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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 27/01/2026, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 493/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRIMICERIO NI, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2725/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Gefil Spa - 01240080117
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale PR Del NO - 80009450653
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500059711 BONIFICA FABBRI 2008 contro
Consorzio Di Bonifica Integrale PR Del NO - 80009450653
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 00120131000058176 CONSORTILI 2012
- INGIUNZIONE n. 4891007002 CONSORTILI 2008
- INGIUNZIONE n. 4891007002 CONSORTILI 2010
- INGIUNZIONE n. 481095313 CONSORTILI 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 331/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato in data 27.5.2025 al Consorzio di Bonifica Integrale PR NO e alla società
GE.FI.L. - Gestione Fiscalità Locale S.p.a., Ricorrente_1, in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , entrambi domiciliati come in atti, chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 202500059711, notificata in data 8.4.2025, relativa a alle sottostanti:
1. ingiunzione di pagamento n. 00120131000058176, avente ad oggetto l'anno d'imposta 2012 e notificata in data 23.12.2013;
2. ingiunzione di pagamento n. 4891007002, avente ad oggetto gli anni d'imposta 2008-2010 e notificata in data 20.3.2015;
3. ingiunzione di pagamento n. 481095313, avente ad oggetto l'anno d'imposta 2013 e notificata in data
20.3.2015.
Il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione intermedia non essendo intervenuti atti interruttivi tra la notifica di tali atti e quella della notifica dell'atto impugnato in data 8.4.2025, con condanna alle spese e distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con memoria di controdeduzioni depositata in data 14.8.2025 si costituiva la società GE.FI.L. - Gestione
Fiscalità Locale S.p.a. ed eccepiva l'avvenuta notifica di una serie di atti di riscossione inerenti le medesime pretese e, segnatamente, per quel che qui rileva, il preavviso di fermo n. 00120210000465562000 del
1.9.2021, notificato il 11.9.2021 come da documentazione del servizio postale versata in copia in atti, e il fermo amministrativo n. 00120220000302185000 del 21.3.2022, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle censure inerenti le pretese sostanziali e, comunque, la prescrizione decennale delle pretese stesse.
Con memoria di controdeduzioni depositata in data 15.12.2025 si costituiva anche il Consorzio di Bonifica
Integrale PR NO ed eccepiva, da parte sua, la legittimità della procedura di esazione attraverso l'istituto dell'ingiunzione di pagamento.
Con memoria illustrativa depositata in data 20.1.2026 parte ricorrente disconosceva le firme apposte agli avvisi di ricevimento di notifica degli atti depositati da controparte e, per quel che qui rileva, anche del preavviso di fermo amministrativo n. 00120210000465562000 del 1.9.2021, notificato il 11.9.2021 a mani proprie del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Invero, dalla documentazione del servizio postale versata in copia in atti dalla convenuta società di riscossione si evince la regolare notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 00120210000465562000 del 1.9.2021, notificato il 11.9.2021 a mani proprie del ricorrente.
Generico si appalesa il disconoscimento di tale notificazione formulato dal ricorrente con la memoria illustrativa, peraltro irricevibile perché non seguito da una attivata conseguente querela di falso.
Tale notificazione vale di per sé sola ad escludere la fondatezza della eccepita prescrizione intermedia, unica censura peraltro mossa da parte ricorrente.
Inoltre, va rilevato che tale preavviso di fermo non è stato opposto o impugnato da parte ricorrente donde alcuna ulteriore censura può essere esaminata o trovare accoglimento.
Ne consegue che l'intervenuta rituale notificazione di tale atto prodromico determina l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. L'intimazione per cui è causa sarebbe stata, pertanto, sindacabile solo per vizi propri dell'atto non essendo possibile lamentare eventuali vizi di merito degli atti impositivi o di riscossione pregressi ormai divenuti intangibili per mancata impugnazione, così da determinare la irretrattabilità del credito tributario (Cass. Civ. ord. n. 9219 del 13/04/2018; Cass. Civ. sent. n. 1901/2020).
Invero, non risultano mosse censure per vizi propri all'atto impugnato.
Infondata appare anche l'eccepita inammissibilità dell'utilizzo dell'ordinanza ingiunzione ex R.D. n. 639/1910 da parte del concessionario. La normativa che ha introdotto modifiche al sistema previgente della riscossione di cui al D.P.R. n. 602/1973 è contenuta nel D.lgs. n. 46/1999 che, in sostanza, ha riscritto le norme del citato
D.P.R. estendendole a tutte le entrate degli enti pubblici, sia tributarie che extratributarie.
Pertanto il concessionario ha utilizzato legittimamente lo strumento dell'ingiunzione fiscale previsto dal R.
D. n. 639/1910 che, allo stato, è l'unico strumento a disposizione dei concessionari locali per la riscossione coattiva dei contributi consortili conformemente all'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 ed ai principi di autonomia regolamentare degli enti pubblici.
La natura dell'esito della controversia impone che le spese debbano seguire la soccombenza ex art. 91 c.
p.c. nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno- Sezione undicesima, in composizione monocratica, rigetta il ricorso
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 500,00
(cinquecento) oltre oneri accessori
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRIMICERIO NI, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2725/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Gefil Spa - 01240080117
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale PR Del NO - 80009450653
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500059711 BONIFICA FABBRI 2008 contro
Consorzio Di Bonifica Integrale PR Del NO - 80009450653
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 00120131000058176 CONSORTILI 2012
- INGIUNZIONE n. 4891007002 CONSORTILI 2008
- INGIUNZIONE n. 4891007002 CONSORTILI 2010
- INGIUNZIONE n. 481095313 CONSORTILI 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 331/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato in data 27.5.2025 al Consorzio di Bonifica Integrale PR NO e alla società
GE.FI.L. - Gestione Fiscalità Locale S.p.a., Ricorrente_1, in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , entrambi domiciliati come in atti, chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 202500059711, notificata in data 8.4.2025, relativa a alle sottostanti:
1. ingiunzione di pagamento n. 00120131000058176, avente ad oggetto l'anno d'imposta 2012 e notificata in data 23.12.2013;
2. ingiunzione di pagamento n. 4891007002, avente ad oggetto gli anni d'imposta 2008-2010 e notificata in data 20.3.2015;
3. ingiunzione di pagamento n. 481095313, avente ad oggetto l'anno d'imposta 2013 e notificata in data
20.3.2015.
Il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione intermedia non essendo intervenuti atti interruttivi tra la notifica di tali atti e quella della notifica dell'atto impugnato in data 8.4.2025, con condanna alle spese e distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con memoria di controdeduzioni depositata in data 14.8.2025 si costituiva la società GE.FI.L. - Gestione
Fiscalità Locale S.p.a. ed eccepiva l'avvenuta notifica di una serie di atti di riscossione inerenti le medesime pretese e, segnatamente, per quel che qui rileva, il preavviso di fermo n. 00120210000465562000 del
1.9.2021, notificato il 11.9.2021 come da documentazione del servizio postale versata in copia in atti, e il fermo amministrativo n. 00120220000302185000 del 21.3.2022, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle censure inerenti le pretese sostanziali e, comunque, la prescrizione decennale delle pretese stesse.
Con memoria di controdeduzioni depositata in data 15.12.2025 si costituiva anche il Consorzio di Bonifica
Integrale PR NO ed eccepiva, da parte sua, la legittimità della procedura di esazione attraverso l'istituto dell'ingiunzione di pagamento.
Con memoria illustrativa depositata in data 20.1.2026 parte ricorrente disconosceva le firme apposte agli avvisi di ricevimento di notifica degli atti depositati da controparte e, per quel che qui rileva, anche del preavviso di fermo amministrativo n. 00120210000465562000 del 1.9.2021, notificato il 11.9.2021 a mani proprie del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Invero, dalla documentazione del servizio postale versata in copia in atti dalla convenuta società di riscossione si evince la regolare notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 00120210000465562000 del 1.9.2021, notificato il 11.9.2021 a mani proprie del ricorrente.
Generico si appalesa il disconoscimento di tale notificazione formulato dal ricorrente con la memoria illustrativa, peraltro irricevibile perché non seguito da una attivata conseguente querela di falso.
Tale notificazione vale di per sé sola ad escludere la fondatezza della eccepita prescrizione intermedia, unica censura peraltro mossa da parte ricorrente.
Inoltre, va rilevato che tale preavviso di fermo non è stato opposto o impugnato da parte ricorrente donde alcuna ulteriore censura può essere esaminata o trovare accoglimento.
Ne consegue che l'intervenuta rituale notificazione di tale atto prodromico determina l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. L'intimazione per cui è causa sarebbe stata, pertanto, sindacabile solo per vizi propri dell'atto non essendo possibile lamentare eventuali vizi di merito degli atti impositivi o di riscossione pregressi ormai divenuti intangibili per mancata impugnazione, così da determinare la irretrattabilità del credito tributario (Cass. Civ. ord. n. 9219 del 13/04/2018; Cass. Civ. sent. n. 1901/2020).
Invero, non risultano mosse censure per vizi propri all'atto impugnato.
Infondata appare anche l'eccepita inammissibilità dell'utilizzo dell'ordinanza ingiunzione ex R.D. n. 639/1910 da parte del concessionario. La normativa che ha introdotto modifiche al sistema previgente della riscossione di cui al D.P.R. n. 602/1973 è contenuta nel D.lgs. n. 46/1999 che, in sostanza, ha riscritto le norme del citato
D.P.R. estendendole a tutte le entrate degli enti pubblici, sia tributarie che extratributarie.
Pertanto il concessionario ha utilizzato legittimamente lo strumento dell'ingiunzione fiscale previsto dal R.
D. n. 639/1910 che, allo stato, è l'unico strumento a disposizione dei concessionari locali per la riscossione coattiva dei contributi consortili conformemente all'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 ed ai principi di autonomia regolamentare degli enti pubblici.
La natura dell'esito della controversia impone che le spese debbano seguire la soccombenza ex art. 91 c.
p.c. nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno- Sezione undicesima, in composizione monocratica, rigetta il ricorso
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 500,00
(cinquecento) oltre oneri accessori