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Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/05/2024, n. 4834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4834 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge
18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 14038 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2023, ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo vertente
TRA
C.F. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata dall'avv. Simonetta
Varvaro, domiciliata presso l' Organizzazione_1
in Corso Umberto I n.40, in virtù di procura in atti
[...] Pt_1
- OPPONENTE
E
C.F. , rpp.ta e difesa dall'avv. Eva De Controparte_1 C.F._1
Vivo, C.F. , con studio in alla via Riviera di Chiaia n. 256, C.F._2 Pt_1
in virtù di procura in atti
- OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 02.05.2024, parte opposta si riportava alla propria comparsa e chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con liquidazione delle spese di lite, mentre parte opponente insisteva per l'accoglimento della spiegata opposizione limitatamente alle spese di lite.
1 MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione opposizione, l' proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 4143/2023, emesso in data 19.06.2023 dal Tribunale di
Napoli X Sezione civile, G.U. dott. Scotto di Carlo e notificato il 26.06.2023, con cui si ingiungeva all'opponente il pagamento della somma di euro 73.269,26, oltre interessi legali e le spese di procedimento, liquidate in euro 406,5 per spese ed euro 1.850,00 per compensi professionali oltre IVA e CPA, a titolo di pagamento di somme relative ad incarichi rientranti negli incentivi di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016.
A sostegno della spiegata opposizione, parte opponente eccepiva la carenza dei requisiti previsti dall'art. 633 cpc, quali l'esigibilità, determinatezza e liquidità del credito oggetto di decreto ingiuntivo. Asseriva altresì che parte ricorrente avesse errato nell'effettuare i conteggi per la quantificazione del credito richiesto, non avendo chiarito la natura lorda e netta dello stesso. In particolare, affermava che l'effettiva cifra spettante a parte opponente ammontasse ad €. 35.689,56 in luogo di € 73.616,04.
Insisteva dunque per l'accoglimento della spiegata opposizione e per la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'opposta la quale contestava integralmente l'avversa Controparte_1
difesa, sostenendo la piena legittimità del decreto ingiuntivo.
In merito, sosteneva che, per consolidata giurisprudenza, l'incentivo del dipendente pubblico è da considerarsi, a tutti gli effetti, diritto soggettivo retributivo, avente natura di emolumento, per cui sosteneva che parte ricorrente avesse legittimamente richiesto il lordo della somma liquidata, così come da schede di liquidazione approvate. Lamentava poi il ritardo del pagamento da parte dell'opponente, evidenziando che, nonostante la trasmissione da parte dell'opposta, di solleciti di pagamento aventi ad oggetto gli incentivi, a mezzo pec,
effettuava il pagamento della somma richiesta spettante di diritto, soltanto Parte_2
dopo la notifica del decreto ingiuntivo, che si era reso dunque necessario a tal fine. Eccepiva
2 la violazione della legge n.241/1990, applicabile al caso di specie, che dispone la conclusione del procedimento entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di liquidazione, non avendo l'Amministrazione individuato un termine differente nel Regolamento contenente le tabelle procedimentali.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Riassunti brevemente i fatti di causa, nel merito va dichiarata la cessata materia del contendere, dal momento che l' depositava quietanza di pagamento nei confronti Parte_1
dell'opposta la quale accettava in corso di causa la somma liquidata, Controparte_1
chiedendo la pronuncia di cessata materia del contendere, con soccombenza virtuale.
Tuttavia, nel caso che ci occupa, si evidenzia che se da un lato parte opponente ha aderito alla declaratoria di cessazione della materia del contendere richiesta dall'opposta sulla scorta del richiamato annullamento dell'atto impositivo de quo, nondimeno ha chiarito di avere comunque interesse alla condanna di quest'ultima alla refusione delle spese di lite su cui, dunque, questo Giudice è chiamato a pronunciarsi. Invero, per costante esegesi giurisprudenziale la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del procedimento, sia sopraggiunto un evento tale da mutare totalmente la situazione sostanziale preesistente e, pertanto, volto a soddisfare l'interesse di parte attrice, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice (cfr. ex multis, Cass.
1950/2003; Cass. 11931/2006; Cass 16150/2010 così massimata: "La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che
3 tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”). Con Ordinanza n. 14939/2020, la Suprema Corte ha stabilito che in caso di cessazione della materia del contendere vi è l'obbligo del Giudice di provvedere sulle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, salvo la facoltà di disporre motivatamente la compensazione totale o parziale. Qualora nel corso del giudizio intervenga un atto o un fatto che soddisfi completamente la pretesa attrice, le spese devono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale (cfr. sentenza n.5555/2016 della
Cassazione) In altre parole, fermo restando il consolidato principio secondo il quale il
Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, perdurando una situazione di conflittualità
in ordine alle spese, è necessario provvedere sulle stesse e ciò in ossequio al principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass., 2.8.2004, n. 14774; Cass., 3.9.2003, n. 12844; Cass.,
1.12.1992, n. 12826). Pertanto, occorre procedere ad un sintetico esame delle ragioni di merito, in applicazione del principio della soccombenza virtuale che, implica una valutazione della fondatezza delle ragioni iniziali delle parti prescindendo, dunque, da sopravvenute circostanze che abbiano successivamente determinato la cessazione della materia del contendere. (cfr. Cass., Sez. VI, Ord., 21 gennaio 2021, n. 1098).
Nel caso di specie, l' non ha mai negato l'esistenza della pretesa creditoria Parte_1
avanzata da parte opposta, contestandone solo il quantum.
Inoltre, il pagamento di quanto dovuto è stato effettuato soltanto dopo l'emissione del decreto ingiuntivo nonché in un momento posteriore all'iscrizione a ruolo dell'opposizione, per cui vanno riconosciute e liquidate le spese di lite nei confronti di parte opposta.
4
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_3 CP_1
così provvede:
[...]
- Dichiara la cessata materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo n.4143/2023, emesso in data 19.06.2023 dal Tribunale di Napoli;
- Condanna parte opponente al pagamento, Parte_1
in favore di parte opposta per il giudizio monitorio e per il Controparte_1
giudizio di cognizione, della somma complessiva di € 3.590,00 a titolo di competenze professionali oltre rimborso forfettario spese generali in ragione del 15%
sui compensi liquidati, IVA e CPA come per legge oltre l'importo di € 406,50 per spese, con attribuzione all'avv. Eva De Vivo, dichiaratasi antistataria;
- Con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli, 06/05/2024.
Il Giudice Monocratico
dott.ssa Maria Esposito
L'originale della presente sentenza è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, 6 comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal
D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge
18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 14038 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2023, ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo vertente
TRA
C.F. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata dall'avv. Simonetta
Varvaro, domiciliata presso l' Organizzazione_1
in Corso Umberto I n.40, in virtù di procura in atti
[...] Pt_1
- OPPONENTE
E
C.F. , rpp.ta e difesa dall'avv. Eva De Controparte_1 C.F._1
Vivo, C.F. , con studio in alla via Riviera di Chiaia n. 256, C.F._2 Pt_1
in virtù di procura in atti
- OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 02.05.2024, parte opposta si riportava alla propria comparsa e chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con liquidazione delle spese di lite, mentre parte opponente insisteva per l'accoglimento della spiegata opposizione limitatamente alle spese di lite.
1 MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione opposizione, l' proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 4143/2023, emesso in data 19.06.2023 dal Tribunale di
Napoli X Sezione civile, G.U. dott. Scotto di Carlo e notificato il 26.06.2023, con cui si ingiungeva all'opponente il pagamento della somma di euro 73.269,26, oltre interessi legali e le spese di procedimento, liquidate in euro 406,5 per spese ed euro 1.850,00 per compensi professionali oltre IVA e CPA, a titolo di pagamento di somme relative ad incarichi rientranti negli incentivi di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016.
A sostegno della spiegata opposizione, parte opponente eccepiva la carenza dei requisiti previsti dall'art. 633 cpc, quali l'esigibilità, determinatezza e liquidità del credito oggetto di decreto ingiuntivo. Asseriva altresì che parte ricorrente avesse errato nell'effettuare i conteggi per la quantificazione del credito richiesto, non avendo chiarito la natura lorda e netta dello stesso. In particolare, affermava che l'effettiva cifra spettante a parte opponente ammontasse ad €. 35.689,56 in luogo di € 73.616,04.
Insisteva dunque per l'accoglimento della spiegata opposizione e per la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'opposta la quale contestava integralmente l'avversa Controparte_1
difesa, sostenendo la piena legittimità del decreto ingiuntivo.
In merito, sosteneva che, per consolidata giurisprudenza, l'incentivo del dipendente pubblico è da considerarsi, a tutti gli effetti, diritto soggettivo retributivo, avente natura di emolumento, per cui sosteneva che parte ricorrente avesse legittimamente richiesto il lordo della somma liquidata, così come da schede di liquidazione approvate. Lamentava poi il ritardo del pagamento da parte dell'opponente, evidenziando che, nonostante la trasmissione da parte dell'opposta, di solleciti di pagamento aventi ad oggetto gli incentivi, a mezzo pec,
effettuava il pagamento della somma richiesta spettante di diritto, soltanto Parte_2
dopo la notifica del decreto ingiuntivo, che si era reso dunque necessario a tal fine. Eccepiva
2 la violazione della legge n.241/1990, applicabile al caso di specie, che dispone la conclusione del procedimento entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di liquidazione, non avendo l'Amministrazione individuato un termine differente nel Regolamento contenente le tabelle procedimentali.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Riassunti brevemente i fatti di causa, nel merito va dichiarata la cessata materia del contendere, dal momento che l' depositava quietanza di pagamento nei confronti Parte_1
dell'opposta la quale accettava in corso di causa la somma liquidata, Controparte_1
chiedendo la pronuncia di cessata materia del contendere, con soccombenza virtuale.
Tuttavia, nel caso che ci occupa, si evidenzia che se da un lato parte opponente ha aderito alla declaratoria di cessazione della materia del contendere richiesta dall'opposta sulla scorta del richiamato annullamento dell'atto impositivo de quo, nondimeno ha chiarito di avere comunque interesse alla condanna di quest'ultima alla refusione delle spese di lite su cui, dunque, questo Giudice è chiamato a pronunciarsi. Invero, per costante esegesi giurisprudenziale la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del procedimento, sia sopraggiunto un evento tale da mutare totalmente la situazione sostanziale preesistente e, pertanto, volto a soddisfare l'interesse di parte attrice, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice (cfr. ex multis, Cass.
1950/2003; Cass. 11931/2006; Cass 16150/2010 così massimata: "La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che
3 tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”). Con Ordinanza n. 14939/2020, la Suprema Corte ha stabilito che in caso di cessazione della materia del contendere vi è l'obbligo del Giudice di provvedere sulle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, salvo la facoltà di disporre motivatamente la compensazione totale o parziale. Qualora nel corso del giudizio intervenga un atto o un fatto che soddisfi completamente la pretesa attrice, le spese devono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale (cfr. sentenza n.5555/2016 della
Cassazione) In altre parole, fermo restando il consolidato principio secondo il quale il
Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, perdurando una situazione di conflittualità
in ordine alle spese, è necessario provvedere sulle stesse e ciò in ossequio al principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass., 2.8.2004, n. 14774; Cass., 3.9.2003, n. 12844; Cass.,
1.12.1992, n. 12826). Pertanto, occorre procedere ad un sintetico esame delle ragioni di merito, in applicazione del principio della soccombenza virtuale che, implica una valutazione della fondatezza delle ragioni iniziali delle parti prescindendo, dunque, da sopravvenute circostanze che abbiano successivamente determinato la cessazione della materia del contendere. (cfr. Cass., Sez. VI, Ord., 21 gennaio 2021, n. 1098).
Nel caso di specie, l' non ha mai negato l'esistenza della pretesa creditoria Parte_1
avanzata da parte opposta, contestandone solo il quantum.
Inoltre, il pagamento di quanto dovuto è stato effettuato soltanto dopo l'emissione del decreto ingiuntivo nonché in un momento posteriore all'iscrizione a ruolo dell'opposizione, per cui vanno riconosciute e liquidate le spese di lite nei confronti di parte opposta.
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_3 CP_1
così provvede:
[...]
- Dichiara la cessata materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo n.4143/2023, emesso in data 19.06.2023 dal Tribunale di Napoli;
- Condanna parte opponente al pagamento, Parte_1
in favore di parte opposta per il giudizio monitorio e per il Controparte_1
giudizio di cognizione, della somma complessiva di € 3.590,00 a titolo di competenze professionali oltre rimborso forfettario spese generali in ragione del 15%
sui compensi liquidati, IVA e CPA come per legge oltre l'importo di € 406,50 per spese, con attribuzione all'avv. Eva De Vivo, dichiaratasi antistataria;
- Con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli, 06/05/2024.
Il Giudice Monocratico
dott.ssa Maria Esposito
L'originale della presente sentenza è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, 6 comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal
D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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