercé l'utile esperimento della querela di falso (l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza: cfr. Cass. (ord.) 29.9.2017, n. 22903)" (cfr. Cass. 22225/2021, in parte motiva).
Di conseguenza, nel caso di specie, ove la relata è stata redatta da un soggetto avente la qualità di pubblico ufficiale (ufficiale accertatore) la querela di falso, strumento con cui l'istante tende a porre nel nulla le relate, è pienamente ammissibile.
Nessuna censura ulteriore in ordine alla correttezza della decisione è stata avanzata dall'appellante col gravame, men che meno in ordine all'istruzione del processo in prime cure, sicché, essendo infondata la dedotta inammissibilità della querela di falso non può che respingersi l'appello con assorbimento di ogni ulteriore questione.
5. Circa le spese di lite, nulla si dispone non avendo l'appellata svolto alcuna difesa in ragione della sua contumacia.
Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del soccombente sul gravame, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 contro avverso la sentenza 383/2024, resa dal Tribunale di Foggia e pubblicata in CP_1 data 7.2.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. nulla sulle spese del presente grado tra l'appellante e CP_1 pagina 5 di 6 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante, e in osservanza dell'art. 13 co.1 – quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.228/12.
Così deciso in Bari il 23 settembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IA RA ER
IL PRESIDENTE
ZO AN
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott. ZO AN Presidente
Dott. Gaetano Labianca Consigliere
Dott.ssa IA RA ER Consigliere rel. ha pronunziato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 216/2024 promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'AVVOCATURA Parte_1 P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI, elettivamente domiciliato in VIA MELO 97 - BARI, presso AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI
Appellante
Contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
Appellato
nel contraddittorio con
Controparte_2
avverso e per la riforma della sentenza 383/2024, depositata e pubblicata in data 7.2.2024, a definizione del procedimento pagina 1 di 6 avente R.G. 2934/2018, dal Tribunale di Foggia – I sezione civile, in composizione collegiale;
Oggetto: querela di falso in via principale.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto di citazione, l'odierna appellata conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
, al fine di sentire dichiarare la falsità e/o non autenticità delle sottoscrizioni in Controparte_3 calce alle relate di notifica degli avvisi di accertamento n. TVK010103978 per l'anno 2009 e n.
TVK010103985 per l'anno 2010.
A fondamento della propria domanda, rappresentava che:
- era venuta a conoscenza degli avvisi di accertamento n. TVK010103978 per l'anno 2009 e n.
TVK010103985 per l'anno 2010, soltanto in data 12.04.2017, attraverso la procedura di accesso agli atti amministrativi;
- i predetti avvisi di accertamento risultavano essere stati notificati a mezzo del messo notificatore in data 03.12.2014, a mani proprie di presso la sua residenza in San Parte_2 CP_1
RO (FG) via Carmicelli n. 43, come si evinceva dalla relata di notifica, dove risultava apposta sottoscrizione corrispondente al nominativo di parte attrice;
- tali sottoscrizioni non erano mai state apposte da ed erano, dunque, apocrife, come accertato dalla perizia grafologica redatta CP_1 dalla dott.ssa , allegata alla citazione. Persona_1
In data 17.09.2018, si costituiva l' , che Controparte_4 premesso che “la notifica effettuata a mani proprie dal messo speciale dell' Parte_1 assume fede privilegiata (…) con la conseguenza che quanto attestato dal messo notificatore non può che essere contestato a mezzo querela di falso”, chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Il Tribunale accoglieva la domanda attorea e dichiarava “la falsità della sottoscrizione “ ” CP_1 apposta quale firma del destinatario sulla relazione di notificazione degli avvisi di accertamento n.
TVK010103978 per l'anno 2009 e n. TVK010103985 per l'anno 2010”.
2. Avverso la sentenza ha interposto gravame l' chiedendone la riforma in Parte_1 ragione della dedotta inammissibilità della proposta querela di falso. In via gradata ha chiesto il rinvio pregiudiziale alla S.C. di Cassazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c.
In particolare, nel corpo dell'articolato, unico motivo l'Agenzia dubita della proponibilità della querela di falso evidenziando che “…in caso di firma illeggibile non accompagnata dall'indicazione della
pagina 2 di 6 qualità del ricevente, operi una presunzione di consegna a mani proprie del destinatario, e che, in tale misura, sia ammissibile la querela di falso diretta a contestare il riferimento della sottoscrizione al destinatario. Lo stesso non può dirsi, invece, nel caso di notifica diretta a mezzo del servizio postale, poiché, ai sensi degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile del 2001 (c.d. regolamento postale), l'incaricato del servizio postale non è tenuto ad attestare la qualità del soggetto ricevente del quale raccoglie la sottoscrizione, ma solo l'avvenuta consegna presso il domicilio del destinatario ad un soggetto idoneo….nell'ambito dell'attività di accertamento dell'agente notificatore, fra il riscontro dell'identità personale del ricevente e l'attestazione dell'avvenuta consegna a soggetto legittimato. Sulla base del quadro normativo ora ricostruito, deve ritenersi che soltanto quest'ultima attività rientri fra i compiti dell'organo notificante, atteso che quest'ultimo, al fine di poter attestare di aver consegnato la raccomandata al destinatario, non deve verificare che la firma apposta dal destinatario della raccomandata corrisponda a quella apposta sul documento di identità di quest'ultimo ovvero su altri documenti. Non è compito dell'agente eseguire indagini sull'identità del consegnatario, non essendo prescritta dalla legge l'esibizione di documenti di riconoscimento al momento della consegna;
pertanto, quando la dichiarazione resa dal consegnatario risulta coerente con la situazione apparente
(quale la consegna presso la residenza del destinatario), l'ufficiale postale non è tenuto a porre in essere ulteriori indagini o accertamenti ai fini di verificare la correttezza delle dichiarazioni a lui rese da chi si è presentato e qualificato come destinatario…poiché non è contestato che la notifica dell'avviso di ricevimento sia avvenuta nel rispetto delle modalità previste dalla legge e che la relata di notifica dell'avviso di ricevimento porti la sottoscrizione del destinatario, la querela di falso proposta deve essere dichiarata inammissibile, inferendo su un elemento dell'atto pubblico non coperto da pubblica fede ai sensi dell'art. 2700 del codice civile. Tale soluzione si appalesa coerente con il caso concreto, in cui nessun altro elemento a favore della falsità è stato prospettato dalla controparte, a eccezione della questione grafologica, come noto tecnicamente alterabile e non sempre dirimente.” (cfr. atto di appello). Conclude invocando il rinvio pregiudiziale con riguardo alla risoluzione della seguente quesito di diritto: “Se la notificazione a mezzo posta di atti impositivi (o della riscossione esattoriale) eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento si perfezioni con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da pagina 3 di 6 restituire al mittente, ovvero se competa all'organo notificatore il puntuale accertamento dell'identità personale del ricevente;
Se al fine di poter attestare di aver consegnato la raccomandata, l'organo notificatore sia tenuto a verificare che la firma apposta dal destinatario della raccomandata corrisponda a quella del documento di identità di quest'ultimo ovvero su altri documenti identificativi;
Se l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, sia assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.
2700 c.c. anche con riguardo all'identità personale del ricevente che sottoscriva l'avviso di ricevimento” (cfr. cit.).
Non si è costituita e ne va dichiarata la contumacia nel presente grado. CP_1
Il P.G. ha concluso per l'accoglimento dell'appello.
3. Questa Corte, con ordinanza del 2/7/2024 ha respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale avanzata dalla appellante non ritenendo sussistente il contrasto denunciato dal momento che non Pt_1 sembra che la Cassazione dubiti dell'ammissibilità della querela di falso nel contesto del procedimento notificatorio di che trattasi. In sintesi, non sono stati condivisi i dubbi sollevati col quesito in ordine alle attività che il notificatore è abilitato a compiere e in ordine alla natura fidefacente delle attività compiute dallo stesso.
Tale orientamento viene confermato in questa sede.
4. Ciò detto, nel merito l'appello non è fondato.
In disparte le ragioni in esso contenute che, talora sembrano far riferimento alla notificazione a mezzo posta, talaltra a quella mediante ufficiale giudiziario o messo notificatore (come nel caso di specie), rileva ai fini che occupano che la domanda della querelante sia tesa ad accertare la non autenticità delle sottoscrizioni in calce alla relata degli avvisi di accertamento citati e, quindi, il mancato ricevimento degli stessi con la conseguenza che non sarebbe stata lei a sottoscrivere la ricezione.
Ebbene, la Cassazione, come ha evidenziato il Tribunale, in tema, ha chiarito che in caso di notifica di un atto a mani proprie del destinatario di esso, l'identità personale tra il destinatario indicato ed il consegnatario dell'atto medesimo è desumibile dalle dichiarazioni - penalmente sanzionate, se mendaci, ex art. 495 c.p. - rese da quest'ultimo all'ufficiale giudiziario e riportate nella relazione di notifica che, essendo munita di fede probatoria privilegiata, è confutabile unicamente mediante querela di falso.
(Cass. Sez. 6, 04/08/2021, n. 22225, Rv. 662177 - 01). E spiega, in ordine all'accertamento dell'identità del destinatario da parte dell'ufficiale giudiziario o, come nella specie, dell'ufficiale accertatore (che ha eseguito la notificazione ex art. 60 D.p.R. 600/73) che quegli “…nell'eseguire … la consegna "a mani pagina 4 di 6 proprie", ha evidentemente accertato, alla stregua delle dichiarazioni che gli sono state rese sotto pena di responsabilità ex art. 495 cod. pen., l'identità del consegnatario - ovvero della persona di
...omissis... - ed ha quindi riscontrato l'identità tra la persona del consegnatario e la persona del destinatario dell'atto. …, si tratta di risultanza, di accertamento assistiti da pubblica fede, sì che possono essere confutati unicamente mercé l'utile esperimento della querela di falso (l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza: cfr. Cass. (ord.) 29.9.2017, n. 22903)" (cfr. Cass. 22225/2021, in parte motiva).
Di conseguenza, nel caso di specie, ove la relata è stata redatta da un soggetto avente la qualità di pubblico ufficiale (ufficiale accertatore) la querela di falso, strumento con cui l'istante tende a porre nel nulla le relate, è pienamente ammissibile.
Nessuna censura ulteriore in ordine alla correttezza della decisione è stata avanzata dall'appellante col gravame, men che meno in ordine all'istruzione del processo in prime cure, sicché, essendo infondata la dedotta inammissibilità della querela di falso non può che respingersi l'appello con assorbimento di ogni ulteriore questione.
5. Circa le spese di lite, nulla si dispone non avendo l'appellata svolto alcuna difesa in ragione della sua contumacia.
Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del soccombente sul gravame, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 contro avverso la sentenza 383/2024, resa dal Tribunale di Foggia e pubblicata in CP_1 data 7.2.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. nulla sulle spese del presente grado tra l'appellante e CP_1 pagina 5 di 6 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante, e in osservanza dell'art. 13 co.1 – quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.228/12.
Così deciso in Bari il 23 settembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IA RA ER
IL PRESIDENTE
ZO AN
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