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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 18/09/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Forlì, in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 723 di registro generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.); promosso da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. BELEFFI MASSIMO (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliati in VIA BRUNI N. 2 FORLÌ, giusta procura in C.F._3 atti;
attori nei confronti di
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. MONTI PIER GIORGIO (C.F. ), domiciliata in Forlì, Via C.F._4
Costa 19, in virtù di procura in atti;
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_3 C.F._5
ZABBERONI ALBERTO (C.F. ), domiciliato in C/O ST. CAROLI S. - C.F._6
VIALE DANTE 54 47838 RICCIONE, in virtù di procura in atti convenuti
CP_2
Conclusioni per e : Parte_1 Parte_2
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì in via preliminare
- revocare l'ordinanza 22/5/2025 e disporre il prosieguo del giudizio disponendo lo svolgimento dell'istruttoria; in via alternativa
1 - revocare l'ordinanza 22/5/2025 rimettendo il presente procedimento al Presidente del Tribunale affinché ne disponga l'assegnazione al Giudice dott. Enzo Chiarini;
nel merito
- accertare e dichiarare che l'immobile di proprietà dei sig.ri e , presenta gravi vizi Parte_1 Parte_2
e/o difetti costruttivi;
- e per l'effetto dichiarare tenuti e condannare la soc. e l'ing. nelle loro Controparte_1 Parte_3 rispettive qualità, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori nella misura che risulterà in corso di causa e che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi;
in via istruttoria […]
Con vittoria di competenze professionali oltre spese generali, i.v.a. e c.a.p.».
Conclusioni per Controparte_1
«Voglia il Tribunale di Forlì, contrariis reiectis:
- dichiarare preliminarmente l'inammissibilità della domanda ex artt. 54, u.c., cpc e 25 Cost. nonché per la sopravvenuta prescrizione della domanda ex art. 2945, co. 3°, e art. 1669 co. 2° c.c;
- dichiarare in ogni caso la sopravvenuta decadenza e prescrizione dell'azione attorea ex art. 1669 c.c.;
- dichiarare, in ogni caso, l'azione attorea improcedibile, inammissibile e comunque prescritta e/o decaduta, con rigetto di ogni domanda;
- in subordine dichiarare, ex art. 1227 co. 2 c.c., l'imputabilità dei vizi e danni lamentati ad esclusiva responsabilità e negligenza attorea e rigettare la domanda;
- in ulteriore subordine, ex art. 1227 co. 1 c.c., dichiarare l'imputabilità dei vizi e danni lamentati a responsabilità attorea e/o del convenuto per avere concorso a cagionare il danno ovvero ciascuno per la Parte_3 rispettiva gravità di colpa e conseguenze derivate riducendo nella misura di giustizia l'eventuale ristoro;
- dichiarare, in ipotesi di denegato accoglimento della domanda, interamente responsabile dei vizi e danni che dovessero in ogni modo accertarsi il convenuto ing. c.f. Parte_3
, quale progettista e direttore dei lavori, e conseguentemente condannarlo a tenere C.F._5 indenne e manlevare la soc. in ordine all'eventuale risarcimento attoreo;
Controparte_1
- CONDANNARE gli attori al ristoro dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. a favore della convenuta ella misura di € 5.000,00 o della diversa somma di giustizia oltre ad interessi e Controparte_1 rivalutazione;
- con vittoria del compenso e spese di lite, 15% TRF, C.P.A. e I.V.A. ex lege».
Conclusioni per : Parte_3
2 «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, ogni contraria istanza disattesa: RIGETTARE la domanda di parti attrici in accoglimento della questione di diritto sollevata dall'Ill.mo Sig. Giudice nell'ordinanza del 22.05.2025 di contrarietà della domanda attorea al principio di precostituzione per legge del Giudice naturale di cui agli artt. 54
u.c. c.p.c. e 25 Cost. per i motivi riportati nella predetta ordinanza.
RICONOSCERE in capo a e la responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 Parte_1 Parte_2
c.p.c. per aver rifiutato immotivatamente ed ingiustificatamente la proposta transattiva formulata ex art. 185 bis
c.p.c. in ordinanza del 22.05.2025 e conseguentemente
CONDANNARE e al pagamento in favore del convenuto Parte_1 Parte_2 Parte_3 di una somma equitativamente determinata ex art. 93 comma 3 c.p.c. e comunque:
IN VIA PRELIMINARE dichiarare l'inammissibilità della domanda per intervenuta prescrizione ex art.
2945 comma 3 c.c. e art. 1669 comma 2 c.c. per il decorso del termine annuale dalla denuncia per i motivi esposti sub A della narrativa della comparsa di costituzione e risposta;
IN VIA PRELIMINARE dichiarare l'inammissibilità della domanda per intervenuta prescrizione ex art.
1669 comma 2 c.c. per il decorso del termine annuale dalla denuncia per i motivi esposti sub B della narrativa della comparsa di costituzione e risposta;
IN VIA SUBORDINATA riqualificare i vizi dedotti come vizi ex art. 1667 c.c. e dichiarare non dovuta la relativa garanzia per essere i vizi riconoscibili e comunque dichiarare prescritta l'azione per il decorso del termine di due anni dalla consegna dell'opera. e comunque
RIGETTARE la domanda di parti attrici per essere infondata.
Con integrale vittoria di spese e compensi di lite.
In via istruttoria […]».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giova premettere che l'odierna domanda e le giustificazioni addotte a fondamento
(petitum e causa petendi) replicano il procedimento civile R.G.N. 1112/20, conclusosi con un provvedimento di estinzione a seguito della mancata riassunzione per effetto del rigetto dell'istanza di ricusazione formulata nei confronti del Giudice onorario, dott. Chiarini (doc. 17).
1.1. A questo punto, giova ripercorrere i fatti di causa e il procedimento civile sopra menzionato.
e quali committenti, agirono ex art. 1669 c.c. nei confronti Parte_1 Parte_2 dell'impresa appaltatrice nonché dell'ingegnere quale Controparte_1 Parte_3 direttore dei lavori, al fine di ottenere l'accertamento dei vizi e dei difetti sull'immobile di
3 proprietà, ubicato in Forlì, alla via Pauluzza, n. 30, nonché la condanna al risarcimento dei danni quantificati nella misura di € 200.000,00 oltre rivalutazione ed interessi.
1.2. Gli attori esposero di aver stipulato, in data 08.08.2007, un contratto di appalto ad oggetto la costruzione del suddetto immobile.
I lavori vennero ultimati nel mese di maggio 2010 e, tuttavia, a partire dall'anno seguente, i committenti riscontrarono copiose infiltrazioni d'acqua all'interno, per cui contestarono una serie di problematiche nei confronti degli odierni convenuti, i quali si adoperarono per eseguire lavori di ripristino, risultati non risolutivi.
Nell'anno 2020 gli attori incaricarono l'ingegnere di redigere una perizia sullo Testimone_1 stato dell'immobile, al fine di accertare le cause e l'entità dei danni e, a seguito del sopralluogo, il consulente di parte riscontrò l'esistenza di errori progettuali ed esecutivi sull'impermealizzazione dell'immobile stimando i costi di ripristino in € 175.000,00.
1.3. Sulla scorta di tale elaborato, i committenti instaurarono un giudizio civile volto ad ottenere la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni.
Nell'ambito di tale procedimento civile, iscritto al numero di registro generale n. 1112/20, i convenuti presentarono un'istanza di ricusazione nei confronti del Giudice designato, dott.
Chiarini, esaminata dal Collegio con l'ordinanza di rigetto del 09.09.2022.
Malgrado il decorso del termine di legge di cui all'art. 54 c.p.c., nessuna delle parti si attivò per riassumere il procedimento, che veniva pertanto dichiarato estinto dallo stesso giudice, dott.
Chiarini, con decreto ex art. 307 c.p.c. del 27.3.2023.
2. Venendo ora al presente giudizio e ribadita la sua congruenza rispetto alla causa n.
1112/20 tanto sotto il petitum quanto per la causa petendi a fondamento dell'azione, occorre dare conto che la società convenuta si è costituita eccependo in via Controparte_1 preliminare l'intervenuta decadenza ex art. 1669 co. 2 c.c. e la prescrizione dell'azione ex art. 2945 co. 3 c.c., a seguito di estinzione del primo giudizio ad oggetto la medesima domanda (RG. n.
1112/2020); nel merito, la società convenuta ha dedotto di aver eseguito le opere a regola d'arte negando di avere mai riconosciuto i vizi e i difetti descritti in citazione.
2.1. Inoltre, la società ha evidenziato che i committenti avevano rilasciato all'impresa due liberatorie, una per la scelta dei materiali e una per l'opera delle successive maestranze intervenute e che gli stessi avrebbero insistito, nonostante il parere contrario dell'appaltatore, in soluzioni e scelte tecniche che avevano agevolato la comparsa delle problematiche.
4 La convenuta ha concluso dunque per il rigetto delle domande attoree, in subordine, ha formulato richiesta di manleva nei confronti di quale direttore dei lavori. Parte_3
2.2. Si è costituito il direttore dei lavori il quale ha aderito all'eccezione di Parte_3 intervenuta decadenza e prescrizione formulata dalla ditta appaltatrice convenuta e, nel merito, ha ribadito di aver svolto l'incarico secondo diligenza e professionalità.
3. Ciò premesso, con l'ordinanza del 22.05.2025, il Giudice ha formulato una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c.: “ e , Parte_1 Parte_2 [...]
e rinunciano vicendevolmente agli atti del giudizio CP_1 Parte_3 accettandone l'esito dell'estinzione del giudizio e della cancellazione della causa dal ruolo, a spese integralmente compensate”, sulla scorta delle seguenti motivazioni: “la domanda e le giustificazioni addotte a fondamento replicano il procedimento civile RGN 1112/20, conclusosi con un provvedimento di estinzione a seguito della mancata riassunzione per effetto del rigetto dell'istanza di ricusazione formulata nei confronti del Giudice onorario, dott. Chiarini (doc. 17); se, da un lato, il provvedimento estintivo non è idoneo a costituire cosa giudicata, dall'altro lato, l'iniziativa odierna promossa in via autonoma dagli attori si pone in antitesi con il principio di cui all'art. 54, u.c., c.p.c. e 25 Cost., ovvero il principio di precostituzione per legge del giudice naturale, a cui il procedimento di ricusazione si conforma consentendo alla parte di dubitare della terzietà e dell'imparzialità del giudice assegnato;
nell'ipotesi in cui non venisse riassunto il giudizio entro il termine perentorio di sei mesi di cui all'art. 54, u.c., lo stesso si estingue e le parti non possono adire un nuovo giudice sulla medesima fattispecie, a maggior ragione quando il ricorso per la ricusazione sia stato rigettato come accaduto nel caso di specie”.
La proposta giudiziale conciliativa è stata accettata solo dalle parti convenute, mentre gli attori hanno insistito sulle rispettive posizioni, di talché la causa è stata inoltrata per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di memorie conclusive.
3.1. Ebbene, la domanda va dichiarata inammissibile per i seguenti motivi.
L'art. 307, co. 3, c.p.c. dispone l'estinzione qualora le parti non abbiano provveduto alla riassunzione “entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che sia tenuto a fissarlo”.
Tale disposizione risulta coerente con il generale principio c.d. di “impulso di parte”, che trova fondamento in esigenze di economia processuale e ragionevole durata dei processi, mirando alla responsabilizzazione delle parti nel corso dell'intero iter processuale.
5 In altri termini, la mancanza di impulso processuale viene intesa dal legislatore come ragione sufficiente a desumere una generica noncuranza rispetto al diritto difeso o rivendicato, e dunque un maturato disinteresse verso il giudizio, che giustifica l'estinzione.
3.2. Nell'ambito specifico dell'istanza di ricusazione, la perentorietà del termine si evince chiaramente dalla lettura dell'art. 54, co. 4, c.p.c., che afferma “Dell'ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi”.
Come rilevato dal Giudice onorario, dott. Chiarini, l'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione formulata nei suoi confronti è stata comunicata alle parti in data 9.09.2023, senza che alcuna parte si attivasse per riassumere la causa.
Pertanto, il processo è stato dichiarato estinto con provvedimento del 27.3.2023.
3.3. Da un lato, è vero quanto sostenuto dalla difesa attorea circa l'inidoneità del decreto di estinzione per inattività ex art. 307 c.p.c. a costituire giudicato sostanziale, nel senso che la parte potrà riproporre la domanda, perché “l'estinzione del processo non estingue l'azione” (v. art. 310 co. 1
c.p.c.); difatti, tale ammissibilità è riconosciuta nel caso di mancata riassunzione a seguito di dichiarazione di incompetenza (art. 50 c.p.c.), di interruzione (art. 303 c.p.c.) o di sospensione.
3.4. Dall'altro lato, però, occorre rammentare come l'art. 54, u.c., sia lex specialis in quanto inerente allo specifico caso in cui l'estinzione consegua alla mancata riassunzione per rigetto dell'istanza di ricusazione.
In tal caso, come già evidenziato nell'ordinanza ex art. 185-bis c.p.c., l'odierno giudizio replica integralmente la stessa causa di cui al R.G. n. 1112/2020 che è stata estinta, a cagione della mancata riassunzione del giudizio dopo il rigetto dell'istanza di ricusazione formulata nei confronti del Giudice onorario, dott. Chiarini.
3.5. Tale duplicazione non solo si pone in antitesi con la disposizione di cui all'art. 54, u.c., che prevale rispetto al criterio generale di cui al combinato disposto degli artt. 307 e 310, cit., ma soprattutto la parte che promuove un secondo giudizio identico ad uno precedente (stesso petitum
e stessa causa petendi), dinanzi ad un giudice diverso da quello che sospettava di imparzialità e terzietà senza riassumere il primo giudizio, conclusosi con l'estinzione per mancata riassunzione dopo il rigetto dell'istanza di ricusazione, intende sottrarsi al principio di cui all'art. 25 Cost., ossia alla precostituzione per legge del giudice naturale cui il procedimento per ricusazione costituisce
6 corollario, ogni qualvolta la parte intenda dubitare della terzietà e dell'imparzialità del giudice assegnato.
3.6. Si osserva, inoltre, che gli attori - proprio sulla scorta del principio di impulso di parte sopra richiamato - avrebbero dovuto, all'esito del sub procedimento di ricusazione, riassumere il giudizio per addivenire ad una definizione;
invece, gli stessi, pur essendo interessati (poiché invocavano il diritto risarcitorio), sono rimasti inerti accettando remissivamente l'esito estintivo, salvo poi promuovere la stessa causa un anno dopo.
3.7. Ebbene, la reiterazione di un'azione precedentemente incardinata dopo una pronuncia di rigetto sulla ricusazione, in forza della quale il Collegio aveva confermato la legittimità della condotta processuale del Giudice ricusato, si profila come un escamotage per sottrarsi al giudice naturale precostituito presidiato dall'art. 25 Cost., dato che permette di aggirare il meccanismo che aveva inizialmente designato il giudice preposto all'esame della causa.
Per tali motivi, la riproposizione della presente domanda deve ritenersi inammissibile.
4. Ad ogni modo, la domanda non può comunque trovare accoglimento stante la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti.
4.1. L'art. 2945 co. 3 c.c. dispone che: “se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo.”
La giurisprudenza è univoca e consolidata nel ritenere che un decreto di estinzione del giudizio riporta il dies a quo del termine prescrizionale al deposito dell'atto introduttivo (e non dal giorno di emissione del suddetto provvedimento) che conserva l'efficacia interruttiva istantanea ma perde quella permanente (v. Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 21201 del 13.09.2017).
La ratio di tale previsione deriva dal fatto che l'estinzione del giudizio, che non ha efficacia di giudicato, travolge tutti gli atti già depositati, riportando ad una situazione preprocessuale (“in tema di prescrizione, l'art. 2945, comma 3, c.c. comporta che, in caso di estinzione del processo, il nuovo periodo di prescrizione del diritto azionato inizia a decorrere dall'atto introduttivo, cioè dalla domanda giudiziale e non dagli atti processuali successivi, essendo, altresì, irrilevante che la domanda sia stata diligentemente coltivata fino all'estinzione” Cass. Civ. Sez. 2, sentenza n. 27352 del 22.10.2024).
7 4.2. Nel caso di specie, il dies a quo deve individuarsi nella notificazione dell'atto introduttivo del primo giudizio, perfezionatasi in data 7.04.2020; di conseguenza, la carenza di atti interruttivi tra la notificazione del primo atto di citazione ed il secondo (22.03.2024), determina l'intervenuta prescrizione del diritto dei committenti e la decadenza della relativa azione.
5. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte attrice, in base ai medi tariffari e per tutte le fasi giudiziali.
Non si ravvisano i presupposti per condannare gli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto della peculiarità dell'affare e dell'assenza di mala fede o colpa grave a loro carico.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda nei sensi di cui in motivazione, rigettandola comunque nel merito;
2) condanna e a corrispondere, in favore di Parte_1 Parte_2
le spese di lite che si liquidano in € 759,00 per esborsi ed in € Controparte_1
14.000,00 per compenso professionale, oltre spese a forfait al 15%, Cassa avvocati ed IVA come per legge;
3) condanna altresì e a corrispondere, in favore Parte_1 Parte_2 di , le spese di lite che si liquidano in € 14.000,00 per Parte_3 compenso professionale, oltre spese a forfait al 15%, Cassa avvocati ed IVA come per legge.
Forlì, 18 settembre 2025
Il Giudice Dr. Emanuele Picci
8
Il Tribunale Ordinario di Forlì, in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 723 di registro generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.); promosso da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. BELEFFI MASSIMO (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliati in VIA BRUNI N. 2 FORLÌ, giusta procura in C.F._3 atti;
attori nei confronti di
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. MONTI PIER GIORGIO (C.F. ), domiciliata in Forlì, Via C.F._4
Costa 19, in virtù di procura in atti;
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_3 C.F._5
ZABBERONI ALBERTO (C.F. ), domiciliato in C/O ST. CAROLI S. - C.F._6
VIALE DANTE 54 47838 RICCIONE, in virtù di procura in atti convenuti
CP_2
Conclusioni per e : Parte_1 Parte_2
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì in via preliminare
- revocare l'ordinanza 22/5/2025 e disporre il prosieguo del giudizio disponendo lo svolgimento dell'istruttoria; in via alternativa
1 - revocare l'ordinanza 22/5/2025 rimettendo il presente procedimento al Presidente del Tribunale affinché ne disponga l'assegnazione al Giudice dott. Enzo Chiarini;
nel merito
- accertare e dichiarare che l'immobile di proprietà dei sig.ri e , presenta gravi vizi Parte_1 Parte_2
e/o difetti costruttivi;
- e per l'effetto dichiarare tenuti e condannare la soc. e l'ing. nelle loro Controparte_1 Parte_3 rispettive qualità, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori nella misura che risulterà in corso di causa e che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi;
in via istruttoria […]
Con vittoria di competenze professionali oltre spese generali, i.v.a. e c.a.p.».
Conclusioni per Controparte_1
«Voglia il Tribunale di Forlì, contrariis reiectis:
- dichiarare preliminarmente l'inammissibilità della domanda ex artt. 54, u.c., cpc e 25 Cost. nonché per la sopravvenuta prescrizione della domanda ex art. 2945, co. 3°, e art. 1669 co. 2° c.c;
- dichiarare in ogni caso la sopravvenuta decadenza e prescrizione dell'azione attorea ex art. 1669 c.c.;
- dichiarare, in ogni caso, l'azione attorea improcedibile, inammissibile e comunque prescritta e/o decaduta, con rigetto di ogni domanda;
- in subordine dichiarare, ex art. 1227 co. 2 c.c., l'imputabilità dei vizi e danni lamentati ad esclusiva responsabilità e negligenza attorea e rigettare la domanda;
- in ulteriore subordine, ex art. 1227 co. 1 c.c., dichiarare l'imputabilità dei vizi e danni lamentati a responsabilità attorea e/o del convenuto per avere concorso a cagionare il danno ovvero ciascuno per la Parte_3 rispettiva gravità di colpa e conseguenze derivate riducendo nella misura di giustizia l'eventuale ristoro;
- dichiarare, in ipotesi di denegato accoglimento della domanda, interamente responsabile dei vizi e danni che dovessero in ogni modo accertarsi il convenuto ing. c.f. Parte_3
, quale progettista e direttore dei lavori, e conseguentemente condannarlo a tenere C.F._5 indenne e manlevare la soc. in ordine all'eventuale risarcimento attoreo;
Controparte_1
- CONDANNARE gli attori al ristoro dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. a favore della convenuta ella misura di € 5.000,00 o della diversa somma di giustizia oltre ad interessi e Controparte_1 rivalutazione;
- con vittoria del compenso e spese di lite, 15% TRF, C.P.A. e I.V.A. ex lege».
Conclusioni per : Parte_3
2 «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, ogni contraria istanza disattesa: RIGETTARE la domanda di parti attrici in accoglimento della questione di diritto sollevata dall'Ill.mo Sig. Giudice nell'ordinanza del 22.05.2025 di contrarietà della domanda attorea al principio di precostituzione per legge del Giudice naturale di cui agli artt. 54
u.c. c.p.c. e 25 Cost. per i motivi riportati nella predetta ordinanza.
RICONOSCERE in capo a e la responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 Parte_1 Parte_2
c.p.c. per aver rifiutato immotivatamente ed ingiustificatamente la proposta transattiva formulata ex art. 185 bis
c.p.c. in ordinanza del 22.05.2025 e conseguentemente
CONDANNARE e al pagamento in favore del convenuto Parte_1 Parte_2 Parte_3 di una somma equitativamente determinata ex art. 93 comma 3 c.p.c. e comunque:
IN VIA PRELIMINARE dichiarare l'inammissibilità della domanda per intervenuta prescrizione ex art.
2945 comma 3 c.c. e art. 1669 comma 2 c.c. per il decorso del termine annuale dalla denuncia per i motivi esposti sub A della narrativa della comparsa di costituzione e risposta;
IN VIA PRELIMINARE dichiarare l'inammissibilità della domanda per intervenuta prescrizione ex art.
1669 comma 2 c.c. per il decorso del termine annuale dalla denuncia per i motivi esposti sub B della narrativa della comparsa di costituzione e risposta;
IN VIA SUBORDINATA riqualificare i vizi dedotti come vizi ex art. 1667 c.c. e dichiarare non dovuta la relativa garanzia per essere i vizi riconoscibili e comunque dichiarare prescritta l'azione per il decorso del termine di due anni dalla consegna dell'opera. e comunque
RIGETTARE la domanda di parti attrici per essere infondata.
Con integrale vittoria di spese e compensi di lite.
In via istruttoria […]».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giova premettere che l'odierna domanda e le giustificazioni addotte a fondamento
(petitum e causa petendi) replicano il procedimento civile R.G.N. 1112/20, conclusosi con un provvedimento di estinzione a seguito della mancata riassunzione per effetto del rigetto dell'istanza di ricusazione formulata nei confronti del Giudice onorario, dott. Chiarini (doc. 17).
1.1. A questo punto, giova ripercorrere i fatti di causa e il procedimento civile sopra menzionato.
e quali committenti, agirono ex art. 1669 c.c. nei confronti Parte_1 Parte_2 dell'impresa appaltatrice nonché dell'ingegnere quale Controparte_1 Parte_3 direttore dei lavori, al fine di ottenere l'accertamento dei vizi e dei difetti sull'immobile di
3 proprietà, ubicato in Forlì, alla via Pauluzza, n. 30, nonché la condanna al risarcimento dei danni quantificati nella misura di € 200.000,00 oltre rivalutazione ed interessi.
1.2. Gli attori esposero di aver stipulato, in data 08.08.2007, un contratto di appalto ad oggetto la costruzione del suddetto immobile.
I lavori vennero ultimati nel mese di maggio 2010 e, tuttavia, a partire dall'anno seguente, i committenti riscontrarono copiose infiltrazioni d'acqua all'interno, per cui contestarono una serie di problematiche nei confronti degli odierni convenuti, i quali si adoperarono per eseguire lavori di ripristino, risultati non risolutivi.
Nell'anno 2020 gli attori incaricarono l'ingegnere di redigere una perizia sullo Testimone_1 stato dell'immobile, al fine di accertare le cause e l'entità dei danni e, a seguito del sopralluogo, il consulente di parte riscontrò l'esistenza di errori progettuali ed esecutivi sull'impermealizzazione dell'immobile stimando i costi di ripristino in € 175.000,00.
1.3. Sulla scorta di tale elaborato, i committenti instaurarono un giudizio civile volto ad ottenere la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni.
Nell'ambito di tale procedimento civile, iscritto al numero di registro generale n. 1112/20, i convenuti presentarono un'istanza di ricusazione nei confronti del Giudice designato, dott.
Chiarini, esaminata dal Collegio con l'ordinanza di rigetto del 09.09.2022.
Malgrado il decorso del termine di legge di cui all'art. 54 c.p.c., nessuna delle parti si attivò per riassumere il procedimento, che veniva pertanto dichiarato estinto dallo stesso giudice, dott.
Chiarini, con decreto ex art. 307 c.p.c. del 27.3.2023.
2. Venendo ora al presente giudizio e ribadita la sua congruenza rispetto alla causa n.
1112/20 tanto sotto il petitum quanto per la causa petendi a fondamento dell'azione, occorre dare conto che la società convenuta si è costituita eccependo in via Controparte_1 preliminare l'intervenuta decadenza ex art. 1669 co. 2 c.c. e la prescrizione dell'azione ex art. 2945 co. 3 c.c., a seguito di estinzione del primo giudizio ad oggetto la medesima domanda (RG. n.
1112/2020); nel merito, la società convenuta ha dedotto di aver eseguito le opere a regola d'arte negando di avere mai riconosciuto i vizi e i difetti descritti in citazione.
2.1. Inoltre, la società ha evidenziato che i committenti avevano rilasciato all'impresa due liberatorie, una per la scelta dei materiali e una per l'opera delle successive maestranze intervenute e che gli stessi avrebbero insistito, nonostante il parere contrario dell'appaltatore, in soluzioni e scelte tecniche che avevano agevolato la comparsa delle problematiche.
4 La convenuta ha concluso dunque per il rigetto delle domande attoree, in subordine, ha formulato richiesta di manleva nei confronti di quale direttore dei lavori. Parte_3
2.2. Si è costituito il direttore dei lavori il quale ha aderito all'eccezione di Parte_3 intervenuta decadenza e prescrizione formulata dalla ditta appaltatrice convenuta e, nel merito, ha ribadito di aver svolto l'incarico secondo diligenza e professionalità.
3. Ciò premesso, con l'ordinanza del 22.05.2025, il Giudice ha formulato una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c.: “ e , Parte_1 Parte_2 [...]
e rinunciano vicendevolmente agli atti del giudizio CP_1 Parte_3 accettandone l'esito dell'estinzione del giudizio e della cancellazione della causa dal ruolo, a spese integralmente compensate”, sulla scorta delle seguenti motivazioni: “la domanda e le giustificazioni addotte a fondamento replicano il procedimento civile RGN 1112/20, conclusosi con un provvedimento di estinzione a seguito della mancata riassunzione per effetto del rigetto dell'istanza di ricusazione formulata nei confronti del Giudice onorario, dott. Chiarini (doc. 17); se, da un lato, il provvedimento estintivo non è idoneo a costituire cosa giudicata, dall'altro lato, l'iniziativa odierna promossa in via autonoma dagli attori si pone in antitesi con il principio di cui all'art. 54, u.c., c.p.c. e 25 Cost., ovvero il principio di precostituzione per legge del giudice naturale, a cui il procedimento di ricusazione si conforma consentendo alla parte di dubitare della terzietà e dell'imparzialità del giudice assegnato;
nell'ipotesi in cui non venisse riassunto il giudizio entro il termine perentorio di sei mesi di cui all'art. 54, u.c., lo stesso si estingue e le parti non possono adire un nuovo giudice sulla medesima fattispecie, a maggior ragione quando il ricorso per la ricusazione sia stato rigettato come accaduto nel caso di specie”.
La proposta giudiziale conciliativa è stata accettata solo dalle parti convenute, mentre gli attori hanno insistito sulle rispettive posizioni, di talché la causa è stata inoltrata per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di memorie conclusive.
3.1. Ebbene, la domanda va dichiarata inammissibile per i seguenti motivi.
L'art. 307, co. 3, c.p.c. dispone l'estinzione qualora le parti non abbiano provveduto alla riassunzione “entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che sia tenuto a fissarlo”.
Tale disposizione risulta coerente con il generale principio c.d. di “impulso di parte”, che trova fondamento in esigenze di economia processuale e ragionevole durata dei processi, mirando alla responsabilizzazione delle parti nel corso dell'intero iter processuale.
5 In altri termini, la mancanza di impulso processuale viene intesa dal legislatore come ragione sufficiente a desumere una generica noncuranza rispetto al diritto difeso o rivendicato, e dunque un maturato disinteresse verso il giudizio, che giustifica l'estinzione.
3.2. Nell'ambito specifico dell'istanza di ricusazione, la perentorietà del termine si evince chiaramente dalla lettura dell'art. 54, co. 4, c.p.c., che afferma “Dell'ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi”.
Come rilevato dal Giudice onorario, dott. Chiarini, l'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione formulata nei suoi confronti è stata comunicata alle parti in data 9.09.2023, senza che alcuna parte si attivasse per riassumere la causa.
Pertanto, il processo è stato dichiarato estinto con provvedimento del 27.3.2023.
3.3. Da un lato, è vero quanto sostenuto dalla difesa attorea circa l'inidoneità del decreto di estinzione per inattività ex art. 307 c.p.c. a costituire giudicato sostanziale, nel senso che la parte potrà riproporre la domanda, perché “l'estinzione del processo non estingue l'azione” (v. art. 310 co. 1
c.p.c.); difatti, tale ammissibilità è riconosciuta nel caso di mancata riassunzione a seguito di dichiarazione di incompetenza (art. 50 c.p.c.), di interruzione (art. 303 c.p.c.) o di sospensione.
3.4. Dall'altro lato, però, occorre rammentare come l'art. 54, u.c., sia lex specialis in quanto inerente allo specifico caso in cui l'estinzione consegua alla mancata riassunzione per rigetto dell'istanza di ricusazione.
In tal caso, come già evidenziato nell'ordinanza ex art. 185-bis c.p.c., l'odierno giudizio replica integralmente la stessa causa di cui al R.G. n. 1112/2020 che è stata estinta, a cagione della mancata riassunzione del giudizio dopo il rigetto dell'istanza di ricusazione formulata nei confronti del Giudice onorario, dott. Chiarini.
3.5. Tale duplicazione non solo si pone in antitesi con la disposizione di cui all'art. 54, u.c., che prevale rispetto al criterio generale di cui al combinato disposto degli artt. 307 e 310, cit., ma soprattutto la parte che promuove un secondo giudizio identico ad uno precedente (stesso petitum
e stessa causa petendi), dinanzi ad un giudice diverso da quello che sospettava di imparzialità e terzietà senza riassumere il primo giudizio, conclusosi con l'estinzione per mancata riassunzione dopo il rigetto dell'istanza di ricusazione, intende sottrarsi al principio di cui all'art. 25 Cost., ossia alla precostituzione per legge del giudice naturale cui il procedimento per ricusazione costituisce
6 corollario, ogni qualvolta la parte intenda dubitare della terzietà e dell'imparzialità del giudice assegnato.
3.6. Si osserva, inoltre, che gli attori - proprio sulla scorta del principio di impulso di parte sopra richiamato - avrebbero dovuto, all'esito del sub procedimento di ricusazione, riassumere il giudizio per addivenire ad una definizione;
invece, gli stessi, pur essendo interessati (poiché invocavano il diritto risarcitorio), sono rimasti inerti accettando remissivamente l'esito estintivo, salvo poi promuovere la stessa causa un anno dopo.
3.7. Ebbene, la reiterazione di un'azione precedentemente incardinata dopo una pronuncia di rigetto sulla ricusazione, in forza della quale il Collegio aveva confermato la legittimità della condotta processuale del Giudice ricusato, si profila come un escamotage per sottrarsi al giudice naturale precostituito presidiato dall'art. 25 Cost., dato che permette di aggirare il meccanismo che aveva inizialmente designato il giudice preposto all'esame della causa.
Per tali motivi, la riproposizione della presente domanda deve ritenersi inammissibile.
4. Ad ogni modo, la domanda non può comunque trovare accoglimento stante la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti.
4.1. L'art. 2945 co. 3 c.c. dispone che: “se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo.”
La giurisprudenza è univoca e consolidata nel ritenere che un decreto di estinzione del giudizio riporta il dies a quo del termine prescrizionale al deposito dell'atto introduttivo (e non dal giorno di emissione del suddetto provvedimento) che conserva l'efficacia interruttiva istantanea ma perde quella permanente (v. Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 21201 del 13.09.2017).
La ratio di tale previsione deriva dal fatto che l'estinzione del giudizio, che non ha efficacia di giudicato, travolge tutti gli atti già depositati, riportando ad una situazione preprocessuale (“in tema di prescrizione, l'art. 2945, comma 3, c.c. comporta che, in caso di estinzione del processo, il nuovo periodo di prescrizione del diritto azionato inizia a decorrere dall'atto introduttivo, cioè dalla domanda giudiziale e non dagli atti processuali successivi, essendo, altresì, irrilevante che la domanda sia stata diligentemente coltivata fino all'estinzione” Cass. Civ. Sez. 2, sentenza n. 27352 del 22.10.2024).
7 4.2. Nel caso di specie, il dies a quo deve individuarsi nella notificazione dell'atto introduttivo del primo giudizio, perfezionatasi in data 7.04.2020; di conseguenza, la carenza di atti interruttivi tra la notificazione del primo atto di citazione ed il secondo (22.03.2024), determina l'intervenuta prescrizione del diritto dei committenti e la decadenza della relativa azione.
5. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte attrice, in base ai medi tariffari e per tutte le fasi giudiziali.
Non si ravvisano i presupposti per condannare gli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto della peculiarità dell'affare e dell'assenza di mala fede o colpa grave a loro carico.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda nei sensi di cui in motivazione, rigettandola comunque nel merito;
2) condanna e a corrispondere, in favore di Parte_1 Parte_2
le spese di lite che si liquidano in € 759,00 per esborsi ed in € Controparte_1
14.000,00 per compenso professionale, oltre spese a forfait al 15%, Cassa avvocati ed IVA come per legge;
3) condanna altresì e a corrispondere, in favore Parte_1 Parte_2 di , le spese di lite che si liquidano in € 14.000,00 per Parte_3 compenso professionale, oltre spese a forfait al 15%, Cassa avvocati ed IVA come per legge.
Forlì, 18 settembre 2025
Il Giudice Dr. Emanuele Picci
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