Articolo 493 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 492Articolo 494
Versione
6 maggio 1952
Art. 493.
(Competenza)


La competenza a disporre l'amministrazione della nave sequestrata spetta al giudice investito del giudizio di convalida del sequestro.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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