Art. 4.
Qualora dall'applicazione delle disposizioni della presente legge risulti un trattamento economico inferiore a quello che sarebbe spettato in base alle precedenti disposizioni, la differenza e' corrisposta a carico dell'Erario.
Qualora dall'applicazione delle disposizioni della presente legge risulti un trattamento economico inferiore a quello che sarebbe spettato in base alle precedenti disposizioni, la differenza e' corrisposta a carico dell'Erario.