Sentenza 9 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 4363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4363 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04363/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10939/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10939 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati EN Cerbone, Francesco Vergara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NI Lo GR, UC AC, EN Lo PR, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1) della determinazione del Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di Finanza n. -OMISSIS- del-OMISSIS-, di rigetto del ricorso gerarchico presentato dal ricorrente e conferma della sua esclusione dal “concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1409 allievi finanzieri – anno 2021” indetto con determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 245926 del 3/9/2021;
2) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, tra cui la determinazione prot. n. -OMISSIS-dell'-OMISSIS- del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza di esclusione del ricorrente dal concorso; il foglio del Centro di Reclutamento n. -OMISSIS- del -OMISSIS-di “proposta” di esclusione;
3) ove occorra, dell'art. 2, comma 1, lettera g) del bando di concorso, approvato con determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 245926 del 3/9/2021;
4) della determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza prot. n. 83361 del 21/3/2022, di approvazione della graduatoria finale di merito del concorso, nella parte in cui non vi è incluso il ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa AR RB AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-OMISSIS-, con atto presentato a mezzo pec il 19/7/2022, ha impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la determinazione del Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di Finanza n. -OMISSIS- del-OMISSIS-, di rigetto del ricorso gerarchico e conferma della sua esclusione dal “concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1409 allievi finanzieri – anno 2021” indetto con determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 245926 del 3/9/2021.
Prospetta di aver presentato domanda di partecipazione al «concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1409 allievi finanzieri – anno 2021» indetto con determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 245926 del 3/9/2021 il cui bando (pubblicato in G.U.R.I. Serie Speciale n. 72 del 10/9/2021) ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali: 1) prova preselettiva; 2) prova di efficienza fisica; 3) prova psico – fisica; 4) prova psico - attitudinale; 5) valutazione dei titoli.
Dopo aver superato tutte le prove concorsuali e maturato quindi il diritto ad essere inserito nella graduatoria finale di merito, il ricorrente ha ricevuto la determinazione prot. n. -OMISSIS-dell’-OMISSIS- del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza con cui è stata disposta la sua esclusione dal concorso per presunta violazione dell’art. 2, comma 1, lett. g) del bando di concorso che prevede: “i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria e che è causa di esclusione – tra l’altro – la guida in stato di ebrezza costituente reato”.
Tale provvedimento di esclusione si fonda sull’unico presupposto che il ricorrente nel 2015 era stato denunciato dai Carabinieri della Compagnia “Nucleo Operativo e Radiomobile” di -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 285/1992, per guida sotto l’influenza di alcol, e per tale condotta era risultato destinatario di decreto penale di condanna del GIP del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS-del -OMISSIS- alla pena di € 6.000,00 di ammenda e pena accessoria della sospensione della patente di guida per 6 mesi.
L’intera ammenda veniva sostituita con 24 giorni di lavoro di pubblica utilità, conclusosi con esito positivo e conseguente estinzione del reato, pronunciata con ordinanza del GIP del Tribunale di -OMISSIS- del -OMISSIS-, corretta per errore materiale in data -OMISSIS-.
Pertanto al momento della presentazione della domanda, e cioè nel 2021, il ricorrente non è risultato avere alcun carico pendente, né iscrizioni nel casellario giudiziale.
1.1.Avverso il provvedimento di esclusione dell’-OMISSIS- il sig. -OMISSIS- ha presentato in data -OMISSIS- ricorso gerarchico al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di Finanza. Tuttavia con determinazione del Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di Finanza n. -OMISSIS- del-OMISSIS- il ricorso gerarchico è stato respinto con la seguente motivazione: “ alla luce del tenore dell’art. 2, comma 1, lettera g) del bando (che, come detto, recepisce il contenuto di una norma di legge) l’adottato provvedimento di esclusione presenta natura vincolata in quanto si fonda su una previsione normativa di rango primario che [l’articolo 6, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 199/1995] non consente all’Amministrazione di derogare al precetto normativo in essa contenuta … la motivazione dell’atto impugnato appare congrua e condivisibile, in quanto nello stesso sono indicate chiaramente le norme che hanno obbligato l’Amministrazione ad adottare il provvedimento estromissivo [il D.Lgs. n. 199/1995 e l’art. 2, comma 1, lettera g) del bando di concorso] e viene evidenziato, in ogni caso, che la condotta dell’aspirante (guida in stato di ebbrezza) oltre che essere esplicita causa di esclusione è altresì inconciliabile con i basilari doveri di ogni militare e, in particolare, con le attribuzioni e le funzioni deputate agli appartenenti al Corpo e con l’espletamento dei relativi compiti istituzionali, atteso che lo status giuridico di un finanziere – che assomma in sé la titolarità di poteri di polizia giudiziaria, economico – finanziaria e di pubblica sicurezza – prevede doveri ed obblighi nei confronti dell’intera collettività”.
Nel frattempo con determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza prot. n. 83361 del 21/3/2022 è stata approvata la graduatoria finale del concorso, in cui non è stato incluso il ricorrente.
2. In diritto prospetta violazione dell’art. 2, comma 1, lett. g) del bando di concorso, dell’art. 6, comma 1, lett. i) D.Lgs. 12/5/1995 n. 199, dell’art. 26 L. 5 1/2/1989 n. 53, dell’art. 186 D.Lgs. 30/4/1992 n. 285. Violazione dei principi generali in materia di concorsi per il reclutamento nelle Forze di polizia e militari. Violazione degli artt. 3, 27, 51 e 97 Cost. Violazione del giusto procedimento di legge, del principio di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, falsità, inesistenza ed erroneità dei presupposti, arbitrarietà, erronea valutazione dei presupposti, sproporzione rispetto al fatto contestato, contraddittorietà .
L’episodio che ha portato al decreto penale di condanna sarebbe stato un episodio unico e isolato, che non riveste ex se valenza tale da sorreggere un giudizio di esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti morali e di condotta, e ciò sulla base di un metro di valutazione rigoroso volto a selezionare solo aspiranti in possesso di elevati standard comportamentali, non trattandosi di un comportamento – peraltro unico ed isolato, oltre che risalente nel tempo – da cui è possibile evincere, in assenza di ulteriori valutazioni ed elementi di fatto, l’inidoneità, sotto il profilo comportamentale e morale, ad esercitare i compiti propri del Corpo della Guardia di Finanza.
Il ricorrente evidenzia la vetustà dell’accaduto e la sua giovane età al momento.
Risulta evidente che l’Amministrazione si sia limitata a recepire acriticamente l’esito del procedimento penale, senza effettuare alcun ulteriore approfondimento, sia sull’effettiva portata dell’episodio, sia sulla condotta di vita del ricorrente, anteriore e successiva ai fatti.
Inoltre l’Amministrazione non ha minimamente tenuto conto – in tal modo anche violando e disapplicando l’art. 2, comma 1, lett. g) del bando, l’art. 6, comma 1, lett. i) D.Lgs. 12/5/1995 n. 199, l’art. 26 L. 1/2/1989 n. 53 e l’art. 186 D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 - che, a seguito del richiamato decreto penale di condanna del -OMISSIS-, è intervenuta la ordinanza del medesimo Tribunale di -OMISSIS- – Ufficio GIP del -OMISSIS- di estinzione del reato.
2.1. Il ricorrente lamenta anche la violazione dell’art. 6, comma 1, lett. i) D.Lgs. 12/5/1995 n. 199, dell’art. 26 L. 1/2/1989 n. 53, dell’art. 186 D.Lgs. 30/4/1992 n. 285. Violazione degli artt. 3, 27, 51 e 97 Cost. Violazione dei principi generali in materia di concorsi per il reclutamento nelle Forze di polizia e militari. Violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza .
Sarebbe errato il richiamo dell’Amministrazione all’art. 6, comma 1, lett. i) D.Lgs. 12/5/1995 n. 199 ed all’art. 2, comma 1, lett. g) del bando di concorso dal quale discenderebbe, in via di automatismo, la disposta esclusione, in quanto nel citato D.Lgs. 199/1995 e nel bando si legge che è “causa di esclusione … la guida in stato di ebrezza costituente reato”.
Invero il D.Lgs. 199/1995 ed il bando vanno rettamente interpretati nel senso che l’automatismo può ritenersi sussistente nel solo caso in cui il fatto storico risulta essere significativo e non risalente nel tempo, e non sia intervenuta, come invece nella specie, la estinzione del reato.
Il ricorrente ha quindi argomentato sulla incostituzionalità delle norme richiamate se così interpretate.
3. Il ricorso è stato trasposto in sede giurisdizionale.
4. L’Avvocatura dello Stato si è costituita con memoria confutando le tesi avversarie.
5. In vista del merito, parte ricorrente ha depositato memoria nella quale ha contestato nuovamente la tesi dell’Amministrazione che ha ritenuto che tale episodio integrasse automaticamente la causa ostativa prevista dall’art. 2, comma 1, lett. g) del bando, che richiama l’art. 6, lett. i), del D.Lgs. n. 199/1995, senza operare alcuna valutazione discrezionale.
La illegittimità di una siffatta motivazione di esclusione discenderebbe dal fatto che la Corte Costituzionale con sentenza n. 40/2024, che ha dichiarato incostituzionale proprio l’art. 6, lett. i) del D.Lgs. n. 199/1995, perché introduceva una presunzione automatica di inidoneità fondata sulla guida in stato di ebbrezza, escludendo qualsiasi valutazione individuale del candidato.
La Consulta ha accertato che tale automatismo:
- viola gli artt. 3 e 51 Cost., in quanto la causa ostativa della "guida in stato di ebbrezza costituente reato" sfuggirebbe "ai canoni di ragionevolezza" a cui simili previsioni si dovrebbero ispirare, "specie quando limitano un diritto fondamentale della persona" (Corte Cost., sent. n. 268 del 2016)”;
- contrasta con l’art. 27 Cost., poiché ignora gli effetti rieducativi e risocializzanti e l’efficacia estintiva del reato all'esito del positivo svolgimento dell'attività lavorativa gratuita;
- lede i principi di buon andamento e proporzionalità ex art. 97 Cost.;
- non è previsto per nessun’altra Forza di Polizia, risultando quindi arbitrario.
6. All’udienza di smaltimento del 9 gennaio 2026, la causa è passata in decisione.
7.Il ricorso è infondato.
Il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale per carenza del requisito di moralità e condotta previsto dall’art. 2, comma 1, lettera g), del bando.
Si tratta di una valutazione che implica un giudizio ampiamente discrezionale che ha tenuto conto della commissione di un reato e comunque di una condotta pregiudizievole.
La determina di esclusione da parte del Corpo si fonda su una precisa e specifica disposizione concorsuale che, a sua volta, riproduce un’espressa ed inequivoca disposizione di legge e pone altresì l’accento sul requisito morale della “incensurabilità” che viene funzionalmente collegata alla specificità, particolarità e delicatezza delle funzioni cui gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza sono adibiti.
La decisione è stata assunta all’esito di una istruttoria completa e la valutazione ha riguardato un fatto che è oggettivamente incontrovertibile.
In relazione alla intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo n. 199/1995, limitatamente alle parole “la guida in stato di ebbrezza costituente reato”, si evidenzia come, nel caso in esame, tale dispositivo lascia impregiudicata la possibilità, da parte dell’Amministrazione, di valutare, nella piena esplicazione della discrezionalità che ne connota l’agire, la condotta sul piano “extrapenale”, id est sotto il profilo del richiesto e prescritto requisito morale e comportamentale.
La sentenza della Corte, pertanto non consente di obliterare la condotta e determinare un'automatica ammissione dei candidati, bensì impone all'Amministrazione un onere motivazionale che si sostanzia nell’assunto che l'Amministrazione ha il potere discrezionale di determinarsi e valutare in senso escludente la compatibilità di episodi della specie, ancorché datati nel tempo ovvero isolati, con le prerogative correlate allo status di finanziere.
Sul punto, ad ulteriore conferma della correttezza dell’operato dell’Amministrazione, si concorda con i precedenti giurisprudenziali riportati nella memoria difensiva dell’Avvocatura, che si attagliano al caso di specie.
In particolare, T.A.R. Lazio con la sentenza n. 16935/2024 pubblicata il 30.09.2024, nel respingere il ricorso proposto da un ricorrente escluso per la medesima causa a quella in esame, si è così espresso: “l’esclusione è motivata in relazione alla ritenuta assenza di qualità morali e di condotta per aver il ricorrente nel – omissis – riportato una condanna in primo grado alla pena di mesi quattro di arresto ed € 1.200 di ammenda, oltre alla sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi quattro, per i reati di cui agli artt. 81, 186, bis, commi 1 e 2, del C.d.S. e 635 c.p. (guida in stato di ebbrezza: tasso alcolemico 0.83 g/l, con limite – all’epoca del fatto – di 0.8 g/l), sebbene la decisione sia stata riformata in appello con sentenza di non luogo a procedere per sopravvenuta prescrizione; in primo luogo deve precisarsi che, benché la Corte costituzionale, con la sentenza n. 40 del 2024, abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 199/1995, come introdotto dall’art. 33, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 95/2017, laddove la norma annoverava, quale esclusione automatica, ciò nondimeno non impedisce all’Amministrazione di valutarla, nell’esercizio della sua discrezionalità, ai fini dell’accertamento delle qualità morali e di condotta; e in effetti si riconosce in capo all’Amministrazione una lata discrezionalità nella valutazione della sussistenza del requisito di moralità e di condotta, in relazione alla quale il sindacato del Giudice amministrativo è ammesso solo in caso di valutazione abnorme connotata da manifesta illogicità “.
Nel caso di specie, la valutazione in concreto della condotta del ricorrente, tenuto conto delle prerogative e delle attribuzioni degli appartenenti alla Guardia di finanza, non pare inficiata da alcuna forma di eccesso di potere.
Occorre rilevare, altresì, l’inconferenza del richiamo di controparte al servizio svolto nell’Esercito Italiano stante la radicale differente missione delle due Amministrazioni militari. Tale circostanza, infatti, non può assumere alcun rilievo, nella valutazione delle qualità morali e di condotta nei concorsi per il reclutamento in Guardia di finanza, il servizio precedentemente svolto dall’odierno ricorrente quale volontario delle Forze Armate, trattandosi di un profilo di impiego del tutto differente e tenuto conto del diverso ordinamento della Guardia di finanza rispetto a quello delle altre Forze Armate. Ad ogni buon conto, l’Amministrazione, nell’ambito della fase selettiva relativa al vaglio dei requisiti morali e di condotta, non era tenuta a considerare il servizio svolto dall’aspirante presso l’Esercito che, peraltro, presuppone funzioni istituzionali e, conseguentemente, l’esercizio di poteri assai diversi, seppur altrettanto rilevanti, da quelli attribuiti ad un appartenente alla Guardia di finanza. Infatti, alcun riferimento al servizio presso altre FF.AA. o Corpi militari viene contemplato nel bando di concorso (cfr. T.A.R. Lazio n. 6993/2025).
In sintesi, il comportamento -OMISSIS- è stato considerato “censurabile” ai fini dell’arruolamento nel Corpo, a prescindere dal carattere penale dell’episodio, in quanto la valutazione delle qualità morali e di condotta degli aspiranti prescinde da esso o, comunque, dalla sanzione scaturita dalla vicenda, essendo sufficiente, per la competente Amministrazione, verificare se il comportamento posto in essere dal candidato sia suscettibile di riprovazione morale e, perciò, censurabile in quanto contrario alle funzioni cui sono designati gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.
Nel caso concreto, mettersi alla guida in stato di ebbrezza integra una condotta idonea a ledere o comunque a mettere concretamente in pericolo la vita e l’integrità fisica propria e di altre persone, trasportate o alla guida di altri auto o moto veicoli o comunque presenti nel percorso.
Pertanto, l’operato dell’Amministrazione, nel caso di specie, è da considerare esente da censure sul piano sia giuridico che fattuale, in quanto il provvedimento di esclusione: - non pare viziato da profili di irragionevolezza, illogicità o da altre figure sintomatiche di eccesso di potere, che costituiscono i limiti intrinseci dell’esercizio della discrezionalità tecnica di cui è espressione; - si fonda su un giudizio prognostico, frutto della valutazione dell’Amministrazione che, con riferimento al fatto contestato, non ritiene di riporre la propria fiducia nel candidato in ordine al corretto e specchiato espletamento delle delicate mansioni proprie degli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, non potendosi, ragionevolmente, escludere la possibilità di reiterazione.
8. Il ricorso va quindi respinto.
Considerata la tipologia di contenzioso le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti e i procedimenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR RB AL, Presidente FF, Estensore
Francesco Elefante, Consigliere
Manuela Bucca, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR RB AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.